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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 30 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti iscritti al n. 4039/2017 e 4173/2017. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Antonio Cardile, Giuseppe Micali, Walter Miceli, Fabio Ganci,
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del pro tempore;
- CP_2 Controparte_3
, in persona del Dirigente pro tempore;
-
[...] [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_4
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
RESISTENTI
OGGETTO: valutazione servizio pre ruolo- anzianità di carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 23 agosto 2017 e in data 08 settembre 2017 Parte_1
premetteva di essere un docente abilitato per la classe concorsuale A445 (lingua straniera
“Spagnolo”) assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1/9/2009 e CP_5
attualmente in servizio presso l' da di CP_6 CP_4 CP_4 Esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a CP_5
tempo determinato. Evidenziava che durante tutto il periodo di precariato gli erano stati preclusi gli avanzamenti retributivi connessi all'anzianità di servizio, non avendo ottenuto il pagamento degli incrementi retributivi riservati ai dipendenti di ruolo.
Osservava che l'amministrazione scolastica, in sede di ricostruzione della carriera del ricorrente nel frattempo assunto a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, aveva applicato la disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994, per cui egli non aveva ottenuto la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato.
Deduceva la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70 CEE e la violazione dell'art. 6 del d. lgs.368/2001.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocarlo nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in suo favore, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella predetta fascia stipendiale;
con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 18.09.2018 si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, osservando che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante consulenze tecnico contabile.
L'udienza del 15.10.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, conformemente a precedenti di quest'ufficio che si richiamano e condividono ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (sent. n. 913/2023; 87/2024)
3. Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
[...]
, già , quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece Controparte_7 CP_5
in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
4. In fatto si rileva anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre ruolo svolto dal ricorrente con contratti a termine non risultano contestate e sono documentalmente provate dai certificati ad esso allegati.
Ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato ha affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31150/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self- executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, Per_1
e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10 . Le maggiorazioni
[...] Persona_2
retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui
«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza sopra richiamata 28.11.2019, n. 31150, che ha affermato il principio, secondo cui «L'art. 569 del
d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
IC e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» ( Cass.,28.11.2019 n. 31150).
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti unavolta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS AN punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_3
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS AN); Persona_1
c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_4 pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_5
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»;
f) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»; g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e Per_5
concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da unablegittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
h) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995);
Dalla disamina dei contratti stipulati emerge che le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09,
). Persona_6
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n.
22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
In corso di giudizio è stata quindi disposta consulenza tecnica per verificare la corretta ricostruzione di carriera e quantificare gli scatti retributivi di anzianità maturati in base al servizio prestato.
Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, tenuto altresì conto dei criteri enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 del 28.11.2019, ha rilevato che l'anzianità alla data del 31.08.2009, è pari ad anni 6 mesi 0 e giorni 0, cui va sommato l'anno del servizio militare prestato, come riconosciuto dalla stessa amministrazione all'art.1 del decreto di ricostruzione di carriera n.1492 del 22.06.2015.
Il Ctu ha osservato che l'anzianità di servizio alla data del 01.09.2009 (data di assunzione a tempo indeterminato), considerando tutti i servizi prestati fino a quella data, è pari ad anni 7 mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici, ed ai fini economici, con collocamento nella fascia retributiva relativa al personale con anzianità compresa tra 3 e 8 anni.
Dal 01.09.2003, comprensivo del periodo della prestazione del servizio militare), le differenze tra le somme maturate (considerando gli scaglioni di anzianità dal 01.09.2003, comprensivo del periodo della prestazione del servizio militare), e le somme percepite (tenendo conto dello scaglione base da 0 a 2 anni) sono pari ad € 4.243,80 oltre interessi.
Il resistente ha dedotto, con le ultime note, che il con i decreti prot. 44 CP_1 Parte_1
del 2.11.2022 e prot. 45 del 2 11.22, intervenuti nelle more del giudizio, avrebbe beneficiato di un'ulteriore progressione economica sia dell'anzianità' riconosciuta inizialmente solo ai fini economici pari a mesi 8, senza però fornire alcuna prova di detta circostanza.
In definitiva, il convenuto va condannato alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 4.243,80, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i medi, in 2.626,00 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Esso va condannato altresì al pagamento delle spese di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al pieno riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata e quindi agli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro;
- per l'effetto condanna il resistente a corrispondere a la CP_1 Parte_1
somma lorda di 4.243,80, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese processuali, liquidate queste ultime in 2.626,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 31 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 30 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti iscritti al n. 4039/2017 e 4173/2017. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Antonio Cardile, Giuseppe Micali, Walter Miceli, Fabio Ganci,
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del pro tempore;
- CP_2 Controparte_3
, in persona del Dirigente pro tempore;
-
[...] [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_4
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
RESISTENTI
OGGETTO: valutazione servizio pre ruolo- anzianità di carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi depositati in data 23 agosto 2017 e in data 08 settembre 2017 Parte_1
premetteva di essere un docente abilitato per la classe concorsuale A445 (lingua straniera
“Spagnolo”) assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1/9/2009 e CP_5
attualmente in servizio presso l' da di CP_6 CP_4 CP_4 Esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a CP_5
tempo determinato. Evidenziava che durante tutto il periodo di precariato gli erano stati preclusi gli avanzamenti retributivi connessi all'anzianità di servizio, non avendo ottenuto il pagamento degli incrementi retributivi riservati ai dipendenti di ruolo.
Osservava che l'amministrazione scolastica, in sede di ricostruzione della carriera del ricorrente nel frattempo assunto a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, aveva applicato la disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994, per cui egli non aveva ottenuto la valutazione ai fini giuridici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato.
Deduceva la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70 CEE e la violazione dell'art. 6 del d. lgs.368/2001.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocarlo nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in suo favore, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella predetta fascia stipendiale;
con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 18.09.2018 si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, osservando che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante consulenze tecnico contabile.
L'udienza del 15.10.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, conformemente a precedenti di quest'ufficio che si richiamano e condividono ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (sent. n. 913/2023; 87/2024)
3. Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
[...]
, già , quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece Controparte_7 CP_5
in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
4. In fatto si rileva anzitutto che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre ruolo svolto dal ricorrente con contratti a termine non risultano contestate e sono documentalmente provate dai certificati ad esso allegati.
Ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato ha affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31150/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self- executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, Per_1
e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10 . Le maggiorazioni
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retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui
«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla S.C. di Cassazione con la sentenza sopra richiamata 28.11.2019, n. 31150, che ha affermato il principio, secondo cui «L'art. 569 del
d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
IC e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» ( Cass.,28.11.2019 n. 31150).
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, affermato che:
a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti unavolta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS AN punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_3
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS AN); Persona_1
c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_4 pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_5
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»;
f) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»; g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e Per_5
concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da unablegittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
h) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995);
Dalla disamina dei contratti stipulati emerge che le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09,
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Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n.
22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
In corso di giudizio è stata quindi disposta consulenza tecnica per verificare la corretta ricostruzione di carriera e quantificare gli scatti retributivi di anzianità maturati in base al servizio prestato.
Ciò premesso, il nominato CTU, dopo un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, tenuto altresì conto dei criteri enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 del 28.11.2019, ha rilevato che l'anzianità alla data del 31.08.2009, è pari ad anni 6 mesi 0 e giorni 0, cui va sommato l'anno del servizio militare prestato, come riconosciuto dalla stessa amministrazione all'art.1 del decreto di ricostruzione di carriera n.1492 del 22.06.2015.
Il Ctu ha osservato che l'anzianità di servizio alla data del 01.09.2009 (data di assunzione a tempo indeterminato), considerando tutti i servizi prestati fino a quella data, è pari ad anni 7 mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici, ed ai fini economici, con collocamento nella fascia retributiva relativa al personale con anzianità compresa tra 3 e 8 anni.
Dal 01.09.2003, comprensivo del periodo della prestazione del servizio militare), le differenze tra le somme maturate (considerando gli scaglioni di anzianità dal 01.09.2003, comprensivo del periodo della prestazione del servizio militare), e le somme percepite (tenendo conto dello scaglione base da 0 a 2 anni) sono pari ad € 4.243,80 oltre interessi.
Il resistente ha dedotto, con le ultime note, che il con i decreti prot. 44 CP_1 Parte_1
del 2.11.2022 e prot. 45 del 2 11.22, intervenuti nelle more del giudizio, avrebbe beneficiato di un'ulteriore progressione economica sia dell'anzianità' riconosciuta inizialmente solo ai fini economici pari a mesi 8, senza però fornire alcuna prova di detta circostanza.
In definitiva, il convenuto va condannato alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 4.243,80, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i medi, in 2.626,00 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Esso va condannato altresì al pagamento delle spese di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al pieno riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata e quindi agli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro;
- per l'effetto condanna il resistente a corrispondere a la CP_1 Parte_1
somma lorda di 4.243,80, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al CP_1
ricorrente le spese processuali, liquidate queste ultime in 2.626,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 31 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando