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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel
Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 914 dell'anno 2024
T R A
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Palma ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Molfetta, via Goffredo Mameli 51;
APPELLANTE
E
de , de Controparte_1 Controparte_2 [...]
e de tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3 CP_4
Massimo De Gennaro ed elettivamente domiciliato in Giovinazzo (BA), alla via Generale Ottavio
Maria Daconto, civ. 17/A, presso il suo studio;
APPELLATO
1 All'udienza collegiale del 20 giugno 2025 la causa è stata riservata, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 [...]
, , avevano convenuto in giudizio, Parte_2 Parte_3 Parte_4 dinanzi al Tribunale di Trani, onde far accertare e dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto di compravendita immobiliare con patto di riservato dominio avente ad oggetto “suolo alla
Contrada Pizzicocca o Torre Gavetone o Cala di Ciullo con entrostante torretta, della consistenza catastale di mq. 12.780” per grave inadempimento della convenuta;
oltre all'ordine di rilascio del suolo ed al fine di far accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere l'importo di € 20.000,00 versato dalla convenuta a titolo di caparra confirmatoria, nonché a titolo di equo compenso e/o di risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta aveva chiesto la risoluzione del Parte_1 contratto per inadempimento dell'attore o comunque per dolo contrattuale e/o induzione in errore essenziale, non avendo l'immobile le caratteristiche idonee per la nuova attività di ristorazione che la convenuta aveva intenzione di svolgere.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 854/2024, resa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 maggio 2024 3 pubblicata il successivo 14 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Trani ha dichiarato la risoluzione del contratto pubblico di compravendita del 12.11.2019, a rogito del notaio
(Rep.2632 – Racc.1871), per grave inadempimento di con Persona_1 Parte_1 conseguente annotazione nei Registri Immobiliari di Trani a cura del Conservatore, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità; ha ordinato a il rilascio del suolo sito in Parte_1
Molfetta (BA), alla Contrada Pizzicocca o Torre Gavetone, con entrostante torretta, catastalmente censita al foglio 11, particella 857 e particella 858, sub 1, libero e sgombro da cose o persone;
ha accertato e dichiarato il diritto degli attori a trattenere l'importo di Euro 20.000,00; oltre alle spese di lite liquidate in € 518,00 per spese , € 14.169,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 29 giugno 2024,
chiedendo, in totale riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “A - disporre, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., l'assunzione delle prove orali richieste dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado, con la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n.
2 c.p.c. del 21.4.2023, pronunciando ordinanza e provvedendo a norma degli articoli 191 e seguenti
c.p.c., delegandone l'assunzione, se del caso, all'istruttore, se nominato, o al relatore;
B - dichiarare
2 la sentenza n. 854/2024 del Tribunale di Trani nulla per erronea interpretazione di disposizioni di legge, per le ragioni, eccezioni, deduzioni ed argomentazioni esposti e sviluppati nel suesposto motivo di appello;
C – per l'effetto, rigettare ogni domanda ex adverso proposta perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
D - accogliere la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'azione di annullamento del contratto di compravendita dedotto in giudizio, per errore essenziale nella formazione del consenso dell'odierna appellante, ai sensi degli artt. 1427 e seguenti del codice civile;
E - condannare gli appellati alla restituzione della somma di € 20.000,00, versata loro da Parte_1
, aumentata degli interessi legali dal 22.2.2019 sino al dì del pagamento, nonché al rimborso
[...] delle spese sostenute per la compravendita pari ad € 13.400,00, anche a titolo di risarcimento del danno;
F - in via subordinata condannare gli attori alla restituzione dell'importo di € 20.000,00 versato da , aumentato degli interessi legali dal 22.2.2019 sino al dì del Parte_1 pagamento, poiché detenuta senza titolo e/o comunque a titolo di ingiustificato arricchimento;
H - condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Con comparsa depositata il 17 ottobre 2024, si sono costituiti gli appellati chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per tardività – ed in subordine, il rigetto – dell'appello, con vittoria di spese.
In particolare, gli appellati hanno eccepito che, avendo notificato la sentenza di primo grado, con pec del 28 maggio 2024, al fine di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione ex artt.325 e 326
c.p.c., al difensore costituito in primo grado avv. Giuseppe Maria Sansonetti, la sentenza n. 854/2024 avrebbe dovuto essere impugnata entro trenta giorni dal dì della notifica (martedì 28 maggio 2024) e, quindi, entro il 27 giugno 2024, cadente di giovedì e, quindi, non soggetta ad alcuno slittamento.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Consigliere Istruttore designato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co. 3 c.p.c., nuova formulazione, rinviava la causa dinanzi al Collegio per l'udienza del 20 giugno 2025, alla quale la Corte si riservava di decidere, sulle conclusioni formulate dalle parti.
Ragioni della decisione
Va affrontata, dunque, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
Sul punto, a fronte dell'eccezione di parte appellata, la nuova difesa dell'appellante non ha contestato la circostanza, ammettendo che la notificazione dell'appello era avvenuta oltre il termine di legge, ma deducendo che e deducendo esclusivamente di avere appreso della notificazione della sentenza soltanto nel momento in cui la sig.ra gli aveva conferito il mandato, revocato al Parte_1 precedente difensore.
3 Era, infatti, successo che, dopo la revoca del mandato all'avv. Sansonetti, quest'ultimo era rimasto difensore costituito in giudizio sino alla nomina di un sostituto, il che è avvenuto dopo la notificazione della sentenza di primo grado, in favore dell'attuale difensore avv. Palma.
Ha precisato l'appellante, dunque, che la notificazione della sentenza di primo grado era avvenuta correttamente presso il procuratore costituito e non ancora sostituito avv. Sansonetti, in data 27 maggio 2024, di modo che, da quella data effettivamente decorrevano i trenta giorni del termine breve per l'impugnazione.
Ha dedotto la tuttavia, che l'avv. Sansonetti, essendosi da tempo interrotti i rapporti con Parte_1 la propria assistita, aveva effettivamente comunicato la sentenza di primo grado a mezzo pec, ma, avendo la stessa cessato la propria attività e cancellato la propria partita IVA aveva dismesso la propria pec e, quindi, aveva incolpevolmente ignorato tale comunicazione, sicché aveva chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c.
L'istanza di rimessione in termini è stata rigettata con l'ordinanza del 27 marzo 2025 con cui il
Consigliere Istruttore ha fissato udienza ex art. 350 bis c.p.c.
Vanno in questa sede richiamate le motivazioni che hanno condotto il Consigliere Istruttore a rigettare l'istanza di rimessione in termini.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che l'istanza è stata formulata del tutto tardivamente soltanto in data 12 novembre 2024 – e dopo che gli appellati avevano eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello – mentre, non solo il termine per l'impugnazione scadeva il 27 giugno 2024, ma il nuovo difensore avv. Palma aveva ricevuto l'incarico in epoca precedente alla scadenza del termine e ben avrebbe potuto rappresentare tempestivamente l'impossibilità della propria assistita al rispetto del termine per l'impugnazione, in ogni caso, tale impossibilità non si ravvisa, tenuto conto che la notificazione della sentenza era avvenuta correttamente presso il difensore ancora costituito (ancorché revocato) e che, soprattutto, l'eventuale difetto di comunicazione tra difensore ed assistito, se pure ascrivibile ad una negligenza da parte dell'uno o dell'altro, non spiega alcun effetto nei confronti della controparte e non consente, laddove pure l'istanza di rimessione non fosse tardiva e fosse da qualificarsi come mera giustificazione della tardività dell'appello, di qualificare il ritardo nella conoscenza della notifica dell'appello come causa di forza maggiore.
D'altro canto il nuovo difensore ha dichiarato che la propria assistita aveva comunque ricevuto personalmente la notificazione della sentenza sin dal 29 maggio 2024, di modo che, ricevuto il mandato difensivo avrebbe potuto diligentemente chiedere al procuratore costituito in primo grado se ed in quale data avesse ricevuto notificazione della sentenza di primo grado, senza attendere la costituzione di parte appellata e la eccezione di tardività, per ottenere dall'avv. Sansonetti le relative informazioni.
4 A ciò si aggiunga che l'appellante ha ricevuto la notificazione personalmente già il 29 maggio 2024
e, quindi, solo due giorni dopo la notificazione al procuratore costituito, sicché esisteva tutto il tempo per articolare l'atto di appello (come, infatti, è avvenuto) ovvero per recuperare – con apposita e tempestiva istanza – i due giorni in meno, intercorsi tra la notificazione all'avv. Sansonetti (27 maggio) e quella personale (29 maggio).
In conclusione, il termine breve per l'impugnazione non è stato rispettato, senza che l'appellante abbia dimostrato una causa di forza maggiore che avesse potuto giustificare tale tardività, e ciò comporta l'inevitabile inammissibilità dell'appello.
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 29 giugno 2024 da avverso la Parte_1 sentenza n. 854/2024 del 13 maggio 2024, del Tribunale di Trani, nel giudizio n. 2358/2016, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel
Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 914 dell'anno 2024
T R A
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Palma ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Molfetta, via Goffredo Mameli 51;
APPELLANTE
E
de , de Controparte_1 Controparte_2 [...]
e de tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3 CP_4
Massimo De Gennaro ed elettivamente domiciliato in Giovinazzo (BA), alla via Generale Ottavio
Maria Daconto, civ. 17/A, presso il suo studio;
APPELLATO
1 All'udienza collegiale del 20 giugno 2025 la causa è stata riservata, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 [...]
, , avevano convenuto in giudizio, Parte_2 Parte_3 Parte_4 dinanzi al Tribunale di Trani, onde far accertare e dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto di compravendita immobiliare con patto di riservato dominio avente ad oggetto “suolo alla
Contrada Pizzicocca o Torre Gavetone o Cala di Ciullo con entrostante torretta, della consistenza catastale di mq. 12.780” per grave inadempimento della convenuta;
oltre all'ordine di rilascio del suolo ed al fine di far accertare e dichiarare il diritto degli attori a trattenere l'importo di € 20.000,00 versato dalla convenuta a titolo di caparra confirmatoria, nonché a titolo di equo compenso e/o di risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta aveva chiesto la risoluzione del Parte_1 contratto per inadempimento dell'attore o comunque per dolo contrattuale e/o induzione in errore essenziale, non avendo l'immobile le caratteristiche idonee per la nuova attività di ristorazione che la convenuta aveva intenzione di svolgere.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 854/2024, resa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 maggio 2024 3 pubblicata il successivo 14 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Trani ha dichiarato la risoluzione del contratto pubblico di compravendita del 12.11.2019, a rogito del notaio
(Rep.2632 – Racc.1871), per grave inadempimento di con Persona_1 Parte_1 conseguente annotazione nei Registri Immobiliari di Trani a cura del Conservatore, con esonero di quest'ultimo da ogni responsabilità; ha ordinato a il rilascio del suolo sito in Parte_1
Molfetta (BA), alla Contrada Pizzicocca o Torre Gavetone, con entrostante torretta, catastalmente censita al foglio 11, particella 857 e particella 858, sub 1, libero e sgombro da cose o persone;
ha accertato e dichiarato il diritto degli attori a trattenere l'importo di Euro 20.000,00; oltre alle spese di lite liquidate in € 518,00 per spese , € 14.169,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 29 giugno 2024,
chiedendo, in totale riforma della sentenza, l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “A - disporre, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., l'assunzione delle prove orali richieste dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado, con la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n.
2 c.p.c. del 21.4.2023, pronunciando ordinanza e provvedendo a norma degli articoli 191 e seguenti
c.p.c., delegandone l'assunzione, se del caso, all'istruttore, se nominato, o al relatore;
B - dichiarare
2 la sentenza n. 854/2024 del Tribunale di Trani nulla per erronea interpretazione di disposizioni di legge, per le ragioni, eccezioni, deduzioni ed argomentazioni esposti e sviluppati nel suesposto motivo di appello;
C – per l'effetto, rigettare ogni domanda ex adverso proposta perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
D - accogliere la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'azione di annullamento del contratto di compravendita dedotto in giudizio, per errore essenziale nella formazione del consenso dell'odierna appellante, ai sensi degli artt. 1427 e seguenti del codice civile;
E - condannare gli appellati alla restituzione della somma di € 20.000,00, versata loro da Parte_1
, aumentata degli interessi legali dal 22.2.2019 sino al dì del pagamento, nonché al rimborso
[...] delle spese sostenute per la compravendita pari ad € 13.400,00, anche a titolo di risarcimento del danno;
F - in via subordinata condannare gli attori alla restituzione dell'importo di € 20.000,00 versato da , aumentato degli interessi legali dal 22.2.2019 sino al dì del Parte_1 pagamento, poiché detenuta senza titolo e/o comunque a titolo di ingiustificato arricchimento;
H - condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Con comparsa depositata il 17 ottobre 2024, si sono costituiti gli appellati chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per tardività – ed in subordine, il rigetto – dell'appello, con vittoria di spese.
In particolare, gli appellati hanno eccepito che, avendo notificato la sentenza di primo grado, con pec del 28 maggio 2024, al fine di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione ex artt.325 e 326
c.p.c., al difensore costituito in primo grado avv. Giuseppe Maria Sansonetti, la sentenza n. 854/2024 avrebbe dovuto essere impugnata entro trenta giorni dal dì della notifica (martedì 28 maggio 2024) e, quindi, entro il 27 giugno 2024, cadente di giovedì e, quindi, non soggetta ad alcuno slittamento.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Consigliere Istruttore designato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co. 3 c.p.c., nuova formulazione, rinviava la causa dinanzi al Collegio per l'udienza del 20 giugno 2025, alla quale la Corte si riservava di decidere, sulle conclusioni formulate dalle parti.
Ragioni della decisione
Va affrontata, dunque, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello.
Sul punto, a fronte dell'eccezione di parte appellata, la nuova difesa dell'appellante non ha contestato la circostanza, ammettendo che la notificazione dell'appello era avvenuta oltre il termine di legge, ma deducendo che e deducendo esclusivamente di avere appreso della notificazione della sentenza soltanto nel momento in cui la sig.ra gli aveva conferito il mandato, revocato al Parte_1 precedente difensore.
3 Era, infatti, successo che, dopo la revoca del mandato all'avv. Sansonetti, quest'ultimo era rimasto difensore costituito in giudizio sino alla nomina di un sostituto, il che è avvenuto dopo la notificazione della sentenza di primo grado, in favore dell'attuale difensore avv. Palma.
Ha precisato l'appellante, dunque, che la notificazione della sentenza di primo grado era avvenuta correttamente presso il procuratore costituito e non ancora sostituito avv. Sansonetti, in data 27 maggio 2024, di modo che, da quella data effettivamente decorrevano i trenta giorni del termine breve per l'impugnazione.
Ha dedotto la tuttavia, che l'avv. Sansonetti, essendosi da tempo interrotti i rapporti con Parte_1 la propria assistita, aveva effettivamente comunicato la sentenza di primo grado a mezzo pec, ma, avendo la stessa cessato la propria attività e cancellato la propria partita IVA aveva dismesso la propria pec e, quindi, aveva incolpevolmente ignorato tale comunicazione, sicché aveva chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c.
L'istanza di rimessione in termini è stata rigettata con l'ordinanza del 27 marzo 2025 con cui il
Consigliere Istruttore ha fissato udienza ex art. 350 bis c.p.c.
Vanno in questa sede richiamate le motivazioni che hanno condotto il Consigliere Istruttore a rigettare l'istanza di rimessione in termini.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che l'istanza è stata formulata del tutto tardivamente soltanto in data 12 novembre 2024 – e dopo che gli appellati avevano eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello – mentre, non solo il termine per l'impugnazione scadeva il 27 giugno 2024, ma il nuovo difensore avv. Palma aveva ricevuto l'incarico in epoca precedente alla scadenza del termine e ben avrebbe potuto rappresentare tempestivamente l'impossibilità della propria assistita al rispetto del termine per l'impugnazione, in ogni caso, tale impossibilità non si ravvisa, tenuto conto che la notificazione della sentenza era avvenuta correttamente presso il difensore ancora costituito (ancorché revocato) e che, soprattutto, l'eventuale difetto di comunicazione tra difensore ed assistito, se pure ascrivibile ad una negligenza da parte dell'uno o dell'altro, non spiega alcun effetto nei confronti della controparte e non consente, laddove pure l'istanza di rimessione non fosse tardiva e fosse da qualificarsi come mera giustificazione della tardività dell'appello, di qualificare il ritardo nella conoscenza della notifica dell'appello come causa di forza maggiore.
D'altro canto il nuovo difensore ha dichiarato che la propria assistita aveva comunque ricevuto personalmente la notificazione della sentenza sin dal 29 maggio 2024, di modo che, ricevuto il mandato difensivo avrebbe potuto diligentemente chiedere al procuratore costituito in primo grado se ed in quale data avesse ricevuto notificazione della sentenza di primo grado, senza attendere la costituzione di parte appellata e la eccezione di tardività, per ottenere dall'avv. Sansonetti le relative informazioni.
4 A ciò si aggiunga che l'appellante ha ricevuto la notificazione personalmente già il 29 maggio 2024
e, quindi, solo due giorni dopo la notificazione al procuratore costituito, sicché esisteva tutto il tempo per articolare l'atto di appello (come, infatti, è avvenuto) ovvero per recuperare – con apposita e tempestiva istanza – i due giorni in meno, intercorsi tra la notificazione all'avv. Sansonetti (27 maggio) e quella personale (29 maggio).
In conclusione, il termine breve per l'impugnazione non è stato rispettato, senza che l'appellante abbia dimostrato una causa di forza maggiore che avesse potuto giustificare tale tardività, e ciò comporta l'inevitabile inammissibilità dell'appello.
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 29 giugno 2024 da avverso la Parte_1 sentenza n. 854/2024 del 13 maggio 2024, del Tribunale di Trani, nel giudizio n. 2358/2016, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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