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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/11/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1889 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica De Filippis, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14/07/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Arnesano (LE) il 01/06/2019;
- che dalla loro unione è nato il figlio il 01/02/2017; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2) il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, nel reciproco Per_1 rispetto e in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale e collocamento prevalente del figlio minore, l'abitazione nella quale risiede la madre sita in Arnesano (LE) alla
Contrada Madonna di Montevergine n. 14, di esclusiva proprietà della madre della SI.ra ; Parte_2
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio Parte_1 quotidianamente. Inoltre, il figlio minore resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 1 pomeriggio a settimana, il mercoledì dalle ore 18:30 sino al mattino successivo con onere a suo carico di portarlo a scuola e a weekend alternati, a partire dalle ore 18:30 del venerdì sino alla domenica ore 20:00.
Durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà ad anni alterni, il giorno 24/25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il primo gennaio con l'altro. Le parti concordano che il figlio trascorrerà 2024 con la madre e la fine Per_2 dell'anno con il padre e così via negli anni a seguire con applicazione del criterio dell'alternanza.
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo
e, viceversa, nell'anno successivo.
Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella residenza coniugale, nello stato in cui si trovano ad oggi;
7) i coniugi danno atto di voler provvedere ciascuno per il proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
8) il SI. verserà mensilmente al figlio la somma di euro Parte_1
250,00 quale contributo al mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti
2 esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta il giorno
25 di ogni mese;
9) i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio (mediche, scolastiche, ludico – sportive), comunicate preventivamente e concordate, così come indicate e specificate nel protocollo vigente del Tribunale civile di Lecce;
10) i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo sono stati definiti tutti i rapporti economico – patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere,
l'una dall'altra, ad alcun titolo, ragione o causa.
All'udienza del 14/07/2025, svoltasi dinanzi al G.O.T. delegato, Dott.ssa
Convertini, le parti hanno dichiarato, altresì, che l'Assegno Unico Universale sarà interamente percepito da , con rinuncia del Cazzato al suo 50%, Parte_2 come risulta dal verbale d'udienza.
Tutto quanto sin qui esposto, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Arnesano (LE), il 01/06/2019
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte I, anno
2019), alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1889 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Monica De Filippis, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14/07/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Arnesano (LE) il 01/06/2019;
- che dalla loro unione è nato il figlio il 01/02/2017; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2) il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, nel reciproco Per_1 rispetto e in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale e collocamento prevalente del figlio minore, l'abitazione nella quale risiede la madre sita in Arnesano (LE) alla
Contrada Madonna di Montevergine n. 14, di esclusiva proprietà della madre della SI.ra ; Parte_2
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio Parte_1 quotidianamente. Inoltre, il figlio minore resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 1 pomeriggio a settimana, il mercoledì dalle ore 18:30 sino al mattino successivo con onere a suo carico di portarlo a scuola e a weekend alternati, a partire dalle ore 18:30 del venerdì sino alla domenica ore 20:00.
Durante le vacanze di Natale il figlio trascorrerà ad anni alterni, il giorno 24/25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il primo gennaio con l'altro. Le parti concordano che il figlio trascorrerà 2024 con la madre e la fine Per_2 dell'anno con il padre e così via negli anni a seguire con applicazione del criterio dell'alternanza.
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo
e, viceversa, nell'anno successivo.
Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella residenza coniugale, nello stato in cui si trovano ad oggi;
7) i coniugi danno atto di voler provvedere ciascuno per il proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
8) il SI. verserà mensilmente al figlio la somma di euro Parte_1
250,00 quale contributo al mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti
2 esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta il giorno
25 di ogni mese;
9) i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio (mediche, scolastiche, ludico – sportive), comunicate preventivamente e concordate, così come indicate e specificate nel protocollo vigente del Tribunale civile di Lecce;
10) i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo sono stati definiti tutti i rapporti economico – patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere,
l'una dall'altra, ad alcun titolo, ragione o causa.
All'udienza del 14/07/2025, svoltasi dinanzi al G.O.T. delegato, Dott.ssa
Convertini, le parti hanno dichiarato, altresì, che l'Assegno Unico Universale sarà interamente percepito da , con rinuncia del Cazzato al suo 50%, Parte_2 come risulta dal verbale d'udienza.
Tutto quanto sin qui esposto, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Arnesano (LE), il 01/06/2019
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte I, anno
2019), alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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