Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3840/2023 R.G.A.C. (riunito con il giudizio n. 4056/23 R.G.C.A.)
TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. GIBALDI DANIELA giusta procura in calce all'atto introduttivo e domiciliata presso il suo studio
-ricorrente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato CONTOCALAKIS DARIO giusta procura in calce alla comparsa e domiciliato in presso il suo studio
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore necessario-
-1 di 5-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in riassunzione ha adito il Tribunale Parte_1 di Benevento al fine di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Parte_2
IN (FG) in data 19 settembre 1985 ( trascritto presso il
Comune medesimo alla Parte II, serie A, n. 27, anno 1985,) dal quale non sono nati figli, chiedendo, altresì, la condanna del resistente a corrisponderle la somma mensile di euro 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Ha dedotto a sostegno delle domande proposte:
-di aver contratto con il resistente matrimonio concordatario in
IN (FG) il 19 settembre 1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune medesimo anno 1985, n. 27, parte II serie A, e che dal matrimonio non erano nati figli;
- che il Tribunale di Foggia, con sentenza n.4105/2000 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi ponendo a carico del l'obbligo di versare a favore della ricorrente per il Pt_2 suo mantenimento la somma mensile di 100.000 Lire;
-che dalla separazione le sue condizioni economiche erano ulteriormente peggiorate a causa del suo precario stato di salute tanto da trovarsi in uno stato assoluto di indigenza e non riuscire a soddisfare neanche le principali esigenze quotidiane;
-che l'odierno resistente aveva depositato ricorso di divorzio al
Tribunale di Foggia il quale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Benevento e che la stessa aveva interesse a riassumere il giudizio dinanzi al
Tribunale competente.
-2 di 5- Nel costituirsi in giudizio il resistente si è associato alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio opponendosi alla richiesta di controparte di previsione di un assegno divorzile per € 700,00, a fronte del mantenimento stabilito in sede di separazione pari ad € 51,00.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese che dalla separazione le sue condizioni di salute si erano aggravate con necessità di sottoporsi a continui controlli e cure costose e che la resistente non era affetta da alcuna seria patologia e dunque perfettamente in grado di lavorare.
All'udienza del 27 marzo 2024 il giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione senza buon esito, ha formulato proposta conciliativa avente ad oggetto la pronuncia della sentenza di divorzio con versamento da parte del resistente in favore dell' di assegno divorzile una tantum di € 6000,00 in luogo Pt_1 di una somma mensile.
Quindi, riunito al presente giudizio quello avente n. 4056 /2023- avente ad oggetto domanda di divorzio proposta dall'odierno resistente nei confronti della ricorrente- alla successiva udienza del 13 novembre 2024 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta giudiziale e contestualmente il ha consegnato nelle Pt_2 mani di assegno circolare di importo pari ad € Parte_1
6000,00.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 27 giugno 2024, non opponendosi all'accoglimento della domanda, alla luce delle condizioni proposte dal giudice ed accettate dalle parti.
La domanda di cessazione del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in IN (FG) il 19 settembre 1985 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN alla parte II, serie A. n. 27, è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, e successive modifiche, essendo
-3 di 5- pacifica la sussistenza delle condizioni di proponibilità della domanda, ovvero l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale ed il protrarsi della separazione, senza soluzione di continuità, per almeno un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Foggia nel relativo giudizio, conclusosi con sentenza n. 4105/2000 del 26 settembre 2000.
Le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alla luce delle condizioni già proposte dal giudice relatore all'udienza del 27 marzo 2024, ossia corresponsione da parte del resistente alla ricorrente di un assegno divorzile una tantum dell'ammontare di €
6000,00.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, sussistono le eccezionali condizioni di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per compensarle, tenuto conto dell'accordo tra le stesse raggiunto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione, richiesta disattesa, in ordine alle domande proposte nei due giudizi riuniti, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IN (FG) in data 19 settembre 1985 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
IN (FG) anno 1985 (parte II, serie A, n. 27) tra Parte_2 nato a [...] il [...] e nata a Parte_1
IN(FG) il 17 luglio 1964, alle condizioni di cui alla proposta giudiziale formulata all'udienza del 27 marzo 2024, accettata da entrambe le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a seguito del suo passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria in copia
-4 di 5- autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. Att. c.p.c..
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio
2025.
Il Giudice estensore
Dott. ssa Serena Berruti Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
-5 di 5-