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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/08/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3045 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Pasciuto, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Cerveteri, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti precisavano le conclusioni congiuntamente come da note depositate telematicamente.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 07.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Roma il 26.05.2012 con
, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2012, atto n. 160, parte 1, Serie 09, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti non erano nati figli;
- che in data 13.10.2022 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale al e un assegno di mantenimento a carico del marito Parte_1 per la moglie di euro 200,00 mensili;
- di avere avuto un peggioramento della propria condizione reddituale in quanto il mutuo a tasso variabile per l'abitazione in cui risiede è aumentato da euro
550,00 ad euro 930,00 mensili e di avere dovuto sostenere spese per cure odontoiatriche di euro 7.100,00 da corrispondersi in 30 rate da euro 250,00
(come da accordi con la Smile Utaly srl del 12/10/2022) fermo restando lo stipendio mensile quale magazziniere di euro 1.600,00;
- di avere sostenuto i conti per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Ucraina di proprietà della resistente;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio disponendo l'autonomia economica dei coniugi.
Con memoria difensiva del 10.02.2024 si costituiva in giudizio
[...]
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e CP_1 deduceva:
- di non avere mai lavorato per scelta condivisa con il marito e di avere fatto domanda presso le liste di collocamento ma di non avere trovato lavoro;
- di avere quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento versato dal marito di euro 200,00 mensili;
2 - che la casa in Ucraina non era messa a rendita e non generava introiti, essendo peraltro in zona coinvolta nel conflitto bellico.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il , ponendo a carico dello stesso un Parte_1 assegno di mantenimento per la moglie di euro 400,00 mensili.
Le parti depositavano le note ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 13.03.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con separata ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, segnatamente, confermava le statuizioni disposte all'esito della separazione tra le parti, salvo la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del a favore della resistente dal mese di Parte_1 dicembre 2023, adottava il calendario del processo e rinviava all'udienza del
08.11.2024 per l'interrogatorio formale della resistente ed escussione di un teste di parte ricorrente.
Con decreto del 31.10.2024 il Giudice differiva l'udienza prevista per il
08.11.2024 all'udienza del 18.04.2025 per i medesimi incombenti.
In data 19.02.2025 il difensore della resistente depositava una dichiarazione a firma della resistente con cui la stessa dichiarava di rinunciare alla richiesta dell'assegno divorzile e, in data 07.03.2025 il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione di accettazione della rinuncia all'assegnazione di assegno divorzile del proprio assistito.
In data 17.03.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia e richiedevano disporsi la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 18.04.2025.
Con decreto del 07.04.2025 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 18.04.2025 e, con successivo decreto del 09.04.2025, il
Giudice anticipava l'udienza prevista per il 18.04.2025 al 17.04.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza.
Le parti depositavano note di udienza con cui precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno
3 processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3045/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2012 in
Roma tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], registrato agli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Roma all'anno 2012, atto n. 160, parte 1, Serie
09;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3045 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio concordatario e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Pasciuto, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Cerveteri, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti precisavano le conclusioni congiuntamente come da note depositate telematicamente.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 07.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Roma il 26.05.2012 con
, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2012, atto n. 160, parte 1, Serie 09, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti non erano nati figli;
- che in data 13.10.2022 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale al e un assegno di mantenimento a carico del marito Parte_1 per la moglie di euro 200,00 mensili;
- di avere avuto un peggioramento della propria condizione reddituale in quanto il mutuo a tasso variabile per l'abitazione in cui risiede è aumentato da euro
550,00 ad euro 930,00 mensili e di avere dovuto sostenere spese per cure odontoiatriche di euro 7.100,00 da corrispondersi in 30 rate da euro 250,00
(come da accordi con la Smile Utaly srl del 12/10/2022) fermo restando lo stipendio mensile quale magazziniere di euro 1.600,00;
- di avere sostenuto i conti per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Ucraina di proprietà della resistente;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio disponendo l'autonomia economica dei coniugi.
Con memoria difensiva del 10.02.2024 si costituiva in giudizio
[...]
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e CP_1 deduceva:
- di non avere mai lavorato per scelta condivisa con il marito e di avere fatto domanda presso le liste di collocamento ma di non avere trovato lavoro;
- di avere quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento versato dal marito di euro 200,00 mensili;
2 - che la casa in Ucraina non era messa a rendita e non generava introiti, essendo peraltro in zona coinvolta nel conflitto bellico.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il , ponendo a carico dello stesso un Parte_1 assegno di mantenimento per la moglie di euro 400,00 mensili.
Le parti depositavano le note ex art. 473 bis. 17 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 13.03.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con separata ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, segnatamente, confermava le statuizioni disposte all'esito della separazione tra le parti, salvo la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del a favore della resistente dal mese di Parte_1 dicembre 2023, adottava il calendario del processo e rinviava all'udienza del
08.11.2024 per l'interrogatorio formale della resistente ed escussione di un teste di parte ricorrente.
Con decreto del 31.10.2024 il Giudice differiva l'udienza prevista per il
08.11.2024 all'udienza del 18.04.2025 per i medesimi incombenti.
In data 19.02.2025 il difensore della resistente depositava una dichiarazione a firma della resistente con cui la stessa dichiarava di rinunciare alla richiesta dell'assegno divorzile e, in data 07.03.2025 il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione di accettazione della rinuncia all'assegnazione di assegno divorzile del proprio assistito.
In data 17.03.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia e richiedevano disporsi la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 18.04.2025.
Con decreto del 07.04.2025 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 18.04.2025 e, con successivo decreto del 09.04.2025, il
Giudice anticipava l'udienza prevista per il 18.04.2025 al 17.04.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza.
Le parti depositavano note di udienza con cui precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno
3 processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3045/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2012 in
Roma tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], registrato agli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Roma all'anno 2012, atto n. 160, parte 1, Serie
09;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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