Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1385 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 CO. 1° C.P.C.
Addì 07/03/2025 innanzi al Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Anna Sandra Bandini, è chiamata la causa civile avente per oggetto Indennita di accompagnamento promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MILAZZO ROSANNA
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MILAZZO ROSANNA
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Sono comparsi l'avv. MILAZZO ROSANNA per il ricorrente oggi sostituito dall'Avv. Roberta Lo
Iacono che insiste negli atti e nella rinuncia agli atti e per l' è presente l'avv. Simona CP_1
Catagnano, in sostituzione dell'avv. G.Ilardo che chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 12,35 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 12,50, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429
C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L. 6/08/08 n. 133 (in G.U.
21/08/08 n. 195).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 co 1 c.p.c. nella causa di primo grado iscritte al n. 1385 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2023 vertente tra :
nata a [...] [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MILAZZO ROSANNA
-ricorrente -
E
In persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Indennita di accompagnamento .
In fatto e in diritto
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c. depositato il
18.10.2023, adiva il Tribunale di Sciacca- sezione lavoro- Parte_1
chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla l. n.18 del 1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa e la condanna dell' all'erogazione della provvidenza richiesta. Con CP_1
vittoria di spese e compensi di lite.
Esponeva, in particolare, di avere proposto ritualmente ricorso per accertamento tecnico preventivo e che, nonostante fosse affetta da gravi patologie invalidanti, a seguito di espletamento delle operazioni peritali, detta provvidenza le era stata riconosciuta dalla data della visita peritale;
che il suo stato fisico la rendeva persona totalmente inabile e non autosufficiente;
che quindi aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 l. 11.2.1980 n.18 e successive modifiche, ricorrendone i presupposti.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e, CP_1
comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza del requisito fisico previsto dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere non avendo interesse alla pronuncia, mentre l' CP_1
insisteva per la decisione, indi la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna, nelle forme dell'art. 429, comma I, c.p.c., come sostituito dall'art. 56 DL 112/2008 convertito con l. 133/2008, dando lettura del dispositivo discussa e decisa all'odierna udienza.
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La domanda è infondata, in quanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l. 11 febbraio 1980 n. 18 è necessario che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua.
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da” Bronchite cronica asmatica grave in O2 terapia a lungo termine.
Cardiomiopatia dilatativa con impianto PM. Artrosi a discreta incidenza funzionale.
Considerazioni medico legali
Passiamo adesso a valutare se il complesso patologico presentato dal soggetto periziato causi una impossibilità di deambulare autonomamente oppure di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore.
Analizziamo innanzitutto quali siano i principi legislativi sui quali si basa la concessione dell'indennità di accompagnamento. La legge 18/80 all'art. 1 stabilisce che: “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento.
La circolare n. 500.6/AG 927/58 – 1449 del Min Sanità del 4.12.1981 precisa che...: “si trovino nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza ....”
Inoltre bisogna citare la modifica della normativa in tema di invalidità civile Norme per la revisione delle categorie, delle minorazioni e delle malattie invalidanti e dei benefici previsti per tali categorie che così recita: “...Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantaacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età..”
In ministero della sanità in un'ulteriore circolare del 28.2.1992 ha specificato che per atti quotidiani della vita sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato bisognevole di assistenza” Di seguito ha specificato che Tali azioni sono quelle “necessarie per consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”.
Infine individua tali azioni in “vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazioni degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alla faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso lettura, messa in funzione della radio TV”.
In seguito la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze che hanno individuato con maggiore precisione come “la situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente;
in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto” (cfr. ex plurimis: Cassazione 13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).
Ha chiarito inoltre che “non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all'indennità in esame la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive” (cfr. al riguardo Cassazione 5784/2003).
Infine ha evidenziato come “la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua
"dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera”: cfr., per riferimenti sul punto Cassazione 13362/2003; Cassazione
1268/2005).
Nel caso di specie il soggetto presenta una asma bronchiale con insufficienza respiratoria per cui utilizza O2 terapia a lungo termine. Alla visita odierna il soggetto indossava un dispositivo portatile per la O2 terapia. Le condizioni fisiche consentono una autonoma deambulazione e autonomo svolgimento dei cambi posturali.
Le condizioni psichiche sono adeguate all'età e il soggetto presenta una depressione del tono dell'umore moderata senza che sia necessaria assistenza o supervisione.
Non sono state rilevate limitazioni fisiche o psichiche che rendano necessaria assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita per cui il soggetto non ha diritto alla indennità di accompagnamento.
Risposta alle osservazioni dell'AVV Milazzo
L'Avv. Milazzo nelle sue osservazioni sostiene che alla periziata debba essere riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento.
Nella visita eseguita durante questa CTU si è potuto rilevare che il soggetto pur presentando la necessità di utilizzare un apparecchio per la ossigenoterapia continua, riesce a deambulare autonomamente. L'accesso in ambulatorio è avvenuto in modo autonomo e anche la visita si è svolta senza mostrare necessità di ausilio per compiere i passaggi posturali, senza evidenziare limitazione nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Quanto sostenuto dal Legale non trova riscontro nella visita medica e pertanto si ritiene di dovere confermare le precedenti conclusioni. Conclusioni
LA sig.ra è affetta da: Parte_1
Bronchite cronica asmatica grave in O2 terapia a lungo termine. Cardiomiopatia dilatativa con impianto PM. Artrosi a discreta incidenza funzionale.
Le sue condizioni non rendono necessaria assistenza continua per la deambulazione o per compiere gli atti quotidiani della vita per cui non rientra nelle previsioni per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. (v. relazione tecnica in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda va, in conseguenza, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico di come per legge, le Parte_1
spese di c.t.u. già liquidate ( fase sommaria e di merito) -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Part
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell che Parte_1 CP_1 liquida in € 1.000 oltre oneri accessori;
- pone a carico le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio( Parte_1
fase sommaria e di merito).
Così deciso in Sciacca all'udienza del 07/03/2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini