Articolo 129 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 128Articolo 130
Versione
15 maggio 1971
Art. 129.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 28 miliardi 500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971