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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3656 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] alla Parte_1
via LT Nuova n. 2 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sillitti C.F._1
(C.F.: - P.E.C. e dall'avv. Manuele Sillitti (C.F.: C.F._2 Email_1
- P.E.C. ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 Email_2
studio in Latina, Via Giustiniano n. 5/C, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale dei figli minori Controparte_1
e nata a [...] il [...] e residente a [...] Persona_2 Persona_3
Sabaudia n. 33/35 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo De Cave C.F._4
(C.F.: – P.EC.: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3
presso il suo studio in Latina in Viale Don Giuseppe Morosini, n. 9, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO ex art. 615, 1 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del pagina1 di 5 deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 1.8.2023 con il quale gli ha intimato il pagamento Controparte_1
della somma di euro 6.593,26 fondato sulla sentenza n. 970/2023 resa dal Tribunale di Latina all'esito del giudizio di separazione giudiziale R.G. n. 4048/2017; a sostegno dell'opposizione ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo in quanto sprovvisto di attestazione di conformità, l'insussistenza del debito, per avvenuta estinzione, del debito riportato nella voce “integrazione assegno di mantenimento dal mese di luglio 2017 al mese di agosto 2018”, la non debenza delle somme richieste a titolo di spese straordinarie in quanto non corrispondenti a quelle riportate nel Protocollo del Tribunale di Latina, né previamente concordate.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le avverse pretese Controparte_1
insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata, con ordinanza riservata 12/02/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, acquisita la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ritualmente depositata dalla sola parte opponente, e rigettate le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
*****
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., per quanto attiene alla contestazione del diritto della creditrice di agire in executivis per l'importo richiesto nell'atto di precetto;
viceversa, la contestazione relativa all'irregolarità dell'attestazione di conformità rilasciata dal difensore sulla copia del titolo esecutivo notificata si risolve in un vizio relativo al quomodo dell'azione esecutiva, da riportarti nella cornice dell'art. 617 c.p.c..
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per omessa notifica del provvedimento giudiziale azionato in quanto la relativa attestazione di conformità non recherebbe l'espresso riferimento agli articoli 475 c.p.c. e
196 octies disp. att. c.p.c. e sarebbe pertanto in contrasto con la nuova disciplina introdotta con il d. lgs. 149/22.
Sul punto è sufficiente osservare che la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., nell'eliminare la pagina2 di 5 spedizione del titolo in forma esecutiva, prevede esclusivamente che “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga diversamente”; se è vero che a tale previsione si accompagna l'art. 196 octies disp att c.p.c., che attribuisce direttamente al difensore il potere di attestare la conformità dei duplicati estratti con modalità telematiche ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico, è altresì vero che alcuna norma prevede formule sacramentali da utilizzare per attestare la conformità né esclude il medesimo potere in capo al cancelliere, che nel caso di specie ha attestato la conformità all'originale telematico della copia cartacea estratta dal fascicolo;
l'ulteriore attestazione di conformità effettuata dal difensore risulta pertanto ultronea a fronte di quella già riportata dal cancelliere in calce al provvedimento notificato, la quale risulta di per già rispettosa dell'adempimento richiesto dall'art. 475 c.p.c..
A ciò si aggiunga il rilievo dirimente per cui tale vizio, pur laddove ritenuto sussistente, non risulta tale da condurre ad una declaratoria di nullità dell'atto di precetto: come infatti affermato in relazione al vizio relativo alla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva (principio valevole a maggior ragione in relazione ad un'eventuale irregolarità dell'attestazione di conformità) “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156
c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (cfr. Cass. n.
14275/22); del resto tale conclusione risulta in linea con il principio costantemente affermato in tema di opposizione agli atti esecutivi, secondo cui “la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (cfr.
19105/18).
Venendo, poi, all'eccepita insussistenza dell'esposizione debitoria riportata in precetto alla voce
“integrazione assegno di mantenimento dal mese di luglio 2017 al mese di agosto 2018” essa non può dirsi certamente provata mediante l'avvenuto richiamo alle dichiarazioni rese dalla nel procedimento penale R.G. 1025/21 (in cui la stessa ha affermato che l'ex coniuge CP_1
aveva provveduto a versare tutti gli arretrati – v. alleg. 3 doc. di opposizione), atteso che le stesse si pagina3 di 5 riferiscono ad un periodo (gennaio 2019 – giugno 2019) diverso rispetto a quello considerato nell'atto di precetto opposto (luglio 2017 - agosto 2018): né risultano versati agli atti ulteriori documenti tali da corroborare tale tesi difensiva, nemmeno avvalorata da una prova orale, che nella specie nemmeno risulta richiesta.
L'opponente lamenta, in ultimo, la non debenza delle somme intimate dalla CP_1
corrispondenti a quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori, in quanto asseritamente non corrispondenti a quelle contenute nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Latina, né previamente concordate tra i coniugi.
Con una recente ordinanza, emessa in data 24 febbraio 2021 n. 5059/21 la Corte di Cassazione ha chiarito, in merito al rimborso dovuto senza il previo accordo, che il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso, e che in caso di mancato accordo preventivo tra i genitori e di rifiuto del rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha anticipate “la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito” il quale dovrà tenere in considerazione l'interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell'educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia. Si può quindi affermare che qualora la spesa straordinaria effettuata è conforme al tenore di vita della famiglia, anche in assenza di accordo, il genitore che non le ha anticipate è obbligato al rimborso della quota a lui spettante.
Ebbene, anche tale motivo di opposizione risulta destituito di fondamento atteso che, con la documentazione allegata all'atto di precetto, l'opposta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando la collocazione dei relativi esborsi nella categoria delle spese straordinarie riconducibili, tutte, a quelle elencate nel citato Protocollo (lettera B, subcategoria: spese medico – sanitarie). Pertanto correttamente sono state inserite in precetto, e con esso intimate le relative voci di spesa, in quanto le stesse risultano ripetibili.
Conclusivamente, ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina4 di 5 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 4.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3656 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...] alla Parte_1
via LT Nuova n. 2 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sillitti C.F._1
(C.F.: - P.E.C. e dall'avv. Manuele Sillitti (C.F.: C.F._2 Email_1
- P.E.C. ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 Email_2
studio in Latina, Via Giustiniano n. 5/C, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale dei figli minori Controparte_1
e nata a [...] il [...] e residente a [...] Persona_2 Persona_3
Sabaudia n. 33/35 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo De Cave C.F._4
(C.F.: – P.EC.: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3
presso il suo studio in Latina in Viale Don Giuseppe Morosini, n. 9, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO ex art. 615, 1 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del pagina1 di 5 deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli in data 1.8.2023 con il quale gli ha intimato il pagamento Controparte_1
della somma di euro 6.593,26 fondato sulla sentenza n. 970/2023 resa dal Tribunale di Latina all'esito del giudizio di separazione giudiziale R.G. n. 4048/2017; a sostegno dell'opposizione ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo in quanto sprovvisto di attestazione di conformità, l'insussistenza del debito, per avvenuta estinzione, del debito riportato nella voce “integrazione assegno di mantenimento dal mese di luglio 2017 al mese di agosto 2018”, la non debenza delle somme richieste a titolo di spese straordinarie in quanto non corrispondenti a quelle riportate nel Protocollo del Tribunale di Latina, né previamente concordate.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le avverse pretese Controparte_1
insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata, con ordinanza riservata 12/02/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, acquisita la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ritualmente depositata dalla sola parte opponente, e rigettate le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
*****
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., per quanto attiene alla contestazione del diritto della creditrice di agire in executivis per l'importo richiesto nell'atto di precetto;
viceversa, la contestazione relativa all'irregolarità dell'attestazione di conformità rilasciata dal difensore sulla copia del titolo esecutivo notificata si risolve in un vizio relativo al quomodo dell'azione esecutiva, da riportarti nella cornice dell'art. 617 c.p.c..
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per omessa notifica del provvedimento giudiziale azionato in quanto la relativa attestazione di conformità non recherebbe l'espresso riferimento agli articoli 475 c.p.c. e
196 octies disp. att. c.p.c. e sarebbe pertanto in contrasto con la nuova disciplina introdotta con il d. lgs. 149/22.
Sul punto è sufficiente osservare che la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., nell'eliminare la pagina2 di 5 spedizione del titolo in forma esecutiva, prevede esclusivamente che “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga diversamente”; se è vero che a tale previsione si accompagna l'art. 196 octies disp att c.p.c., che attribuisce direttamente al difensore il potere di attestare la conformità dei duplicati estratti con modalità telematiche ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico, è altresì vero che alcuna norma prevede formule sacramentali da utilizzare per attestare la conformità né esclude il medesimo potere in capo al cancelliere, che nel caso di specie ha attestato la conformità all'originale telematico della copia cartacea estratta dal fascicolo;
l'ulteriore attestazione di conformità effettuata dal difensore risulta pertanto ultronea a fronte di quella già riportata dal cancelliere in calce al provvedimento notificato, la quale risulta di per già rispettosa dell'adempimento richiesto dall'art. 475 c.p.c..
A ciò si aggiunga il rilievo dirimente per cui tale vizio, pur laddove ritenuto sussistente, non risulta tale da condurre ad una declaratoria di nullità dell'atto di precetto: come infatti affermato in relazione al vizio relativo alla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva (principio valevole a maggior ragione in relazione ad un'eventuale irregolarità dell'attestazione di conformità) “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156
c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (cfr. Cass. n.
14275/22); del resto tale conclusione risulta in linea con il principio costantemente affermato in tema di opposizione agli atti esecutivi, secondo cui “la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (cfr.
19105/18).
Venendo, poi, all'eccepita insussistenza dell'esposizione debitoria riportata in precetto alla voce
“integrazione assegno di mantenimento dal mese di luglio 2017 al mese di agosto 2018” essa non può dirsi certamente provata mediante l'avvenuto richiamo alle dichiarazioni rese dalla nel procedimento penale R.G. 1025/21 (in cui la stessa ha affermato che l'ex coniuge CP_1
aveva provveduto a versare tutti gli arretrati – v. alleg. 3 doc. di opposizione), atteso che le stesse si pagina3 di 5 riferiscono ad un periodo (gennaio 2019 – giugno 2019) diverso rispetto a quello considerato nell'atto di precetto opposto (luglio 2017 - agosto 2018): né risultano versati agli atti ulteriori documenti tali da corroborare tale tesi difensiva, nemmeno avvalorata da una prova orale, che nella specie nemmeno risulta richiesta.
L'opponente lamenta, in ultimo, la non debenza delle somme intimate dalla CP_1
corrispondenti a quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori, in quanto asseritamente non corrispondenti a quelle contenute nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Latina, né previamente concordate tra i coniugi.
Con una recente ordinanza, emessa in data 24 febbraio 2021 n. 5059/21 la Corte di Cassazione ha chiarito, in merito al rimborso dovuto senza il previo accordo, che il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso, e che in caso di mancato accordo preventivo tra i genitori e di rifiuto del rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha anticipate “la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito” il quale dovrà tenere in considerazione l'interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell'educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia. Si può quindi affermare che qualora la spesa straordinaria effettuata è conforme al tenore di vita della famiglia, anche in assenza di accordo, il genitore che non le ha anticipate è obbligato al rimborso della quota a lui spettante.
Ebbene, anche tale motivo di opposizione risulta destituito di fondamento atteso che, con la documentazione allegata all'atto di precetto, l'opposta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando la collocazione dei relativi esborsi nella categoria delle spese straordinarie riconducibili, tutte, a quelle elencate nel citato Protocollo (lettera B, subcategoria: spese medico – sanitarie). Pertanto correttamente sono state inserite in precetto, e con esso intimate le relative voci di spesa, in quanto le stesse risultano ripetibili.
Conclusivamente, ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
pagina4 di 5 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 4.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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