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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2025, promossa da:
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Quarato Maria;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. e CP_1 C.F._1 Controparte_2
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Romata Massimo.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
In data 26.02.2016, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato,
Comando Stazione di Ceglie Messapica, fermavano un autocarro che trasportava rifiuti non pericolosi. Dal controllo risultava che l'autocarro, condotto dal sig. era autorizzato al trasporto CP_1
dei rifiuti in quanto iscritto all'Albo Gestori Ambientali n. BA08487, prot. n. 3865/2012 e tale autorizzazione era stata rilasciata in favore della Società Cooperativa Recuperi Francavillesi.
In tale circostanza il sig. esibiva agli agenti il Formulario CP_1
Identificazione Rifiuti (di seguito semplicemente “FIR” o
“Formulario”) n. 0016167/12 del 26/02/2016, dalla cui lettura si appurava la mancata annotazione della casella n. 7, ovvero quella relativa al “PERCORSO (Se diverso dal più breve)”, in particolare il luogo di produzione del rifiuto (casella n. 1) indicato era la stessa
Società Cooperativa Recuperi Francavillesi, sita in via Roccella n. 16 di Francavilla Fontana, la destinazione (casella n. 2) era il centro di
Recupero COMETALF srl, con sede in via Gorizia sn, mentre il mezzo veniva fermato in c.da Capodosso, luogo al di fuori del tragitto più breve per raggiungere la destinazione. Altresì si appurava che l'orario di partenza indicato (casella n. 10) era quello delle ore 9.00 mentre l'autocarro veniva fermato alle 12.20, ovvero 3 ore e 20 minuti per percorrere 2 km circa tra il luogo di produzione indicato e quello di destinazione.
Pertanto, alla luce degli accertamenti effettuati, gli agenti contestavano sul posto nei modi e nei termini di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, l'incompleta o inesatta compilazione del FIR, in violazione dell'art. 193 del D. Lgs
152/06 come sanzionato dall'art. 258 comma 4 dello stesso Decreto.
Quindi il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di procedeva alla notifica dell'Ordinanza Ingiunzione n. 82 Pt_1
del 30/05/2018, confermando la sanzione amministrativa pecuniaria comminata ed ingiungendo il pagamento della somma di € 3.100,00,
2 oltre alle spese di notifica (ovvero della somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 689/1981).
Avverso tale Ordinanza gli odierni appellati proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Brindisi.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1
del ricorso.
Con sentenza in data 5.3.2024 il Tribunale accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Riteneva il giudice di prime cure che la completa ed esatta compilazione del FIR fosse di competenza del produttore/detentore dei rifiuti e che pertanto alcuna responsabilità poteva ravvisarsi a carico degli opponenti, che avevano effettuato il trasporto rispettivamente in qualità di trasportatore e di conducente dell'autocarro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio il e , CP_1 Controparte_2 quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Recuperi Francavillesi, concludendo per il rigetto dell'appello.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la deduce la erronea Parte_1
applicazione della normativa di settore e la erronea valutazione delle risultanze processuali.
In particolare, secondo l'appellante le condotte poste in essere dal e dalla società cooperativa integrano senz'altro le violazioni CP_1
contestate, tenuto conto del tenore delle norme applicate e delle anomalie riscontrate nel FIR.
Il motivo è fondato.
3 Intanto va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
Co dallo stesso risulta che la società cooperativa ha agito nella fattispecie non solo in qualità di trasportatore ma anche in quella di produttore/detentore dei rifiuti, sicchè non vi possono essere dubbi, sulla base della normativa di riferimento, che spettasse senz'altro alla stessa la completa ed esatta compilazione del predetto formulario.
Peraltro, il giudice di legittimità ha statuito che l'obbligo di compilazione e sottoscrizione del formulario di trasporto grava sia sul produttore dei rifiuti che sul trasportatore (Cass. n. 34031/2019).
Quanto al , poi, è indubbio che questi abbia omesso di annotare CP_1 sul FIR (nell'apposito riquadro destinato alle annotazioni) i motivi che hanno comportato la necessità di effettuare un percorso diverso da quello più breve.
Egli inoltre non ha osservato le prescrizioni risultanti dal FIR, in base alle quali avrebbe dovuto effettuare il percorso più breve, attuando sostanzialmente la violazione contestata alla società cooperativa, effettuando il diverso percorso che quest'ultima aveva omesso di indicare.
L'appello va pertanto accolto, restando assorbiti i restanti motivi di impugnazione.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione;
2) Condanna e , in solido, alla CP_1 Controparte_2
restituzione in favore della di quanto Parte_1 corrisposto da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna e , in solido, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 per compensi e, per
4 il secondo grado, in euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 23.1.2025
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2025, promossa da:
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Quarato Maria;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. e CP_1 C.F._1 Controparte_2
c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Romata Massimo.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
1 Svolgimento del processo
In data 26.02.2016, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato,
Comando Stazione di Ceglie Messapica, fermavano un autocarro che trasportava rifiuti non pericolosi. Dal controllo risultava che l'autocarro, condotto dal sig. era autorizzato al trasporto CP_1
dei rifiuti in quanto iscritto all'Albo Gestori Ambientali n. BA08487, prot. n. 3865/2012 e tale autorizzazione era stata rilasciata in favore della Società Cooperativa Recuperi Francavillesi.
In tale circostanza il sig. esibiva agli agenti il Formulario CP_1
Identificazione Rifiuti (di seguito semplicemente “FIR” o
“Formulario”) n. 0016167/12 del 26/02/2016, dalla cui lettura si appurava la mancata annotazione della casella n. 7, ovvero quella relativa al “PERCORSO (Se diverso dal più breve)”, in particolare il luogo di produzione del rifiuto (casella n. 1) indicato era la stessa
Società Cooperativa Recuperi Francavillesi, sita in via Roccella n. 16 di Francavilla Fontana, la destinazione (casella n. 2) era il centro di
Recupero COMETALF srl, con sede in via Gorizia sn, mentre il mezzo veniva fermato in c.da Capodosso, luogo al di fuori del tragitto più breve per raggiungere la destinazione. Altresì si appurava che l'orario di partenza indicato (casella n. 10) era quello delle ore 9.00 mentre l'autocarro veniva fermato alle 12.20, ovvero 3 ore e 20 minuti per percorrere 2 km circa tra il luogo di produzione indicato e quello di destinazione.
Pertanto, alla luce degli accertamenti effettuati, gli agenti contestavano sul posto nei modi e nei termini di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, l'incompleta o inesatta compilazione del FIR, in violazione dell'art. 193 del D. Lgs
152/06 come sanzionato dall'art. 258 comma 4 dello stesso Decreto.
Quindi il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di procedeva alla notifica dell'Ordinanza Ingiunzione n. 82 Pt_1
del 30/05/2018, confermando la sanzione amministrativa pecuniaria comminata ed ingiungendo il pagamento della somma di € 3.100,00,
2 oltre alle spese di notifica (ovvero della somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 689/1981).
Avverso tale Ordinanza gli odierni appellati proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Brindisi.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1
del ricorso.
Con sentenza in data 5.3.2024 il Tribunale accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Riteneva il giudice di prime cure che la completa ed esatta compilazione del FIR fosse di competenza del produttore/detentore dei rifiuti e che pertanto alcuna responsabilità poteva ravvisarsi a carico degli opponenti, che avevano effettuato il trasporto rispettivamente in qualità di trasportatore e di conducente dell'autocarro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si sono costituiti in giudizio il e , CP_1 Controparte_2 quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Recuperi Francavillesi, concludendo per il rigetto dell'appello.
Il processo è stato definito mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la deduce la erronea Parte_1
applicazione della normativa di settore e la erronea valutazione delle risultanze processuali.
In particolare, secondo l'appellante le condotte poste in essere dal e dalla società cooperativa integrano senz'altro le violazioni CP_1
contestate, tenuto conto del tenore delle norme applicate e delle anomalie riscontrate nel FIR.
Il motivo è fondato.
3 Intanto va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
Co dallo stesso risulta che la società cooperativa ha agito nella fattispecie non solo in qualità di trasportatore ma anche in quella di produttore/detentore dei rifiuti, sicchè non vi possono essere dubbi, sulla base della normativa di riferimento, che spettasse senz'altro alla stessa la completa ed esatta compilazione del predetto formulario.
Peraltro, il giudice di legittimità ha statuito che l'obbligo di compilazione e sottoscrizione del formulario di trasporto grava sia sul produttore dei rifiuti che sul trasportatore (Cass. n. 34031/2019).
Quanto al , poi, è indubbio che questi abbia omesso di annotare CP_1 sul FIR (nell'apposito riquadro destinato alle annotazioni) i motivi che hanno comportato la necessità di effettuare un percorso diverso da quello più breve.
Egli inoltre non ha osservato le prescrizioni risultanti dal FIR, in base alle quali avrebbe dovuto effettuare il percorso più breve, attuando sostanzialmente la violazione contestata alla società cooperativa, effettuando il diverso percorso che quest'ultima aveva omesso di indicare.
L'appello va pertanto accolto, restando assorbiti i restanti motivi di impugnazione.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione;
2) Condanna e , in solido, alla CP_1 Controparte_2
restituzione in favore della di quanto Parte_1 corrisposto da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna e , in solido, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 per compensi e, per
4 il secondo grado, in euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 23.1.2025
. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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