TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/09/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1945/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1945/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Thomas
Cesaro, presso il cui studio in Bovolone (VR), Piazzale Mulino n. 4, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco
Noferi, presso il cui studio in Firenze, Via Giovanni Pico della Mirandola n. 9, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.1.2025, per , l'Avv. Thomas Cesaro Parte_1 si riporta al contenuto tutto dell'atto di citazione e dei precedenti scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. previo N. 1945/2022 R.G. 2 / 16
accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'inadempimento non di scarsa importanza di parte convenuta, risolvere ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto stipulato con parte attrice in data 27.06.2014. 2. previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'inadempimento di parte convenuta, condannare controparte al risarcimento del danno patrimoniale subito dall , che si Pt_2 quantifica in complessivi euro 18.000,00 ovvero in quella diversa maggiore e/o minore somma che dovrà ritenersi accertata in corso di causa, anche a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. nonché al ristoro del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in almeno € 40.000,00 e, pertanto, almeno € 58.000,00#, salvo migliore quantificazione nel corso del giudizio e comunque da liquidarsi anche in via equitativa.
3. Condannarsi parte convenuta a risarcire le spese dell'accertamento tecnico preventivo, documentali le spese dei tecnici di parte (2.562,00) e CTU (3.110,50) per € 5,672,50#;
4. Con vittoria di spese, compensi, c.p.a. ed iva di entrambe le fasi del giudizio (ATP e merito).”; per l'Avv. Marco Noferi insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_3 CP_1 unipersonale dinanzi al Tribunale di Siena;
premetteva di essere un'azienda
[...] che esercitava l'attività di florovivaista in Bovolone (VR), Via Crosare n. 5, avvalendosi di una serie di serre, munite di un impianto di riscaldamento composto da un primo e principale impianto a gasolio della potenza di 500 kw e di un secondo ed ausiliario impianto a gasolio (per il caso di malfunzionamento o guasti di quello principale) della potenza di 150 kw, per mantenere, specie durante la stagione invernale, le colture ad una temperatura ottimale e farle giungere a maturazione;
esponeva di avere stipulato in data 27.6.2014 con Controparte_2
(ora unipersonale) un contratto di servizio integrato in forza del quale CP_1 N. 1945/2022 R.G. 3 / 16
quest'ultima, a fronte della cessione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), si obbligava ad installare un impianto di generazione di calore alimentato a biomassa legnosa che avrebbe sostituito quello esistente a gasolio, con conseguente risparmio di spesa;
lamentava che, nonostante il mantenimento della caldaia accessoria esistente, che avrebbe dovuto servire come unità di backup in caso di integrazioni o di fermo energia da parte della caldaia a biomassa, il sistema di riscaldamento si era rivelato inidoneo a fornire il calore richiesto, come risultante dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emergevano le continue doglianze e contestazioni per i blocchi dell'impianto e l'incapacità dell'impianto medesimo di garantire la temperatura necessaria nelle serre ed i numerosi interventi di CP_1
tramite i propri ausiliari e Sos GY e, da ultimo anche
[...] CP_3 tramite la ditta produttrice della caldaia rivelatisi in concreto sempre CP_4 inutili;
richiamando la consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo n. 1913/2020 R.G., sosteneva che i problemi lamentati derivavano dal grave errore progettuale iniziale, costituito dal sottodimensionamento del generatore a biomassa rispetto al fabbisogno energetico invernale delle serre di proprietà della ricorrente, che aveva costretto la medesima ricorrente, durante i mesi invernali, ad un utilizzo continuativo anche della caldaia a gasolio al fine di garantire le necessarie condizioni climatiche interne alle serre;
concludeva chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, con vittoria di spese.
La convenuta unipersonale si costituiva il 23.11.2022 in vista CP_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al
13.12.2022 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
premetteva di essere una “GY Service Company (ESCo)” regolarmente accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e certificata, cioè una società che effettuava interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa, in quanto remunerata in base al risparmio energetico effettivamente conseguito dal cliente finale, e liberando quest'ultimo da ogni onere organizzativo e di investimento, in quanto tenuta ad N. 1945/2022 R.G. 4 / 16
anticipare le spese di investimento;
in fatto, contestava di avere proposto l'integrale sostituzione dell'impianto preesistente, cosa infatti non avvenuta, e di avere promesso un risparmio di spesa di circa il 40/50 %, non previsto in contratto, e sosteneva di essersi semplicemente obbligata a mettere a servizio delle serre (e non degli altri spazi, quali il “garden” o spazio espositivo) il nuovo impianto, che avrebbe permesso una riduzione dei costi dell'energia, senza costi per il cliente e con attribuzione a degli eventuali TEE riconosciuti dal GSE in seguito CP_1 all'effettuazione di suddetto intervento;
sosteneva di avere regolarmente eseguito le proprie obbligazioni ed evidenziava che il consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo aveva valutato solo l'efficienza del nuovo sistema a biomassa, senza considerare che una delle due caldaie preesistenti era stata mantenuta e costituiva parte integrante dell'impianto, laddove l'impianto, complessivamente considerato, era perfettamente idoneo a garantire il riscaldamento delle serre;
sosteneva quindi che i problemi lamentati dalla controparte dipendevano dall'erronea gestione dell'impianto da parte sua;
contestava in ogni caso la quantificazione dei danni effettuata dalla società attrice;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 13.12.2022 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo e la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 30.4.2023 ed espletata all'udienza dell'11.7.2023, nonché attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, disposta con la medesima ordinanza.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.1.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 1945/2022 R.G. 5 / 16
L'attrice ha proposto una domanda di risoluzione del Parte_3 contratto di servizio integrato stipulato con per Controparte_1 inadempimento di quest'ultima e di risarcimento dei danni.
A tal proposito, per come evidenziato in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
A tal proposito, è pacifico che l'attrice è un'azienda che Parte_3 esercita l'attività di florovivaista in Bovolone (VR), Via Crosare n. 5, ed è dotata di una serie di serre, destinate alla coltivazione ed all'accrescimento di piante da fiore ed ornamentali per il mercato florovivavistico, originariamente munite di un impianto di riscaldamento, costituito da un impianto principale a gasolio della potenza di 418 kw e da un impianto ausiliario a gasolio della potenza di 183 kw, per il caso di malfunzionamento o guasti di quello principale, che serviva per mantenere, specie durante la stagione invernale, le colture ad una temperatura ottimale e per far sì che le stesse giungessero alla loro puntuale maturazione.
È ancora pacifico e documentalmente provato che ha Parte_3 stipulato con ora unipersonale, il contratto di Controparte_2 CP_1 servizio integrato in data 27.6.2014 (doc. 1 fasc.att.; doc. c fasc.conv.), nel quale le parti hanno previsto che avrebbe provveduto, a propria cura e Controparte_2 N. 1945/2022 R.G. 6 / 16
spese, alla fornitura, posa in opera ed installazione di un impianto di generazione di calore alimentato a biomassa legnosa da 140 kw di potenza, che avrebbe dovuto garantire un risparmio energetico alla , e, in corrispettivo, Parte_3 avrebbe ottenuto la titolarità degli eventuali TEE (cioè dei Titoli di Efficienza
Energetica - TEE, detti anche “Certificati Bianchi”, quantificati sulla base del risparmio energetico addizionale ottenuto a seguito della realizzazione di un determinato intervento di efficienza energetica) riconosciuti dal GSE in seguito all'effettuazione dell'intervento.
È infine pacifico che la ditta Sos GY, incaricata da parte della CP_1 CP_2
nel mese di ottobre 2014, ha effettuato l'installazione del nuovo impianto.
[...]
A fronte di ciò, ha allegato l'inadempimento di Parte_3 CP_1
evidenziando che il nuovo impianto si era rivelato inidoneo rispetto alle
[...] esigenze della , in quanto, nonostante il mantenimento della Parte_3 caldaia ausiliaria a gasolio - che, invece, secondo l'attrice, doveva essere dismessa perché il nuovo impianto avrebbe dovuto sostituire completamente il precedente a gasolio - la nuova caldaia a biomassa spesso si bloccava e non riusciva a mantenere le serre ad una temperatura costante.
Al fine di accertare la non corretta installazione e/o il non corretto funzionamento della caldaia a biomassa installata da oltre che di stimare i danni CP_1 patiti, l'odierna attrice ha promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo (procedimento n. 1913/2020 R.G.), all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio nominato ha ritenuto che “tutte le problematiche riscontrate derivano esclusivamente da un grave errore progettuale iniziale ovvero il sottodimensionamento del generatore a biomassa rispetto al fabbisogno energetico invernale delle serre” della . Parte_3
Tale valutazione è fondata sull'interpretazione letterale dell'art.
3.5 del contratto, nel quale le parti hanno stabilito che “per tutta la durata del contratto, il
Contraente [ovvero, ] si impegna ad utilizzare in via Parte_3 esclusiva per il riscaldamento delle proprie serre l'impianto di generazione termica
a biomassa fornito da ”, nel senso che CP_5 Parte_3 N. 1945/2022 R.G. 7 / 16
avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente la caldaia a biomassa, il che avrebbe consentito di riscaldare adeguatamente le serre.
In realtà, come evidenziato in giurisprudenza, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2019, n. 20294; conforme Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 2 luglio 2020 n. 13595).
Sotto questo profilo, si deve prendere atto del fatto che il nuovo impianto alimentato a biomassa realizzato da non ha sostituito integralmente CP_1
l'impianto esistente, in quanto mentre è stata eliminata la caldaia a gasolio più grande, l'altra - quella più piccola, ausiliaria - è rimasta collegata.
Del resto, sotto il profilo sistematico, nel contratto, alla lettera n) della premessa, si legge che “il Contraente [cioè ] intende affidare a Parte_3 [...]
il servizio integrato di risparmio energetico volto al miglioramento CP_5 dell'efficienza energetica dell'impianto di generazione termica attualmente esistente presso le proprie serre produttive…”, espressione che rimanda appunto ad una “integrazione” del sistema di riscaldamento delle serre già esistente con quello proposto dalla società convenuta.
Inoltre, all'art. 2.2, le parti hanno previsto che “l'installazione del nuovo sistema di generazione termica permetterà una riduzione dei costi di produzione dell'energia necessaria al riscaldamento delle serre e verranno effettuate solo quelle modifiche N. 1945/2022 R.G. 8 / 16
dei collegamenti elettrici ed idraulici che si renderanno tecnicamente necessarie ai fini del corretto funzionamento del nuovo impianto”.
Tale circostanza, ovvero il fatto che l'impianto a biomassa dovesse essere integrato con quello preesistente a gasolio, è indicata anche nella relazione inviata al GSE da che, seppure successivamente all'installazione dell'impianto, CP_1 fornisce un quadro dello stesso impianto: “Il progetto di efficientamento del sistema di generazione termica adibito al riscaldamento delle serre di proprietà della ha riguardato la sostituzione di n. 1 Controparte_6 caldaia a gasolio marca di potenzialità pari a 379 Kw, con n. 1 caldaia a CP_7 biomassa legnosa a caricamento automatico e griglia mobile marca modello EKO-CKS P UNIT 140 di potenza al focolare paria CP_4
161,7 kW e potenza termica erogata di 140 kW… Oltre alla nuova caldaia a biomassa legnosa, nello stesso locale tecnico persiste ancora, allacciata all'impianto di distribuzione delle serre, una caldaia di tipo tradizionale alimentata
a gasolio marca della potenzialità di 166,3 kW… mantenuta attiva CP_7 esclusivamente per svolgere la funzione di backup nei momenti di mancato esercizio del generatore a biomassa per la normale manutenzione e/o gli eventuali guasti che potrebbero, verificarsi nonché per la copertura dei carichi termini straordinari e di picco che potrebbero presentarsi durante il periodo di riscaldamento”.
E ciò induce a ritenere che il citato art.
3.5 del contratto, laddove impone di utilizzare “in via esclusiva … l'impianto di generazione termica a biomassa fornito da ”, vada letto in senso ampio e complessivo, cioè come CP_5 comprensivo non solo della nuova caldaia a biomassa ma anche della caldaia a gasolio preesistente.
In tal senso, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente procedimento di merito, “l'impianto, inteso come composto dalla nuova caldaia a biomassa e dall'esistente caldaia più piccola a gasolio, ha una potenza termica utile totale pari a 306 kW (140 kW biomassa + 166 kW gasolio)” e quindi, a fronte di una potenza termica di picco totale necessaria di 292,65 kW, che N. 1945/2022 R.G. 9 / 16
richiede un generatore di calore con portata termica nominale di almeno 300 kW,
“l'impianto complessivo… presenta una potenza leggermente superiore a quella del fabbisogno teorico calcolato, pertanto risulta dimensionato in maniera idonea
a garantire il necessario riscaldamento delle serre della società attrice, con le seguenti importanti precisazioni: … la caldaia a gasolio può coprire i carichi termici straordinari e di picco che potrebbero presentarsi durante il periodo di riscaldamento. Può anche assolvere la funzione di back-up (soccorso nei momenti di mancato esercizio del generatore a biomassa), ma in maniera parziale e per transitori temporali relativamente brevi, in dipendenza delle condizioni della temperatura esterna. In altre parole, una caldaia a gasolio di potenza 166 kW non potrà a priori garantire la copertura del fabbisogno di potenza termica di picco delle serre (300 kW) per lunghi periodi di fermo del generatore a biomassa (dovuti per esempio a guasti importanti di complessa risoluzione); potrà invece svolgere egregiamente tale funzione di soccorso durante i periodi di manutenzione ordinaria, pulizia, lievi malfunzionamenti del generatore a biomassa.”.
Ciò detto, secondo quanto ancora evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio in questa sede, “dagli atti di causa emerge che le aspettative energetiche-economiche dell'intervento siano state sostanzialmente disattese a causa della inaffidabilità della centrale a biomassa installata: la corrispondenza intercorsa tra le Parti, le prove testimoniali, i successivi interventi di modifica sulla centrale (effettuati in buona fede e spirito di collaborazione da ) mostrano una “fatica” CP_1 pluriennale nella messa in regolare esercizio del generatore”.
In tal senso, in particolare, dalla corrispondenza in atti, risulta che la caldaia andava in blocco e che la temperatura delle serre era più bassa di quella richiesta, per come lamentato con e-mail del 18.11.2014 (doc. 3 fasc.att.) e poi ribadito anche successivamente con e-mail del 2 e 8.12.2014 (doc. 4 fasc.att.) e per come ulteriormente risultante dalla relazione della Idrotermosanitaria Turin S.r.l. (doc. 5 fasc.att.), uno dei cui titolari - - è stato sentito anche come testimone Parte_4 ed è intervenuto a risolvere il problema derivante dal fatto che “mancava
l'intervento della caldaia a gasolio ad integrarsi con il sistema di riscaldamento a N. 1945/2022 R.G. 10 / 16
pellet… nel momento del crollo della temperatura nel puffer” (doc. 5 fasc.att.), presumibilmente facendo in modo che la caldaia a gasolio funzionasse in automatico, ove necessario, in contemporanea con quella a biomassa (doc. 6 fasc.att.).
I problemi, tuttavia, non sono stati risolti definitivamente, per come risulta chiaramente dall'ulteriore scambio di e-mail tra la e OS GY la quale, a Pt_3 fronte dei solleciti della prima, in data 28.1.2015 comunicava che stava “redigendo un progetto integrativo… per cercare il miglior intervento possibile risolutivo” nonché dalla relazione dell'Ing. Solari, in cui erano evidenziati una serie di provvedimenti migliorativi (doc. 9/a fasc.att.), e dal report del sopralluogo da parte della contenente un elenco di interventi effettuati e da effettuare. CP_2
Ancora una volta, però, nonostante gli interventi e le modifiche e le regolazioni effettuate, l'impianto ha continuato a presentare i medesimi problemi, come lamentato da con e-mail del 12.2.2015 (doc. 10 fasc.att.) e Parte_3
20.2.2015 (doc. 11 fasc.att.) e come evidenziato dalla proposta di ulteriore intervento inviata dalla OS GY (doc. 12 fasc.att.) nonché dallo scambio epistolare nel quale con e-mail in data 13.7.2015 (docc. 13 fasc.att.), CP_2
Contro comunicava che intendeva avvalersi di altre ditte, diverse da OS GY e per tentare di risolvere le problematiche presentate dall'impianto a biomassa in Contro esame, rispondeva negando ogni propria responsabilità ed attribuendo il malfunzionamento ad un sottodimensionamento del puffer (doc. 14 fasc.att.) e ancora sollecitava un intervento risolutore (doc. 15 fasc.att.) dopodiché, CP_2 con e-mail del 7.8.2015, indicava una serie di interventi da effettuare a settembre
(doc. 16 fasc.att.).
Tuttavia, , ancora con e-mail del 19.10.2015 (doc. 17 Parte_3 fasc.att.) lamentava che gli interventi non erano stati eseguiti e Controparte_2 con e-mail del 12.11.2015 comunicava che i lavori sarebbero stati realizzati entro la fine di novembre (doc. 18 fasc.att.) ma, in realtà, i lavori medesimi venivano effettuati solo durante il mese di gennaio 2016, come ancora lamentato da Pt_3
in data 15.1.2016 e 19.1.2016 (docc. 19 e 20 fasc.att.); in ogni caso, Parte_3 N. 1945/2022 R.G. 11 / 16
anche dopo un ulteriore controllo da parte della ditta produttrice della CP_4 caldaia a pellet, e il montaggio di ulteriori pezzi (docc. 21 fasc.att.), la caldaia andava nuovamente in blocco (doc. 22 fasc.att.) e lo stesso problema si ripresentava anche all'accensione ad ottobre 2016 (docc. 23 e 24 fasc.att.), dopodiché Pt_3
, tramite il proprio legale, con raccomandata del 6.12.2016 (doc. 25 Parte_3 fasc.att.), diffidava a porre in essere tutti gli interventi necessari Controparte_2 al funzionamento dell'impianto a biomassa, pena la risoluzione del contratto.
In questo quadro, anche a ritenere che, per come sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio in questa sede ed evidenziato supra, l'impianto, complessivamente considerato come composto dalla caldaia a biomassa e da quella a gasolio, fosse stato correttamente dimensionato in sede progettuale, si deve comunque prendere atto del fatto che l'impianto stesso, ancora complessivamente considerato, non ha mai funzionato correttamente, in quanto si è più volte bloccato e, nonostante i plurimi interventi della effettuati tramite le ditte incaricate Controparte_2 dell'assistenza, non è stato possibile risolvere le problematiche verificatesi, problematiche che, non solo non hanno consentito alla società attrice di ottenere quel risparmio sotto il profilo energetico che era stato alla base della scelta della modifica dell'impianto, ma hanno reso particolarmente difficile lo svolgimento dell'attività florovivaistica da essa esercitata.
In particolare, anche in corso di causa, tenuto conto sia del principio generale in materia di prova dell'adempimento in materia di responsabilità contrattuale richiamato supra sia delle previsioni del contratto tra le parti - in particolare degli artt.
2.1 e 2.2 che prevedevano che fornisse a CP_1 Parte_3 un impianto di generazione di calore a biomassa legnosa tale da permettere una riduzione dei costi di produzione dell'energia necessaria al riscaldamento delle serre -, la convenuta non ha fornito la prova, su di essa gravante, di CP_1 avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni e di non avere adempiuto per causa ad essa non imputabile.
Come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio in questa sede la ““fatica” pluriennale nella messa in regolare esercizio del generatore… ha posto Pt_3 N. 1945/2022 R.G. 12 / 16
nelle condizioni di non poter gestire l'impianto (e, di conseguenza, di acquistare grandi quantità di pellet, visto che il fermo impianto non ne consentiva la consumazione)” e ciò nonostante che avesse “tutto Parte_3
l'interesse ad esercire costantemente la caldaia a biomassa, visto che l'oggetto del contratto dichiarava che, proprio attraverso tale attività, avrebbe potuto conseguire un risparmio economico-energetico”. In questo senso, il fatto che non abbia utilizzato l'impianto a biomassa deve essere Parte_3 ricollegato al fatto che non ha mai reso ben funzionante l'impianto, CP_1 né direttamente né attraverso le imprese ausiliarie incaricate di installazione e controllo dell'impianto medesimo. Ed in questo senso - lo si osserva incidentalmente -, del tutto irrilevante è il fatto che abbia o Parte_3 meno acquistato i quantitativi di pellet necessari per il funzionamento dell'impianto a biomassa, posto che, per quanto sin qui evidenziato, tale impianto - sempre inteso come integrato da quello a gasolio - si è comunque rivelato in concreto inidoneo a garantire le temperature richieste nelle serre e, come tale, mal funzionante. Così, non vi è nessuna prova che il malfunzionamento possa essere derivato da una cattiva gestione dell'impianto medesimo da parte dell'attrice , Parte_3 dovendosi piuttosto ribadire che la medesima società attrice non è stata mai messa in grado di gestire l'impianto per come stabilito contrattualmente.
Ed allora, considerato che le parti, all'art.
7.2 del contratto, hanno previsto una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., secondo cui “il contratto potrà essere risolto ad opera del Contraente solo in caso di gravi e o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o di obblighi contrattuali tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il conseguente normale esercizio delle attività”, e che, come detto, la società convenuta è risultata gravemente inadempiente al proprio obbligo di mettere a disposizione di Parte_3 un impianto funzionante e in grado di consentire un risparmio nel consumo energetico, sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento di CP_1 N. 1945/2022 R.G. 13 / 16
A questo punto, si deve passare ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni, ancora proposta da sul presupposto della risoluzione Parte_3 del contratto per inadempimento di CP_1
L'attrice, sin dall'atto di citazione, ha dedotto di avere patito un danno patrimoniale per il mancato risparmio energetico derivante dalla modifica dell'impianto.
Sotto tale profilo, è certamente risarcibile il danno consistente nel costo di ripristino dell'impianto nelle condizioni antecedenti all'intervento di CP_1 allorquando, ancorché alimentato solo a gasolio, l'impianto stesso era perfettamente in grado di garantire le temperature delle serre necessarie alla coltivazione delle piante ivi esistenti, danno stimato dal consulente tecnico d'ufficio in € 36.000,00.
Non appare invece risarcibile il danno patrimoniale derivante dai minori profitti conseguenti alla modificazione delle piante coltivate ed alla loro successiva vendita. È pur vero che i testimoni hanno riferito che , non Parte_3 potendo garantire la necessaria temperatura delle serre, è stata costretta ad acquistare, anziché le talee da far crescere nelle serre, delle piantine un po' più grandi e, come tali, più costose, ma dalla documentazione in atti non vi è prova del danno da ciò derivante, danno che dovrebbe essere quantificato tenendo conto dei costi (per l'acquisto delle piante e per la loro coltivazione, ivi compresi quelli dell'approvvigionamento di energia) e delle entrate delle annate precedenti, nelle quali aveva utilizzato il proprio impianto di riscaldamento a Parte_3 gasolio, con i costi e le entrate delle annate nelle quali ha invece utilizzato - con tutte le difficoltà di cui si è detto supra - o comunque avrebbe dovuto utilizzare il nuovo impianto integrato a biomassa e gasolio;
ed in mancanza di tale documentazione, il danno in questione non può essere risarcito.
Né può essere quantificato il danno da mancato guadagno per il risparmio energetico, in quanto l'attrice non ha invero provato né tantomeno esattamente allegato quale avrebbe dovuto essere l'effettivo rendimento del nuovo impianto rispetto a quello precedentemente installato.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'attrice ha poi chiesto il risarcimento N. 1945/2022 R.G. 14 / 16
dei danni derivanti dalla sofferenza conseguente all'inadempimento di CP_1
dovuta al necessario cambio delle coltivazioni florovivaistiche ormai
[...] consolidate da anni ed ai ripetuti disagi subiti dal mancato raggiungimento delle temperature.
In proposito, è noto che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, ad esempio in caso di reato ai sensi dell'art. 185 c.p., o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. unite, 11 novembre 2008, n. 26972; conforme, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2010 n. 5067). In particolare, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (in tal senso, ancora cfr. Cassazione civile, sez. unite, 11 novembre 2008, n. 26972; conformi, cfr. Cassazione civile, sez. VI - lavoro, Ordinanza 12 novembre 2019 n. 29206 ; Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 novembre 2023 n. 33276).
Ed in tale prospettiva, nel caso di specie, il danno non patrimoniale in questione N. 1945/2022 R.G. 15 / 16
non può essere riconosciuto, in quanto la società attrice non ha allegato né tantomeno provato che il danno subito abbia le caratteristiche appena evidenziate.
Deve invece essere riconosciuto il costo del consulente tecnico di parte, come risultante dalla documentazione in atti, ovvero l'importo di € 2.562,00 per lo studio
ERGON Ing. (doc. 32 fasc.att.) e, per come si avrà modo di evidenziare Per_1 infra, le spese - sia legali che tecniche - del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a CP_1 Parte_3 le spese di lite da essa sostenute, sia per il procedimento di accertamento
[...] tecnico preventivo che per la causa di merito, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile
2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto
2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
Analogamente, anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come già liquidate all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta
[...]
. Controparte_1
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, N. 1945/2022 R.G. 16 / 16
dichiara la risoluzione del contratto di servizio integrato per inadempimento di nipersonale;
CP_1 condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_3 di € 36.000,00, a titolo di risarcimento dei danni e quella di 2.562,00 quale spesa per il consulente tecnico di parte;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_3 liquida, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 286,00 per spese ed € 3.056,00 per compenso professionale e per il procedimento di merito in
€ 545,00 per spese ed € 7.626,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come già liquidate all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo e in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di Controparte_1
Siena, 9 settembre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1945/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Thomas
Cesaro, presso il cui studio in Bovolone (VR), Piazzale Mulino n. 4, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco
Noferi, presso il cui studio in Firenze, Via Giovanni Pico della Mirandola n. 9, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.1.2025, per , l'Avv. Thomas Cesaro Parte_1 si riporta al contenuto tutto dell'atto di citazione e dei precedenti scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. previo N. 1945/2022 R.G. 2 / 16
accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'inadempimento non di scarsa importanza di parte convenuta, risolvere ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto stipulato con parte attrice in data 27.06.2014. 2. previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'inadempimento di parte convenuta, condannare controparte al risarcimento del danno patrimoniale subito dall , che si Pt_2 quantifica in complessivi euro 18.000,00 ovvero in quella diversa maggiore e/o minore somma che dovrà ritenersi accertata in corso di causa, anche a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. nonché al ristoro del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in almeno € 40.000,00 e, pertanto, almeno € 58.000,00#, salvo migliore quantificazione nel corso del giudizio e comunque da liquidarsi anche in via equitativa.
3. Condannarsi parte convenuta a risarcire le spese dell'accertamento tecnico preventivo, documentali le spese dei tecnici di parte (2.562,00) e CTU (3.110,50) per € 5,672,50#;
4. Con vittoria di spese, compensi, c.p.a. ed iva di entrambe le fasi del giudizio (ATP e merito).”; per l'Avv. Marco Noferi insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_3 CP_1 unipersonale dinanzi al Tribunale di Siena;
premetteva di essere un'azienda
[...] che esercitava l'attività di florovivaista in Bovolone (VR), Via Crosare n. 5, avvalendosi di una serie di serre, munite di un impianto di riscaldamento composto da un primo e principale impianto a gasolio della potenza di 500 kw e di un secondo ed ausiliario impianto a gasolio (per il caso di malfunzionamento o guasti di quello principale) della potenza di 150 kw, per mantenere, specie durante la stagione invernale, le colture ad una temperatura ottimale e farle giungere a maturazione;
esponeva di avere stipulato in data 27.6.2014 con Controparte_2
(ora unipersonale) un contratto di servizio integrato in forza del quale CP_1 N. 1945/2022 R.G. 3 / 16
quest'ultima, a fronte della cessione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), si obbligava ad installare un impianto di generazione di calore alimentato a biomassa legnosa che avrebbe sostituito quello esistente a gasolio, con conseguente risparmio di spesa;
lamentava che, nonostante il mantenimento della caldaia accessoria esistente, che avrebbe dovuto servire come unità di backup in caso di integrazioni o di fermo energia da parte della caldaia a biomassa, il sistema di riscaldamento si era rivelato inidoneo a fornire il calore richiesto, come risultante dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emergevano le continue doglianze e contestazioni per i blocchi dell'impianto e l'incapacità dell'impianto medesimo di garantire la temperatura necessaria nelle serre ed i numerosi interventi di CP_1
tramite i propri ausiliari e Sos GY e, da ultimo anche
[...] CP_3 tramite la ditta produttrice della caldaia rivelatisi in concreto sempre CP_4 inutili;
richiamando la consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo n. 1913/2020 R.G., sosteneva che i problemi lamentati derivavano dal grave errore progettuale iniziale, costituito dal sottodimensionamento del generatore a biomassa rispetto al fabbisogno energetico invernale delle serre di proprietà della ricorrente, che aveva costretto la medesima ricorrente, durante i mesi invernali, ad un utilizzo continuativo anche della caldaia a gasolio al fine di garantire le necessarie condizioni climatiche interne alle serre;
concludeva chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, con vittoria di spese.
La convenuta unipersonale si costituiva il 23.11.2022 in vista CP_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al
13.12.2022 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando la domanda attorea;
premetteva di essere una “GY Service Company (ESCo)” regolarmente accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e certificata, cioè una società che effettuava interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa, in quanto remunerata in base al risparmio energetico effettivamente conseguito dal cliente finale, e liberando quest'ultimo da ogni onere organizzativo e di investimento, in quanto tenuta ad N. 1945/2022 R.G. 4 / 16
anticipare le spese di investimento;
in fatto, contestava di avere proposto l'integrale sostituzione dell'impianto preesistente, cosa infatti non avvenuta, e di avere promesso un risparmio di spesa di circa il 40/50 %, non previsto in contratto, e sosteneva di essersi semplicemente obbligata a mettere a servizio delle serre (e non degli altri spazi, quali il “garden” o spazio espositivo) il nuovo impianto, che avrebbe permesso una riduzione dei costi dell'energia, senza costi per il cliente e con attribuzione a degli eventuali TEE riconosciuti dal GSE in seguito CP_1 all'effettuazione di suddetto intervento;
sosteneva di avere regolarmente eseguito le proprie obbligazioni ed evidenziava che il consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo aveva valutato solo l'efficienza del nuovo sistema a biomassa, senza considerare che una delle due caldaie preesistenti era stata mantenuta e costituiva parte integrante dell'impianto, laddove l'impianto, complessivamente considerato, era perfettamente idoneo a garantire il riscaldamento delle serre;
sosteneva quindi che i problemi lamentati dalla controparte dipendevano dall'erronea gestione dell'impianto da parte sua;
contestava in ogni caso la quantificazione dei danni effettuata dalla società attrice;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 13.12.2022 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo e la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 30.4.2023 ed espletata all'udienza dell'11.7.2023, nonché attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, disposta con la medesima ordinanza.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.1.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 1945/2022 R.G. 5 / 16
L'attrice ha proposto una domanda di risoluzione del Parte_3 contratto di servizio integrato stipulato con per Controparte_1 inadempimento di quest'ultima e di risarcimento dei danni.
A tal proposito, per come evidenziato in giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cassazione civile, sez.unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
A tal proposito, è pacifico che l'attrice è un'azienda che Parte_3 esercita l'attività di florovivaista in Bovolone (VR), Via Crosare n. 5, ed è dotata di una serie di serre, destinate alla coltivazione ed all'accrescimento di piante da fiore ed ornamentali per il mercato florovivavistico, originariamente munite di un impianto di riscaldamento, costituito da un impianto principale a gasolio della potenza di 418 kw e da un impianto ausiliario a gasolio della potenza di 183 kw, per il caso di malfunzionamento o guasti di quello principale, che serviva per mantenere, specie durante la stagione invernale, le colture ad una temperatura ottimale e per far sì che le stesse giungessero alla loro puntuale maturazione.
È ancora pacifico e documentalmente provato che ha Parte_3 stipulato con ora unipersonale, il contratto di Controparte_2 CP_1 servizio integrato in data 27.6.2014 (doc. 1 fasc.att.; doc. c fasc.conv.), nel quale le parti hanno previsto che avrebbe provveduto, a propria cura e Controparte_2 N. 1945/2022 R.G. 6 / 16
spese, alla fornitura, posa in opera ed installazione di un impianto di generazione di calore alimentato a biomassa legnosa da 140 kw di potenza, che avrebbe dovuto garantire un risparmio energetico alla , e, in corrispettivo, Parte_3 avrebbe ottenuto la titolarità degli eventuali TEE (cioè dei Titoli di Efficienza
Energetica - TEE, detti anche “Certificati Bianchi”, quantificati sulla base del risparmio energetico addizionale ottenuto a seguito della realizzazione di un determinato intervento di efficienza energetica) riconosciuti dal GSE in seguito all'effettuazione dell'intervento.
È infine pacifico che la ditta Sos GY, incaricata da parte della CP_1 CP_2
nel mese di ottobre 2014, ha effettuato l'installazione del nuovo impianto.
[...]
A fronte di ciò, ha allegato l'inadempimento di Parte_3 CP_1
evidenziando che il nuovo impianto si era rivelato inidoneo rispetto alle
[...] esigenze della , in quanto, nonostante il mantenimento della Parte_3 caldaia ausiliaria a gasolio - che, invece, secondo l'attrice, doveva essere dismessa perché il nuovo impianto avrebbe dovuto sostituire completamente il precedente a gasolio - la nuova caldaia a biomassa spesso si bloccava e non riusciva a mantenere le serre ad una temperatura costante.
Al fine di accertare la non corretta installazione e/o il non corretto funzionamento della caldaia a biomassa installata da oltre che di stimare i danni CP_1 patiti, l'odierna attrice ha promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo (procedimento n. 1913/2020 R.G.), all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio nominato ha ritenuto che “tutte le problematiche riscontrate derivano esclusivamente da un grave errore progettuale iniziale ovvero il sottodimensionamento del generatore a biomassa rispetto al fabbisogno energetico invernale delle serre” della . Parte_3
Tale valutazione è fondata sull'interpretazione letterale dell'art.
3.5 del contratto, nel quale le parti hanno stabilito che “per tutta la durata del contratto, il
Contraente [ovvero, ] si impegna ad utilizzare in via Parte_3 esclusiva per il riscaldamento delle proprie serre l'impianto di generazione termica
a biomassa fornito da ”, nel senso che CP_5 Parte_3 N. 1945/2022 R.G. 7 / 16
avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente la caldaia a biomassa, il che avrebbe consentito di riscaldare adeguatamente le serre.
In realtà, come evidenziato in giurisprudenza, nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2019, n. 20294; conforme Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 2 luglio 2020 n. 13595).
Sotto questo profilo, si deve prendere atto del fatto che il nuovo impianto alimentato a biomassa realizzato da non ha sostituito integralmente CP_1
l'impianto esistente, in quanto mentre è stata eliminata la caldaia a gasolio più grande, l'altra - quella più piccola, ausiliaria - è rimasta collegata.
Del resto, sotto il profilo sistematico, nel contratto, alla lettera n) della premessa, si legge che “il Contraente [cioè ] intende affidare a Parte_3 [...]
il servizio integrato di risparmio energetico volto al miglioramento CP_5 dell'efficienza energetica dell'impianto di generazione termica attualmente esistente presso le proprie serre produttive…”, espressione che rimanda appunto ad una “integrazione” del sistema di riscaldamento delle serre già esistente con quello proposto dalla società convenuta.
Inoltre, all'art. 2.2, le parti hanno previsto che “l'installazione del nuovo sistema di generazione termica permetterà una riduzione dei costi di produzione dell'energia necessaria al riscaldamento delle serre e verranno effettuate solo quelle modifiche N. 1945/2022 R.G. 8 / 16
dei collegamenti elettrici ed idraulici che si renderanno tecnicamente necessarie ai fini del corretto funzionamento del nuovo impianto”.
Tale circostanza, ovvero il fatto che l'impianto a biomassa dovesse essere integrato con quello preesistente a gasolio, è indicata anche nella relazione inviata al GSE da che, seppure successivamente all'installazione dell'impianto, CP_1 fornisce un quadro dello stesso impianto: “Il progetto di efficientamento del sistema di generazione termica adibito al riscaldamento delle serre di proprietà della ha riguardato la sostituzione di n. 1 Controparte_6 caldaia a gasolio marca di potenzialità pari a 379 Kw, con n. 1 caldaia a CP_7 biomassa legnosa a caricamento automatico e griglia mobile marca modello EKO-CKS P UNIT 140 di potenza al focolare paria CP_4
161,7 kW e potenza termica erogata di 140 kW… Oltre alla nuova caldaia a biomassa legnosa, nello stesso locale tecnico persiste ancora, allacciata all'impianto di distribuzione delle serre, una caldaia di tipo tradizionale alimentata
a gasolio marca della potenzialità di 166,3 kW… mantenuta attiva CP_7 esclusivamente per svolgere la funzione di backup nei momenti di mancato esercizio del generatore a biomassa per la normale manutenzione e/o gli eventuali guasti che potrebbero, verificarsi nonché per la copertura dei carichi termini straordinari e di picco che potrebbero presentarsi durante il periodo di riscaldamento”.
E ciò induce a ritenere che il citato art.
3.5 del contratto, laddove impone di utilizzare “in via esclusiva … l'impianto di generazione termica a biomassa fornito da ”, vada letto in senso ampio e complessivo, cioè come CP_5 comprensivo non solo della nuova caldaia a biomassa ma anche della caldaia a gasolio preesistente.
In tal senso, secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente procedimento di merito, “l'impianto, inteso come composto dalla nuova caldaia a biomassa e dall'esistente caldaia più piccola a gasolio, ha una potenza termica utile totale pari a 306 kW (140 kW biomassa + 166 kW gasolio)” e quindi, a fronte di una potenza termica di picco totale necessaria di 292,65 kW, che N. 1945/2022 R.G. 9 / 16
richiede un generatore di calore con portata termica nominale di almeno 300 kW,
“l'impianto complessivo… presenta una potenza leggermente superiore a quella del fabbisogno teorico calcolato, pertanto risulta dimensionato in maniera idonea
a garantire il necessario riscaldamento delle serre della società attrice, con le seguenti importanti precisazioni: … la caldaia a gasolio può coprire i carichi termici straordinari e di picco che potrebbero presentarsi durante il periodo di riscaldamento. Può anche assolvere la funzione di back-up (soccorso nei momenti di mancato esercizio del generatore a biomassa), ma in maniera parziale e per transitori temporali relativamente brevi, in dipendenza delle condizioni della temperatura esterna. In altre parole, una caldaia a gasolio di potenza 166 kW non potrà a priori garantire la copertura del fabbisogno di potenza termica di picco delle serre (300 kW) per lunghi periodi di fermo del generatore a biomassa (dovuti per esempio a guasti importanti di complessa risoluzione); potrà invece svolgere egregiamente tale funzione di soccorso durante i periodi di manutenzione ordinaria, pulizia, lievi malfunzionamenti del generatore a biomassa.”.
Ciò detto, secondo quanto ancora evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio in questa sede, “dagli atti di causa emerge che le aspettative energetiche-economiche dell'intervento siano state sostanzialmente disattese a causa della inaffidabilità della centrale a biomassa installata: la corrispondenza intercorsa tra le Parti, le prove testimoniali, i successivi interventi di modifica sulla centrale (effettuati in buona fede e spirito di collaborazione da ) mostrano una “fatica” CP_1 pluriennale nella messa in regolare esercizio del generatore”.
In tal senso, in particolare, dalla corrispondenza in atti, risulta che la caldaia andava in blocco e che la temperatura delle serre era più bassa di quella richiesta, per come lamentato con e-mail del 18.11.2014 (doc. 3 fasc.att.) e poi ribadito anche successivamente con e-mail del 2 e 8.12.2014 (doc. 4 fasc.att.) e per come ulteriormente risultante dalla relazione della Idrotermosanitaria Turin S.r.l. (doc. 5 fasc.att.), uno dei cui titolari - - è stato sentito anche come testimone Parte_4 ed è intervenuto a risolvere il problema derivante dal fatto che “mancava
l'intervento della caldaia a gasolio ad integrarsi con il sistema di riscaldamento a N. 1945/2022 R.G. 10 / 16
pellet… nel momento del crollo della temperatura nel puffer” (doc. 5 fasc.att.), presumibilmente facendo in modo che la caldaia a gasolio funzionasse in automatico, ove necessario, in contemporanea con quella a biomassa (doc. 6 fasc.att.).
I problemi, tuttavia, non sono stati risolti definitivamente, per come risulta chiaramente dall'ulteriore scambio di e-mail tra la e OS GY la quale, a Pt_3 fronte dei solleciti della prima, in data 28.1.2015 comunicava che stava “redigendo un progetto integrativo… per cercare il miglior intervento possibile risolutivo” nonché dalla relazione dell'Ing. Solari, in cui erano evidenziati una serie di provvedimenti migliorativi (doc. 9/a fasc.att.), e dal report del sopralluogo da parte della contenente un elenco di interventi effettuati e da effettuare. CP_2
Ancora una volta, però, nonostante gli interventi e le modifiche e le regolazioni effettuate, l'impianto ha continuato a presentare i medesimi problemi, come lamentato da con e-mail del 12.2.2015 (doc. 10 fasc.att.) e Parte_3
20.2.2015 (doc. 11 fasc.att.) e come evidenziato dalla proposta di ulteriore intervento inviata dalla OS GY (doc. 12 fasc.att.) nonché dallo scambio epistolare nel quale con e-mail in data 13.7.2015 (docc. 13 fasc.att.), CP_2
Contro comunicava che intendeva avvalersi di altre ditte, diverse da OS GY e per tentare di risolvere le problematiche presentate dall'impianto a biomassa in Contro esame, rispondeva negando ogni propria responsabilità ed attribuendo il malfunzionamento ad un sottodimensionamento del puffer (doc. 14 fasc.att.) e ancora sollecitava un intervento risolutore (doc. 15 fasc.att.) dopodiché, CP_2 con e-mail del 7.8.2015, indicava una serie di interventi da effettuare a settembre
(doc. 16 fasc.att.).
Tuttavia, , ancora con e-mail del 19.10.2015 (doc. 17 Parte_3 fasc.att.) lamentava che gli interventi non erano stati eseguiti e Controparte_2 con e-mail del 12.11.2015 comunicava che i lavori sarebbero stati realizzati entro la fine di novembre (doc. 18 fasc.att.) ma, in realtà, i lavori medesimi venivano effettuati solo durante il mese di gennaio 2016, come ancora lamentato da Pt_3
in data 15.1.2016 e 19.1.2016 (docc. 19 e 20 fasc.att.); in ogni caso, Parte_3 N. 1945/2022 R.G. 11 / 16
anche dopo un ulteriore controllo da parte della ditta produttrice della CP_4 caldaia a pellet, e il montaggio di ulteriori pezzi (docc. 21 fasc.att.), la caldaia andava nuovamente in blocco (doc. 22 fasc.att.) e lo stesso problema si ripresentava anche all'accensione ad ottobre 2016 (docc. 23 e 24 fasc.att.), dopodiché Pt_3
, tramite il proprio legale, con raccomandata del 6.12.2016 (doc. 25 Parte_3 fasc.att.), diffidava a porre in essere tutti gli interventi necessari Controparte_2 al funzionamento dell'impianto a biomassa, pena la risoluzione del contratto.
In questo quadro, anche a ritenere che, per come sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio in questa sede ed evidenziato supra, l'impianto, complessivamente considerato come composto dalla caldaia a biomassa e da quella a gasolio, fosse stato correttamente dimensionato in sede progettuale, si deve comunque prendere atto del fatto che l'impianto stesso, ancora complessivamente considerato, non ha mai funzionato correttamente, in quanto si è più volte bloccato e, nonostante i plurimi interventi della effettuati tramite le ditte incaricate Controparte_2 dell'assistenza, non è stato possibile risolvere le problematiche verificatesi, problematiche che, non solo non hanno consentito alla società attrice di ottenere quel risparmio sotto il profilo energetico che era stato alla base della scelta della modifica dell'impianto, ma hanno reso particolarmente difficile lo svolgimento dell'attività florovivaistica da essa esercitata.
In particolare, anche in corso di causa, tenuto conto sia del principio generale in materia di prova dell'adempimento in materia di responsabilità contrattuale richiamato supra sia delle previsioni del contratto tra le parti - in particolare degli artt.
2.1 e 2.2 che prevedevano che fornisse a CP_1 Parte_3 un impianto di generazione di calore a biomassa legnosa tale da permettere una riduzione dei costi di produzione dell'energia necessaria al riscaldamento delle serre -, la convenuta non ha fornito la prova, su di essa gravante, di CP_1 avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni e di non avere adempiuto per causa ad essa non imputabile.
Come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio in questa sede la ““fatica” pluriennale nella messa in regolare esercizio del generatore… ha posto Pt_3 N. 1945/2022 R.G. 12 / 16
nelle condizioni di non poter gestire l'impianto (e, di conseguenza, di acquistare grandi quantità di pellet, visto che il fermo impianto non ne consentiva la consumazione)” e ciò nonostante che avesse “tutto Parte_3
l'interesse ad esercire costantemente la caldaia a biomassa, visto che l'oggetto del contratto dichiarava che, proprio attraverso tale attività, avrebbe potuto conseguire un risparmio economico-energetico”. In questo senso, il fatto che non abbia utilizzato l'impianto a biomassa deve essere Parte_3 ricollegato al fatto che non ha mai reso ben funzionante l'impianto, CP_1 né direttamente né attraverso le imprese ausiliarie incaricate di installazione e controllo dell'impianto medesimo. Ed in questo senso - lo si osserva incidentalmente -, del tutto irrilevante è il fatto che abbia o Parte_3 meno acquistato i quantitativi di pellet necessari per il funzionamento dell'impianto a biomassa, posto che, per quanto sin qui evidenziato, tale impianto - sempre inteso come integrato da quello a gasolio - si è comunque rivelato in concreto inidoneo a garantire le temperature richieste nelle serre e, come tale, mal funzionante. Così, non vi è nessuna prova che il malfunzionamento possa essere derivato da una cattiva gestione dell'impianto medesimo da parte dell'attrice , Parte_3 dovendosi piuttosto ribadire che la medesima società attrice non è stata mai messa in grado di gestire l'impianto per come stabilito contrattualmente.
Ed allora, considerato che le parti, all'art.
7.2 del contratto, hanno previsto una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., secondo cui “il contratto potrà essere risolto ad opera del Contraente solo in caso di gravi e o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o di obblighi contrattuali tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il conseguente normale esercizio delle attività”, e che, come detto, la società convenuta è risultata gravemente inadempiente al proprio obbligo di mettere a disposizione di Parte_3 un impianto funzionante e in grado di consentire un risparmio nel consumo energetico, sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento di CP_1 N. 1945/2022 R.G. 13 / 16
A questo punto, si deve passare ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni, ancora proposta da sul presupposto della risoluzione Parte_3 del contratto per inadempimento di CP_1
L'attrice, sin dall'atto di citazione, ha dedotto di avere patito un danno patrimoniale per il mancato risparmio energetico derivante dalla modifica dell'impianto.
Sotto tale profilo, è certamente risarcibile il danno consistente nel costo di ripristino dell'impianto nelle condizioni antecedenti all'intervento di CP_1 allorquando, ancorché alimentato solo a gasolio, l'impianto stesso era perfettamente in grado di garantire le temperature delle serre necessarie alla coltivazione delle piante ivi esistenti, danno stimato dal consulente tecnico d'ufficio in € 36.000,00.
Non appare invece risarcibile il danno patrimoniale derivante dai minori profitti conseguenti alla modificazione delle piante coltivate ed alla loro successiva vendita. È pur vero che i testimoni hanno riferito che , non Parte_3 potendo garantire la necessaria temperatura delle serre, è stata costretta ad acquistare, anziché le talee da far crescere nelle serre, delle piantine un po' più grandi e, come tali, più costose, ma dalla documentazione in atti non vi è prova del danno da ciò derivante, danno che dovrebbe essere quantificato tenendo conto dei costi (per l'acquisto delle piante e per la loro coltivazione, ivi compresi quelli dell'approvvigionamento di energia) e delle entrate delle annate precedenti, nelle quali aveva utilizzato il proprio impianto di riscaldamento a Parte_3 gasolio, con i costi e le entrate delle annate nelle quali ha invece utilizzato - con tutte le difficoltà di cui si è detto supra - o comunque avrebbe dovuto utilizzare il nuovo impianto integrato a biomassa e gasolio;
ed in mancanza di tale documentazione, il danno in questione non può essere risarcito.
Né può essere quantificato il danno da mancato guadagno per il risparmio energetico, in quanto l'attrice non ha invero provato né tantomeno esattamente allegato quale avrebbe dovuto essere l'effettivo rendimento del nuovo impianto rispetto a quello precedentemente installato.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'attrice ha poi chiesto il risarcimento N. 1945/2022 R.G. 14 / 16
dei danni derivanti dalla sofferenza conseguente all'inadempimento di CP_1
dovuta al necessario cambio delle coltivazioni florovivaistiche ormai
[...] consolidate da anni ed ai ripetuti disagi subiti dal mancato raggiungimento delle temperature.
In proposito, è noto che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, ad esempio in caso di reato ai sensi dell'art. 185 c.p., o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. unite, 11 novembre 2008, n. 26972; conforme, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2010 n. 5067). In particolare, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (in tal senso, ancora cfr. Cassazione civile, sez. unite, 11 novembre 2008, n. 26972; conformi, cfr. Cassazione civile, sez. VI - lavoro, Ordinanza 12 novembre 2019 n. 29206 ; Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 novembre 2023 n. 33276).
Ed in tale prospettiva, nel caso di specie, il danno non patrimoniale in questione N. 1945/2022 R.G. 15 / 16
non può essere riconosciuto, in quanto la società attrice non ha allegato né tantomeno provato che il danno subito abbia le caratteristiche appena evidenziate.
Deve invece essere riconosciuto il costo del consulente tecnico di parte, come risultante dalla documentazione in atti, ovvero l'importo di € 2.562,00 per lo studio
ERGON Ing. (doc. 32 fasc.att.) e, per come si avrà modo di evidenziare Per_1 infra, le spese - sia legali che tecniche - del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rimborsare a CP_1 Parte_3 le spese di lite da essa sostenute, sia per il procedimento di accertamento
[...] tecnico preventivo che per la causa di merito, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile
2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto
2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
Analogamente, anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come già liquidate all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta
[...]
. Controparte_1
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, N. 1945/2022 R.G. 16 / 16
dichiara la risoluzione del contratto di servizio integrato per inadempimento di nipersonale;
CP_1 condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_3 di € 36.000,00, a titolo di risarcimento dei danni e quella di 2.562,00 quale spesa per il consulente tecnico di parte;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_3 liquida, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in € 286,00 per spese ed € 3.056,00 per compenso professionale e per il procedimento di merito in
€ 545,00 per spese ed € 7.626,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come già liquidate all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo e in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di Controparte_1
Siena, 9 settembre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi