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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2025
N. R.G. 108/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2941/2024 del Tribunale di
Milano in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa MARTINI, pubblicata il 1° agosto 2024, promossa da:
con l'avv. ESTER LUISA SCORDO e l'avv. Marco De Parte_1
Leo ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Conservatorio 15 presso lo studio Legale
Rinaldi e Associati contro con l'avv. FRANCESCA OLIVETO e l'avv. Controparte_1
PASQUALE DI MARTINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori già in
Corso di Porta Romana 108 e ora in via Santa Sofia 22,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'esatto/corretto adempimento di all'ordine giudiziale di cui Parte_1
al Dispositivo e alla Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 332/2023, avendo la
Società provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro con la lavoratrice nella sua effettività, nonché a corrisponderle l'indennità risarcitoria oltre le retribuzioni dal giorno 16 marzo
2023, data di pubblicazione del Dispositivo di Sentenza, sino al giorno 12 giugno 2023, data di efficacia del licenziamento, e per l'effetto:
a) riformare la sentenza n. 2941/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha ritenuto infondata l'opposizione di al Decreto Ingiuntivo n. 1301/2023, annullando il Parte_1
predetto decreto, condannando la Sig.ra alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite, quantificate in € 126,96, ovvero nell'ulteriore e/o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) riformare la sentenza n. 2941/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato
e dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Società con lettera del 22 giugno
2023, con conseguente condanna della Sig.ra alla restituzione delle somme oggetto CP_1
di indennità risarcitoria e indennità sostitutiva in luogo della reintegra, nonché della diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, respingere le domande tutte eventualmente promosse dalla Sig.ra Controparte_1
nei confronti di con la conseguente assoluzione della società Parte_1
appellante dalle domande tutte contro la stessa formulate;
Con il favore delle spese, competenze ed onorari/compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio aumentati del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA come per legge.
-) In via istruttoria si ripropongono ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc le istanze e le opposizioni già formulate nel giudizio di primo grado da intendersi qui riportate e trascritte come da Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e precetto e memoria di costituzione avverso domanda riconvenzionale
Per la PARTE APPELLATA
Respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto con liquidazione delle spese di soccombenza del grado ovvero in subordine accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado qui riproposte (fatte salve quelle non accolte che non sono qui oggetto di appello incidentale):
Pagina 2 A) Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo
Rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto o comunque condannare la società datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice la somma di € 2.732,09, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
B) In via riconvenzionale quanto alla trasformazione del rapporto e alle ulteriori differenze retributive
Accertare il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione full-time con l'inquadramento contrattuale di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano n° 332/2023.
Condannare controparte, per i motivi di cui al ricorso, a corrispondere alla lavoratrice anche le differenze retributive maturate dal 1° maggio 2023 al 12 giugno 2023 nella misura di € 2.859,05 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
C) In via riconvenzionale principale quanto al licenziamento
c1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, la nullità ex art. 18 L.300/70 comma
1 del licenziamento disciplinare irrogato con lettera datata 22.06.2023 con effetti retrodatati al 12.06.2023, per la natura ritorsiva/discriminatoria/pretestuosa del medesimo
c2) condannare controparte a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro a decorrere dal
12.06.2023;
c3) condannare controparte a corrisponderle a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dal
12.06.2023 alla reintegrazione (e comunque non meno di 5), nella misura della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.002,49 (1.724,2x14:12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo corrispondente;
D) In via riconvenzionale subordinata quanto al licenziamento
d1) annullare ex art. 18 L.300/70 comma 4 il licenziamento disciplinare irrogato con lettera datata 22.06.2023 con effetti retrodatati al 12.06.2023, perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dalla Società datrice di lavoro, insussistenza/irrilevanza disciplinare del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra, a tutto concedere, tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
d2) condannare controparte a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro a decorrere dal
12.06.2023;
d3) condannare controparte a corrisponderle una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal 12.06.2023 alla reintegrazione (ma in ogni caso non oltre le 12 mensilità), nella
Pagina 3 misura della retribuzione globale di fatto pari ad 2.002,49 (1.724,2x14:12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo corrispondente;
E) In via riconvenzionale ulteriormente subordinata quanto al licenziamento
e1) accertare e dichiarare, ex art. 18 L.300/70 comma 5, la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato con lettera datata 22.06.2023 con effetti retrodatati al 12.06.2023 per altri motivi di insussistenza di giusta causa non rientranti nell'ipotesi di cui sopra;
e2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 26 giugno (data di ricevimento della lettera di licenziamento datata 22.06.2023);
e3) condannare controparte a corrispondere alla ricorrente la retribuzione maturata dal
12.06.2023 al 26.06.2023 nella misura di € 1.264,09 nonché l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 1.601,99 ovvero in quelle misure maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per i periodi corrispondenti;
e4) condannare controparte a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a 24 mensilità
o comunque non inferiore a 12 mensilità, tenendo conto retribuzione globale di fatto pari ad
€ 2.002,49 (1.724,2x14:12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase processuale nella misura massima di cui al D.M. 147/2022 e con la ulteriore maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, da distrarre a favore dei sottoscritti difensori antistatari
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano con sentenza n.2941/24 ha respinto il ricorso con cui ha Parte_1
proposto opposizione ad DI n. 1301/23, notificatole insieme all'atto di precetto il 30 giugno
2023, con cui il Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 3.728,67 a titolo di retribuzioni non corrisposte dal 16 marzo al 30 aprile 2023 in forza di sentenza della Corte d'Appello di Milano.
La società opponente ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto prima dell'emissione del DI e ha prodotto due bonifici:
Pagina 4 in data 14.06.23 per € 197 netti a titolo di ratei 14a
in data 27.06.23 per € 2.212,87 a titolo di competenze mese di giugno 2023
per un totale di € 2.409,87
Il tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione rilevando che:
- sull'an della pretesa non vi è controversia perché è documentale che a seguito della statuizione della Corte d'Appello che ha ordinato il ripristino del rapporto la avesse CP_1
diritto alla retribuzione dal 17.03.2023,
- non vi era prova di intervenuto pagamento in considerazione della imputazione dei bonifici e rilevato altresì che la busta paga prodotta solo in giudizio sub doc 10 di parte opponente riporta la generica dicitura arretrato retribuzione.
Ha respinto l'eccezione di parte opponente relativamente alla mancanza di certezza e liquidità del credito azionato in via monitoria rilevando che il dispositivo della Corte d'appello riporta il CCNL e il livello di inquadramento e, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non indica un orario part time del rapporto bensì nel determinare l'indennità risarcitoria riporta invece l'ammontare della retribuzione mensile di € 1971,67 riconducibile al rapporto full time.
Ha rigettato anche le censure relative al “quantum” del credito ingiunto, ritenendo che le somme contestate di 150 euro per una tantum e quella relativa all'anzianità di servizio non risultavano in realtà inserite nei conteggi prodotti in atti.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha invece in parte accolto le domande con le quali in via riconvenzionale, ha chiesto: CP_1
- di accertare il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione full-time con l'inquadramento contrattuale di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 332/2023 con condanna della società opponente a corrisponderle le differenze retributive maturate dall'1 maggio 2023 al 12 giugno 2023;
- di accertare la nullità del licenziamento intimato dalla alla ricorrente in data Parte_1
22.6.2023 perché ritorsivo e/o discriminatorio e, in subordine, per assenza di giusta causa, con l'applicazione delle tutele di cui all'art. 18 comma 1 L. n. 300/70 e, in subordine, di cui al comma 4, e in ulteriore subordine, di cui al comma 5.
Pagina 5 Il giudice di prime cure, quanto alla domanda di pagamento delle retribuzioni, ha accolto la domanda limitatamente all'importo di € 126,96 rilevando che l'importo di euro 2.732,09 è già stato oggetto del decreto ingiuntivo opposto e qui confermato per il periodo dal 16.03.2023 al
30.04.2023 (cfr. sub doc.10 del fascicolo allegato alla presente memoria), sicché per l'ulteriore periodo (dall'1.5.2023 al 12.6.2023) azionato in via riconvenzionale dalla CP_1 residua unicamente l'ulteriore importo di euro 126,96, che in assenza di specifiche contestazioni da parte della , va accolto. Parte_1
Quanto al licenziamento irrogato il 22.06.2023 alla lavoratrice per giusta causa per assenza ingiustificata dal 26 maggio al 7 giugno 2023, dopo che la società, con comunicazione del
18.5.2023, l'aveva invitata a prendere servizio il 26.5.2023, il primo giudice ha accolto l'eccezione di inadempimento svolta da la quale aveva dedotto “il grave CP_1
inadempimento della rispetto alle statuizioni giudiziali di ripristino del rapporto, in Parte_1 quanto, la società, del tutto illegittimamente, avrebbe preteso di “far firmare alla lavoratrice un contratto part-time a turni avvicendati e clausola flessibile”; non aveva pagato le
“retribuzioni maturate a marzo, aprile e maggio (ben tre mensilità), nonché le differenze retributive liquidate per il periodo 2008/2009 (le prime pagate solo parzialmente dopo il 27.06
e le seconde a luglio inoltrato)”; e neppure aveva versato “i contributi assistenziali e previdenziali per il periodo 2008/2009”.”
Il primo giudice ha escluso che per come si sono svolti i fatti tra le parti (doc. da 7 a 13, fasc.
) il recesso della società abbia costituito una condotta ritorsiva, la quale costituisce Parte_1
l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito, che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta….non vi sono elementi per ritenere che abbia intenzionalmente chiesto alla un ripristino del Parte_1 CP_1
rapporto di lavoro a condizioni diverse e deteriori rispetto alla statuizione giudiziale al solo fine di indurla a non riprendere servizio per poi poterla licenziare per assenza ingiustificata, né la stessa lavoratrice ha fatto allegazioni specifiche a supporto della pretesa ritorsività.
Ha invece ritenuto fondata la contestazione della in merito alla sussistenza dalla CP_1
giusta causa di recesso e ha così argomentato:
Come si è già detto, il dispositivo della Corte d'Appello precisa il CCNL e il livello di inquadramento contrattuale della e, contrariamente a quanto preteso da parte CP_1
attrice, non indica una misura part-time del rapporto.
Pagina 6 La sostiene che il ripristino del rapporto di lavoro della , così come le Parte_1 Pt_2
conseguenti retribuzioni, dovevano intendersi non già in regime di tempo pieno ma nelle modalità orarie del part time.
Tuttavia, la società ricorrente omette di considerare che la Corte di Appello ha confermato la statuizione del Tribunale di Milano (sentenza n. 111/2022) nella parte in cui “dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso fra e la Controparte_2
ricorrente in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del d.lgs n. 81/2015 a far data dal 6 dicembre 2016 e condanna, per l'effetto,
nonché in via solidale , al pagamento Controparte_2 Parte_1
in favore della ricorrente delle differenze retributive pari a euro 29.227,59 con interessi e rivalutazione monetaria;
condanna per l'effetto a ripristinare Controparte_2
effettivamente il rapporto di lavoro, a riammettere la ricorrente in servizio e a corrisponderle ex art. 28 secondo comma Dlgs 81/2015, la indennità che si quantifica in 9 mensilità parametrate all'ultima retribuzione spettante di riferimento;
condanna Controparte_2
a versare all' i contributi previdenziali relativamente alle somme di cui
[...] CP_3 sopra, regolarizzando integralmente la posizione contributiva di ciascuna ricorrente”.
Indicativo è anche il fatto che la Corte di Appello abbia quantificato il numero delle mensilità dovute a titolo di indennità risarcitoria alla indicando il relativo importo “… sulla CP_1 base dell'importo mensile lordo di € 1.971,67” che è quello corrispondente al tallone retributivo full-time.
Considerato che, nel caso in esame, l'eccezione di inadempimento della all'ordine CP_1
datoriale di ripristino del rapporto di lavoro a condizioni differenti rispetto a quelle indicate in sentenza della Corte di Appello di Milano, appare legittima, l'assenza ingiustificata alla stessa contestata deve ritenersi insussistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970.
Sulla base delle riportate osservazioni il giudice di primo grado ha condannato ai Parte_1 sensi dell'art 18 co 4 della L 300/70 alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria dal licenziamento alla effettiva reintegra, non oltre le 12 mensilità, quantificata in € 24.029,88
Spese di lite compensate per un terzo con condanna di alle spese residue liquidate Parte_1 in € 5000 oltre accessori
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
Pagina 7 con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'opposizione a DI e rileva di avere provato l'avvenuto pagamento delle retribuzioni arretrate insieme alla retribuzione di giugno 2023 a mezzo:
– bonifico bancario in data 27.06.23 con causale competenze mese di giugno 2023 (doc 10)
-cedolino giugno 23 che riporta le indicazioni
Rigo AA245 Retribuzione
Rigo AA645 arretrato retribuzione
Sostiene che quest'ultima indicazione non poteva che riferirsi alle retribuzioni di marzo aprile e maggio 2023 come risulta dal conteggio analitico allegato 1 alla memoria di replica su domanda riconvenzionale.
Precisa che era infondata la tesi di controparte secondo cui tale indicazione poteva riferirsi a retribuzioni degli anni precedenti in quanto le stesse erano state pagate con il cedolino di luglio 23 in cui si legge Voce 1950: arretrati anni precedenti.
b) Con il secondo motivo ribadisce che al momento dell'emissione del DI non sussistevano i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità rilevando che la sentenza della Corte d'Appello nulla statuiva in relazione all'orario di lavoro, se full time o part time.
c) Con il terzo motivo critica la pronuncia di illegittimità del licenziamento per avere il
Tribunale accolto la tesi della lavoratrice sull'eccezione di inadempimento.
Così ricostruisce lo svolgimento dei fatti:
-a seguito del dispositivo della Cda la società aveva inviato il 22.03.2023 una e-mail alla invitandola ad inviare tutta la documentazione richiesta a fini amministrativi, CP_1
- la lavoratrice solo il 31 marzo aveva inviato il certificato del casellario giudiziale il 2 maggio gli altri documenti.
- il 18 maggio aveva comunicato il ripristino del rapporto di lavoro part time e Parte_1
inviato la lettera di assunzione.
ER aveva risposto tramite i legali il 22 maggio rifiutandosi di presentarsi in servizio e non si presentava nei giorni successivi
– l'8 giugno 23 la società aveva inviato la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata nei giorni 26,27,28 29 e 31 maggio 2023,
Pagina 8 -il 12 giugno 23 la lavoratrice aveva riscontrato la lettera di contestazione tramite i legali contestando il gravissimo inadempimento per avere la società reintegrato la lavoratrice a tempo parziale anziché a tempo pieno,
-il 22 .
6.23 era stato intimato il licenziamento per giusta causa.
Contestava l'esistenza del grave inadempimento rilevando che alla data della contestazione disciplinare la società aveva reintegrato la lavoratrice, conformemente alle indicazioni contenute nel dispositivo di sentenza della CDA, aveva pagato l'indennità risarcitoria corrispondendo un anticipo di € 9.000 il 24 marzo 23 e il saldo di 8.825,34 il 23 maggio 2023.
Quanto alle retribuzioni di marzo e aprile 23 la società nella lettera di licenziamento aveva spiegato di non averle potute versare perché la lavoratrice aveva ritardato a fornire la richiesta documentazione e che avrebbe pagato con il cedolino di giugno
L'appellata si è costituita e, richiamate e ribadite tutte le difese ed eccezioni già oggetto della memoria ex art.416 cpc nel giudizio (rg 6712/2023) di opposizione al decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano rg 1301/2023 con domanda riconvenzionale ex art. 441 bis cpc., chiede che l'appello avversario venga rigettato, poiché le censure mosse alla sentenza di primo grado sono palesemente infondate.
Rileva come il presupposto sia del DI sia della domanda riconvenzionale introdotta in sede di opposizione allo stesso e relativa all'impugnazione del licenziamento debba individuarsi nella sentenza della Corte d'appello di Milano che ha ordinato la reintegra e la condanna della appellante al pagamento della indennità risarcitoria nella misura di 9 mensilità di retribuzione di fatto pari ad € 1. 971,67 mensili.
Sottolinea che il ripristino del rapporto non poteva che essere inteso, in mancanza di diversa statuizione, con orario full time e che tale conclusione trovava conferma:
-nella statuizione “conferma nel resto”,
-nella indicazione della retribuzione corrispondente al full time
Fallito il tentativo di conciliazione, la Corte all'udienza del 16 aprile 2025 ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
I motivi di appello sono infondati e vanno respinti sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Pagina 9 1.Sulle differenze retributive di cui al DI opposto
Con ricorso per DI in data 26.05.2023 a seguito del dispositivo della sentenza n. CP_1
332/2023 di questa Corte in data 16.3.2023 -che ha condannato a Parte_1
ripristinare il rapporto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di
9 mensilità della retribuzione di fatto di € 1971,67 nonché alle differenze retributive nella misura di € 845,46- ha richiesto il pagamento delle seguenti somme:
Retribuzione marzo 2023 (dal 17/3) € 1.000,70
Retribuzione aprile 2023 € 1.731,39
TOT 2.732,09 Pt_3
Il DI di pari importo è stato emesso il 28.06.2023
ha pagato: Parte_1
con bonifico del 14.6.23 € 197,75 a titolo di rateo 14° 2023 (non compreso nel DI)
con bonifico del 27.6.2023 € 2.212,87 (giorno stesso di emissione del DI)
Deve da un lato ritenersi che il DI sia stato legittimamente richiesto con ricorso depositato il
26.05.2023 ed emesso il 28.6.2023, a tale data infatti il pagamento disposto da con Parte_1
bonifico del 27.6.2023 non era a conoscenza della lavoratrice, essendole stato accreditato successivamente.
Sotto altro profilo deve darsi atto che, come riferito da nella memoria di costituzione, CP_1
allo stato l'importo complessivo dovuto a titolo di differenze retributive globalmente maturate dalla data del ripristino a quella del licenziamento è stato corrisposto, con la differenza già calcolata dal tribunale di € 126,96 in favore di CP_1
2. sulla pretesa mancanza di liquidità del credito azionato in via monitoria
La è infondata. La sentenza azionata in via monitoria contiene tutti gli elementi per CP_4 quantificare il credito: l'importo mensile della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità, il CCNL TERZIARIO, l'inquadramento della lavoratrice al 4° livello.
Quanto all'orario, in mancanza di diversa indicazione, non può che ritenersi disposto il ripristino del rapporto di lavoro full time sia perché un diverso orario presuppone una predeterminazione per iscritto, che mai è stata disposta e che non è comunque contenuta nella
Pagina 10 sentenza, sia in quanto l'orario a tempo pieno trova conferma nella indicazione della retribuzione mensile riportata in dispositivo.
3.Sulla illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa
Infondata è anche la censura di insussistenza di un inadempimento del datore di lavoro di gravità tale da giustificare la mancata presentazione al lavoro.
Le circostanze di fatto relative al ripristino del rapporto non sono contestate.
il 17.5.2023 inviava un messaggio e-mail alla lavoratrice invitandola il giorno Parte_1
26.5.2023 alle ore 14 per prendere servizio presso il punto vendita di Carugate (MI) presso
COIN – Centro commerciale Carosello, ove la stessa sarebbe stata assegnata alla mansione di
Controparte_5
il 18.5.2023, la Società trasmetteva alla sig.ra nuova mail in cui precisava Controparte_1
le condizioni di assunzione, che prevedevano un orario part time di 20 ore settimanali su 4 giorni;
il 22.05.2023, la Sig.ra tramite legale, riscontrava la pec della Società comunicando CP_1
il rifiuto a presentarsi in servizio. Scriveva, infatti, “Comunico che le condizioni di ripristino non sono conformi a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano. In particolare, è inaccettabile la pretesa di ripristinare il rapporto con orario part-time, per giunta flessibile”:
Nei giorni a seguire non si presentava a lavoro. CP_1
Occorre ricordare che “L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2,
c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (cass 10277/2023)
Proprio alla luce di tale principio ritiene la Corte, aderendo alle conclusioni del primo giudice, che nella fattispecie sussista il grave inadempimento di , che ha sì offerto il Parte_1
ripristino del rapporto ma a condizioni deteriori rispetto a quelle a cui era tenuta sulla base della sentenza della Corte d'Appello (non potendosi porre in dubbio, come si è detto, che la
Corte avesse disposto il ripristino del rapporto a tempo pieno), a distanza di due mesi dalla sentenza della Corte, quando ancora era creditrice delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio, delle differenze retributive liquidate per il periodo 2008/2009 (le prime pagate solo
Pagina 11 parzialmente dopo il 27.06), avendo solo in parte pagato l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, non avendo ancora versato i relativi contributi previdenziali e assistenziali.. Tutto ciò all'esito di una controversia durata anni.
A fronte di tali inadempimenti condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento svolta da e ha ritenuto insussistente la giusta causa di CP_1
licenziamento in applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n.
92 del 2012”.( Cass 26197/2022)
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 2941/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, condanna a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in Parte_1 complessivi € 3,500,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15% da distrarre a favore dei difensori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Pagina 12 Milano, 16/04/2025
Pagina 13
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
N. R.G. 108/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2941/2024 del Tribunale di
Milano in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa MARTINI, pubblicata il 1° agosto 2024, promossa da:
con l'avv. ESTER LUISA SCORDO e l'avv. Marco De Parte_1
Leo ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Conservatorio 15 presso lo studio Legale
Rinaldi e Associati contro con l'avv. FRANCESCA OLIVETO e l'avv. Controparte_1
PASQUALE DI MARTINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori già in
Corso di Porta Romana 108 e ora in via Santa Sofia 22,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'esatto/corretto adempimento di all'ordine giudiziale di cui Parte_1
al Dispositivo e alla Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 332/2023, avendo la
Società provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro con la lavoratrice nella sua effettività, nonché a corrisponderle l'indennità risarcitoria oltre le retribuzioni dal giorno 16 marzo
2023, data di pubblicazione del Dispositivo di Sentenza, sino al giorno 12 giugno 2023, data di efficacia del licenziamento, e per l'effetto:
a) riformare la sentenza n. 2941/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha ritenuto infondata l'opposizione di al Decreto Ingiuntivo n. 1301/2023, annullando il Parte_1
predetto decreto, condannando la Sig.ra alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite, quantificate in € 126,96, ovvero nell'ulteriore e/o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) riformare la sentenza n. 2941/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato
e dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Società con lettera del 22 giugno
2023, con conseguente condanna della Sig.ra alla restituzione delle somme oggetto CP_1
di indennità risarcitoria e indennità sostitutiva in luogo della reintegra, nonché della diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, respingere le domande tutte eventualmente promosse dalla Sig.ra Controparte_1
nei confronti di con la conseguente assoluzione della società Parte_1
appellante dalle domande tutte contro la stessa formulate;
Con il favore delle spese, competenze ed onorari/compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio aumentati del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA come per legge.
-) In via istruttoria si ripropongono ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc le istanze e le opposizioni già formulate nel giudizio di primo grado da intendersi qui riportate e trascritte come da Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e precetto e memoria di costituzione avverso domanda riconvenzionale
Per la PARTE APPELLATA
Respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto con liquidazione delle spese di soccombenza del grado ovvero in subordine accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado qui riproposte (fatte salve quelle non accolte che non sono qui oggetto di appello incidentale):
Pagina 2 A) Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo
Rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto o comunque condannare la società datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice la somma di € 2.732,09, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
B) In via riconvenzionale quanto alla trasformazione del rapporto e alle ulteriori differenze retributive
Accertare il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione full-time con l'inquadramento contrattuale di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano n° 332/2023.
Condannare controparte, per i motivi di cui al ricorso, a corrispondere alla lavoratrice anche le differenze retributive maturate dal 1° maggio 2023 al 12 giugno 2023 nella misura di € 2.859,05 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
C) In via riconvenzionale principale quanto al licenziamento
c1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, la nullità ex art. 18 L.300/70 comma
1 del licenziamento disciplinare irrogato con lettera datata 22.06.2023 con effetti retrodatati al 12.06.2023, per la natura ritorsiva/discriminatoria/pretestuosa del medesimo
c2) condannare controparte a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro a decorrere dal
12.06.2023;
c3) condannare controparte a corrisponderle a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dal
12.06.2023 alla reintegrazione (e comunque non meno di 5), nella misura della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.002,49 (1.724,2x14:12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo corrispondente;
D) In via riconvenzionale subordinata quanto al licenziamento
d1) annullare ex art. 18 L.300/70 comma 4 il licenziamento disciplinare irrogato con lettera datata 22.06.2023 con effetti retrodatati al 12.06.2023, perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dalla Società datrice di lavoro, insussistenza/irrilevanza disciplinare del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra, a tutto concedere, tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
d2) condannare controparte a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro a decorrere dal
12.06.2023;
d3) condannare controparte a corrisponderle una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal 12.06.2023 alla reintegrazione (ma in ogni caso non oltre le 12 mensilità), nella
Pagina 3 misura della retribuzione globale di fatto pari ad 2.002,49 (1.724,2x14:12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo corrispondente;
E) In via riconvenzionale ulteriormente subordinata quanto al licenziamento
e1) accertare e dichiarare, ex art. 18 L.300/70 comma 5, la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato con lettera datata 22.06.2023 con effetti retrodatati al 12.06.2023 per altri motivi di insussistenza di giusta causa non rientranti nell'ipotesi di cui sopra;
e2) dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 26 giugno (data di ricevimento della lettera di licenziamento datata 22.06.2023);
e3) condannare controparte a corrispondere alla ricorrente la retribuzione maturata dal
12.06.2023 al 26.06.2023 nella misura di € 1.264,09 nonché l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 1.601,99 ovvero in quelle misure maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per i periodi corrispondenti;
e4) condannare controparte a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a 24 mensilità
o comunque non inferiore a 12 mensilità, tenendo conto retribuzione globale di fatto pari ad
€ 2.002,49 (1.724,2x14:12), ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase processuale nella misura massima di cui al D.M. 147/2022 e con la ulteriore maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, da distrarre a favore dei sottoscritti difensori antistatari
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano con sentenza n.2941/24 ha respinto il ricorso con cui ha Parte_1
proposto opposizione ad DI n. 1301/23, notificatole insieme all'atto di precetto il 30 giugno
2023, con cui il Tribunale l'aveva condannata al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 3.728,67 a titolo di retribuzioni non corrisposte dal 16 marzo al 30 aprile 2023 in forza di sentenza della Corte d'Appello di Milano.
La società opponente ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto prima dell'emissione del DI e ha prodotto due bonifici:
Pagina 4 in data 14.06.23 per € 197 netti a titolo di ratei 14a
in data 27.06.23 per € 2.212,87 a titolo di competenze mese di giugno 2023
per un totale di € 2.409,87
Il tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione rilevando che:
- sull'an della pretesa non vi è controversia perché è documentale che a seguito della statuizione della Corte d'Appello che ha ordinato il ripristino del rapporto la avesse CP_1
diritto alla retribuzione dal 17.03.2023,
- non vi era prova di intervenuto pagamento in considerazione della imputazione dei bonifici e rilevato altresì che la busta paga prodotta solo in giudizio sub doc 10 di parte opponente riporta la generica dicitura arretrato retribuzione.
Ha respinto l'eccezione di parte opponente relativamente alla mancanza di certezza e liquidità del credito azionato in via monitoria rilevando che il dispositivo della Corte d'appello riporta il CCNL e il livello di inquadramento e, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non indica un orario part time del rapporto bensì nel determinare l'indennità risarcitoria riporta invece l'ammontare della retribuzione mensile di € 1971,67 riconducibile al rapporto full time.
Ha rigettato anche le censure relative al “quantum” del credito ingiunto, ritenendo che le somme contestate di 150 euro per una tantum e quella relativa all'anzianità di servizio non risultavano in realtà inserite nei conteggi prodotti in atti.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha invece in parte accolto le domande con le quali in via riconvenzionale, ha chiesto: CP_1
- di accertare il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione full-time con l'inquadramento contrattuale di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 332/2023 con condanna della società opponente a corrisponderle le differenze retributive maturate dall'1 maggio 2023 al 12 giugno 2023;
- di accertare la nullità del licenziamento intimato dalla alla ricorrente in data Parte_1
22.6.2023 perché ritorsivo e/o discriminatorio e, in subordine, per assenza di giusta causa, con l'applicazione delle tutele di cui all'art. 18 comma 1 L. n. 300/70 e, in subordine, di cui al comma 4, e in ulteriore subordine, di cui al comma 5.
Pagina 5 Il giudice di prime cure, quanto alla domanda di pagamento delle retribuzioni, ha accolto la domanda limitatamente all'importo di € 126,96 rilevando che l'importo di euro 2.732,09 è già stato oggetto del decreto ingiuntivo opposto e qui confermato per il periodo dal 16.03.2023 al
30.04.2023 (cfr. sub doc.10 del fascicolo allegato alla presente memoria), sicché per l'ulteriore periodo (dall'1.5.2023 al 12.6.2023) azionato in via riconvenzionale dalla CP_1 residua unicamente l'ulteriore importo di euro 126,96, che in assenza di specifiche contestazioni da parte della , va accolto. Parte_1
Quanto al licenziamento irrogato il 22.06.2023 alla lavoratrice per giusta causa per assenza ingiustificata dal 26 maggio al 7 giugno 2023, dopo che la società, con comunicazione del
18.5.2023, l'aveva invitata a prendere servizio il 26.5.2023, il primo giudice ha accolto l'eccezione di inadempimento svolta da la quale aveva dedotto “il grave CP_1
inadempimento della rispetto alle statuizioni giudiziali di ripristino del rapporto, in Parte_1 quanto, la società, del tutto illegittimamente, avrebbe preteso di “far firmare alla lavoratrice un contratto part-time a turni avvicendati e clausola flessibile”; non aveva pagato le
“retribuzioni maturate a marzo, aprile e maggio (ben tre mensilità), nonché le differenze retributive liquidate per il periodo 2008/2009 (le prime pagate solo parzialmente dopo il 27.06
e le seconde a luglio inoltrato)”; e neppure aveva versato “i contributi assistenziali e previdenziali per il periodo 2008/2009”.”
Il primo giudice ha escluso che per come si sono svolti i fatti tra le parti (doc. da 7 a 13, fasc.
) il recesso della società abbia costituito una condotta ritorsiva, la quale costituisce Parte_1
l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito, che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta….non vi sono elementi per ritenere che abbia intenzionalmente chiesto alla un ripristino del Parte_1 CP_1
rapporto di lavoro a condizioni diverse e deteriori rispetto alla statuizione giudiziale al solo fine di indurla a non riprendere servizio per poi poterla licenziare per assenza ingiustificata, né la stessa lavoratrice ha fatto allegazioni specifiche a supporto della pretesa ritorsività.
Ha invece ritenuto fondata la contestazione della in merito alla sussistenza dalla CP_1
giusta causa di recesso e ha così argomentato:
Come si è già detto, il dispositivo della Corte d'Appello precisa il CCNL e il livello di inquadramento contrattuale della e, contrariamente a quanto preteso da parte CP_1
attrice, non indica una misura part-time del rapporto.
Pagina 6 La sostiene che il ripristino del rapporto di lavoro della , così come le Parte_1 Pt_2
conseguenti retribuzioni, dovevano intendersi non già in regime di tempo pieno ma nelle modalità orarie del part time.
Tuttavia, la società ricorrente omette di considerare che la Corte di Appello ha confermato la statuizione del Tribunale di Milano (sentenza n. 111/2022) nella parte in cui “dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso fra e la Controparte_2
ricorrente in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del d.lgs n. 81/2015 a far data dal 6 dicembre 2016 e condanna, per l'effetto,
nonché in via solidale , al pagamento Controparte_2 Parte_1
in favore della ricorrente delle differenze retributive pari a euro 29.227,59 con interessi e rivalutazione monetaria;
condanna per l'effetto a ripristinare Controparte_2
effettivamente il rapporto di lavoro, a riammettere la ricorrente in servizio e a corrisponderle ex art. 28 secondo comma Dlgs 81/2015, la indennità che si quantifica in 9 mensilità parametrate all'ultima retribuzione spettante di riferimento;
condanna Controparte_2
a versare all' i contributi previdenziali relativamente alle somme di cui
[...] CP_3 sopra, regolarizzando integralmente la posizione contributiva di ciascuna ricorrente”.
Indicativo è anche il fatto che la Corte di Appello abbia quantificato il numero delle mensilità dovute a titolo di indennità risarcitoria alla indicando il relativo importo “… sulla CP_1 base dell'importo mensile lordo di € 1.971,67” che è quello corrispondente al tallone retributivo full-time.
Considerato che, nel caso in esame, l'eccezione di inadempimento della all'ordine CP_1
datoriale di ripristino del rapporto di lavoro a condizioni differenti rispetto a quelle indicate in sentenza della Corte di Appello di Milano, appare legittima, l'assenza ingiustificata alla stessa contestata deve ritenersi insussistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970.
Sulla base delle riportate osservazioni il giudice di primo grado ha condannato ai Parte_1 sensi dell'art 18 co 4 della L 300/70 alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria dal licenziamento alla effettiva reintegra, non oltre le 12 mensilità, quantificata in € 24.029,88
Spese di lite compensate per un terzo con condanna di alle spese residue liquidate Parte_1 in € 5000 oltre accessori
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
Pagina 7 con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'opposizione a DI e rileva di avere provato l'avvenuto pagamento delle retribuzioni arretrate insieme alla retribuzione di giugno 2023 a mezzo:
– bonifico bancario in data 27.06.23 con causale competenze mese di giugno 2023 (doc 10)
-cedolino giugno 23 che riporta le indicazioni
Rigo AA245 Retribuzione
Rigo AA645 arretrato retribuzione
Sostiene che quest'ultima indicazione non poteva che riferirsi alle retribuzioni di marzo aprile e maggio 2023 come risulta dal conteggio analitico allegato 1 alla memoria di replica su domanda riconvenzionale.
Precisa che era infondata la tesi di controparte secondo cui tale indicazione poteva riferirsi a retribuzioni degli anni precedenti in quanto le stesse erano state pagate con il cedolino di luglio 23 in cui si legge Voce 1950: arretrati anni precedenti.
b) Con il secondo motivo ribadisce che al momento dell'emissione del DI non sussistevano i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità rilevando che la sentenza della Corte d'Appello nulla statuiva in relazione all'orario di lavoro, se full time o part time.
c) Con il terzo motivo critica la pronuncia di illegittimità del licenziamento per avere il
Tribunale accolto la tesi della lavoratrice sull'eccezione di inadempimento.
Così ricostruisce lo svolgimento dei fatti:
-a seguito del dispositivo della Cda la società aveva inviato il 22.03.2023 una e-mail alla invitandola ad inviare tutta la documentazione richiesta a fini amministrativi, CP_1
- la lavoratrice solo il 31 marzo aveva inviato il certificato del casellario giudiziale il 2 maggio gli altri documenti.
- il 18 maggio aveva comunicato il ripristino del rapporto di lavoro part time e Parte_1
inviato la lettera di assunzione.
ER aveva risposto tramite i legali il 22 maggio rifiutandosi di presentarsi in servizio e non si presentava nei giorni successivi
– l'8 giugno 23 la società aveva inviato la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata nei giorni 26,27,28 29 e 31 maggio 2023,
Pagina 8 -il 12 giugno 23 la lavoratrice aveva riscontrato la lettera di contestazione tramite i legali contestando il gravissimo inadempimento per avere la società reintegrato la lavoratrice a tempo parziale anziché a tempo pieno,
-il 22 .
6.23 era stato intimato il licenziamento per giusta causa.
Contestava l'esistenza del grave inadempimento rilevando che alla data della contestazione disciplinare la società aveva reintegrato la lavoratrice, conformemente alle indicazioni contenute nel dispositivo di sentenza della CDA, aveva pagato l'indennità risarcitoria corrispondendo un anticipo di € 9.000 il 24 marzo 23 e il saldo di 8.825,34 il 23 maggio 2023.
Quanto alle retribuzioni di marzo e aprile 23 la società nella lettera di licenziamento aveva spiegato di non averle potute versare perché la lavoratrice aveva ritardato a fornire la richiesta documentazione e che avrebbe pagato con il cedolino di giugno
L'appellata si è costituita e, richiamate e ribadite tutte le difese ed eccezioni già oggetto della memoria ex art.416 cpc nel giudizio (rg 6712/2023) di opposizione al decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano rg 1301/2023 con domanda riconvenzionale ex art. 441 bis cpc., chiede che l'appello avversario venga rigettato, poiché le censure mosse alla sentenza di primo grado sono palesemente infondate.
Rileva come il presupposto sia del DI sia della domanda riconvenzionale introdotta in sede di opposizione allo stesso e relativa all'impugnazione del licenziamento debba individuarsi nella sentenza della Corte d'appello di Milano che ha ordinato la reintegra e la condanna della appellante al pagamento della indennità risarcitoria nella misura di 9 mensilità di retribuzione di fatto pari ad € 1. 971,67 mensili.
Sottolinea che il ripristino del rapporto non poteva che essere inteso, in mancanza di diversa statuizione, con orario full time e che tale conclusione trovava conferma:
-nella statuizione “conferma nel resto”,
-nella indicazione della retribuzione corrispondente al full time
Fallito il tentativo di conciliazione, la Corte all'udienza del 16 aprile 2025 ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
I motivi di appello sono infondati e vanno respinti sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Pagina 9 1.Sulle differenze retributive di cui al DI opposto
Con ricorso per DI in data 26.05.2023 a seguito del dispositivo della sentenza n. CP_1
332/2023 di questa Corte in data 16.3.2023 -che ha condannato a Parte_1
ripristinare il rapporto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di
9 mensilità della retribuzione di fatto di € 1971,67 nonché alle differenze retributive nella misura di € 845,46- ha richiesto il pagamento delle seguenti somme:
Retribuzione marzo 2023 (dal 17/3) € 1.000,70
Retribuzione aprile 2023 € 1.731,39
TOT 2.732,09 Pt_3
Il DI di pari importo è stato emesso il 28.06.2023
ha pagato: Parte_1
con bonifico del 14.6.23 € 197,75 a titolo di rateo 14° 2023 (non compreso nel DI)
con bonifico del 27.6.2023 € 2.212,87 (giorno stesso di emissione del DI)
Deve da un lato ritenersi che il DI sia stato legittimamente richiesto con ricorso depositato il
26.05.2023 ed emesso il 28.6.2023, a tale data infatti il pagamento disposto da con Parte_1
bonifico del 27.6.2023 non era a conoscenza della lavoratrice, essendole stato accreditato successivamente.
Sotto altro profilo deve darsi atto che, come riferito da nella memoria di costituzione, CP_1
allo stato l'importo complessivo dovuto a titolo di differenze retributive globalmente maturate dalla data del ripristino a quella del licenziamento è stato corrisposto, con la differenza già calcolata dal tribunale di € 126,96 in favore di CP_1
2. sulla pretesa mancanza di liquidità del credito azionato in via monitoria
La è infondata. La sentenza azionata in via monitoria contiene tutti gli elementi per CP_4 quantificare il credito: l'importo mensile della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità, il CCNL TERZIARIO, l'inquadramento della lavoratrice al 4° livello.
Quanto all'orario, in mancanza di diversa indicazione, non può che ritenersi disposto il ripristino del rapporto di lavoro full time sia perché un diverso orario presuppone una predeterminazione per iscritto, che mai è stata disposta e che non è comunque contenuta nella
Pagina 10 sentenza, sia in quanto l'orario a tempo pieno trova conferma nella indicazione della retribuzione mensile riportata in dispositivo.
3.Sulla illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa
Infondata è anche la censura di insussistenza di un inadempimento del datore di lavoro di gravità tale da giustificare la mancata presentazione al lavoro.
Le circostanze di fatto relative al ripristino del rapporto non sono contestate.
il 17.5.2023 inviava un messaggio e-mail alla lavoratrice invitandola il giorno Parte_1
26.5.2023 alle ore 14 per prendere servizio presso il punto vendita di Carugate (MI) presso
COIN – Centro commerciale Carosello, ove la stessa sarebbe stata assegnata alla mansione di
Controparte_5
il 18.5.2023, la Società trasmetteva alla sig.ra nuova mail in cui precisava Controparte_1
le condizioni di assunzione, che prevedevano un orario part time di 20 ore settimanali su 4 giorni;
il 22.05.2023, la Sig.ra tramite legale, riscontrava la pec della Società comunicando CP_1
il rifiuto a presentarsi in servizio. Scriveva, infatti, “Comunico che le condizioni di ripristino non sono conformi a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano. In particolare, è inaccettabile la pretesa di ripristinare il rapporto con orario part-time, per giunta flessibile”:
Nei giorni a seguire non si presentava a lavoro. CP_1
Occorre ricordare che “L'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2,
c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (cass 10277/2023)
Proprio alla luce di tale principio ritiene la Corte, aderendo alle conclusioni del primo giudice, che nella fattispecie sussista il grave inadempimento di , che ha sì offerto il Parte_1
ripristino del rapporto ma a condizioni deteriori rispetto a quelle a cui era tenuta sulla base della sentenza della Corte d'Appello (non potendosi porre in dubbio, come si è detto, che la
Corte avesse disposto il ripristino del rapporto a tempo pieno), a distanza di due mesi dalla sentenza della Corte, quando ancora era creditrice delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio, delle differenze retributive liquidate per il periodo 2008/2009 (le prime pagate solo
Pagina 11 parzialmente dopo il 27.06), avendo solo in parte pagato l'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, non avendo ancora versato i relativi contributi previdenziali e assistenziali.. Tutto ciò all'esito di una controversia durata anni.
A fronte di tali inadempimenti condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento svolta da e ha ritenuto insussistente la giusta causa di CP_1
licenziamento in applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n.
92 del 2012”.( Cass 26197/2022)
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 2941/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, condanna a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in Parte_1 complessivi € 3,500,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15% da distrarre a favore dei difensori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Pagina 12 Milano, 16/04/2025
Pagina 13
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni