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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 426 R.G.A.2024 promossa in grado di appello
D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Biscuola, Parte_1
Nicoletta Pagni e Emanuele Poggi appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia CP_1
Sparacino appellato CONTRO
CP_2 appellato contumace
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO Con sentenza n.158/2024 il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del
Lavoro, “ogni altra domanda ed eccezione reietta, accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della resistente
[...] al 1.02.2021 al 17.11.2022, con mansioni riconducibili alla Parte_1 qualifica di aiuto di cui all'art. 7 del CCNL del personale medico dipendente AIOP, per 42 ore settimanali” ha dichiarato “la nullità del licenziamento intimato al ricorrente dalla predetta società resistente con lettera di recesso ad nutum datata 18.10.2022 - con effetto dal 17.11.2022 - e condannato “la alla reintegrazione del lavoratore Parte_1 ricorrente nel proprio posto di lavoro e alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto corrispondergli dalla data di efficacia del licenziamento sino Pag.1 all'effettiva reintegrazione, commisurate all'ultima retribuzione percepita, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ed oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”; ha, altresì, condannato “ alla Parte_1 regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e al pagamento in favore dell' dei CP_1 contributi non prescritti risultanti dal rapporto di lavoro come accertato in relazione alle retribuzioni percepite”. Avverso tale decisione ha proposto appello la , con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 19.4.2024, chiedendone la riforma. All'udienza del 12.6.2024 (fissata, nel sub procedimento n.426/1-2024 R.G., per valutare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata)
- costituitosi con memoria “ai soli fini del subprocedimento di inibitoria” - e la CP_2 conciliavano la causa come da separato verbale. Parte_1
Per l'effetto e contestualmente, questa Corte, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti delle parti che avevano transatto e rinviava la causa ad altra CP_ udienza in ragione del fatto che “parte del giudizio” era “anche l' . In data 28.10.2024 si costituiva in giudizio l' chiedendo alla Corte di CP_1
“adottare le valutazioni che riterrà più opportune”.
non si costituiva, rimanendo così contumace. CP_2
All'odierna udienza il procuratore di parte appellante e quello dell' hanno CP_1 concordemente richiesto, in ragione della intervenuta conciliazione di cui al verbale sottoscritto il 12.6.2024, declaratoria di cessata materia del contendere “anche nei confronti dell' , con compensazione delle spese. CP_1
Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
In via preliminare deve qui soltanto ribadirsi l'intervenuta cessata materia tra la da una parte, e dall'altra, in forza del Parte_1 CP_2 verbale di conciliazione sottoscritto nel corso dell'udienza del 12.6.2024 (cfr. doc. in atti).
Tanto premesso, rileva la Corte che identica statuizione di cessata materia del contendere deve pronunciarsi anche tra l' e la per CP_1 Parte_1 come espressamente e concordemente richiesto, all'odierna udienza, dai rispettivi procuratori.
Come è noto, infatti, “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (Cassazione civile, sezione lavoro, 9 novembre 1996, n. 9808, Cassazione Civile, sezione lavoro, 11.1.1990 n.46).
Pag.2 Alla luce di quanto or ora detto è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo di (e di interesse alla) prosecuzione del giudizio.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata, con effetti caducatori sulla statuizione in essa contenuta, con declaratoria di cessata materia del contendere anche tra la e l' Parte_1 CP_1
Spese di lite del doppio grado compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di in CP_2 riforma della sentenza n.158/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_2
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere tra e l' Parte_1 CP_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo 24 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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