Articolo 201 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 200Articolo 202
Versione
13 ottobre 2000
>
Versione
2 marzo 2001
>
Versione
12 settembre 2014
Art. 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario 1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ((, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilita' di indebitamento,)) ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. ((83)) 2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore ((a cinquecentomila euro)) , gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. ((83)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 .
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Entrata in vigore il 12 settembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente