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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.13/2024 R.G.A. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Truglio elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo Piazza San Francesco di Paola n.47 presso lo studio dell'Avv.to Pecoraro appellante contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
appellato/contumace all'udienza del 30 gennaio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.573/2023 il Tribunale G.L. di Marsala ha accertato e dichiarato il diritto di a “all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del a L. n.107 del 2015 per … l'anno 2021-2022” e, per l'effetto, condannato il “alla corresponsione i favore della predetta della c.d. carta docenti per le CP_1 finalità di cui all a 121, della L. n.107 del 2015”. Avverso tale decisione ha interposto appello la chiedendone la parziale Pt_1 riforma. Parte appellante, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, dopo aver riscontrato “in astratto il diritto della ricorrente a fruire della Corta docenti”, ha affermato: “Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Orbene, è indubbio che i docenti precari, che ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici, possono fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Ne consegue che con riferimento agli anni scolastici compresi tra il 2017 e il 2021 il beneficio non può più essere fruito da parte ricorrente che potrebbe al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avesse allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio l'abbia costretta a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata
Pag.1 formazione curata in quegli anni abbia fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante). Nulla a tale riguardo risulta essere stato prospettato dalla ricorrente che dunque potrà ottenere unicamente il beneficio con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, ancora interamente fruibile sino al 31 agosto 2023” Dopo aver premesso di aver chiesto “il riconoscimento della carta docente in ordine ai seguenti a.s.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (tutte supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche come da contratti in atti allegati e non ancora prescritte)”, lamenta l'erroneità della pronuncia di prime cure avendo il Tribunale “introdotto una decadenza a ricevere il bonus formativo “per il periodo antecedente l'ultimo biennio”, inammissibile in quanto integra gli estremi di una causa estintiva del diritto non prevista dalla normativa o dal contratto, cagionata, tra l'altro, dalla stessa Amministrazione con il suo orientamento negativo in merito al riconoscimento della quota anche a beneficio dei precari”. Chiede, pertanto, che la sentenza di prime cure venga riformata con “riconoscimento della carta docente anche per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 (oltre al 2021/2022 già riconosciuto)”. Il e l' Controparte_1 Controparte_3
son
[...]
Indi all'odierna udienza, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Posto che la - per come è agevole ricavare dalla piana lettura del ricorso di Pt_1 primo grado - aveva spiegato domanda di riconoscimento del beneficio per cui è causa per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile. Come è noto, nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Nell'atto di appello, pertanto, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn.9244/2007 e 8771/2010). In siffatto contesto, si osserva, la più autorevole giurisprudenza di legittimità non ha mancato occasione di ribadire che, allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi" idonee a giustificarne autonomamente le statuizioni, “la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla "ratio decidendi" non criticata dall'impugnazione, è passata i n cosa giudicata e desumere, pertanto, che l'impugnazione non è ammissibile per l'esistenza del giudicato” (cfr. in motivazione Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.5.2019 n.14492). Orbene, nel caso di specie, la con l'atto di gravame si è limitata a censurare la Pt_1 sentenza di primo grado (esclusivamente) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fosse incorsa nella decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio (pagine 10 e 11 della sentenza); tuttavia, non ha minimamente censurato (né si è confrontata) con il
Pag.2 tenore della sentenza impugnata nella parte in cui (a pagina 13) il primo Giudice (con capo autonomo di per sé idoneo a sorreggere il rigetto per gli anni scolastici antecedenti al 2021-2022) si è così espresso:
“Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per l'anno 2021-2022. Infatti, va dichiarato prescritto il diritto vantato con riferimento agli anni scolastici dal 2017 al 2021. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ….”.
Ad ogni evidenza, dunque, l'appello non si confronta con (e non censura) la motivazione (in punto di prescrizione) della sentenza impugnata, risultando in definitiva carente delle ragioni per cui la non condivide le argomentazioni poste dal Giudice Pt_1 (con capo autonomo) a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza. Sulla scorta delle superiori considerazioni, previo assorbimento del motivo che si appunta sulla ritenuta decadenza biennale (il cui eventuale accoglimento, ad ogni evidenza, non muterebbe le sorti del giudizio), l'appello deve senz'altro reputarsi inammissibile.
3) Nulla sulle spese di questo grado in ragione della dichiarata contumacia di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nella qui dichiarata contumacia del Controparte_1
e dell'
[...] Controparte_3 inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.573/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala. Nulla sulle spese di questo grado. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 30 gennaio 2025
Il cons. est. Carmelo Ioppolo
Il Presidente Maria G. Di Marco
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