Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 22207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22207 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7679 del 2025, proposto da GI AM, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casal di Principe (CE), via Orsini, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 5505/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13 maggio 2024 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Roma;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. UC IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, avendo prestato servizio in qualità di docente non di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito, con la proposizione del ricorso in esame ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024, pubblicata in data 13 maggio 2024 e notificata al Ministero in data 5 dicembre 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta in atti, con la quale è stato statuito quanto segue: “ dichiara il diritto della ricorrente all’attribuzione della ‘Carta Elettronica’ di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015 e, per conseguenza, condanna il predetto MINISTERO a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per l’anno scolastico in cui ha svolto servizio in virtù del contratto a tempo determinato indicato nel ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado ”.
1.2. La parte ricorrente impugnava la suddetta sentenza solo relativamente al capo sulla condanna alle spese.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4066/2024, pubblicata in data 22 novembre 2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024, condannava il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro 258,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Anche la sentenza n. 4066/2024 della Corte di Appello di Roma, dopo essere stata notificata al Ministero dell’istruzione e del merito in data 5 dicembre 2024, è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti da parte della ricorrente.
1.3. La parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero dell’istruzione e del merito non ha provveduto ad eseguire la statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024.
1.4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Roma si sono costituiti solo formalmente nel presente giudizio.
1.5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione relativamente alle statuizioni relative all’accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire della c.d. carta docente e alla condanna al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, atteso che il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla scorta di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, anche documentalmente, non risulta aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024, passata in giudicato.
3. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione ministeriale intimata nelle forme prescritte dalla legge, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’articolo 44, comma 3, del d.-l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113, comma 2, c.p.a.
3.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001), deve trovare accoglimento.
3.2. Dalla sentenza del giudice ordinario di cui in questa sede si lamenta la mancata ottemperanza, infatti, si ricava il diritto della parte ricorrente all’erogazione dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente per un valore pari a quello indicato in detta sentenza e i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3.3. L’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito integra gli estremi della inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023) e, dunque, la domanda di tutela proposta dalla parte ricorrente merita di essere accolta.
3.4. Giova, infatti, evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
3.5. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto e integrale adempimento dell’amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nei termini sopra indicati e della quale il Collegio non dubita, atteso che la parte ricorrente ha provveduto a notificare correttamente la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024, passata in giudicato.
4. Il presente ricorso, di contro, non merita di essere accolto con riguardo alla statuizione della ottemperanda sentenza relativa alle spese di lite liquidate dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 4066/2024 in favore della parte ricorrente in quanto, da un lato, con il presente ricorso è stata chiesta unicamente l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024 e, dall’altro, le spese di lite del primo grado di giudizio sono state distratte al difensore anticipatario che non ha agito come parte ricorrente nel presente giudizio.
A tale ultimo riguardo, è sufficiente evidenziare che “ secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041), in forza del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.) si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 3275 del 24 febbraio 2015, passata in giudicato), con la conseguenza che il credito sorge (in virtù del meccanismo della distrazione di cui all’articolo 93 c.p.c.) direttamente in favore del difensore distrattario (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 1° ottobre 2009, n. 21070), il quale risulta l’unico legittimato a chiederne il pagamento e ad agire in giudizio per l’esecuzione del capo di sentenza contenente la relativa statuizione di condanna (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, sent. n. 2827 dell’11 ottobre 2022, passata in giudicato).
5. Per le suesposte ragioni, quindi, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla richiamata sentenza del Tribunale di Roma nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriormente perfezionata.
5.1. Il Collegio, inoltre, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, ritiene di stabilire che, alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore generale del Ministero dell’istruzione e del merito preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024, passata in giudicato, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del primo termine di 60 (sessanta) giorni concesso all’amministrazione ministeriale per eseguire il dictum giudiziale da ottemperare, previa specifica richiesta da parte della ricorrente e salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico delle amministrazioni resistenti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5505/2024, passata in giudicato, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriormente perfezionata;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero dell’istruzione e del merito preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza n. 5505/2024 resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla eventuale infruttuosa scadenza del primo termine di 60 (sessanta) giorni concesso all’amministrazione ministeriale per ottemperare alla predetta sentenza, previa richiesta della ricorrente e salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine all’uopo assegnato.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del suo difensore così come risultante dalla procura alle liti depositata in atti, in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
UC IF, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IF | EL ST |
IL SEGRETARIO