Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/04/2026, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2026, proposto da DR FE, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'esecuzione
della sentenza n. 12386/25, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art 281 decies c,p.c. del sig. Hewa Mainaththuge Sagarika Sandamali, ha condannato la resistenti amministrazioni al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., in favore dell’Avv. FE, dichiaratosi antistatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria del 20 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa LV MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Visto il ricorso all’esame, con il quale l’Avv. DR FE ha chiesto l’esecuzione in parte qua della sentenza n. 12386/2025, pubblicata in data 9 settembre 2025 e notificata in data 10 settembre 2025, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art 281 decies c,p.c. del sig. Hewa Mainaththuge Sagarika Sandamali, ha condannato le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., in favore dello stesso Avv. FE, dichiaratosi antistatario;
Visto, in particolare, che l’Avv. FE lamenta la mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma all’obbligo di pagamento delle spese di lite, quali determinate con la predetta sentenza;
Visto l’atto di mera forma del 26 marzo 2026, con il quale il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio;
Considerato che, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026, la difesa erariale ha rappresentato che, in data 9 aprile 2026, l’Amministrazione ha emesso l'ordinativo di pagamento di cui è causa e si è, dunque, disposto il rinvio della trattazione della causa ai fini del deposito della relativa documentazione di conferma;
Considerato che, con memoria depositata in data 20 aprile 2026, il ricorrente ha confermato che, in data 10 aprile 2026, il Ministero dell’Interno ha inviato l’ordinativo di pagamento, chiedendo pertanto che si dichiari cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese e rimborso del contributo virtuale, secondo il principio della soccombenza virtuale;
Considerato che nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente in ordine all’intervenuto pagamento da parte dell’Amministrazione resistente delle spese di lite di cui alla sentenza per la cui esecuzione è causa, sussistano i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale, debbano essere liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
LV MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LV MO | OS PE |
IL SEGRETARIO