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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. TO Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“cessazione effetti
civili del
S E N T E N Z A matrimonio”.
nella causa civile iscritta al n. 1383/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.04.1973, residente in [...]
e
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Roberta
Trocchio e dall'avv. Mila Fiorina, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Strambino (TO), c.so Torinon. 49 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Ivrea pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dai coniugi e alle Parte_1 Parte_2
seguenti
CONDIZIONI
1- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto in Caselle T.se (TO) tra la sig.ra e Parte_1
in data 15.07.2000; Parte_2
2- Il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2
TO, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 05 di
ogni mese e per dodici mensilità la somma di euro 350,000= (trecentocinquanta/00=), a
copertura di tutte le voci ordinarie di cui all'art. 1 del protocollo magistrati avvocati del
24.06.2016 in vigore presso il Tribunale di Ivrea e ratificato, soggetto a rivalutazione annuale
secondo indici ISTAT, sintanto che questi non acquisterà la piena indipendenza economica.
3- Le spese straordinarie per il figlio TO verranno sopportate dai coniugi nella misura del
50% ciascuno salvo diversi accordi ed in piena applicazione del protocollo magistrati avvocati
del 24.06.2016 in vigore presso il Tribunale di Ivrea, ratificato ed accettato dalle parti.
4- I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, di
non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento ed a
qualunque altro titolo e/o ragione e/o causa;
5- con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano, altresì, espressamente di
non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro dichiarando di aver così risolto qualsivoglia
pendenza personale e/o patrimoniale tra di loro”
Il P.M. con provvedimento del 17.07.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.06.2024,
[...]
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Caselle T.se (TO) in data 15.7.2000
(Atto N. 31 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di CASELLE TORINESE (TO)) in regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio , nato a [...] il Persona_1
18.02.2001, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente che
“frequenta l'Università degli Studi di Torino Facoltà di Giurisprudenza”;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 01.02.18, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 20.03.18 (n.
cronol. 1264/2018 depositato 21.03.18);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 30.01.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 17/07/2024 il P.M. ha così concluso: V° Il PM conclude
per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale di Ivrea il 01.02.18, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 20.03.18 (n. cronol. 1264/2018 depositato 21.03.18); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Caselle Torinese (TO) tra e in data Parte_1 Parte_2 15.07.2000, trascritto il 18.07.2000 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
Caselle Torinese (TO) al n. 31 parte 2 serie A - anno 2000;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che verserà Parte_2
a a titolo di contributo al mantenimento del figlio TO, Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 05 di ogni mese e per dodici mensilità la somma di euro 350,000= (trecentocinquanta/00=),
a copertura di tutte le voci ordinarie di cui all'art. 1 del protocollo magistrati -
avvocati del 24.06.2016 in vigore presso il Tribunale di Ivrea e ratificato, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, sintanto che questi non acquisterà la piena indipendenza economica;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento ed a qualunque altro titolo e/o ragione e/o causa e che con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi hanno dichiarato, altresì,
espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro dichiarando di aver così risolto qualsivoglia pendenza personale e/o patrimoniale tra di loro;
4) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. TO Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“cessazione effetti
civili del
S E N T E N Z A matrimonio”.
nella causa civile iscritta al n. 1383/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.04.1973, residente in [...]
e
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Roberta
Trocchio e dall'avv. Mila Fiorina, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Strambino (TO), c.so Torinon. 49 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Ivrea pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dai coniugi e alle Parte_1 Parte_2
seguenti
CONDIZIONI
1- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto in Caselle T.se (TO) tra la sig.ra e Parte_1
in data 15.07.2000; Parte_2
2- Il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2
TO, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 05 di
ogni mese e per dodici mensilità la somma di euro 350,000= (trecentocinquanta/00=), a
copertura di tutte le voci ordinarie di cui all'art. 1 del protocollo magistrati avvocati del
24.06.2016 in vigore presso il Tribunale di Ivrea e ratificato, soggetto a rivalutazione annuale
secondo indici ISTAT, sintanto che questi non acquisterà la piena indipendenza economica.
3- Le spese straordinarie per il figlio TO verranno sopportate dai coniugi nella misura del
50% ciascuno salvo diversi accordi ed in piena applicazione del protocollo magistrati avvocati
del 24.06.2016 in vigore presso il Tribunale di Ivrea, ratificato ed accettato dalle parti.
4- I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, di
non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento ed a
qualunque altro titolo e/o ragione e/o causa;
5- con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano, altresì, espressamente di
non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro dichiarando di aver così risolto qualsivoglia
pendenza personale e/o patrimoniale tra di loro”
Il P.M. con provvedimento del 17.07.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.06.2024,
[...]
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Caselle T.se (TO) in data 15.7.2000
(Atto N. 31 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di CASELLE TORINESE (TO)) in regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
- dalla loro unione è nato il figlio , nato a [...] il Persona_1
18.02.2001, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente che
“frequenta l'Università degli Studi di Torino Facoltà di Giurisprudenza”;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 01.02.18, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 20.03.18 (n.
cronol. 1264/2018 depositato 21.03.18);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 30.01.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 17/07/2024 il P.M. ha così concluso: V° Il PM conclude
per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale di Ivrea il 01.02.18, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 20.03.18 (n. cronol. 1264/2018 depositato 21.03.18); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole, può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Caselle Torinese (TO) tra e in data Parte_1 Parte_2 15.07.2000, trascritto il 18.07.2000 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune
Caselle Torinese (TO) al n. 31 parte 2 serie A - anno 2000;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che verserà Parte_2
a a titolo di contributo al mantenimento del figlio TO, Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 05 di ogni mese e per dodici mensilità la somma di euro 350,000= (trecentocinquanta/00=),
a copertura di tutte le voci ordinarie di cui all'art. 1 del protocollo magistrati -
avvocati del 24.06.2016 in vigore presso il Tribunale di Ivrea e ratificato, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, sintanto che questi non acquisterà la piena indipendenza economica;
3) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento ed a qualunque altro titolo e/o ragione e/o causa e che con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi hanno dichiarato, altresì,
espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro dichiarando di aver così risolto qualsivoglia pendenza personale e/o patrimoniale tra di loro;
4) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)