TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1992 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difesa e rappresentata dall'avv. CARAMIA PATRIZIA Parte_1
E
FO VI - difeso e rappresentato dall'avv. SELVAGGI ANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 13/06/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 29/01/2000 avevano contratto matrimonio in Grottaglie (TA);
Persona_1 il 05/09/2004, maggiorenne ma nondalla loro unione erano nate le figlie economicamente indipendente, Persona_2 il 30.05.2000, e Persona_3 il
23.07.2014; ; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nata a [...]
GROTTAGLIE (TA) il 07/05/1980, e FO VI, nato a [...]
il 29/01/1976, uniti in matrimonio in Grottaglie il 29/01/2000 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Grottaglie dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero 4;
Parte_1 e FORNARO
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
VI in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 10.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grottaglie.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1992 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale, promosso
DA
- difesa e rappresentata dall'avv. CARAMIA PATRIZIA Parte_1
E
FO VI - difeso e rappresentato dall'avv. SELVAGGI ANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 13/06/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 29/01/2000 avevano contratto matrimonio in Grottaglie (TA);
Persona_1 il 05/09/2004, maggiorenne ma nondalla loro unione erano nate le figlie economicamente indipendente, Persona_2 il 30.05.2000, e Persona_3 il
23.07.2014; ; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nata a [...]
GROTTAGLIE (TA) il 07/05/1980, e FO VI, nato a [...]
il 29/01/1976, uniti in matrimonio in Grottaglie il 29/01/2000 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Grottaglie dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero 4;
Parte_1 e FORNARO
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
VI in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 10.09.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grottaglie.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)