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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5365/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]n. Parte_1
7/D (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Michele Cannistraci
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 03.06.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
293 2024 90292973 75/000, notificata il 24.04.2025, limitatamente agli avvisi di addebito: n.593
2016 00012027 29 000, n. 593 2017 00031299 33 000, n. 593 2018 00021609 91 000, n. 593 2019
00032368 45 000, n. 593 2019 00083560 87 000 e n. 593 2023 00035276 02 000. Ha premesso di avere avuto conoscenza dei sopracitati avvisi di addebito solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Ha eccepito la prescrizione del credito azionato perfezionatasi, anche successivamente alla notifica degli atti impugnati e la decadenza la decadenza ex art. 25 del D.Lgs.
n. 46/1999. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: In via principale, accogliere l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90292973
75/000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte del ricorrente in base ad esso e, pertanto, annullandolo e comunque privandolo di effetti giuridici;
- In via subordinata, nella non temuta ipotesi per la quale fosse ritenuto che gli avvisi di addebito, oggetto dell'intimazione di pagamento qui opposta, fossero effettivamente stati notificati, riformare l'intimazione di pagamento n. 293 2024
90292973 75/000, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione in ordine all'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.10.2025, l' , che ha eccepito: l'inammissibile CP_1 dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. L'inammissibilità dell'opposizione per i vizi formali. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, TARDIVA e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della
OS non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
, sebbene regolarmente citata non ha curato di costituirsi ed è stata Controparte_2 dichiarata contumace.
Con provvedimento del 03.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Con decreto del
05.11.2025 veniva fissata l'udienza del 29.12.2025, confermandone la trattazione nelle forme di cu all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, hanno depositato, per l'odierna udienza, le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nel caso di specie, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La suprema Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
Ciò premesso, il ricorrente, adducendo che nessun atto gli è mai stato notificato ha eccepito il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione degli stessi. L'eccezione è fondata con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2016
00012027 29 000, n. 593 2017 00031299 33 000, n. 593 2018 00021609 91 000, n. 593 2019
00083560 87 000 e n. 593 2023 00035276 02 000, in relazione ai quali l'opposizione è inammissibile stante la loro regolare notifica.
Ed invero, l' ha prodotto, con riferimento agli avvisi di addebito sopracitati i Controparte_3 relativi avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la loro regolare notifica nelle seguenti date: in data 29.08.2019, gli avvisi di addebito n. 593 2016 00012027 29 000 e n. 593 2017 00031299 33 000; in data 26.06.2018 l'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000, in data 24.12.2019, l'avviso di addebito n. 593 2019 00083560 87 000 e in data 05.01.2024 l'avviso di addebito n. 593 2023
00035276 02 000.
Quanto all'eccezioni formulate dal ricorrente in merito alla validità di detta notifica occorre in primo luogo precisare che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Istituto previdenziale anche con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2019 00083560 87 000, n. 593 2023 00035276
02 000 e n. 593 2018 00021609 91 000, ha prodotto gli avvisi di ricevimento “avviso di consegna” dai quali è data evincere per ognuno di essi sia la data di consegna che il soggetto al quale è stata consegnata nonché il luogo cioè l'indirizzo del ricorrente, corso Lombardia n.7 Giarre. Ciò posto si osserva che la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, pertanto, trattandosi di ordinaria raccomandata postale, trova applicazione la disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001. Difettando, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico,
e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Secondo la consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione “tale tipo di notificazione non necessita che l'agente postale indichi la qualità del ricevente. E' sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass.11708/11, Cass.12351/16, Cass.24780/18). Dunque, essendosi perfezionata la notifica per la consegna a persona ritenuta dall'ufficiale postale legittimata a ricevere il plico, senza necessità di specifica delle generalità e della sua qualità, nemmeno è richiesto l'invio di altra raccomandata” (cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 29603 Anno 2024).
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 03.06.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Viceversa, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è da ritenersi infondata con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000 per il quale nulla ha documentato l'Istituto in merito alla notifica. Va precisato che, in assenza di qualunque documentazione prodotta dagli enti resistenti in merito alla notifica dell'avviso di addebito impugnato e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, il termine cui fare riferimento ai fini dell'accertamento della tempestività del ricorso è la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (primo atto documentato con il quale il ricorrente ha avuto conoscenza dell'avviso di addebito).
Ciò posto l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata il 24.04.2025, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso,03.06.2025, si deve concludere per la tempestività dell'opposizione in quanto proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica, dell'intimazione di pagamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000, riguardando lo stesso contributi IVS fissi e somme aggiuntive afferenti alla 2 e 3 rata anno 2018. Mancando la prova della notifica dell'avviso di addebito opposto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.
Ciò posto la scadenza di pagamento è fissata al 21.08.2018 per la seconda rata e al 16.11.2018 per la terza rata. Ne consegue che è dalle suddette date che deve farsi decorrere il termine di prescrizione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, nella specie, occorre avere riguardo alle sospensioni del termine di prescrizione di 311 giorni così come stabilita dall'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e dall'art 11 del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. (id est:
129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021). In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale.
Dall'applicazione delle predette sospensione discende che: per i crediti contributivi di cui alla seconda rata che si sarebbero dovuti prescrive il 21.08.2023, aggiungendo il periodo intermedio di sospensione di 129 giorni e di 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale è maturato il 27.06.2024;
e per i crediti contributivi di cui alla terza rata che si sarebbero dovuti prescrive il 16.11.2023, aggiungendo il periodo di sospensione di 129 giorni e di 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale è maturato il 22.09.2024;
Rilevato che l' non ha documentato per le contribuzioni afferenti all'anno 2018, alcun atto CP_1 interruttivo della prescrizione, si deve ritenere che in assenza di atti interruttivi della prescrizione, i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000 erano già prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione avvenuta il 24.04.2025
e pertanto non sono dovuti. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono limitatamente all'avviso di addebito n. 593 2018
00021609 91 000.
Ciò posto tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito come sopra indicata il termine di scadenza naturale della prescrizione va individuato rispettivamente nelle seguenti date: al
29.08.2024 gli avvisi di addebito n.593 2016 00012027 29 000 e n. 593 2017 00031299 33 000; il
26.06.2023 l'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000; il 24.12.2024, l'avviso di addebito n.
593 2019 00083560 87 000 e il 05.01.2028 l'avviso di addebito n. 593 2023 00035276 02 000.
Va precisato che nessun atto interruttivo della prescrizione risulta documentato per il periodo successivo alla notifica dei sopra citati avvisi di addebito
Ciò posto occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L.
183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione solo i crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000 erano già inesorabilmente prescritti, essendosi perfezionato il termine di prescrizione in data 02.05.2024.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000.
Viceversa, nessuna prescrizione risulta perfezionata per i restanti avvisi di addebito
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e tenuto conto dell'importo dell'avvisi di addebito prescritti, si ritiene che le stesse possano essere compensate nella misura di un mezzo e poste a carico di parte ricorrente per il restante un mezzo. Nulla sulle spese per che è rimasta contumace CP_4
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 593 2019 00032368 45 000 e n.593 2018 00021609 91 CP_ 000 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
CP_ condanna l'opponente a rifondere all' ed in ragione di un mezzo le spese di lite, che si liquidano nell'intero nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute;
compensa la restante parte.
Nulla sulle spese per CP_4
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5365/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]n. Parte_1
7/D (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Michele Cannistraci
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 03.06.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
293 2024 90292973 75/000, notificata il 24.04.2025, limitatamente agli avvisi di addebito: n.593
2016 00012027 29 000, n. 593 2017 00031299 33 000, n. 593 2018 00021609 91 000, n. 593 2019
00032368 45 000, n. 593 2019 00083560 87 000 e n. 593 2023 00035276 02 000. Ha premesso di avere avuto conoscenza dei sopracitati avvisi di addebito solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Ha eccepito la prescrizione del credito azionato perfezionatasi, anche successivamente alla notifica degli atti impugnati e la decadenza la decadenza ex art. 25 del D.Lgs.
n. 46/1999. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: In via principale, accogliere l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90292973
75/000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte del ricorrente in base ad esso e, pertanto, annullandolo e comunque privandolo di effetti giuridici;
- In via subordinata, nella non temuta ipotesi per la quale fosse ritenuto che gli avvisi di addebito, oggetto dell'intimazione di pagamento qui opposta, fossero effettivamente stati notificati, riformare l'intimazione di pagamento n. 293 2024
90292973 75/000, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione in ordine all'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.10.2025, l' , che ha eccepito: l'inammissibile CP_1 dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. L'inammissibilità dell'opposizione per i vizi formali. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, TARDIVA e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della
OS non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
, sebbene regolarmente citata non ha curato di costituirsi ed è stata Controparte_2 dichiarata contumace.
Con provvedimento del 03.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Con decreto del
05.11.2025 veniva fissata l'udienza del 29.12.2025, confermandone la trattazione nelle forme di cu all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite, hanno depositato, per l'odierna udienza, le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nel caso di specie, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La suprema Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
Ciò premesso, il ricorrente, adducendo che nessun atto gli è mai stato notificato ha eccepito il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione degli stessi. L'eccezione è fondata con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2016
00012027 29 000, n. 593 2017 00031299 33 000, n. 593 2018 00021609 91 000, n. 593 2019
00083560 87 000 e n. 593 2023 00035276 02 000, in relazione ai quali l'opposizione è inammissibile stante la loro regolare notifica.
Ed invero, l' ha prodotto, con riferimento agli avvisi di addebito sopracitati i Controparte_3 relativi avvisi di ricevimento dai quali è dato evincere la loro regolare notifica nelle seguenti date: in data 29.08.2019, gli avvisi di addebito n. 593 2016 00012027 29 000 e n. 593 2017 00031299 33 000; in data 26.06.2018 l'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000, in data 24.12.2019, l'avviso di addebito n. 593 2019 00083560 87 000 e in data 05.01.2024 l'avviso di addebito n. 593 2023
00035276 02 000.
Quanto all'eccezioni formulate dal ricorrente in merito alla validità di detta notifica occorre in primo luogo precisare che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Istituto previdenziale anche con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2019 00083560 87 000, n. 593 2023 00035276
02 000 e n. 593 2018 00021609 91 000, ha prodotto gli avvisi di ricevimento “avviso di consegna” dai quali è data evincere per ognuno di essi sia la data di consegna che il soggetto al quale è stata consegnata nonché il luogo cioè l'indirizzo del ricorrente, corso Lombardia n.7 Giarre. Ciò posto si osserva che la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”, pertanto, trattandosi di ordinaria raccomandata postale, trova applicazione la disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001. Difettando, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico,
e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Secondo la consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione “tale tipo di notificazione non necessita che l'agente postale indichi la qualità del ricevente. E' sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass.11708/11, Cass.12351/16, Cass.24780/18). Dunque, essendosi perfezionata la notifica per la consegna a persona ritenuta dall'ufficiale postale legittimata a ricevere il plico, senza necessità di specifica delle generalità e della sua qualità, nemmeno è richiesto l'invio di altra raccomandata” (cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 29603 Anno 2024).
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 03.06.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Viceversa, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è da ritenersi infondata con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000 per il quale nulla ha documentato l'Istituto in merito alla notifica. Va precisato che, in assenza di qualunque documentazione prodotta dagli enti resistenti in merito alla notifica dell'avviso di addebito impugnato e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione, il termine cui fare riferimento ai fini dell'accertamento della tempestività del ricorso è la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (primo atto documentato con il quale il ricorrente ha avuto conoscenza dell'avviso di addebito).
Ciò posto l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata il 24.04.2025, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso,03.06.2025, si deve concludere per la tempestività dell'opposizione in quanto proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica, dell'intimazione di pagamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000, riguardando lo stesso contributi IVS fissi e somme aggiuntive afferenti alla 2 e 3 rata anno 2018. Mancando la prova della notifica dell'avviso di addebito opposto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.
Ciò posto la scadenza di pagamento è fissata al 21.08.2018 per la seconda rata e al 16.11.2018 per la terza rata. Ne consegue che è dalle suddette date che deve farsi decorrere il termine di prescrizione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, nella specie, occorre avere riguardo alle sospensioni del termine di prescrizione di 311 giorni così come stabilita dall'articolo 37 del decreto- legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e dall'art 11 del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. (id est:
129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021). In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale.
Dall'applicazione delle predette sospensione discende che: per i crediti contributivi di cui alla seconda rata che si sarebbero dovuti prescrive il 21.08.2023, aggiungendo il periodo intermedio di sospensione di 129 giorni e di 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale è maturato il 27.06.2024;
e per i crediti contributivi di cui alla terza rata che si sarebbero dovuti prescrive il 16.11.2023, aggiungendo il periodo di sospensione di 129 giorni e di 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale è maturato il 22.09.2024;
Rilevato che l' non ha documentato per le contribuzioni afferenti all'anno 2018, alcun atto CP_1 interruttivo della prescrizione, si deve ritenere che in assenza di atti interruttivi della prescrizione, i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 593 2019 00032368 45 000 erano già prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione avvenuta il 24.04.2025
e pertanto non sono dovuti. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono limitatamente all'avviso di addebito n. 593 2018
00021609 91 000.
Ciò posto tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito come sopra indicata il termine di scadenza naturale della prescrizione va individuato rispettivamente nelle seguenti date: al
29.08.2024 gli avvisi di addebito n.593 2016 00012027 29 000 e n. 593 2017 00031299 33 000; il
26.06.2023 l'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000; il 24.12.2024, l'avviso di addebito n.
593 2019 00083560 87 000 e il 05.01.2028 l'avviso di addebito n. 593 2023 00035276 02 000.
Va precisato che nessun atto interruttivo della prescrizione risulta documentato per il periodo successivo alla notifica dei sopra citati avvisi di addebito
Ciò posto occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L.
183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale come sopra indicata, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione solo i crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000 erano già inesorabilmente prescritti, essendosi perfezionato il termine di prescrizione in data 02.05.2024.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n. 593 2018 00021609 91 000.
Viceversa, nessuna prescrizione risulta perfezionata per i restanti avvisi di addebito
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e tenuto conto dell'importo dell'avvisi di addebito prescritti, si ritiene che le stesse possano essere compensate nella misura di un mezzo e poste a carico di parte ricorrente per il restante un mezzo. Nulla sulle spese per che è rimasta contumace CP_4
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 593 2019 00032368 45 000 e n.593 2018 00021609 91 CP_ 000 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
nel resto rigetta il ricorso;
CP_ condanna l'opponente a rifondere all' ed in ragione di un mezzo le spese di lite, che si liquidano nell'intero nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute;
compensa la restante parte.
Nulla sulle spese per CP_4
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi