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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 400/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
CINESE) in data 10.4.1992, rappresentata e difesa dall'avv. GOLDIN DANIELA e dall'avv.
AS NZ, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
CINESE) in data 12.5.1991, rappresentata e difesa dall'avv. residente a [...]sul Panaro,
(MO) Via Doccia 427 A/1, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE contumace –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 11.3.2025, ha allegato Parte_1 che dalla relazione more uxorio con è nata la figlia in data CP_1 Persona_1
17.4.2019.
1 La ricorrente ha allegato che il resistente ha sin da subito manifestato scarso interesse sia sotto il profilo educativo che affettivo nei confronti della figlia, tanto che, il 30.7.2020, mentre la bambina era a casa con il padre e quest'ultimo dormiva, la minore ha azionato un bollitore versandosi poi addosso l'acqua bollente e provocandosi un'ustione di secondo grado, con conseguente ricovero presso l'ospedale di Modena di dodici giorni.
Successivamente, nel febbraio 2022, la convivenza tra le parti è cessata e la ricorrente, unitamente alla figlia, si è trasferita a Rovigo, lasciando la casa familiare di NO sul Panaro.
La ha allegato che, da allora, il padre ha sporadicamente sentito telefonicamente la figlia e Pt_1
l'ha vista personalmente solo in rare occasioni e per poche ore, fino a interrompere ogni forma di contatto.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace.
All'udienza dell'1.7.2025 è stata sentita la Pt_1
Emessi i provvedimenti provvisori, è stata delegata ai Servizi Sociali territorialmente competenti di un'indagine conoscitiva del nucleo familiare, avente ad oggetto il rapporto genitori-figlia, le condizioni di vita della minore, eventuali condotte delle parti pregiudizievoli per ed Persona_1 esiti degli incontri padre-figlia tenuti in spazio neutro, qualora avvenuti.
Alla successiva udienza del 9.12.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni.
Dunque, il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore alla discussione, il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso e ha rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata rimessa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “Nel merito: - disporre l'affidamento esclusivo di
alla madre , autorizzandola ad assumere autonomamente anche le Persona_1 Parte_1 decisioni di maggiore importanza per la minore (c.d affidamento super esclusivo) - Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1 corrispondendo alla signora entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo Parte_1 omnicomprensivo (spese ordinarie e straordinarie) di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo
l'indice Istat, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della produzione delle dichiarazioni dei redditi del resistente e di ogni altro documento utile a individuarne la capacità reddituale. - disporre che l'onere contributivo a carico del padre
2 decorra da marzo 2022; - disporre che il padre, ove ne facesse rischista, possa vedere la figlia con gradualità, previo accordo con la signora alla presenza della madre o della Per_1 Pt_1 nonna materna. Con rifusione integrale di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
3. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
Per quanto concerne le questioni relative all'affidamento dei figli minori, occorre richiamare l'art. 1 del Regolamento n. 1111/2019, il quale può trovare applicazione anche in caso di cittadini di stati terzi, in ragione del così detto principio universalistico affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 29 novembre 2007, causa C 68 07, sebbene con riferimento al previgente regolamento n 2201/2003, ritenuto applicabile anche ai cittadini di stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.
Con riferimento alla competenza, l'art. 7 recita: “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10”.
Inoltre, anche alla luce dell'art. 10, comma 1, lett. a), può ritenersi sussistente la giurisdizione in capo all'intestato Tribunale.
Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento del minore, si applica la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015, n. 101, applicabile alle controversie instaurate a decorrere dal gennaio 2016.
In particolare, l'art. 15, paragrafo 1, dispone: “Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”.
Nel caso di specie, è stata adita l'autorità giurisdizionale italiana, che ha competenza giurisdizionale, per le ragioni sopra esposte, per cui deve essere applicata la legge italiana.
3.1 Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del genitore, la giurisdizione deve essere determinata applicando il regolamento dell'Unione Europea n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
3 Ai sensi dall'articolo 3 Reg. 4/2009, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro:
- quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
- quella in cui il creditore risieda abitualmente;
- quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti);
- quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).
Applicando il richiamato art. 3 Reg n 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto il Tribunale adito è competente per l'affidamento.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, si fa riferimento all'art. 3 ed all'art. 4 del Protocollo dell'Aja 2007 che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che, qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, si applicherà la lex fori;
qualora non ricorra questa circostanza si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare (art. 3 del Protocollo Aja 2007).
Nel caso di specie, si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei figli (creditore alimentare).
Inoltre, è opportuno precisare che l'intestato Tribunale sarebbe competente a decidere anche ai sensi dell'Articolo 5 Reg. 4/2009, il quale recita: “Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto Tale norma non è applicabile se la comparizione
è intesa a eccepire l'incompetenza”.
Nel caso di specie, il resistente non si è costituito e non ha eccepito il difetto di giurisdizione.
In ogni caso, essendo le parti residenti in Italia, in ragione di quanto previsto dagli artt. 3, 9 e 37 della L. 218/1995 in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli si reputa sussistente la giurisdizione italiana.
4. L'affidamento dei figli minori
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
4 Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene che l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per la minore.
Infatti, il Tribunale reputa che, considerato quanto emerso all'esito dell'istruttoria, la figlia vada affidata solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
A tal proposito, si osserva che la ricorrente ha lamentato la pressoché totale assenza di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del padre, il quale, secondo le dichiarazioni rese da , non ha mai corrisposto qualsivoglia contributo economico;
egli, inoltre, non ha Parte_1 provveduto a costituirsi e a contestare tale circostanza, nonostante la rilevanza dell'oggetto del presente procedimento e la gravità delle accuse rivoltegli, manifestando in maniera univoca il disinteresse allegato dalla ricorrente.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale dello non può che essere, allo stato, negativo, CP_1 anche tenuto conto dell'età della minore, la quale ha già dovuto subire la sostanziale assenza della figura genitoriale ormai da diversi anni.
5 Nondimeno, si opina che, a fronte delle specifiche allegazioni della ricorrente in ordine al sostanziale disinteresse del padre nei confronti della figlia, era specifico onere di quest'ultimo fornire puntuale prova della assenza, alla attualità, di problematiche idonee a recare pregiudizio a
Per_1
Invero, le allegazioni della ricorrente hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'attività svolta dai
Servizi sociali incaricati.
Infatti, nella relazione acquisita, è stato evidenziato che:
- è apparsa come una bambina serena;
Per_1
- la madre e la nonna materna seguono costantemente la minore nella sua crescita;
- non sono pervenute richieste da parte del resistente di vedere la figlia;
- da quanto emerso, i rapporti tra padre e figlia sono interrotti da circa due anni (cfr. relazione acquisita in data 27.11.2025).
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura paterna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
Al contrario, la ricorrente, anche con il sostegno della rete familiare, ha provveduto e sta provvedendo da sola alla cura ed alla gestione della figlia minore.
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, unitamente allo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti di sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed Per_1 all'educazione della minore che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore della stessa, giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale, in forma rafforzata.
Pertanto, va affidata in via esclusiva alla madre, autorizzando il genitore affidatario a Per_1 prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse (salute, istruzione, residenza).
4.1 Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della minore presso il padre, si rileva che, nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili allo pertanto, non appare conforme all'interesse della minore consentire CP_1 che la stessa incontri liberamente il padre.
Ad ogni buon conto, non si può ritenere nell'interesse della minore di troncare del tutto e definitivamente il rapporto con il padre ed anzi deve esserne tentata ed auspicata la ripresa, al fine di garantire il corretto sviluppo psico-fisico di Per_1
Tale ripresa potrà, tuttavia, avvenire, tenuto conto dell'attuale grave situazione, soltanto in maniera lenta e graduale e con l'imprescindibile ausilio dei Servizi Sociali, i quali dovranno predisporre un percorso di riavvicinamento tra la minore ed il padre.
6 Dunque, qualora il resistente ne faccia richiesta, come primo passo nell'ambito di questo percorso questo Tribunale ritiene necessario stabilire che lo possa vedere la figlia una volta ogni due CP_1 settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore.
I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti.
5. Le condizioni economiche delle parti
La ricorrente ha dichiarato: di lavorare come operaria e di percepire una retribuzione media mensile netta pari a circa 1.100,00 euro, oltre alla tredicesima;
di percepire per intero l'assegno unico universale relativo alla figlia, per un totale di 220 euro mensili;
di vivere con la madre, con il fratello, con la figlia e con il figlio di cinque mesi, quest'ultimo nato dalla relazione con il suo attuale compagno, il quale risiede a Monselice;
di essere proprietaria di una abitazione a Monselice;
di avere risparmi per circa 8.000,00 euro;
di non avere un'auto di sua proprietà, ma di potersi avvalere di quella del di lei compagno, una Peugeot 5008.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito annuo pari a circa: 7.965,00 nell'anno di imposta 2023; 6.385,00 nell'anno di imposta 2024.
Dalle buste paga depositate, si desume che la ricorrente, nel periodo da agosto 2024 a gennaio 2025, ha percepito una retribuzione netta pari a circa 1434,00 euro al mese.
Inoltre, come risulta sia dalle dichiarazioni della ricorrente che dalla relazione dei Servizi, la Pt_1 può contare sul sostegno economico del di lei compagno, titolare di un'impresa che si occupa di cablaggi per macchine del caffè e la cui famiglia gestisce un ristorante cinese a Monselice da molti anni.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente, si osserva che la ha Pt_1 depositato copia della visura camerale relativa all'impresa individuale “Bar Sport di Yang Shuai”, dalla quale al gennaio 2025 essa risulta attiva.
Inoltre, dalle informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c., si ricava che lo è stato titolare di un CP_1 reddito annuo pari a zero negli anni di imposta 2021 e 2022.
Tuttavia, tale indicazione non risulta attendibile, in quanto in contrasto con l'esistenza di un'impresa individuale attiva e non avendo chiarito mediante quali introiti il resistente riesca a far fronte alle proprie esigenze, anche minime.
6. Il mantenimento in favore della figlia
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e
7 secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione.
Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il resistente si trova in età lavorativa, non risulta essere affetta da problemi fisici e di salute, si deve affermare che questo è, in ogni caso, tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito, tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento, a cui allo stato sta facendo fronte la madre della minore.
6.1 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che come ha di recente affermato la
Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito interamente alla ricorrente, tenuto conto dell'affido esclusivo, della convivenza con la figlia e dei tempi di permanenza degli stessi con ciascun genitore.
6.2 Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, dell'attribuzione dell'assegno unico per intero alla nonché del tempo verosimilmente Pt_1
8 trascorso da ciascuno dei genitori con la figlia, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (11.3.2025).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
Giova precisare che la decorrenza dell'assegno di mantenimento della figlia può essere al più fissata al momento della domanda, non potendosi accogliere quanto richiesto dalla ricorrente sul punto, atteso che per il periodo pregresso la domanda va qualificata come domanda di regresso, non ammissibile nell'ambito del presente giudizio.
Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa;
c. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
d. dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
e. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA la figlia minore n via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente Persona_1 presso la stessa e con facoltà di di assumere tutte le decisioni, incluse quelle Parte_1 fondamentali, di maggiore interesse per la figlia (residenza, scuola, salute);
DISPONE che qualora richiesto dallo stesso, possa incontrare la figlia una volta CP_1 ogni due settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore. I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti;
9 DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 minori, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico relativo alla minore venga corrisposto Persona_1 per intero alla madre , anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
CONDANNA al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in 4.659,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 400/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
CINESE) in data 10.4.1992, rappresentata e difesa dall'avv. GOLDIN DANIELA e dall'avv.
AS NZ, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
CINESE) in data 12.5.1991, rappresentata e difesa dall'avv. residente a [...]sul Panaro,
(MO) Via Doccia 427 A/1, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE contumace –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 11.3.2025, ha allegato Parte_1 che dalla relazione more uxorio con è nata la figlia in data CP_1 Persona_1
17.4.2019.
1 La ricorrente ha allegato che il resistente ha sin da subito manifestato scarso interesse sia sotto il profilo educativo che affettivo nei confronti della figlia, tanto che, il 30.7.2020, mentre la bambina era a casa con il padre e quest'ultimo dormiva, la minore ha azionato un bollitore versandosi poi addosso l'acqua bollente e provocandosi un'ustione di secondo grado, con conseguente ricovero presso l'ospedale di Modena di dodici giorni.
Successivamente, nel febbraio 2022, la convivenza tra le parti è cessata e la ricorrente, unitamente alla figlia, si è trasferita a Rovigo, lasciando la casa familiare di NO sul Panaro.
La ha allegato che, da allora, il padre ha sporadicamente sentito telefonicamente la figlia e Pt_1
l'ha vista personalmente solo in rare occasioni e per poche ore, fino a interrompere ogni forma di contatto.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace.
All'udienza dell'1.7.2025 è stata sentita la Pt_1
Emessi i provvedimenti provvisori, è stata delegata ai Servizi Sociali territorialmente competenti di un'indagine conoscitiva del nucleo familiare, avente ad oggetto il rapporto genitori-figlia, le condizioni di vita della minore, eventuali condotte delle parti pregiudizievoli per ed Persona_1 esiti degli incontri padre-figlia tenuti in spazio neutro, qualora avvenuti.
Alla successiva udienza del 9.12.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni.
Dunque, il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore alla discussione, il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso e ha rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata rimessa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “Nel merito: - disporre l'affidamento esclusivo di
alla madre , autorizzandola ad assumere autonomamente anche le Persona_1 Parte_1 decisioni di maggiore importanza per la minore (c.d affidamento super esclusivo) - Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1 corrispondendo alla signora entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo Parte_1 omnicomprensivo (spese ordinarie e straordinarie) di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo
l'indice Istat, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della produzione delle dichiarazioni dei redditi del resistente e di ogni altro documento utile a individuarne la capacità reddituale. - disporre che l'onere contributivo a carico del padre
2 decorra da marzo 2022; - disporre che il padre, ove ne facesse rischista, possa vedere la figlia con gradualità, previo accordo con la signora alla presenza della madre o della Per_1 Pt_1 nonna materna. Con rifusione integrale di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
3. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
Per quanto concerne le questioni relative all'affidamento dei figli minori, occorre richiamare l'art. 1 del Regolamento n. 1111/2019, il quale può trovare applicazione anche in caso di cittadini di stati terzi, in ragione del così detto principio universalistico affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 29 novembre 2007, causa C 68 07, sebbene con riferimento al previgente regolamento n 2201/2003, ritenuto applicabile anche ai cittadini di stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.
Con riferimento alla competenza, l'art. 7 recita: “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10”.
Inoltre, anche alla luce dell'art. 10, comma 1, lett. a), può ritenersi sussistente la giurisdizione in capo all'intestato Tribunale.
Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento del minore, si applica la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015, n. 101, applicabile alle controversie instaurate a decorrere dal gennaio 2016.
In particolare, l'art. 15, paragrafo 1, dispone: “Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”.
Nel caso di specie, è stata adita l'autorità giurisdizionale italiana, che ha competenza giurisdizionale, per le ragioni sopra esposte, per cui deve essere applicata la legge italiana.
3.1 Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del genitore, la giurisdizione deve essere determinata applicando il regolamento dell'Unione Europea n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
3 Ai sensi dall'articolo 3 Reg. 4/2009, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro:
- quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
- quella in cui il creditore risieda abitualmente;
- quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti);
- quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).
Applicando il richiamato art. 3 Reg n 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto il Tribunale adito è competente per l'affidamento.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, si fa riferimento all'art. 3 ed all'art. 4 del Protocollo dell'Aja 2007 che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che, qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, si applicherà la lex fori;
qualora non ricorra questa circostanza si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare (art. 3 del Protocollo Aja 2007).
Nel caso di specie, si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei figli (creditore alimentare).
Inoltre, è opportuno precisare che l'intestato Tribunale sarebbe competente a decidere anche ai sensi dell'Articolo 5 Reg. 4/2009, il quale recita: “Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto Tale norma non è applicabile se la comparizione
è intesa a eccepire l'incompetenza”.
Nel caso di specie, il resistente non si è costituito e non ha eccepito il difetto di giurisdizione.
In ogni caso, essendo le parti residenti in Italia, in ragione di quanto previsto dagli artt. 3, 9 e 37 della L. 218/1995 in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli si reputa sussistente la giurisdizione italiana.
4. L'affidamento dei figli minori
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
4 Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene che l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per la minore.
Infatti, il Tribunale reputa che, considerato quanto emerso all'esito dell'istruttoria, la figlia vada affidata solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
A tal proposito, si osserva che la ricorrente ha lamentato la pressoché totale assenza di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del padre, il quale, secondo le dichiarazioni rese da , non ha mai corrisposto qualsivoglia contributo economico;
egli, inoltre, non ha Parte_1 provveduto a costituirsi e a contestare tale circostanza, nonostante la rilevanza dell'oggetto del presente procedimento e la gravità delle accuse rivoltegli, manifestando in maniera univoca il disinteresse allegato dalla ricorrente.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale dello non può che essere, allo stato, negativo, CP_1 anche tenuto conto dell'età della minore, la quale ha già dovuto subire la sostanziale assenza della figura genitoriale ormai da diversi anni.
5 Nondimeno, si opina che, a fronte delle specifiche allegazioni della ricorrente in ordine al sostanziale disinteresse del padre nei confronti della figlia, era specifico onere di quest'ultimo fornire puntuale prova della assenza, alla attualità, di problematiche idonee a recare pregiudizio a
Per_1
Invero, le allegazioni della ricorrente hanno trovato pieno riscontro all'esito dell'attività svolta dai
Servizi sociali incaricati.
Infatti, nella relazione acquisita, è stato evidenziato che:
- è apparsa come una bambina serena;
Per_1
- la madre e la nonna materna seguono costantemente la minore nella sua crescita;
- non sono pervenute richieste da parte del resistente di vedere la figlia;
- da quanto emerso, i rapporti tra padre e figlia sono interrotti da circa due anni (cfr. relazione acquisita in data 27.11.2025).
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura paterna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
Al contrario, la ricorrente, anche con il sostegno della rete familiare, ha provveduto e sta provvedendo da sola alla cura ed alla gestione della figlia minore.
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, unitamente allo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti di sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed Per_1 all'educazione della minore che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore della stessa, giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale, in forma rafforzata.
Pertanto, va affidata in via esclusiva alla madre, autorizzando il genitore affidatario a Per_1 prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della figlia, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse (salute, istruzione, residenza).
4.1 Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della minore presso il padre, si rileva che, nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili allo pertanto, non appare conforme all'interesse della minore consentire CP_1 che la stessa incontri liberamente il padre.
Ad ogni buon conto, non si può ritenere nell'interesse della minore di troncare del tutto e definitivamente il rapporto con il padre ed anzi deve esserne tentata ed auspicata la ripresa, al fine di garantire il corretto sviluppo psico-fisico di Per_1
Tale ripresa potrà, tuttavia, avvenire, tenuto conto dell'attuale grave situazione, soltanto in maniera lenta e graduale e con l'imprescindibile ausilio dei Servizi Sociali, i quali dovranno predisporre un percorso di riavvicinamento tra la minore ed il padre.
6 Dunque, qualora il resistente ne faccia richiesta, come primo passo nell'ambito di questo percorso questo Tribunale ritiene necessario stabilire che lo possa vedere la figlia una volta ogni due CP_1 settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore.
I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti.
5. Le condizioni economiche delle parti
La ricorrente ha dichiarato: di lavorare come operaria e di percepire una retribuzione media mensile netta pari a circa 1.100,00 euro, oltre alla tredicesima;
di percepire per intero l'assegno unico universale relativo alla figlia, per un totale di 220 euro mensili;
di vivere con la madre, con il fratello, con la figlia e con il figlio di cinque mesi, quest'ultimo nato dalla relazione con il suo attuale compagno, il quale risiede a Monselice;
di essere proprietaria di una abitazione a Monselice;
di avere risparmi per circa 8.000,00 euro;
di non avere un'auto di sua proprietà, ma di potersi avvalere di quella del di lei compagno, una Peugeot 5008.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito annuo pari a circa: 7.965,00 nell'anno di imposta 2023; 6.385,00 nell'anno di imposta 2024.
Dalle buste paga depositate, si desume che la ricorrente, nel periodo da agosto 2024 a gennaio 2025, ha percepito una retribuzione netta pari a circa 1434,00 euro al mese.
Inoltre, come risulta sia dalle dichiarazioni della ricorrente che dalla relazione dei Servizi, la Pt_1 può contare sul sostegno economico del di lei compagno, titolare di un'impresa che si occupa di cablaggi per macchine del caffè e la cui famiglia gestisce un ristorante cinese a Monselice da molti anni.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente, si osserva che la ha Pt_1 depositato copia della visura camerale relativa all'impresa individuale “Bar Sport di Yang Shuai”, dalla quale al gennaio 2025 essa risulta attiva.
Inoltre, dalle informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c., si ricava che lo è stato titolare di un CP_1 reddito annuo pari a zero negli anni di imposta 2021 e 2022.
Tuttavia, tale indicazione non risulta attendibile, in quanto in contrasto con l'esistenza di un'impresa individuale attiva e non avendo chiarito mediante quali introiti il resistente riesca a far fronte alle proprie esigenze, anche minime.
6. Il mantenimento in favore della figlia
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e
7 secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione.
Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il resistente si trova in età lavorativa, non risulta essere affetta da problemi fisici e di salute, si deve affermare che questo è, in ogni caso, tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito, tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento, a cui allo stato sta facendo fronte la madre della minore.
6.1 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che come ha di recente affermato la
Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito interamente alla ricorrente, tenuto conto dell'affido esclusivo, della convivenza con la figlia e dei tempi di permanenza degli stessi con ciascun genitore.
6.2 Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, dell'attribuzione dell'assegno unico per intero alla nonché del tempo verosimilmente Pt_1
8 trascorso da ciascuno dei genitori con la figlia, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (11.3.2025).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
Giova precisare che la decorrenza dell'assegno di mantenimento della figlia può essere al più fissata al momento della domanda, non potendosi accogliere quanto richiesto dalla ricorrente sul punto, atteso che per il periodo pregresso la domanda va qualificata come domanda di regresso, non ammissibile nell'ambito del presente giudizio.
Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa;
c. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
d. dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
e. degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA la figlia minore n via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente Persona_1 presso la stessa e con facoltà di di assumere tutte le decisioni, incluse quelle Parte_1 fondamentali, di maggiore interesse per la figlia (residenza, scuola, salute);
DISPONE che qualora richiesto dallo stesso, possa incontrare la figlia una volta CP_1 ogni due settimane nell'ambito di un incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti per territorio per la durata di non meno di due ore. I Servizi Sociali provvederanno ad individuare il calendario degli incontri protetti, con analitica indicazione di giorno ed ora, ed a comunicarlo con congruo anticipo alle parti;
9 DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 minori, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico relativo alla minore venga corrisposto Persona_1 per intero alla madre , anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
CONDANNA al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in 4.659,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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