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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13411/24 promossa da:
, [C.F. ], nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Carlini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 11.4.2024, notificato il 25.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “in via istruttoria: Disporre, ove necessario, l'audizione del ricorrente;
nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno casi speciali ex art. 19 TUI, Prot. n. 864/2024 emesso in data
11/04/2024 dalla Questura di e notificato in data 25/06/2024; -annullare il provvedimento CP_1
impugnato e tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e susseguenti, illegittimi per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accogliere l'istanza di protezione casi speciali ex art. 19 TUI. Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio oltre C.P.A. e 15 % spese forfettarie, come per legge, al difensore antistatario”
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.7.2024, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando di essere in Italia da molto tempo, di avere un figlio che vive in
Germania e che vede sporadicamente quando la madre lo conduce in Italia, di lavorare in nero. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di comparizione, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino, dopo aver richiamato le sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente per i reati di cui all'art 628 cp, all' art 13 c. 13 TUI e i decreti di espulsione, ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che ha ritenuto insussistenti i presupposti CP_1
Contr dell'art 19 c. 1 e 1.1. per assenza di integrazione e di effettivi rapporti familiari meritevoli di protezione.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 18.9.22, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato un effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano né effettivi rapporti familiari meritevoli di tutela, essendosi limitato a dedurre di lavorare in nero e di avere un figlio residente in [...]che vede sporadicamente. Sul punto, infatti, non è stata depositata alcuna documentazione né è stata chiesta l'assunzione di prove orali. Anzi, con riferimento al profilo dell'integrazione, dal provvedimento opposto è emerso che il ricorrente è stato condannato più volte per il reato di cui all'art 628 cp e per il reato di cui all'art 13 c. 13 TUI.
Ritiene pertanto il Collegio che nel caso de quo non siano emersi gli elementi costitutivi della fattispecie, come sopra delineata, sia con riguardo al profilo della vita privata che familiare. La domanda va pertanto rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1500,00, oltre oneri, se dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 12.5.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13411/24 promossa da:
, [C.F. ], nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Carlini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 11.4.2024, notificato il 25.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “in via istruttoria: Disporre, ove necessario, l'audizione del ricorrente;
nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno casi speciali ex art. 19 TUI, Prot. n. 864/2024 emesso in data
11/04/2024 dalla Questura di e notificato in data 25/06/2024; -annullare il provvedimento CP_1
impugnato e tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e susseguenti, illegittimi per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accogliere l'istanza di protezione casi speciali ex art. 19 TUI. Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio oltre C.P.A. e 15 % spese forfettarie, come per legge, al difensore antistatario”
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.7.2024, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando di essere in Italia da molto tempo, di avere un figlio che vive in
Germania e che vede sporadicamente quando la madre lo conduce in Italia, di lavorare in nero. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di comparizione, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino, dopo aver richiamato le sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente per i reati di cui all'art 628 cp, all' art 13 c. 13 TUI e i decreti di espulsione, ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che ha ritenuto insussistenti i presupposti CP_1
Contr dell'art 19 c. 1 e 1.1. per assenza di integrazione e di effettivi rapporti familiari meritevoli di protezione.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 18.9.22, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato un effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano né effettivi rapporti familiari meritevoli di tutela, essendosi limitato a dedurre di lavorare in nero e di avere un figlio residente in [...]che vede sporadicamente. Sul punto, infatti, non è stata depositata alcuna documentazione né è stata chiesta l'assunzione di prove orali. Anzi, con riferimento al profilo dell'integrazione, dal provvedimento opposto è emerso che il ricorrente è stato condannato più volte per il reato di cui all'art 628 cp e per il reato di cui all'art 13 c. 13 TUI.
Ritiene pertanto il Collegio che nel caso de quo non siano emersi gli elementi costitutivi della fattispecie, come sopra delineata, sia con riguardo al profilo della vita privata che familiare. La domanda va pertanto rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1500,00, oltre oneri, se dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 12.5.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio