TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 330/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa ER NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 330/2023 R.G. e 429/2024 R.G., promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pianopoli alla Via Parte_1 C.F._1
UG Marconi n. 24/bis presso lo studio dell'Avv. Luciano Gigliotti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
SC TO, NT GR e VI IS, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.03.2023, iscritto al n. 330/2023 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020220002783178000, notificato il 7.02.2023, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.184,32 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti relativamente al periodo dall'1/2021 al 12/2021, deducendo l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai fini dell'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività artigiane e commerciali e, in particolare, che l'attività di impresa era cessata a far data dal 13.06.2016, sicché alcuna attività era stata espletata nell'anno 2021.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'AVA e che, per l'effetto, lo stesso venisse revocato.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva CP_1 della nel merito, l'infondatezza della domanda, posto che la ricorrente era stata iscritta alla CP_2 gestione previdenziale artigiani, in data 18.06.2019 (mediante delibera telematica n. 103715 dell'11.06.2019 e con decorrenza dal 4.2029), a seguito della rituale presentazione di domanda, e che tale qualifica è conservata sino alla data di eventuale cancellazione dall'albo speciale.
3. Con ricorso depositato l'8.03.2024, iscritto al n. 429/2024 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020230001948686000, notificato il 31.01.2024, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.504,10 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti relativamente al periodo dall'1/2021 al 12/2022, reiterando le medesime difese già spiegate con il ricorso iscritto al n. 330/2023 R.G.; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e, in via subordinata, dichiararsi l'infondatezza dell'AVA e che, per l'effetto, lo stesso venisse revocato.
4. Disposta la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, con ordinanza depositata l'8.08.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l'ente convenuto ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_2 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto i crediti oggetto degli avvisi di addebito opposti si riferiscono agli anni 2021 e 2022.
6. Quanto al merito, giova evidenziare che dalla visura camerale in atti emerge che l'impresa individuale di cui la ricorrente era titolare è stata cancellata dal registro delle imprese in data
6.11.2024 a seguito di cessazione dell'attività con decorrenza dal 13.06.2019 e che, con sentenza n.
308/2025 del 14.07.2025 del Tribunale di Lamezia Terme (R.G. n. 111/2025), si è dato atto dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dalla gestione artigiani in data 23.12.2024 con decorrenza dal 2.04.2019.
7. Con le note di trattazione scritta depositate l'11.09.2025, l' ha dato atto di aver provveduto, CP_1 in data 23.12.2024, alla cancellazione della ricorrente dalla gestione previdenziale Artigiani, che il provvedimento di cancellazione è stato comunicato alla contribuente a mezzo cassetto bidirezionale, di aver annullato gli avvisi di addebito opposti e, conseguentemente, di aver proceduto a sgravare i crediti con provvedimento del 24.12.2024; ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse possano essere compensate tra le parti nella misura della metà, tenuto conto che l'annullamento degli avvisi di addebito è intervenuto nelle more del giudizio ma che la ricorrente è stata tempestivamente cancellata dalla gestione artigiani a seguito di domanda del 19.12.2024, con condanna dell' al pagamento CP_1 della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del comportamento processuale di parte resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della ogni CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l' al pagamento della CP_1 restante metà, liquidata in complessivi € 1.401,25 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 25.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa ER NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa ER NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 330/2023 R.G. e 429/2024 R.G., promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pianopoli alla Via Parte_1 C.F._1
UG Marconi n. 24/bis presso lo studio dell'Avv. Luciano Gigliotti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
SC TO, NT GR e VI IS, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.03.2023, iscritto al n. 330/2023 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020220002783178000, notificato il 7.02.2023, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.184,32 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti relativamente al periodo dall'1/2021 al 12/2021, deducendo l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai fini dell'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività artigiane e commerciali e, in particolare, che l'attività di impresa era cessata a far data dal 13.06.2016, sicché alcuna attività era stata espletata nell'anno 2021.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'AVA e che, per l'effetto, lo stesso venisse revocato.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva CP_1 della nel merito, l'infondatezza della domanda, posto che la ricorrente era stata iscritta alla CP_2 gestione previdenziale artigiani, in data 18.06.2019 (mediante delibera telematica n. 103715 dell'11.06.2019 e con decorrenza dal 4.2029), a seguito della rituale presentazione di domanda, e che tale qualifica è conservata sino alla data di eventuale cancellazione dall'albo speciale.
3. Con ricorso depositato l'8.03.2024, iscritto al n. 429/2024 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020230001948686000, notificato il 31.01.2024, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.504,10 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti relativamente al periodo dall'1/2021 al 12/2022, reiterando le medesime difese già spiegate con il ricorso iscritto al n. 330/2023 R.G.; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e, in via subordinata, dichiararsi l'infondatezza dell'AVA e che, per l'effetto, lo stesso venisse revocato.
4. Disposta la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, con ordinanza depositata l'8.08.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l'ente convenuto ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_2 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto i crediti oggetto degli avvisi di addebito opposti si riferiscono agli anni 2021 e 2022.
6. Quanto al merito, giova evidenziare che dalla visura camerale in atti emerge che l'impresa individuale di cui la ricorrente era titolare è stata cancellata dal registro delle imprese in data
6.11.2024 a seguito di cessazione dell'attività con decorrenza dal 13.06.2019 e che, con sentenza n.
308/2025 del 14.07.2025 del Tribunale di Lamezia Terme (R.G. n. 111/2025), si è dato atto dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dalla gestione artigiani in data 23.12.2024 con decorrenza dal 2.04.2019.
7. Con le note di trattazione scritta depositate l'11.09.2025, l' ha dato atto di aver provveduto, CP_1 in data 23.12.2024, alla cancellazione della ricorrente dalla gestione previdenziale Artigiani, che il provvedimento di cancellazione è stato comunicato alla contribuente a mezzo cassetto bidirezionale, di aver annullato gli avvisi di addebito opposti e, conseguentemente, di aver proceduto a sgravare i crediti con provvedimento del 24.12.2024; ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse possano essere compensate tra le parti nella misura della metà, tenuto conto che l'annullamento degli avvisi di addebito è intervenuto nelle more del giudizio ma che la ricorrente è stata tempestivamente cancellata dalla gestione artigiani a seguito di domanda del 19.12.2024, con condanna dell' al pagamento CP_1 della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del comportamento processuale di parte resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della ogni CP_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l' al pagamento della CP_1 restante metà, liquidata in complessivi € 1.401,25 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 25.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa ER NO