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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai n. 1563 - 1564 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. , in persona del l.r. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.
[...] C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferdinando Brocca (cf. ) e Paolo C.F._2
Patacconi (CF: ) ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica C.F._3
Email_1 Email_2
ATTORI / OPPONENTI
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante, dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentino La Monaca (c.f Controparte_2
) e Lorenzo Rotolo, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_3 Email_4
CONVENUTA/ OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Opponenti
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, in via principale e nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 10 in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto, ed accogliere la domanda di pagamento in misura sensibilmente inferiore alla metà di quanto domandato dalla convenuta opposta.
In via istruttoria “…”
Opposta
Piaccia all'On. Tribunale di Verbania
Rigettare l'avversa opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 414/2022 (R.G. 1299/2022) emesso dal Tribunale di Verbania in data 21 ottobre 2022.
IN VIA ISTRUTTORIA: “..”
Rigettare in quanto inammissibili ed irrilevanti tutti i mezzi di prova articolati da parte attrice.
Rifusione, in ogni caso, delle spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi, Parte_1 Parte_2 rispettivamente numeri 414/2022 e 413/2022, con cui è stato ingiunto a ciascuno il pagamento dell'importo di € 44.955,63, oltre interessi e spese, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta da in relazione al contratto di compravendita concluso dagli opponenti con atto Controparte_1 del 27.06.2022 a rogito Notaio di Verbania nn. 7610/6361, avente ad oggetto l'immobile sito in Per_1
Verbania Via Belsito snc verso il corrispettivo di € 1.228.296,00.
Gli opponenti hanno contestato la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività svolta da CP_1
e la conclusione del contratto, esponendo che si era limitata a mostrare l'immobile
[...] Controparte_1 al nell'agosto del 2020 e a mandargli informazioni, ma non aveva mai messo in contatto Parte_2
e né aveva imbastito alcuna trattativa tra i predetti, comunicato ad il Parte_1 Parte_2 Parte_1 nominativo di o a questi il nominativo del proprietario dell'immobile mostrato. Parte_2
e legale rappresentante di al contrario, erano stati Parte_2 Persona_2 Parte_1 messi effettivamente in contatto solo a fine ottobre 2021 da - cugino di Persona_3 [...]
e amico di – il quale sapeva che aveva necessità di reperire Parte_2 Parte_2 Parte_2 una casa nuova per essere intenzionato a vendere la propria e per tale motivo gli aveva indicato l'immobile di Parte_2
Hanno aggiunto che l'immobile visionato dal era del tutto diverso dall'immobile Parte_2 compravenduto, in quanto nel mese di agosto 2020 (in cui era avvenuta la visita di Parte_2 accompagnato da ) l'immobile era ancora un cantiere e il prezzo di cui si era parlato era di € CP_2
pagina 2 di 10 820.000,00 secondo , o di € 920.000,00 secondo in ogni caso notevolmente CP_1 Parte_1 inferiore al corrispettivo pagato, pari a oltre € 1.200.000,00.
In via subordinata, hanno eccepito la violazione dell'accordo in merito alla misura del compenso, quantificato nella misura dell'1,5% in relazione ad un precedente affare concluso da Parte_1
2. Si è costituita che ha contestato l'assenza del nesso di causalità, in quanto, in Controparte_1 data 4.8.2020 per conto di aveva accompagnato il dott. Persona_4 Controparte_1 Parte_2
a visitare l'immobile e, a stretto giro, gli aveva trasmesso tutta la relativa documentazione.
sebbene invitato a partecipare alla visita concordata con il sig. aveva Parte_2 Parte_2 declinato l'invito.
Ha contestato che non fosse a conoscenza del proprietario dell'immobile, in quanto nel Parte_2 corso della visita aveva informato il della possibilità di realizzare una piscina CP_2 Parte_2 acquisendo una porzione di terreno confinante, e in quel frangente gli aveva riferito che il proprietario del terreno confinante era il quale, su suggerimento del , aveva Parte_2 CP_2 acconsentito a cedere il terreno agli eventuali acquirenti dell'immobile di proprietà Parte_1
Il si era dimostrato sin da subito interessato all'immobile, ma l'acquisto era condizionato Parte_2 alla vendita della propria abitazione.
In relazione alla diversità tra l'immobile visitato dal e quello poi compravenduto, ha esposto Parte_2 che la visita del era avvenuta in un momento in cui l'immobile non era ancora ultimato, ma Parte_2 si trovava in uno stato di avanzamento lavori tale da non lasciare alcun dubbio circa il risultato finale dell'opera.
Invece, la differenza tra il prezzo inizialmente fissato per la vendita dell'immobile - progressivamente lievitato per volontà di - ed il prezzo cui era stato venduto si giustificava per la strategia Parte_1 commerciale dell' Parte_2
Non vi era stata alcuna iniziativa successiva delle parti idonea a escludere la rilevanza causale dell'attività svolta dal , ma solo un accordo fraudolento finalizzato ad escludere il diritto alla CP_1 provvigione.
Il nel momento in cui aveva contattato già era a conoscenza che Parte_2 Parte_2
l'immobile gli era stato mostrato da . CP_1
Nell'aprile del 2022 per conto di aveva comunicato a di CP_2 CP_1 Parte_2 aver reperito un acquirente e a tale comunicazione non seguiva alcuna risposta;
infine, nel mese di maggio del 2022 gli aveva comunicato la lista di tutti i soggetti (tra i quali il ai quali era Parte_2 stato proposto l'immobile e a tale comunicazione seguiva un ringraziamento, con implicito riconoscimento dell'attività svolta da . CP_1
pagina 3 di 10 Infine, gli opponenti nell'atto di compravendita avevano dichiarato di non aver corrisposto un compenso al mediatore, così confermando, implicitamente, che un'attività di mediazione vi era stata.
In merito al quantum, ha contestato di aver pattuito una provvigione del 1,5% in relazione all'affare oggetto di causa e ha esposto come, in mancanza di accordo tra le parti, la misura della provvigione va determinata secondo le tariffe professionali o gli usi, ovvero, in mancanza, dal Giudice secondo equità.
Ha, dunque, esposto che, non avendo provveduto la Camera di Commercio locale, Monterosa, Laghi
Alto Piemonte, a predisporre la raccolta degli usi provinciali, nel caso di specie, sono applicabili gli usi della Provincia limitrofa di Novara, che prevedono per la compravendita di immobili urbani un compenso nella misura del 3% da corrispondersi da ciascuna delle parti contraenti, qualora non sia diversamente pattuito.
3. Con ordinanza in data 12.6.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti R.g. n. 1563/2022
(opposizione Infiesoil) e 1564/2022 (opposizione Cammarata) e rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti.
All'udienza del 14.07.2023, esperito il tentativo di conciliazione e formulata una proposta conciliativa, la causa è stata rinviata al 6.10.2023.
A quest'ultima udienza, verificato il positivo esito della proposta conciliativa in merito alla posizione di sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. Parte_1
All'udienza del 26.3.2024 sono stati escussi , teste della parte opposta sui capitoli Persona_4 articolati nella memoria secondo termine e terzo termine, e teste della parte opponente Persona_3 sui capitoli 6-7 della memoria secondo termine.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024 e riservata in decisione con i termini alle parti di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
4. In relazione alla posizione di all'udienza del 6.10.2023 i procuratori delle parti Parte_1 hanno dato atto dell'accettazione della proposta conciliativa formulata all'udienza del 12.7.2023, riservandosi di formalizzare la conciliazione all'esito del deposito delle memorie istruttorie.
Non essendo intervenute dichiarazioni di rinuncia agli del giudizio, né richiesta di formalizzazione dell'accordo di conciliazione, deve concludersi per la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite come da accordo delle parti, giusta adesione alla proposta conciliativa.
5. Venendo all'opposizione svolta da , la stessa è infondata e va rigettata. Parte_2
L'opponente ha contestato il diritto di al pagamento della provvigione, per essere stata CP_1 svolta l'attività integralmente da . Persona_4 pagina 4 di 10 L'eccezione è inammissibile e anche infondata.
La circostanza che l'attività svolta da fosse stata svolta per è un fatto CP_2 Controparte_1 principale e specifico, posto a fondamento della domanda e desumibile dalla documentazione depositata in via monitoria, come riconosciuto dalla stessa parte opponente nell'atto di opposizione
(pagina 11 della comparsa di costituzione: si è limitata ad accompagnare il al Cantiere CP_1 Parte_2
e a mandargli informazioni circa l'immobile durante i lavori di costruzione”).
Il era stato accompagnato a visionare l'immobile da nell'agosto del 2020 Parte_2 Persona_4 per conto di , come risulta essere stato ribadito a più riprese anche nella comparsa di CP_1 costituzione.
Discende che, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 183 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) la contestazione della riferibilità dell'attività svolta da a , contenuta solo nella CP_2 CP_1 memoria terzo termine, è inammissibile, in quanto il fatto, oltre a non essere specificamente contestato tempestivamente, risulta altresì espressamente riconosciuto dalla parte opponente.
In ogni caso, la contestazione è infondata, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6 di parte opposta), la trasmissione all'opponente della documentazione relativa Parte_2 all'immobile subito dopo la visita dell'agosto del 2020, è avvenuta da parte di per conto Parte_3 di . CP_1
Da quanto suddetto discende l'assorbimento della questione relativa all'iscrizione di Persona_4 nel registro dei mediatori e la superfluità della produzione della documentazione da parte opposta comprovante l'iscrizione (richiesta all'udienza del 10.1.2024), questione, in ogni caso superflua perché posta in relazione a soggetto ) diverso da quello che ha agito in giudizio ( . CP_2 Controparte_1
5.1. La contestazione del diritto alla provvigione, per assenza di nesso di causalità tra l'attività svolta da e la conclusione dell'affare è infondata, sia perché smentita dalla documentazione in atti, CP_1 sia perché l'alternativa ricostruzione di parte opponente non ha trovato alcun riscontro, neppure all'esito dell'istruttoria orale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte (Cassazione civile, Sezione II, 22 giugno
2022, n. 20130): “perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti”.
Nel caso di specie, la segnalazione dell'affare è avvenuta da parte di non solo in Controparte_1 ragione della visita all'immobile nell'agosto del 2020, ma soprattutto in considerazione dell'avvenuta pagina 5 di 10 trasmissione a della documentazione che rappresentava l'immobile nello stato finito, come Parte_2 emerge inequivocabilmente dall'allegato 6 di parte convenuta.
5.2. La contestazione dell'opponente in merito alla diversità dell'immobile acquistato rispetto a quello visionato, è infondata, non essendo stata evidenziata alcuna differente modalità costruttiva rilevante tra l'immobile acquistato e l'immobile finito, quale desumibile dalla documentazione inviata all'opponente da dopo la visita dell'agosto del 2020. CP_1
La dedotta differenza di prezzo non incide sulla identificazione dell'immobile acquistato, ben potendosi giustificare la differenza di prezzo con la circostanza che nel 2020 l'immobile non era ancora completato e con l'onere e il rischio a carico dell'alienante costruttore di dover seguire i lavori per il relativo completamento, come si evince dalle comunicazioni prodotte da parte opposta (cfr. doc. 4 di parte opposta, messaggio del 17/05/19: “Al momento la villa sotto è in vendita a 1 milione e io pensavo che si potrebbe leggermente modificare l'annuncio specificando che la cifra è quella per acquisto entro una certa data (ipotizziamo fine anno), poi il prezzo salirà a 1.100.000. Per me effettuare la vendita in anticipo rispetto al completamento dei lavori ha un bel valore e credo che visto come sta venendo effettivamente si possa anche provare con una richiesta più alta per chi non è disposto a prendere la decisione in fretta. cosa ne dici?”).
5.3. Tanto premesso, l'insorgere del diritto alla provvigione nasce - sulla base della giurisprudenza sopra richiamata - in ragione della mera segnalazione dell'affare e non richiede affatto, come argomentato dall'opponente, che sia comunicato dal mediatore al potenziale acquirente anche il nominativo del proprietario dell'immobile, ovvero che il mediatore abbia avviato la trattativa tra le parti.
Ciò che rileva, per quanto suddetto, è la segnalazione dell'affare, sicché è del tutto irrilevante che il al momento della visita dell'agosto del 2020 conoscesse il nome del proprietario Parte_2 dell'immobile, ovvero che ne fosse venuto a conoscenza successivamente per intermediazione di un soggetto terzo.
5.4. Venendo all'eccezione di interruzione del nesso di causalità, l'eccezione è infondata e va rigettata. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: “Non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento, non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cassazione civile sez. III, 22/01/2015,
n.1120; Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5952).
Nel caso di specie, essendo provata la segnalazione dell'affare da all'opponente CP_1 Parte_2
- circostanza che di, per sé sola, già è adeguata causalmente alla conclusione dell'affare - gravava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la interruzione del nesso di causalità. pagina 6 di 10 Tale prova non è stata fornita.
Non è dimostrato, in primo luogo, che l'iniziativa del alla fine del 2021 fosse una iniziativa Parte_2 nuova e del tutto indipendente dalla precedente iniziativa che lo aveva condotto a visitare l'immobile ed acquisirne la documentazione.
Al contrario, dalla stessa narrazione dell'opponente risulta evidente il collegamento dell'acquisto con l'iniziale interesse per l'immobile, avendo l'opponente dedotto che aveva messo in vendita la propria casa di Verbania, loc. Castagnola, avvalendosi dell'Agenzia Engel & RS, che cercava un immobile in cui trasferirsi e che, successivamente, aveva contattato quando, nel marzo del Parte_2
2022, la Engel & RS aveva reperito un acquirente.
Dalla predetta narrazione si evince un'inequivocabile continuità dell'originaria iniziativa giustificata dalla necessità dell'opponente di reperire un immobile nel quale trasferirsi dopo - e a condizione Parte_2 di - aver venduto la propria casa.
Non è neppure dimostrato che non avrebbe acquistato l'immobile nel 2020, non essendo di Parte_2 suo gradimento e perché aveva bisogno di uno spazio verde per il cane (come dichiarato all'udienza del
14.7.2023: “inoltre avevo necessità di uno spazio verde per il cane ed in quel momento non c'era; solo successivamente è stato aggiunto anche il terreno”).
L'opponente ha dedotto di avere contattato solo dopo averne ricevuto il Parte_2 contatto da che gli aveva segnalato che la casa era in vendita. Tuttavia, non ha indicato Persona_3 in quale momento - precedente a quello in cui aveva nel marzo del 2022 aveva contattato Parte_2
- era venuto a conoscenza (né ha precisato da chi gli era stato riferito) che era possibile
[...] acquistare anche il terreno pertinenziale, limitandosi ad allegare che gli aveva detto che la Persona_3 casa era completamente diversa in quel momento (circostanza comunque non confermata dal teste, che, invece, ha dichiarato di aver semplicemente comunicato a il numero di telefono del cugino). Parte_2
Sicchè, tenuto conto della radicale assenza di qualsivoglia allegazione di parte opponente in merito alle trattative che condussero alla vendita anche del terreno pertinenziale, di quanto dichiarato dal teste
(“fu una mia idea di proporre ai clienti, se fossero interessati a quel pezzettino lì, di ampliare la Persona_4 proprietà; secondo me l'area esterna di via Belsito è un po' ridotta, grazie all'acquisto di questa lingua di terra, che è della villa di TT SI, il quale non la utilizza, perché è posta più in alto, la villa di Via Bel sito era più appetibile;
infatti dissi a che secondo me questa porzione era necessaria;
era già d'accordo a cedere questo Parte_2 Pt_2 pezzettino di terreno, perché ne avevamo parlato in precedenza, in quel momento gli dissi che c'era questa possibilità; l'idea fu accolta perché poi ho saputo che nell'atto notarile hanno fatto così”) e della circostanza che, effettivamente, le parti hanno incluso nel contratto anche il terreno pertinenziale, risulta provato che nel momento in cui mostrò l'immobile al gli segnalò anche la possibilità di acquistare il terreno CP_1 Parte_2 limitrofo. pagina 7 di 10 In conclusione, anche sotto questo profilo, deve escludersi, sia la eccepita interruzione del nesso causale, sia la dedotta diversità tra l'affare segnalato dall'opposta e l'oggetto del contratto concluso dall'opponente.
6. Va, infine, rigettata anche la contestazione relativa all'entità del corrispettivo.
ha quantificato il compenso richiesto sulla base della percentuale prevista dalla Raccolta CP_1
Provinciale degli Usi del 2005 predisposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Novara.
Nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione si era osservato che, in applicazione dell'art. 1755 c.c., in mancanza di pattuizione, di tariffe professionali o di usi locali, lo stesso va determinato secondo equità e che:
- le parti non hanno pattuito un compenso;
- gli usi di cui all'art. 1755 c.c. sono usi normativi (art. 1374 c.c.), sicché grava sull'opposta l'onere della prova della sua esistenza e del suo contenuto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007);
- sulla base della giurisprudenza di legittimità “qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli usi locali, deve tenersi conto degli usi del luogo, dove viene a giuridica esistenza il rapporto mediatizio, e sorse quindi
l'obbligazione di corrispondere al mediatore il relativo compenso, benché subordinato alla condicio iuris della conclusione dell'affare mediato, senza che possano quindi avere alcun rilievo gli Usi vigenti, a tal riguardo, nel diverso luogo dov'e sito
l'immobile formante oggetto di quell'affare” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2224 del 07/08/1963);
- nel caso di specie il rapporto di mediazione, sulla base delle allegazioni dell'opposta, si è svolto a
Verbania e non a Novara.
Nella predetta ordinanza, si era, pertanto, ritenuto necessario un adeguato approfondimento istruttorio sulla ricorrenza di un uso normativo locale, non ritenendosi di per sé sufficiente la allegazione di un uso normativo documentato nella Provincia limitrofa di Novara.
All'esito dell'istruttoria, deve confermarsi che le parti non hanno pattuito un compenso, né risulta in ogni caso applicabile all'opponente l'accordo eventualmente intercorrente, o intervenuto in Parte_2 corso di causa, con un diverso soggetto . Parte_1
Quanto, invece, all'esistenza dell'uso normativo che prevede una provvigione del 3% a carico di ciascun contraente la carenza probatoria è stata colmata, avendo la parte opposta prodotto, in allegato alla memoria primo termine, dichiarazione rilasciata dal Presidente del ederazione Italiana CP_3
Cont Agenti Immobiliari Professionali) in cui si conferma l'esistenza, nella Provincia del di un uso in forza del quale la provvigione prevista a favore del mediatore che abbia svolto la propria opera in affari di compravendita immobiliare, è del 3%, rispettivamente a carico del venditore e dell'acquirente (all. 8), nonché le dichiarazioni conformi degli agenti iscritti al Ruolo di Agenti di Affari in Mediazione (all. da 9
a 12). pagina 8 di 10 Le predette dichiarazioni, tenuto conto della relativa convergenza e dell'ulteriore convergenza con gli usi praticati nella provincia limitrofa di Novara (all. 9 di parte opposta), si considerano pienamente probanti dell'esistenza dell'uso allegato (cfr. sul punto, Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010: Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire
a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”).
6.1. La contestazione dell'opponente del diritto dell'opposta al compenso nella misura integrale in ragione del ruolo svolto anche dall'agenzia immobiliare GE & RS va rigettata, non essendo neppure stata allegata la rilevanza causale dell'attività svolta da quest'ultima agenzia.
Va, infatti, esclusa qualsivoglia rilevanza causale della comunicazione allegata da parte opponente, dalla quale si evince che l'agenzia GE & RS aveva preceduto il nel contattare Parte_2 [...]
essendo inequivocabile, dalla narrazione e dai capitoli di prova articolati da parte Parte_2 opponente, che fu invece il a segnalare alla predetta agenzia il nome di Parte_2 Pt_2 Pt_2 indicando l'immobile che avrebbe voluto acquistare e condizionando a tale acquisto la vendita
[...] del proprio immobile all'acquirente individuato dalla GE & RS (memoria secondo termine pagina 2: “poiché il possibile acquirente procurato da GE & RS non aveva offerto la somma che il dott. aveva domandato, il dott. pose all'agente immobiliare due condizioni per l'accettazione della
Parte_2 Parte_2 proposta: 1) GE & RS non avrebbe percepito alcuna provvigione dal dott. 2) GE & RS si
Parte_2 sarebbe adoperata gratuitamente per la ricerca di una casa in cui il dott. potesse trasferirsi a breve;
• accettate
Parte_2 dall'agenzia queste condizioni, il dott. ricordando l'incontro con il dott. di alcuni mesi prima,
Parte_2 Persona_3
Parte_ indicò come possibile immobile da acquistare quello della .
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.
413/2022 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di . Parte_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della domanda e con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per tutte le fasi, aumentati del 30% tenuto conto del valore della domanda prossimo al valore massimo dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 Controparte_4
2. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 413/2022 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di . Parte_2
pagina 9 di 10 3. Compensa integralmente le spese di lite tra e ome da Parte_1 Controparte_4 accordo delle parti.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2 [...] che liquida in € 9.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CP_4 cpa ed IVA come per legge.
Verbania, 19.5.2025 Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai n. 1563 - 1564 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. , in persona del l.r. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.
[...] C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferdinando Brocca (cf. ) e Paolo C.F._2
Patacconi (CF: ) ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica C.F._3
Email_1 Email_2
ATTORI / OPPONENTI
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante, dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentino La Monaca (c.f Controparte_2
) e Lorenzo Rotolo, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_3 Email_4
CONVENUTA/ OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Opponenti
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, in via principale e nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 10 in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto, ed accogliere la domanda di pagamento in misura sensibilmente inferiore alla metà di quanto domandato dalla convenuta opposta.
In via istruttoria “…”
Opposta
Piaccia all'On. Tribunale di Verbania
Rigettare l'avversa opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 414/2022 (R.G. 1299/2022) emesso dal Tribunale di Verbania in data 21 ottobre 2022.
IN VIA ISTRUTTORIA: “..”
Rigettare in quanto inammissibili ed irrilevanti tutti i mezzi di prova articolati da parte attrice.
Rifusione, in ogni caso, delle spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi, Parte_1 Parte_2 rispettivamente numeri 414/2022 e 413/2022, con cui è stato ingiunto a ciascuno il pagamento dell'importo di € 44.955,63, oltre interessi e spese, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta da in relazione al contratto di compravendita concluso dagli opponenti con atto Controparte_1 del 27.06.2022 a rogito Notaio di Verbania nn. 7610/6361, avente ad oggetto l'immobile sito in Per_1
Verbania Via Belsito snc verso il corrispettivo di € 1.228.296,00.
Gli opponenti hanno contestato la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività svolta da CP_1
e la conclusione del contratto, esponendo che si era limitata a mostrare l'immobile
[...] Controparte_1 al nell'agosto del 2020 e a mandargli informazioni, ma non aveva mai messo in contatto Parte_2
e né aveva imbastito alcuna trattativa tra i predetti, comunicato ad il Parte_1 Parte_2 Parte_1 nominativo di o a questi il nominativo del proprietario dell'immobile mostrato. Parte_2
e legale rappresentante di al contrario, erano stati Parte_2 Persona_2 Parte_1 messi effettivamente in contatto solo a fine ottobre 2021 da - cugino di Persona_3 [...]
e amico di – il quale sapeva che aveva necessità di reperire Parte_2 Parte_2 Parte_2 una casa nuova per essere intenzionato a vendere la propria e per tale motivo gli aveva indicato l'immobile di Parte_2
Hanno aggiunto che l'immobile visionato dal era del tutto diverso dall'immobile Parte_2 compravenduto, in quanto nel mese di agosto 2020 (in cui era avvenuta la visita di Parte_2 accompagnato da ) l'immobile era ancora un cantiere e il prezzo di cui si era parlato era di € CP_2
pagina 2 di 10 820.000,00 secondo , o di € 920.000,00 secondo in ogni caso notevolmente CP_1 Parte_1 inferiore al corrispettivo pagato, pari a oltre € 1.200.000,00.
In via subordinata, hanno eccepito la violazione dell'accordo in merito alla misura del compenso, quantificato nella misura dell'1,5% in relazione ad un precedente affare concluso da Parte_1
2. Si è costituita che ha contestato l'assenza del nesso di causalità, in quanto, in Controparte_1 data 4.8.2020 per conto di aveva accompagnato il dott. Persona_4 Controparte_1 Parte_2
a visitare l'immobile e, a stretto giro, gli aveva trasmesso tutta la relativa documentazione.
sebbene invitato a partecipare alla visita concordata con il sig. aveva Parte_2 Parte_2 declinato l'invito.
Ha contestato che non fosse a conoscenza del proprietario dell'immobile, in quanto nel Parte_2 corso della visita aveva informato il della possibilità di realizzare una piscina CP_2 Parte_2 acquisendo una porzione di terreno confinante, e in quel frangente gli aveva riferito che il proprietario del terreno confinante era il quale, su suggerimento del , aveva Parte_2 CP_2 acconsentito a cedere il terreno agli eventuali acquirenti dell'immobile di proprietà Parte_1
Il si era dimostrato sin da subito interessato all'immobile, ma l'acquisto era condizionato Parte_2 alla vendita della propria abitazione.
In relazione alla diversità tra l'immobile visitato dal e quello poi compravenduto, ha esposto Parte_2 che la visita del era avvenuta in un momento in cui l'immobile non era ancora ultimato, ma Parte_2 si trovava in uno stato di avanzamento lavori tale da non lasciare alcun dubbio circa il risultato finale dell'opera.
Invece, la differenza tra il prezzo inizialmente fissato per la vendita dell'immobile - progressivamente lievitato per volontà di - ed il prezzo cui era stato venduto si giustificava per la strategia Parte_1 commerciale dell' Parte_2
Non vi era stata alcuna iniziativa successiva delle parti idonea a escludere la rilevanza causale dell'attività svolta dal , ma solo un accordo fraudolento finalizzato ad escludere il diritto alla CP_1 provvigione.
Il nel momento in cui aveva contattato già era a conoscenza che Parte_2 Parte_2
l'immobile gli era stato mostrato da . CP_1
Nell'aprile del 2022 per conto di aveva comunicato a di CP_2 CP_1 Parte_2 aver reperito un acquirente e a tale comunicazione non seguiva alcuna risposta;
infine, nel mese di maggio del 2022 gli aveva comunicato la lista di tutti i soggetti (tra i quali il ai quali era Parte_2 stato proposto l'immobile e a tale comunicazione seguiva un ringraziamento, con implicito riconoscimento dell'attività svolta da . CP_1
pagina 3 di 10 Infine, gli opponenti nell'atto di compravendita avevano dichiarato di non aver corrisposto un compenso al mediatore, così confermando, implicitamente, che un'attività di mediazione vi era stata.
In merito al quantum, ha contestato di aver pattuito una provvigione del 1,5% in relazione all'affare oggetto di causa e ha esposto come, in mancanza di accordo tra le parti, la misura della provvigione va determinata secondo le tariffe professionali o gli usi, ovvero, in mancanza, dal Giudice secondo equità.
Ha, dunque, esposto che, non avendo provveduto la Camera di Commercio locale, Monterosa, Laghi
Alto Piemonte, a predisporre la raccolta degli usi provinciali, nel caso di specie, sono applicabili gli usi della Provincia limitrofa di Novara, che prevedono per la compravendita di immobili urbani un compenso nella misura del 3% da corrispondersi da ciascuna delle parti contraenti, qualora non sia diversamente pattuito.
3. Con ordinanza in data 12.6.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti R.g. n. 1563/2022
(opposizione Infiesoil) e 1564/2022 (opposizione Cammarata) e rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti.
All'udienza del 14.07.2023, esperito il tentativo di conciliazione e formulata una proposta conciliativa, la causa è stata rinviata al 6.10.2023.
A quest'ultima udienza, verificato il positivo esito della proposta conciliativa in merito alla posizione di sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. Parte_1
All'udienza del 26.3.2024 sono stati escussi , teste della parte opposta sui capitoli Persona_4 articolati nella memoria secondo termine e terzo termine, e teste della parte opponente Persona_3 sui capitoli 6-7 della memoria secondo termine.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024 e riservata in decisione con i termini alle parti di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
4. In relazione alla posizione di all'udienza del 6.10.2023 i procuratori delle parti Parte_1 hanno dato atto dell'accettazione della proposta conciliativa formulata all'udienza del 12.7.2023, riservandosi di formalizzare la conciliazione all'esito del deposito delle memorie istruttorie.
Non essendo intervenute dichiarazioni di rinuncia agli del giudizio, né richiesta di formalizzazione dell'accordo di conciliazione, deve concludersi per la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite come da accordo delle parti, giusta adesione alla proposta conciliativa.
5. Venendo all'opposizione svolta da , la stessa è infondata e va rigettata. Parte_2
L'opponente ha contestato il diritto di al pagamento della provvigione, per essere stata CP_1 svolta l'attività integralmente da . Persona_4 pagina 4 di 10 L'eccezione è inammissibile e anche infondata.
La circostanza che l'attività svolta da fosse stata svolta per è un fatto CP_2 Controparte_1 principale e specifico, posto a fondamento della domanda e desumibile dalla documentazione depositata in via monitoria, come riconosciuto dalla stessa parte opponente nell'atto di opposizione
(pagina 11 della comparsa di costituzione: si è limitata ad accompagnare il al Cantiere CP_1 Parte_2
e a mandargli informazioni circa l'immobile durante i lavori di costruzione”).
Il era stato accompagnato a visionare l'immobile da nell'agosto del 2020 Parte_2 Persona_4 per conto di , come risulta essere stato ribadito a più riprese anche nella comparsa di CP_1 costituzione.
Discende che, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 183 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) la contestazione della riferibilità dell'attività svolta da a , contenuta solo nella CP_2 CP_1 memoria terzo termine, è inammissibile, in quanto il fatto, oltre a non essere specificamente contestato tempestivamente, risulta altresì espressamente riconosciuto dalla parte opponente.
In ogni caso, la contestazione è infondata, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6 di parte opposta), la trasmissione all'opponente della documentazione relativa Parte_2 all'immobile subito dopo la visita dell'agosto del 2020, è avvenuta da parte di per conto Parte_3 di . CP_1
Da quanto suddetto discende l'assorbimento della questione relativa all'iscrizione di Persona_4 nel registro dei mediatori e la superfluità della produzione della documentazione da parte opposta comprovante l'iscrizione (richiesta all'udienza del 10.1.2024), questione, in ogni caso superflua perché posta in relazione a soggetto ) diverso da quello che ha agito in giudizio ( . CP_2 Controparte_1
5.1. La contestazione del diritto alla provvigione, per assenza di nesso di causalità tra l'attività svolta da e la conclusione dell'affare è infondata, sia perché smentita dalla documentazione in atti, CP_1 sia perché l'alternativa ricostruzione di parte opponente non ha trovato alcun riscontro, neppure all'esito dell'istruttoria orale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte (Cassazione civile, Sezione II, 22 giugno
2022, n. 20130): “perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti”.
Nel caso di specie, la segnalazione dell'affare è avvenuta da parte di non solo in Controparte_1 ragione della visita all'immobile nell'agosto del 2020, ma soprattutto in considerazione dell'avvenuta pagina 5 di 10 trasmissione a della documentazione che rappresentava l'immobile nello stato finito, come Parte_2 emerge inequivocabilmente dall'allegato 6 di parte convenuta.
5.2. La contestazione dell'opponente in merito alla diversità dell'immobile acquistato rispetto a quello visionato, è infondata, non essendo stata evidenziata alcuna differente modalità costruttiva rilevante tra l'immobile acquistato e l'immobile finito, quale desumibile dalla documentazione inviata all'opponente da dopo la visita dell'agosto del 2020. CP_1
La dedotta differenza di prezzo non incide sulla identificazione dell'immobile acquistato, ben potendosi giustificare la differenza di prezzo con la circostanza che nel 2020 l'immobile non era ancora completato e con l'onere e il rischio a carico dell'alienante costruttore di dover seguire i lavori per il relativo completamento, come si evince dalle comunicazioni prodotte da parte opposta (cfr. doc. 4 di parte opposta, messaggio del 17/05/19: “Al momento la villa sotto è in vendita a 1 milione e io pensavo che si potrebbe leggermente modificare l'annuncio specificando che la cifra è quella per acquisto entro una certa data (ipotizziamo fine anno), poi il prezzo salirà a 1.100.000. Per me effettuare la vendita in anticipo rispetto al completamento dei lavori ha un bel valore e credo che visto come sta venendo effettivamente si possa anche provare con una richiesta più alta per chi non è disposto a prendere la decisione in fretta. cosa ne dici?”).
5.3. Tanto premesso, l'insorgere del diritto alla provvigione nasce - sulla base della giurisprudenza sopra richiamata - in ragione della mera segnalazione dell'affare e non richiede affatto, come argomentato dall'opponente, che sia comunicato dal mediatore al potenziale acquirente anche il nominativo del proprietario dell'immobile, ovvero che il mediatore abbia avviato la trattativa tra le parti.
Ciò che rileva, per quanto suddetto, è la segnalazione dell'affare, sicché è del tutto irrilevante che il al momento della visita dell'agosto del 2020 conoscesse il nome del proprietario Parte_2 dell'immobile, ovvero che ne fosse venuto a conoscenza successivamente per intermediazione di un soggetto terzo.
5.4. Venendo all'eccezione di interruzione del nesso di causalità, l'eccezione è infondata e va rigettata. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: “Non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento, non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cassazione civile sez. III, 22/01/2015,
n.1120; Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5952).
Nel caso di specie, essendo provata la segnalazione dell'affare da all'opponente CP_1 Parte_2
- circostanza che di, per sé sola, già è adeguata causalmente alla conclusione dell'affare - gravava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la interruzione del nesso di causalità. pagina 6 di 10 Tale prova non è stata fornita.
Non è dimostrato, in primo luogo, che l'iniziativa del alla fine del 2021 fosse una iniziativa Parte_2 nuova e del tutto indipendente dalla precedente iniziativa che lo aveva condotto a visitare l'immobile ed acquisirne la documentazione.
Al contrario, dalla stessa narrazione dell'opponente risulta evidente il collegamento dell'acquisto con l'iniziale interesse per l'immobile, avendo l'opponente dedotto che aveva messo in vendita la propria casa di Verbania, loc. Castagnola, avvalendosi dell'Agenzia Engel & RS, che cercava un immobile in cui trasferirsi e che, successivamente, aveva contattato quando, nel marzo del Parte_2
2022, la Engel & RS aveva reperito un acquirente.
Dalla predetta narrazione si evince un'inequivocabile continuità dell'originaria iniziativa giustificata dalla necessità dell'opponente di reperire un immobile nel quale trasferirsi dopo - e a condizione Parte_2 di - aver venduto la propria casa.
Non è neppure dimostrato che non avrebbe acquistato l'immobile nel 2020, non essendo di Parte_2 suo gradimento e perché aveva bisogno di uno spazio verde per il cane (come dichiarato all'udienza del
14.7.2023: “inoltre avevo necessità di uno spazio verde per il cane ed in quel momento non c'era; solo successivamente è stato aggiunto anche il terreno”).
L'opponente ha dedotto di avere contattato solo dopo averne ricevuto il Parte_2 contatto da che gli aveva segnalato che la casa era in vendita. Tuttavia, non ha indicato Persona_3 in quale momento - precedente a quello in cui aveva nel marzo del 2022 aveva contattato Parte_2
- era venuto a conoscenza (né ha precisato da chi gli era stato riferito) che era possibile
[...] acquistare anche il terreno pertinenziale, limitandosi ad allegare che gli aveva detto che la Persona_3 casa era completamente diversa in quel momento (circostanza comunque non confermata dal teste, che, invece, ha dichiarato di aver semplicemente comunicato a il numero di telefono del cugino). Parte_2
Sicchè, tenuto conto della radicale assenza di qualsivoglia allegazione di parte opponente in merito alle trattative che condussero alla vendita anche del terreno pertinenziale, di quanto dichiarato dal teste
(“fu una mia idea di proporre ai clienti, se fossero interessati a quel pezzettino lì, di ampliare la Persona_4 proprietà; secondo me l'area esterna di via Belsito è un po' ridotta, grazie all'acquisto di questa lingua di terra, che è della villa di TT SI, il quale non la utilizza, perché è posta più in alto, la villa di Via Bel sito era più appetibile;
infatti dissi a che secondo me questa porzione era necessaria;
era già d'accordo a cedere questo Parte_2 Pt_2 pezzettino di terreno, perché ne avevamo parlato in precedenza, in quel momento gli dissi che c'era questa possibilità; l'idea fu accolta perché poi ho saputo che nell'atto notarile hanno fatto così”) e della circostanza che, effettivamente, le parti hanno incluso nel contratto anche il terreno pertinenziale, risulta provato che nel momento in cui mostrò l'immobile al gli segnalò anche la possibilità di acquistare il terreno CP_1 Parte_2 limitrofo. pagina 7 di 10 In conclusione, anche sotto questo profilo, deve escludersi, sia la eccepita interruzione del nesso causale, sia la dedotta diversità tra l'affare segnalato dall'opposta e l'oggetto del contratto concluso dall'opponente.
6. Va, infine, rigettata anche la contestazione relativa all'entità del corrispettivo.
ha quantificato il compenso richiesto sulla base della percentuale prevista dalla Raccolta CP_1
Provinciale degli Usi del 2005 predisposta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Novara.
Nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione si era osservato che, in applicazione dell'art. 1755 c.c., in mancanza di pattuizione, di tariffe professionali o di usi locali, lo stesso va determinato secondo equità e che:
- le parti non hanno pattuito un compenso;
- gli usi di cui all'art. 1755 c.c. sono usi normativi (art. 1374 c.c.), sicché grava sull'opposta l'onere della prova della sua esistenza e del suo contenuto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007);
- sulla base della giurisprudenza di legittimità “qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli usi locali, deve tenersi conto degli usi del luogo, dove viene a giuridica esistenza il rapporto mediatizio, e sorse quindi
l'obbligazione di corrispondere al mediatore il relativo compenso, benché subordinato alla condicio iuris della conclusione dell'affare mediato, senza che possano quindi avere alcun rilievo gli Usi vigenti, a tal riguardo, nel diverso luogo dov'e sito
l'immobile formante oggetto di quell'affare” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2224 del 07/08/1963);
- nel caso di specie il rapporto di mediazione, sulla base delle allegazioni dell'opposta, si è svolto a
Verbania e non a Novara.
Nella predetta ordinanza, si era, pertanto, ritenuto necessario un adeguato approfondimento istruttorio sulla ricorrenza di un uso normativo locale, non ritenendosi di per sé sufficiente la allegazione di un uso normativo documentato nella Provincia limitrofa di Novara.
All'esito dell'istruttoria, deve confermarsi che le parti non hanno pattuito un compenso, né risulta in ogni caso applicabile all'opponente l'accordo eventualmente intercorrente, o intervenuto in Parte_2 corso di causa, con un diverso soggetto . Parte_1
Quanto, invece, all'esistenza dell'uso normativo che prevede una provvigione del 3% a carico di ciascun contraente la carenza probatoria è stata colmata, avendo la parte opposta prodotto, in allegato alla memoria primo termine, dichiarazione rilasciata dal Presidente del ederazione Italiana CP_3
Cont Agenti Immobiliari Professionali) in cui si conferma l'esistenza, nella Provincia del di un uso in forza del quale la provvigione prevista a favore del mediatore che abbia svolto la propria opera in affari di compravendita immobiliare, è del 3%, rispettivamente a carico del venditore e dell'acquirente (all. 8), nonché le dichiarazioni conformi degli agenti iscritti al Ruolo di Agenti di Affari in Mediazione (all. da 9
a 12). pagina 8 di 10 Le predette dichiarazioni, tenuto conto della relativa convergenza e dell'ulteriore convergenza con gli usi praticati nella provincia limitrofa di Novara (all. 9 di parte opposta), si considerano pienamente probanti dell'esistenza dell'uso allegato (cfr. sul punto, Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010: Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire
a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”).
6.1. La contestazione dell'opponente del diritto dell'opposta al compenso nella misura integrale in ragione del ruolo svolto anche dall'agenzia immobiliare GE & RS va rigettata, non essendo neppure stata allegata la rilevanza causale dell'attività svolta da quest'ultima agenzia.
Va, infatti, esclusa qualsivoglia rilevanza causale della comunicazione allegata da parte opponente, dalla quale si evince che l'agenzia GE & RS aveva preceduto il nel contattare Parte_2 [...]
essendo inequivocabile, dalla narrazione e dai capitoli di prova articolati da parte Parte_2 opponente, che fu invece il a segnalare alla predetta agenzia il nome di Parte_2 Pt_2 Pt_2 indicando l'immobile che avrebbe voluto acquistare e condizionando a tale acquisto la vendita
[...] del proprio immobile all'acquirente individuato dalla GE & RS (memoria secondo termine pagina 2: “poiché il possibile acquirente procurato da GE & RS non aveva offerto la somma che il dott. aveva domandato, il dott. pose all'agente immobiliare due condizioni per l'accettazione della
Parte_2 Parte_2 proposta: 1) GE & RS non avrebbe percepito alcuna provvigione dal dott. 2) GE & RS si
Parte_2 sarebbe adoperata gratuitamente per la ricerca di una casa in cui il dott. potesse trasferirsi a breve;
• accettate
Parte_2 dall'agenzia queste condizioni, il dott. ricordando l'incontro con il dott. di alcuni mesi prima,
Parte_2 Persona_3
Parte_ indicò come possibile immobile da acquistare quello della .
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.
413/2022 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di . Parte_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della domanda e con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per tutte le fasi, aumentati del 30% tenuto conto del valore della domanda prossimo al valore massimo dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 Controparte_4
2. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 413/2022 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di . Parte_2
pagina 9 di 10 3. Compensa integralmente le spese di lite tra e ome da Parte_1 Controparte_4 accordo delle parti.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2 [...] che liquida in € 9.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CP_4 cpa ed IVA come per legge.
Verbania, 19.5.2025 Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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