Articolo 7 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 dicembre 1962
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Versione
17 marzo 1988
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Versione
5 agosto 1993
Art. 7.
Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e, di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza i figli naturali i' riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione, sia anteriore alla data di cessazione dal servizio Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato di separazione, per sua colpa, e' corrisposto, ove sussista, lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata, pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.(5) ((13)) Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, ne' il coniuge, ne' tigli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una eta' superiore ad anni 60 oppure - siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.
------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988 n. 268 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio"." ------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 1993 n. 346 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorche' a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno".
Entrata in vigore il 5 agosto 1993
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