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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1072/2023 R.G. promossa
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Parte_1 C.F._1
Busi, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore in Padova, via Briosco,
12/14
RICORRENTE
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Sacchetto, elettivamente domiciliato nello studio del nominato procuratore in Porto Tolle, Piazza
Milite Ignoto, 20
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“preso atto che a) fra i coniugi è intervenuta la separazione personale dichiarata con sentenza n.
1062/2023 pubblicata il 19/12/2023 – definitiva in data 20/06/2024; b) che la separazione fra gli stessi si è protratta ininterrottamente per il periodo di cui all'art. 3 lett. B) legge 898/1970 e gli stessi non si sono riconciliati voglia conseguentemente dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e alle seguenti CONDIZIONI -I Parte_1 Controparte_1
coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla pretendono l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
-La casa familiare sita in HE (PD)
Via Gorzon Sinistro Superiore nr. 55, già di proprietà esclusiva del Sig. rimane Controparte_1
allo stesso assegnata unitamente agli arredi ed elettrodomestici che la corredano, senza che la
Sig.ra abbia a pretendere alcunchè”. Parte_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15-5-2023 avanti il Tribunale di Rovigo ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Rovigo che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge Controparte_1
allegando di aver contratto matrimonio a HE (PD) il 6-6-1992, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, anno 1992, Parte I, e che dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio avanzando in via cumulata anche la domanda di scioglimento Per_1
del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, prevedendo la prosecuzione dell'obbligo di versamento della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, della somma di euro 300,00.
La ricorrente ha allegato che dall'unione della coppia era nato nel 1993 , oramai Per_2
maggiorenne ed economicamente indipendente, convivente con i genitori nella abitazione coniugale sita in HE, via Gorzon, sinistro superiore, 55 di proprietà del resistente.
Il si è costituito in giudizio e, pur non opponendosi alle domande inerenti il vincolo CP_1 coniugale, si è opposto all'accoglimento della domanda avente contenuto economico sopra riportata. Ha allegato come la coniuge (pur mantenendovi la residenza anagrafica) avesse abbandonato la casa coniugale nel novembre del 2021, senza lasciare alcun recapito e senza, da allora, avere avanzato nei confronti del coniuge alcuna richiesta di sostegno economico, a conferma della sua indipendenza. Ha allegato, al contrario, come sia lui che il figlio risultassero privi di
2 occupazione lavorativa stabile, dando atto della percezione di compensi irrisori incassati a fronte dello svolgimento di lavori saltuari e stagionali.
Con istanza congiunta del 26-9-2023, poi integrata in data 4-10-2023, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo ed hanno pertanto depositato conclusioni in forma congiunta, rispettivamente sottoscritte da entrambi i coniugi, chiedendo la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note.
Il giudice delegato, con ordinanza dell' 11-10-2023, ha invitato le parti a precisare le conclusioni anche con riferimento alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, disponendo il rinvio dell'udienza di comparizione alla data del 27-10-2023, all'esito della quale, lo stesso ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di separazione, riservandosi di riferire al Collegio, con successiva rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1062/2023, pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 19.12.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data, è stata disposta la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato per la valutazione, all'esito dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 898/1970, della domanda di scioglimento del matrimonio, con fissazione di udienza decorso il termine di 12 mesi, e disponendo il deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Con atto del 2.07.2024, veniva acclarato l'avvenuto passaggio in giudicato (in data 20.06.2024) della sentenza di separazione personale emessa.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i comparenti dichiarano che dalla comparizione avanti il presidente del tribunale tenutasi in data 27-10-2023 sono decorsi dodici mesi, la convivenza non è mai ripresa e che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è definitivamente cessata.
Al tempo stesso, l'accordo raggiunto dalle parti in punto di condizioni di divorzio risulta conforme agli interessi in disputa e non contrario alla legge.
Le spese del procedimento sono interamente compensate, come da espressa richiesta delle parti.
3
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1072/2023 R.G. promossa da nei Parte_2 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in HE (PD) in data 06.06.1992, e contratto da e con atto trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 Controparte_1
di Matrimonio di detto Comune al n. 1, parte I, anno 1992;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Rovigo il 12.11.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1072/2023 R.G. promossa
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Parte_1 C.F._1
Busi, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato procuratore in Padova, via Briosco,
12/14
RICORRENTE
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Sacchetto, elettivamente domiciliato nello studio del nominato procuratore in Porto Tolle, Piazza
Milite Ignoto, 20
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“preso atto che a) fra i coniugi è intervenuta la separazione personale dichiarata con sentenza n.
1062/2023 pubblicata il 19/12/2023 – definitiva in data 20/06/2024; b) che la separazione fra gli stessi si è protratta ininterrottamente per il periodo di cui all'art. 3 lett. B) legge 898/1970 e gli stessi non si sono riconciliati voglia conseguentemente dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e alle seguenti CONDIZIONI -I Parte_1 Controparte_1
coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla pretendono l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
-La casa familiare sita in HE (PD)
Via Gorzon Sinistro Superiore nr. 55, già di proprietà esclusiva del Sig. rimane Controparte_1
allo stesso assegnata unitamente agli arredi ed elettrodomestici che la corredano, senza che la
Sig.ra abbia a pretendere alcunchè”. Parte_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15-5-2023 avanti il Tribunale di Rovigo ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Rovigo che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge Controparte_1
allegando di aver contratto matrimonio a HE (PD) il 6-6-1992, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, anno 1992, Parte I, e che dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio avanzando in via cumulata anche la domanda di scioglimento Per_1
del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, prevedendo la prosecuzione dell'obbligo di versamento della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, della somma di euro 300,00.
La ricorrente ha allegato che dall'unione della coppia era nato nel 1993 , oramai Per_2
maggiorenne ed economicamente indipendente, convivente con i genitori nella abitazione coniugale sita in HE, via Gorzon, sinistro superiore, 55 di proprietà del resistente.
Il si è costituito in giudizio e, pur non opponendosi alle domande inerenti il vincolo CP_1 coniugale, si è opposto all'accoglimento della domanda avente contenuto economico sopra riportata. Ha allegato come la coniuge (pur mantenendovi la residenza anagrafica) avesse abbandonato la casa coniugale nel novembre del 2021, senza lasciare alcun recapito e senza, da allora, avere avanzato nei confronti del coniuge alcuna richiesta di sostegno economico, a conferma della sua indipendenza. Ha allegato, al contrario, come sia lui che il figlio risultassero privi di
2 occupazione lavorativa stabile, dando atto della percezione di compensi irrisori incassati a fronte dello svolgimento di lavori saltuari e stagionali.
Con istanza congiunta del 26-9-2023, poi integrata in data 4-10-2023, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo ed hanno pertanto depositato conclusioni in forma congiunta, rispettivamente sottoscritte da entrambi i coniugi, chiedendo la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note.
Il giudice delegato, con ordinanza dell' 11-10-2023, ha invitato le parti a precisare le conclusioni anche con riferimento alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, disponendo il rinvio dell'udienza di comparizione alla data del 27-10-2023, all'esito della quale, lo stesso ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di separazione, riservandosi di riferire al Collegio, con successiva rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1062/2023, pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 19.12.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data, è stata disposta la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato per la valutazione, all'esito dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 898/1970, della domanda di scioglimento del matrimonio, con fissazione di udienza decorso il termine di 12 mesi, e disponendo il deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Con atto del 2.07.2024, veniva acclarato l'avvenuto passaggio in giudicato (in data 20.06.2024) della sentenza di separazione personale emessa.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i comparenti dichiarano che dalla comparizione avanti il presidente del tribunale tenutasi in data 27-10-2023 sono decorsi dodici mesi, la convivenza non è mai ripresa e che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è definitivamente cessata.
Al tempo stesso, l'accordo raggiunto dalle parti in punto di condizioni di divorzio risulta conforme agli interessi in disputa e non contrario alla legge.
Le spese del procedimento sono interamente compensate, come da espressa richiesta delle parti.
3
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1072/2023 R.G. promossa da nei Parte_2 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in HE (PD) in data 06.06.1992, e contratto da e con atto trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 Controparte_1
di Matrimonio di detto Comune al n. 1, parte I, anno 1992;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Rovigo il 12.11.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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