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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1099/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL FANTE Parte_1 C.F._1
FAUSTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASUTTI ANNA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SANTAGOSTINO RICCARDO
BARONI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
BARONI MARZIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per la : Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, previa remissione in istruttoria della presente causa con ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice in primo grado e dedotti con le memorie ex art. 183 c.p.c n. 2 e 3, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della pagina 1 di 8 sentenza n. 1304/2023, resa inter partes dal Tribunale di Parma, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giacomo Cicciò – R.G. n. 4278/2020, pubblicata il 17.5.2023, notificata il 26.05.2023 via pec, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dalla signora in relazione al sinistro verificatosi in Parte_1 data 07.07.2018 nella misura pari ad €.12.273,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria che il Giudice vorrà eventualmente ammettere, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova per interrogatorio formale e testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dal prefisso vero che:
1. Vero che il giorno 7 luglio 2018 è stato contattato telefonicamente dalla sig.ra per Parte_1 soccorrerla in quanto appena caduta nella Piazza Garibaldi in (teste ); CP_1 Testimone_1
2. Vero che raggiuse immediatamente la sig.ra e la trovò a terra in prossimità di una Parte_1 pedana coprifili (teste ); Testimone_1
3. Vero che acconto alla sig.ra vi erano diversi persone che la stavano soccorrendo (teste Parte_1
; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
4. dica il teste o la parte se nella zona limitrofa alla pedana coprifili e comunque nella piazza ove accaduto il sinistro vi erano cartelli che segnalavano la presenza di pedane e/o altri ingombri (teste
; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
5. Vero che la Piazza Garibaldi in il giorno dell'occorso era occupata da numerose CP_1 bancarelle e da un palco (teste ; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
6. Vero che nel momento in cui ha soccorso la Sig.ra la piazza era particolarmente Parte_1 affollata e vi erano operai che stavano lavorando presso le pedane e con fili presenti sulla piazza (teste
; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
7. Vero che nella piazza oggetto del sinistro non vi erano affisse comunicazioni da parte del CP_1
rivolte al pubblico volte ad avvertire la modifica del manto stradale della piazza Garibaldi
[...]
(teste ; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
8. Vero che la sig.ra aveva escoriazioni ad entrambe le ginocchia, alla mano sinistra e al Parte_1 sopracciglio e lamentava dolori al torace (teste ; teste teste Testimone_1 Testimone_2
); Testimone_3
9. Vero che durante la notte tra il 7 e l'8 luglio la sig.ra continuava a lamentarsi del dolore Parte_1 al torace (teste ); Testimone_1
10. Vero che la mattina dell'8 luglio accompagnò la sig.ra al P.S di (teste Parte_1 CP_1
); Testimone_1
11. Vero che conferma il parere medico legale da lei redatto (teste dr. ; Tes_4
12. Vero che le lesioni subite dalla sig.ra sono compatibili con la dinamica del sinistro Parte_1
(teste dr. ; Tes_4 13. Vero che in seguito all'occorso, la Sig.ra ha sostenuto spese mediche per complessivi € Parte_1
1.691,00, come da giustificativi che si rammostrano al teste (teste: legali rappresentati delle ditte emittenti gli scontrini fiscali e/o fatture).
14. Vero sul sito “ al centro” nella sezione media gallery sono state pubblicate le foto che le CP_1 vengono rammostrate;
15. Vero che le foto che le vengono rammostrate rappresentano l'evento del 07. Luglio 2018 che si è tenuto nella piazza Garibaldi di Fidenza dal titolo Fidenza Colora le stelle – Vinile che passione!
16.Dica il teste se dalle foto che le vengono rammostrate riconosce la piazza Garibaldi di . CP_1
Si indicano a testimoni: 1) Sig. residente in;
2) Sig.ra Testimone_1 CP_1 Testimone_2 residente in [...]di Salsomaggiore Terme;
3) sig.ra , residente in [...]
Fontanellato; 4) dr. medico legale con studio in Parma;
5) legali rappresentati delle ditte Tes_4 emittenti gli scontrini fiscali e/o fatture presso le loro sedi legali;
6) Referente Istituzionale Tavolo di
pagina 2 di 8 Coordinamento e Amministrazione Comunale di , dott.ssa c/o CP_1 Persona_1 CP_1
.
[...]
- Sempre in via istruttoria: - ammettere C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice volta a verificare e quantificare i postumi invalidanti residuati in seguito all'incidente de quo, il periodo di invalidità temporanea, la diminuita capacità lavorativa ed ogni ulteriore collegato pregiudizio. Nel solo caso di contestazione delle spese mediche sostenute dall'attrice, di cui alle ricevute fiscali e delle fatture prodotte, si insiste inoltre per l'ammissione di prove per testi dei soggetti emittenti, a conferma dell'avvenuto pagamento delle somme di cui a tutti i documenti;
- chiede di essere abilitato alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte;
- ordinare al ai sensi dell'art. 210 Controparte_1 c.p.c., l'esibizione in giudizio del contratto d'appalto n. 22802 del 1° febbraio 2018. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Per il Controparte_1
«In via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dalla Sig.ra in Parte_2 quanto inammissibile e infondata per le ragioni illustrate in narrativa. In via preliminare: dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 689/2023 pubblicata il 25 maggio Parte_1
2023, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: rigettare i motivi d'appello della Sig.ra e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Parma n. 689/2023 pubblicata il 25 maggio 2023, per tutte ragioni illustrate in narrativa».
Per la Controparte_6
«Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge:
- in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte in premesse, la improponibilità o inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art. 342 cpc ovvero dell'art. 348 bis cpc, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
- nel merito in via principale: respingere l'appello così e come proposto dalla sig.ra Parte_1 come in atti avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n. 1304/2023
[...] oggetto di impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima, dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge;
- In ogni caso: condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali tutte anche di secondo grado, oltre accessori di legge».
Per l' Controparte_2
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previe le declaratorie del caso, nel merito, in via principale respingere l'appello proposto dalla signora perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale riformare parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma n. 689/2023, pubblicata il 17/05/2023, condannando l'appellante signora Parte_1
pagina 3 di 8 alla rifusione in favore di delle spese di causa del giudizio di primo grado, Controparte_2 oltre rimborso spese forfettario 15% e CPA e IVA come per legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in riforma dell'appellata sentenza,
[...] fosse chiamata, a qualunque titolo e per qualunque ragione, a corrispondere in tutto Controparte_2
o in parte quanto richiesto dall'attrice o comunque a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a risarcire direttamente la stessa attrice o, comunque, a manlevare e tenere indenne a propria volta da ogni responsabilità e conseguente condanna. Controparte_2
Previa ammissione, se del caso, delle prove per interpello e testi dedotte in memoria 03/10/2022, con i testi ivi indicati, da intendersi qui integralmente richiamate. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze anche del presente giudizio di appello oltre rimborso spese forfettario 15% e CPA e IVA come per legge».
Per la Controparte_7
«Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Bologna, rigettata ogni contraria e diversa domanda ed eccezione, così decidere:
1. respingere l'appello proposto dalla signora perché improponibile, Parte_1 inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma n. 1304/2023, pubblicata il 17/05/2023 del Giudice Unico Dott. CICCIO', con la conseguente condanna della signora alla rifusione Parte_1 delle spese di causa, anche del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA
e IVA come per legge.
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 689/23 il Tribunale di Parma rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti del per ottenere il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni, quantificati in complessivi euro 12.273,00, conseguenti alle lesioni riportate allorquando, il 07.7.2018 alle ore 10:30, percorrendo a piedi piazza Garibaldi, cadeva rovinosamente a terra inciampando su una pedana passafili provvisoria, non segnalata, ivi posta in occasione dell'evento “ colora le stelle”. CP_1
Le spese di lite delle parti principali seguivano la soccombenza, mentre le spese di lite sostenute dalle terze chiamate in causa (chiamata in causa dal CP_2 Controparte_2
, (chiamata in causa dalla CP_1 Controparte_6 [...]
e (chiamata in causa dalla CP_2 CP_7 Controparte_8 [...]
venivano integralmente compensate. Controparte_6
pagina 4 di 8 Avverso tale ordinanza proponeva tempestivo appello la chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda, previa ammissione delle istanze istruttorie da lei formulate.
Il e le terze chiamate in primo grado si costituivano chiedendo il rigetto del CP_1
gravame, del quale lamentavano altresì l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc;
l l' proponevano tempestivo Controparte_9 Controparte_2
appello incidentale deducendo l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 cpc in esito all'udienza del
07.3.2025.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello il quale è infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
3) L'appello principale, considerati unitariamente tutti i motivi («I) Mancato assolvimento onere probatorio a carico dell'attrice – Mancata ammissione dei mezzi istruttori», «II) Vizio di motivazione per omessa ammissione della prova», «III)
Violazione del diritto di difesa», «IV) Caso fortuito – Onere della prova a carico del
– Mancato assolvimento»), non può trovare accoglimento. CP_1
La lamenta che il Tribunale, decidendo la causa senza avere prima esperito le Parte_1
prove testimoniali da lei richieste, le avrebbe impedito di dimostrare la responsabilità delle appellate.
La censura è infondata. Infatti nessuno dei capitoli di prova testimoniale di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione avrebbe permesso di accertare la dinamica della caduta.
Esclusi i capitoli 1, 3, 14, 15 e 16, che afferiscono a circostanze del tutto irrilevanti, i capitoli da 4 a 13 riguardano, in parte, lo stato dei luoghi, già ampiamente rappresentato pagina 5 di 8 dalla fotografie in atti, e, in altra parte, le lesioni riportate dalla che, Parte_1
quand'anche accertate, nulla dimostrerebbero in merito al materiale rapporto causale fra la cosa e il danno, ossia al fatto che la cadde a causa della presenza della Parte_1
pedana coprifili;
neppure è a tal fine idoneo il cap. n. 2 secondo il quale il figlio della danneggiata, chiamato dopo la caduta in soccorso dalla madre, la avrebbe trovata “in prossimità di una pedana coprifili”.
L'appellante non ha indicato nessun altro elemento di prova che il primo giudice avrebbe tralasciato.
Né, del resto, il ruolo causale della pedana può essere, nel caso di specie, oggetto di presunzione.
D'altronde, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, ove, come nel caso di specie, la cosa in custodia sia inerte e il danno sia dunque l'effetto, non di un dinamismo interno alla stessa, ma dell'interazione della cosa con l'agire del danneggiato, per la prova del nesso causale del sinistro è onere del danneggiato dimostrare quantomeno che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile il verificarsi dell'evento di danno allegato (v. fra le tante Cass.
11526/17).
Nel caso di specie, invece, le fotografie prodotte dalle parti tutte mostrano una pedana o canalina coprifili del tutto regolare, priva di anomalie e ben visibile per dimensioni, collocazione e luce naturale;
tale canalina era d'altronde necessaria proprio per evitare che gli utenti della piazza inciampassero nei fili elettrici delle varie installazioni della manifestazione, e la sua presenza era quindi anche prevedibile.
Alla luce di quanto sopra deve concludersi che il nesso causale materiale fra la cosa in custodia (pedana passafili) e l'evento (caduta), della cui prova è onerato il danneggiato, non è stato dimostrato. Non era tenuto quindi il danneggiante a fornire alcuna prova liberatoria del caso fortuito.
4) Sono fondati gli appelli incidentali sulla compensazione delle spese di lite proposti dall' e della Controparte_2 CP_7
pagina 6 di 8 La decisione impugnata non è conforme al consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale «in forza del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass. 6144/24, 31889/19, 18710/21, 10364/23).
Detto principio, che si attaglia perfettamente alla posizione di (chiamata in CP_7
garanzia), deve ritenersi applicabile anche all' (chiamata in causa Controparte_2
come soggetto tenuto a rispondere direttamente della pretesa dell'attrice) (Cass.
6144/24).
Come rilevato dalle appellanti incidentali, il primo giudice non ha accertato se le chiamate in causa dei terzi, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fossero del tutto arbitrarie, in quanto prive di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentriche rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa.
Ebbene, non vi sono elementi che inducano questa Corte a ritenere che le chiamate in causa della e della fossero manifestamente infondate, Controparte_2 CP_7
essendo le stesse rivolte, rispettivamente, alla società organizzatrice dell'evento, in funzione del quale la canalina era stata installata, e alla compagnia assicuratrice della ditta che detta installazione aveva curato. Né, del resto, le appellanti incidentali, costituendosi in primo grado, avevano eccepito l'infondatezza della propria chiamata in causa, essendosi limitate a contestare la fondatezza delle domande attore.
pagina 7 di 8 Non sussistendo i presupposti per la compensazione, le spese di lite di primo grado della e della liquidate come da dispositivo, seguono la Controparte_2 CP_7
soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico della . Parte_1
Rimane ferma la compensazione delle spese di lite della Controparte_6
non avendo la stessa avanzato appello incidentale.
[...]
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 689/23 del Tribunale di Parma nei confronti del della Controparte_1
della e della Controparte_6 Controparte_2 CP_7
[...]
in accoglimento degli appelli incidentali proposti dalla e Controparte_2
dall condanna la a rifondere alle predette appellanti incidentali le CP_7 Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a rifondere al alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
alla e all le spese di lite del presente grado, che
[...] Controparte_2 CP_7
liquida, per ciascuna parte, in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater Dls. 115/02 e dell'art. 1 c. 17 L. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7.3.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1099/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL FANTE Parte_1 C.F._1
FAUSTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASUTTI ANNA Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SANTAGOSTINO RICCARDO
BARONI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
BARONI MARZIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per la : Parte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, previa remissione in istruttoria della presente causa con ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice in primo grado e dedotti con le memorie ex art. 183 c.p.c n. 2 e 3, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della pagina 1 di 8 sentenza n. 1304/2023, resa inter partes dal Tribunale di Parma, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giacomo Cicciò – R.G. n. 4278/2020, pubblicata il 17.5.2023, notificata il 26.05.2023 via pec, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dalla signora in relazione al sinistro verificatosi in Parte_1 data 07.07.2018 nella misura pari ad €.12.273,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria che il Giudice vorrà eventualmente ammettere, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: prova per interrogatorio formale e testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dal prefisso vero che:
1. Vero che il giorno 7 luglio 2018 è stato contattato telefonicamente dalla sig.ra per Parte_1 soccorrerla in quanto appena caduta nella Piazza Garibaldi in (teste ); CP_1 Testimone_1
2. Vero che raggiuse immediatamente la sig.ra e la trovò a terra in prossimità di una Parte_1 pedana coprifili (teste ); Testimone_1
3. Vero che acconto alla sig.ra vi erano diversi persone che la stavano soccorrendo (teste Parte_1
; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
4. dica il teste o la parte se nella zona limitrofa alla pedana coprifili e comunque nella piazza ove accaduto il sinistro vi erano cartelli che segnalavano la presenza di pedane e/o altri ingombri (teste
; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
5. Vero che la Piazza Garibaldi in il giorno dell'occorso era occupata da numerose CP_1 bancarelle e da un palco (teste ; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
6. Vero che nel momento in cui ha soccorso la Sig.ra la piazza era particolarmente Parte_1 affollata e vi erano operai che stavano lavorando presso le pedane e con fili presenti sulla piazza (teste
; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
7. Vero che nella piazza oggetto del sinistro non vi erano affisse comunicazioni da parte del CP_1
rivolte al pubblico volte ad avvertire la modifica del manto stradale della piazza Garibaldi
[...]
(teste ; teste teste ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
8. Vero che la sig.ra aveva escoriazioni ad entrambe le ginocchia, alla mano sinistra e al Parte_1 sopracciglio e lamentava dolori al torace (teste ; teste teste Testimone_1 Testimone_2
); Testimone_3
9. Vero che durante la notte tra il 7 e l'8 luglio la sig.ra continuava a lamentarsi del dolore Parte_1 al torace (teste ); Testimone_1
10. Vero che la mattina dell'8 luglio accompagnò la sig.ra al P.S di (teste Parte_1 CP_1
); Testimone_1
11. Vero che conferma il parere medico legale da lei redatto (teste dr. ; Tes_4
12. Vero che le lesioni subite dalla sig.ra sono compatibili con la dinamica del sinistro Parte_1
(teste dr. ; Tes_4 13. Vero che in seguito all'occorso, la Sig.ra ha sostenuto spese mediche per complessivi € Parte_1
1.691,00, come da giustificativi che si rammostrano al teste (teste: legali rappresentati delle ditte emittenti gli scontrini fiscali e/o fatture).
14. Vero sul sito “ al centro” nella sezione media gallery sono state pubblicate le foto che le CP_1 vengono rammostrate;
15. Vero che le foto che le vengono rammostrate rappresentano l'evento del 07. Luglio 2018 che si è tenuto nella piazza Garibaldi di Fidenza dal titolo Fidenza Colora le stelle – Vinile che passione!
16.Dica il teste se dalle foto che le vengono rammostrate riconosce la piazza Garibaldi di . CP_1
Si indicano a testimoni: 1) Sig. residente in;
2) Sig.ra Testimone_1 CP_1 Testimone_2 residente in [...]di Salsomaggiore Terme;
3) sig.ra , residente in [...]
Fontanellato; 4) dr. medico legale con studio in Parma;
5) legali rappresentati delle ditte Tes_4 emittenti gli scontrini fiscali e/o fatture presso le loro sedi legali;
6) Referente Istituzionale Tavolo di
pagina 2 di 8 Coordinamento e Amministrazione Comunale di , dott.ssa c/o CP_1 Persona_1 CP_1
.
[...]
- Sempre in via istruttoria: - ammettere C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice volta a verificare e quantificare i postumi invalidanti residuati in seguito all'incidente de quo, il periodo di invalidità temporanea, la diminuita capacità lavorativa ed ogni ulteriore collegato pregiudizio. Nel solo caso di contestazione delle spese mediche sostenute dall'attrice, di cui alle ricevute fiscali e delle fatture prodotte, si insiste inoltre per l'ammissione di prove per testi dei soggetti emittenti, a conferma dell'avvenuto pagamento delle somme di cui a tutti i documenti;
- chiede di essere abilitato alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte;
- ordinare al ai sensi dell'art. 210 Controparte_1 c.p.c., l'esibizione in giudizio del contratto d'appalto n. 22802 del 1° febbraio 2018. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
Per il Controparte_1
«In via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dalla Sig.ra in Parte_2 quanto inammissibile e infondata per le ragioni illustrate in narrativa. In via preliminare: dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 689/2023 pubblicata il 25 maggio Parte_1
2023, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: rigettare i motivi d'appello della Sig.ra e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Parma n. 689/2023 pubblicata il 25 maggio 2023, per tutte ragioni illustrate in narrativa».
Per la Controparte_6
«Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge:
- in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le causali dedotte in premesse, la improponibilità o inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art. 342 cpc ovvero dell'art. 348 bis cpc, in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
- nel merito in via principale: respingere l'appello così e come proposto dalla sig.ra Parte_1 come in atti avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma n. 1304/2023
[...] oggetto di impugnazione, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per l'effetto confermare la sentenza medesima, dando ogni altro connesso provvedimento del caso e di legge;
- In ogni caso: condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali tutte anche di secondo grado, oltre accessori di legge».
Per l' Controparte_2
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previe le declaratorie del caso, nel merito, in via principale respingere l'appello proposto dalla signora perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale riformare parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma n. 689/2023, pubblicata il 17/05/2023, condannando l'appellante signora Parte_1
pagina 3 di 8 alla rifusione in favore di delle spese di causa del giudizio di primo grado, Controparte_2 oltre rimborso spese forfettario 15% e CPA e IVA come per legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in riforma dell'appellata sentenza,
[...] fosse chiamata, a qualunque titolo e per qualunque ragione, a corrispondere in tutto Controparte_2
o in parte quanto richiesto dall'attrice o comunque a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a risarcire direttamente la stessa attrice o, comunque, a manlevare e tenere indenne a propria volta da ogni responsabilità e conseguente condanna. Controparte_2
Previa ammissione, se del caso, delle prove per interpello e testi dedotte in memoria 03/10/2022, con i testi ivi indicati, da intendersi qui integralmente richiamate. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze anche del presente giudizio di appello oltre rimborso spese forfettario 15% e CPA e IVA come per legge».
Per la Controparte_7
«Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Bologna, rigettata ogni contraria e diversa domanda ed eccezione, così decidere:
1. respingere l'appello proposto dalla signora perché improponibile, Parte_1 inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma n. 1304/2023, pubblicata il 17/05/2023 del Giudice Unico Dott. CICCIO', con la conseguente condanna della signora alla rifusione Parte_1 delle spese di causa, anche del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA
e IVA come per legge.
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 689/23 il Tribunale di Parma rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti del per ottenere il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1
danni, quantificati in complessivi euro 12.273,00, conseguenti alle lesioni riportate allorquando, il 07.7.2018 alle ore 10:30, percorrendo a piedi piazza Garibaldi, cadeva rovinosamente a terra inciampando su una pedana passafili provvisoria, non segnalata, ivi posta in occasione dell'evento “ colora le stelle”. CP_1
Le spese di lite delle parti principali seguivano la soccombenza, mentre le spese di lite sostenute dalle terze chiamate in causa (chiamata in causa dal CP_2 Controparte_2
, (chiamata in causa dalla CP_1 Controparte_6 [...]
e (chiamata in causa dalla CP_2 CP_7 Controparte_8 [...]
venivano integralmente compensate. Controparte_6
pagina 4 di 8 Avverso tale ordinanza proponeva tempestivo appello la chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda, previa ammissione delle istanze istruttorie da lei formulate.
Il e le terze chiamate in primo grado si costituivano chiedendo il rigetto del CP_1
gravame, del quale lamentavano altresì l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc;
l l' proponevano tempestivo Controparte_9 Controparte_2
appello incidentale deducendo l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 cpc in esito all'udienza del
07.3.2025.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello il quale è infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
3) L'appello principale, considerati unitariamente tutti i motivi («I) Mancato assolvimento onere probatorio a carico dell'attrice – Mancata ammissione dei mezzi istruttori», «II) Vizio di motivazione per omessa ammissione della prova», «III)
Violazione del diritto di difesa», «IV) Caso fortuito – Onere della prova a carico del
– Mancato assolvimento»), non può trovare accoglimento. CP_1
La lamenta che il Tribunale, decidendo la causa senza avere prima esperito le Parte_1
prove testimoniali da lei richieste, le avrebbe impedito di dimostrare la responsabilità delle appellate.
La censura è infondata. Infatti nessuno dei capitoli di prova testimoniale di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione avrebbe permesso di accertare la dinamica della caduta.
Esclusi i capitoli 1, 3, 14, 15 e 16, che afferiscono a circostanze del tutto irrilevanti, i capitoli da 4 a 13 riguardano, in parte, lo stato dei luoghi, già ampiamente rappresentato pagina 5 di 8 dalla fotografie in atti, e, in altra parte, le lesioni riportate dalla che, Parte_1
quand'anche accertate, nulla dimostrerebbero in merito al materiale rapporto causale fra la cosa e il danno, ossia al fatto che la cadde a causa della presenza della Parte_1
pedana coprifili;
neppure è a tal fine idoneo il cap. n. 2 secondo il quale il figlio della danneggiata, chiamato dopo la caduta in soccorso dalla madre, la avrebbe trovata “in prossimità di una pedana coprifili”.
L'appellante non ha indicato nessun altro elemento di prova che il primo giudice avrebbe tralasciato.
Né, del resto, il ruolo causale della pedana può essere, nel caso di specie, oggetto di presunzione.
D'altronde, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, ove, come nel caso di specie, la cosa in custodia sia inerte e il danno sia dunque l'effetto, non di un dinamismo interno alla stessa, ma dell'interazione della cosa con l'agire del danneggiato, per la prova del nesso causale del sinistro è onere del danneggiato dimostrare quantomeno che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile il verificarsi dell'evento di danno allegato (v. fra le tante Cass.
11526/17).
Nel caso di specie, invece, le fotografie prodotte dalle parti tutte mostrano una pedana o canalina coprifili del tutto regolare, priva di anomalie e ben visibile per dimensioni, collocazione e luce naturale;
tale canalina era d'altronde necessaria proprio per evitare che gli utenti della piazza inciampassero nei fili elettrici delle varie installazioni della manifestazione, e la sua presenza era quindi anche prevedibile.
Alla luce di quanto sopra deve concludersi che il nesso causale materiale fra la cosa in custodia (pedana passafili) e l'evento (caduta), della cui prova è onerato il danneggiato, non è stato dimostrato. Non era tenuto quindi il danneggiante a fornire alcuna prova liberatoria del caso fortuito.
4) Sono fondati gli appelli incidentali sulla compensazione delle spese di lite proposti dall' e della Controparte_2 CP_7
pagina 6 di 8 La decisione impugnata non è conforme al consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale «in forza del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass. 6144/24, 31889/19, 18710/21, 10364/23).
Detto principio, che si attaglia perfettamente alla posizione di (chiamata in CP_7
garanzia), deve ritenersi applicabile anche all' (chiamata in causa Controparte_2
come soggetto tenuto a rispondere direttamente della pretesa dell'attrice) (Cass.
6144/24).
Come rilevato dalle appellanti incidentali, il primo giudice non ha accertato se le chiamate in causa dei terzi, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fossero del tutto arbitrarie, in quanto prive di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentriche rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa.
Ebbene, non vi sono elementi che inducano questa Corte a ritenere che le chiamate in causa della e della fossero manifestamente infondate, Controparte_2 CP_7
essendo le stesse rivolte, rispettivamente, alla società organizzatrice dell'evento, in funzione del quale la canalina era stata installata, e alla compagnia assicuratrice della ditta che detta installazione aveva curato. Né, del resto, le appellanti incidentali, costituendosi in primo grado, avevano eccepito l'infondatezza della propria chiamata in causa, essendosi limitate a contestare la fondatezza delle domande attore.
pagina 7 di 8 Non sussistendo i presupposti per la compensazione, le spese di lite di primo grado della e della liquidate come da dispositivo, seguono la Controparte_2 CP_7
soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico della . Parte_1
Rimane ferma la compensazione delle spese di lite della Controparte_6
non avendo la stessa avanzato appello incidentale.
[...]
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 689/23 del Tribunale di Parma nei confronti del della Controparte_1
della e della Controparte_6 Controparte_2 CP_7
[...]
in accoglimento degli appelli incidentali proposti dalla e Controparte_2
dall condanna la a rifondere alle predette appellanti incidentali le CP_7 Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a rifondere al alla Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
alla e all le spese di lite del presente grado, che
[...] Controparte_2 CP_7
liquida, per ciascuna parte, in euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater Dls. 115/02 e dell'art. 1 c. 17 L. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7.3.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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