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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/07/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30.1.2025 Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio in persona del Giudici dr.ssa PAOLA DI LORENZO Presidente dr. DAVIDE ATZENI Giudice Rel dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale nel procedimento iscritto al n. 30.1.2025 R.G. Procedimento unitario vista la richiesta di apertura di liquidazione giudiziale con sede in Savona, Via CP_1
Fiume n. 9/4, formulata dal creditore ed esaminata la documentazione allegata;
Parte_1 sentita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria; rilevato che ha sede in Savona, con conseguente sussistenza della competenza CP_1 territoriale del Tribunale adito ex art. 27 Codice della Crisi, è imprenditore commerciale avente ad oggetto in concreto attività non specializzate di lavori edili (muratori) ed è, quindi, soggetto all'applicazione degli artt. 2 e 121 Codice della Crisi;
rilevato che sussiste la prova di un credito di di complessivi € Controparte_2
4.221,63 (in forza di decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale ed ormai passato in giudicato); valutata ancora la sussistenza a carico di di un rilevante debito contributivo verso CP_1
l'Erario ammontante a € 108.993,10, come da documentazione in atti;
rilevato che la società intimata nel presente giudizio, operativa dal 24.2.2021, ha provveduto a redigere i soli bilanci di esercizio relativi agli anni 2021 e 2022, mentre non ha redatto i bilanci relativi ai successivi anni di esercizio;
valutato che l'onere della prova del congiunto mancato superamento dei limiti per essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale già in passato previsti dall'art. 1, comma 2, L.F, e segnatamente:
- avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00=; - avere realizzato nei tre esercizi antecedenti data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00=;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00=; compete al debitore ingiunto, e nel caso di specie non è stata fornita;
rilevato che dai bilanci acquisiti agli atti la società resistente risulta aver avuto, nell'esercizio relativo all'anno 2022, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo pari ad € 318.238,00, e risulta inoltre aver realizzato ricavi per € 368.527,00; atteso che nel caso esaminato, dalla documentazione in atti prodotta, è emerso il superamento, quanto ai debiti scaduti e non pagati, del limite dell'importo di € 30.000,00= condizione necessaria per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 49 ultimo comma Codice della Crisi;
rilevato in particolare che dai medesimi bilanci suindicati risulta che la società resistente, alla data del 31.12.2022, aveva maturato debiti per complessivi € 80.025,00; rilevato inoltre che tale ultima posizione debitoria (ove non sia stata medio tempore eliminata o ridotta dalla società resistente) pare verosimilmente doversi sommare – quantomeno in parte – alla su menzionata posizione debitoria esistente nei confronti dell'Erario pari ad € 108.993,10 (ciò in quanto le cartelle di pagamento elencate nella visura inviata dall'Agenzia delle Entrate risultano essere tutte maturate negli anni 2024 e 2025, ad eccezione della sola posizione debitoria del 20.11.2022 di €
1.985,97); rilevato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare (il cui onere grava pacificamente sul debitore), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa…..Anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio), peraltro, il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cassazione Civile Sez. I, 02/07/2024, n.18141); che nel caso di specie la società resistente, oltre a non aver redatto gli ultimi due bilanci di esercizio, non ha provveduto a dimostrare l'insussistenza delle condizioni che ne comportino la fallibilità con strumenti probatori alternativi ai bilanci medesimi, come sarebbe stato suo onere in base all'insegnamento giurisprudenziale testè richiamato;
ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere della società ed alle posizioni debitorie riscontrate, sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di decozione, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto che
il Curatore nominato in dispositivo sia persona qualificata, come risulta dalla sua abilitazione professionale e dalla sua pregressa esperienza e collaborazione quale Curatore in altre procedure concorsuali;
PQM
visti gli artt 2, 121 e 49 ultimo comma Codice della Crisi;
DICHIARA ad ogni effetto di legge l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Savona, Via Fiume n. 9/4 (C.F. e partita I.V.A. n. ); CP_1 P.IVA_1
NOMINA quale Giudice delegato alla procedura il relatore dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA quale Curatore il dr. , con studio in Savona;
Persona_1
ORDINA alla società soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale e per essa al legale rappresentante il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis C.C, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori entro il termine di n. 3 giorni, corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 Codice della Crisi;
ORDINA al Curatore di procedere con sollecitudine ex art. 195 Codice della Crisi all'inventario dei beni esistenti nei locali della società sottoposta a liquidazione giudiziale (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e SS. C.P.C. e 193 Codice della Crisi ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 C.P.C.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 18.12.2025 ore 12,30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del C.P.C:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78.2010, convertito dalla L. n. 122.2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 Codice della Crisi;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 Codice della Crisi, entro 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 Codice della Crisi, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 Codice della Crisi entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato. Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Relatore Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dott. Paola Di Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio in persona del Giudici dr.ssa PAOLA DI LORENZO Presidente dr. DAVIDE ATZENI Giudice Rel dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale nel procedimento iscritto al n. 30.1.2025 R.G. Procedimento unitario vista la richiesta di apertura di liquidazione giudiziale con sede in Savona, Via CP_1
Fiume n. 9/4, formulata dal creditore ed esaminata la documentazione allegata;
Parte_1 sentita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria; rilevato che ha sede in Savona, con conseguente sussistenza della competenza CP_1 territoriale del Tribunale adito ex art. 27 Codice della Crisi, è imprenditore commerciale avente ad oggetto in concreto attività non specializzate di lavori edili (muratori) ed è, quindi, soggetto all'applicazione degli artt. 2 e 121 Codice della Crisi;
rilevato che sussiste la prova di un credito di di complessivi € Controparte_2
4.221,63 (in forza di decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale ed ormai passato in giudicato); valutata ancora la sussistenza a carico di di un rilevante debito contributivo verso CP_1
l'Erario ammontante a € 108.993,10, come da documentazione in atti;
rilevato che la società intimata nel presente giudizio, operativa dal 24.2.2021, ha provveduto a redigere i soli bilanci di esercizio relativi agli anni 2021 e 2022, mentre non ha redatto i bilanci relativi ai successivi anni di esercizio;
valutato che l'onere della prova del congiunto mancato superamento dei limiti per essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale già in passato previsti dall'art. 1, comma 2, L.F, e segnatamente:
- avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00=; - avere realizzato nei tre esercizi antecedenti data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00=;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000,00=; compete al debitore ingiunto, e nel caso di specie non è stata fornita;
rilevato che dai bilanci acquisiti agli atti la società resistente risulta aver avuto, nell'esercizio relativo all'anno 2022, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo pari ad € 318.238,00, e risulta inoltre aver realizzato ricavi per € 368.527,00; atteso che nel caso esaminato, dalla documentazione in atti prodotta, è emerso il superamento, quanto ai debiti scaduti e non pagati, del limite dell'importo di € 30.000,00= condizione necessaria per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 49 ultimo comma Codice della Crisi;
rilevato in particolare che dai medesimi bilanci suindicati risulta che la società resistente, alla data del 31.12.2022, aveva maturato debiti per complessivi € 80.025,00; rilevato inoltre che tale ultima posizione debitoria (ove non sia stata medio tempore eliminata o ridotta dalla società resistente) pare verosimilmente doversi sommare – quantomeno in parte – alla su menzionata posizione debitoria esistente nei confronti dell'Erario pari ad € 108.993,10 (ciò in quanto le cartelle di pagamento elencate nella visura inviata dall'Agenzia delle Entrate risultano essere tutte maturate negli anni 2024 e 2025, ad eccezione della sola posizione debitoria del 20.11.2022 di €
1.985,97); rilevato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare (il cui onere grava pacificamente sul debitore), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa…..Anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio), peraltro, il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cassazione Civile Sez. I, 02/07/2024, n.18141); che nel caso di specie la società resistente, oltre a non aver redatto gli ultimi due bilanci di esercizio, non ha provveduto a dimostrare l'insussistenza delle condizioni che ne comportino la fallibilità con strumenti probatori alternativi ai bilanci medesimi, come sarebbe stato suo onere in base all'insegnamento giurisprudenziale testè richiamato;
ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere della società ed alle posizioni debitorie riscontrate, sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di decozione, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto che
il Curatore nominato in dispositivo sia persona qualificata, come risulta dalla sua abilitazione professionale e dalla sua pregressa esperienza e collaborazione quale Curatore in altre procedure concorsuali;
PQM
visti gli artt 2, 121 e 49 ultimo comma Codice della Crisi;
DICHIARA ad ogni effetto di legge l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Savona, Via Fiume n. 9/4 (C.F. e partita I.V.A. n. ); CP_1 P.IVA_1
NOMINA quale Giudice delegato alla procedura il relatore dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA quale Curatore il dr. , con studio in Savona;
Persona_1
ORDINA alla società soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale e per essa al legale rappresentante il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis C.C, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori entro il termine di n. 3 giorni, corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 Codice della Crisi;
ORDINA al Curatore di procedere con sollecitudine ex art. 195 Codice della Crisi all'inventario dei beni esistenti nei locali della società sottoposta a liquidazione giudiziale (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e SS. C.P.C. e 193 Codice della Crisi ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 C.P.C.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 18.12.2025 ore 12,30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del C.P.C:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78.2010, convertito dalla L. n. 122.2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 Codice della Crisi;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 Codice della Crisi, entro 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 Codice della Crisi, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 Codice della Crisi entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato. Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Relatore Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dott. Paola Di Lorenzo