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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 943/2023
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: ) e
[...] CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati in Caltagirone, Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C, presso lo studio dell'Avv. Daniele Guzzetta che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Livio Cagnes, come da procura in atti pagina 1 di 11 APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: ), CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Novara n. 34, presso lo studio dell'Avv.
Giampiero M. Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato a Grammichele, Corso Cavour n. 75, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Piccolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati:
1) In data 15 giugno 2016 si è verificato un sinistro stradale a seguito del quale mentre stava percorrendo la strada statale n. 385 in direzione Persona_1
Palagonia a bordo della propria autovettura Lancia Lybra targata BP580VY e stava provvedendo al sorpasso del veicolo Ford Fusion targato DX461MB di proprietà di tale che, come è poi risultato dalla perizia commissionata dalla Controparte_2
Procura della Repubblica di Caltagirone, procedeva lentamente con le quattro frecce accese lungo la propria direttrice di marcia, perdeva la vita a seguito della collisione con il carro attrezzi IVECO targato DZ309RC, di proprietà della
[...]
e condotto da , il quale cercava di effettuare una inversione CP_3 Persona_2
del senso di marcia invadendo la corsia opposta: in particolare Persona_1
il quale procedeva al oltre 100 K/h di velocità pari al doppio rispetto alla velocità consentita, nel momento in cui stava per sorpassare il veicolo Ford Fusion targato
DX461MB di proprietà di , non si avvedeva della retromarcia de CP_2 CP_2
pagina 2 di 11 carro attrezzi IVECO targato DZ309RC con il quale veniva a sbattere finendo la propria corsa fuori dalla sede stradale con l'abbattimento della recinsione di un fondo agricolo adiacente;
2) I familiari di nelle persone di Persona_1 Parte_1 [...]
e hanno Pt_3 Parte_4 Parte_2
successivamente stipulato distinti atti di transazione con la CP_1
compagnia di assicurazioni del carro attrezzi IVECO targato DZ309RC di proprietà della , a seguito dei quali ottenevano un risarcimento del danno pari al Controparte_3
30% rispetto al danno asseritamente dovuto pari alla quota di responsabilità da ascrivere alla parte assicurata : i predetti soggetti hanno sottoscritto Controparte_3
distinti atti di quietanza con cui hanno dichiarato di “ricevere da CP_1
la somma di € (…) a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nessuno escluso, conseguenti al sinistro avvenuto in data 15/06/2010”, e che “il pagamento di cui sopra, effettuato su basi concorsuali, viene accettato in via di transazione e senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento quanto sulla entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria
a qualsiasi titolo. Di conseguenza viene espressamente rinunciato verso chiunque ad ogni azione od eccezione sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso, e rilasciato alla compagnia , al suo Assicurato ed al CP_1
conducente, anche a favore di eventuali corresponsabili, piena e valida quietanza di liberazione e saldo” (si vedano le quietanze di cui al doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazione in primo grado);
3) e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Caltagirone sia la
[...]
pagina 3 di 11 compagnia di assicurazioni del veicolo Ford Fusion targato CP_1
DX461MB di proprietà di , che quest'ultimo quale proprietario Controparte_2
e conducente del veicolo, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del decesso del proprio congiunto Per_1
in occasione del sinistro del giugno 2016;
[...]
4) Costituitisi in giudizio i convenuti e , il Tribunale CP_1 Controparte_2
di Caltagirone, dopo avere disatteso le prove orali articolate dagli attori Per_1
ha, con sentenza n. 337 del 2023, respinto la domanda risarcitoria da questi ultimi incoata per il fatto che entrambi i convenuti e CP_1 Controparte_2
avevano deciso di fare proprio, ai sensi dell'art. 1304 c.c., il contenuto delle transazioni intercorse tra la ed i congiunti della vittima con cui questi CP_1
ultimi avevano ottenuto la quota di risarcimento del danno ivi divisata a fronte della rinuncia tombale a fare valere qualsivoglia ulteriore pretesa di danni, sia in sede civile che in sede penale, connessa al sinistro per cui è lite, con riguardo agli eventuali corresponsabili, rinuncia da intendersi secondo l'opinione del Tribunale anche a beneficio di e della compagnia che aveva assicurato il Controparte_2
veicolo di quest'ultimo, guarda caso la medesima odierna convenuta;
CP_1
5) e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 337 del 2023
[...]
censurandone il contenuto sia nella parte in cui il Tribunale aveva deciso di non ammettere le prove orali sì da determinare la mancata conferma degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata, sia nella parte in cui il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda sulla base della adesione, ad opera del
[...]
, alla transazione intercorsa con la ad onta di quanto affermato CP_2 CP_1
dal difensore di quest'ultimo che in sede di costituzione nel giudizio di primo grado aveva al contrario eccepito la inopponibilità al proprio assistito del CP_2
pagina 4 di 11 suddetto accordo transattivo, sia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'operatività dell'art. 1304, primo comma, c.c. e la possibilità ivi contemplata di profittare della transazione ad opera degli altri soggetti coinvolti nel sinistro mortale che ave interessato il proprio congiunto, e ciò vuoi per il fatto che la predetta norma andava applicata unicamente per le ipotesi di accordi nascenti da rapporti contrattuali e non da responsabilità extracontrattuale come nel presente caso, vuoi per il fatto che tra i soggetti coinvolti nel sinistro debitori del risarcimento del danno non sussisteva alcun vincolo di solidarietà, vuoi infine per il fatto che la transazione intercorsa riguardava soltanto i rapporti con la società assicurata ed unicamente il contratto assicurativo del veicolo IVECO targato Controparte_3
DZ309RC di proprietà di quest'ultima e non anche i rapporti con gli altri attori del sinistro, deponendo nel senso di escludere la possibilità in capo al ed alla CP_2
di lui compagnia assicurativa di profittare delle transazioni non soltanto il testo di queste ultime nella misura in cui facevano riferimento al pagamento su basi concorsuali sì da intendere l'esistenza di altri soggetti che avevano causato il sinistro, non soltanto la modesta entità del ristoro ottenuto ma anche la natura di mera clausola di stile del sintagma con cui le parti avevano rinunciato “ad ogni azione verso chiunque”, sintagma da ritenere “mera espressione standardizzata su modello precompilato dalle compagnie che…non ha effetti verso i terzi qualora non vengano espressamente indicati” (si veda l'atto di appello a pagina 15, ultimo capoverso);
6) Si sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati e CP_1 CP_2
che hanno invocato la conferma della sentenza n. 337 del 2023: radicatosi il
[...]
contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 3 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
pagina 5 di 11 e di confermare la sentenza n. 337 del 2023 emessa dal Tribunale di Caltagirone Per_1
per i motivi di seguito evidenziati.
Devesi premettere come per il tragico sinistro del giugno 2016 sia stato aperto, avanti la locale , nei confronti di conducente del veicolo Controparte_4 Persona_2
IVECO targato DZ309RC, il procedimento penale n. 1514/2016 che ha visto l'espletamento di una perizia cinematica e che si è concluso, da quanto è emerso dalle difese delle parti, con l'archiviazione dell'indagato (per reperire la perizia si veda il doc.
n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazione in primo grado): gli accertamenti peritali hanno infatti rilevato non soltanto che il veicolo
Ford Fusion targato DX461MB di proprietà di non occupava a riposo Controparte_2
il centro della carreggiata ma procedeva lentamente nella propria direzione di marcia sulla destra con gli indicatori di direzione accesi in modalità di emergenza, ma anche che il defunto procedeva ad oltre 100 K/h ad una velocità più che doppia rispetto a Per_1
quella consentita nel tratta stradale oggetto del sinistro: tale considerazione si impone non soltanto per confermare la decisione del Tribunale di Caltagirone di non avere ammesso le prove orali per interrogatorio formale e testi sollecitate dagli odierni appellanti Per_1
in primo grado, stante le risultanze della perizia sopra menzionata, ma anche per sottolineare come questi ultimi fossero pienamente a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e, soprattutto, del fatto che la fosse la compagnia CP_1
assicuratrice sia del veicolo IVECO targato DZ309RC di proprietà della che Controparte_3
del veicolo Ford Fusion targato DX461MB di proprietà di . Controparte_2
La mancata ammissione delle prove orali, la cui richiesta è stata reiterata da parte appellante anche nella presente sede, si giustifica altresì per il fatto che in maniera condivisibile il Tribunale ha ritenuto sussistente nella presente fattispecie l'operatività dell'art. 1304, primo comma, c.c. e la possibilità degli appellati e CP_1 CP_2
di profittare della transazione intercorsa tra i parenti della vittima
[...] Per_1
pagina 6 di 11 e la compagnia di assicurazione odierna convenuta, facoltà legittimamente Per_1
esercitata dagli appellati che fa calare il sipario su ulteriori strascichi risarcitori se solo si pone mente al tenore delle quietanze sottoscritte dagli appellanti tutte dal Per_1
contenuto analogo, che, dopo avere attestato la ricezione della somma convenuta “a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nessuno escluso, conseguenti al sinistro avvenuto in data 15/06/2010”, si sostanziano nella affermazione secondo cui “il pagamento di cui sopra, effettuato su basi concorsuali, viene accettato in via di transazione e senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento quanto sulla entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo. Di conseguenza viene espressamente rinunciato verso chiunque ad ogni azione od eccezione sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso, e rilasciato alla compagnia , al suo Assicurato ed al conducente, anche a favore di eventuali CP_1
corresponsabili, piena e valida quietanza di liberazione e saldo”.
Dal chiaro contenuto sopra riportato si evince inequivocabilmente che con tali accordi i contraenti abbiano voluto definire una volta per tutte i reciproci rapporti assicurativi con la compagnia odierna convenuta con riguardo al sinistro che ha portato al decesso del compianto e per tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il il Persona_1 CP_2
cui veicolo coinvolto risulta del pari assicurato con la come correttamente CP_1
sostenuto dalla difesa degli appellati, i ben sapevano che la suddetta compagnia Per_1
aveva assicurato entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, così come ben sapevano delle risultanze della perizia cinematica commissionata nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale n. 1514/2016 che aveva accertato, quale responsabilità determinante il sinistro per cui è lite, l'elevata velocità di marcia tenuta dal compianto Per_1
circostanze queste ultime che, iniziando a vagliare le doglianze prospettate dalla
[...]
parte appellante, non possono connotare la clausola di rinuncia ad ulteriori voci di danno pagina 7 di 11 accettate dai “senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento quanto sulla Per_1
entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo… verso chiunque ad ogni azione od eccezione sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso,
….anche a favore di eventuali corresponsabili” quale mera clausola di stile od espressione standardizzata, pena in mancanza lo svilimento del principio giusnaturalistico del pacta sunt servanda menzionato dall'art. 1372 c.c., tanto più che il testo delle quietanze non appare predisposto su modelli standardizzati come sostenuto dalla difesa degli appellanti ma risulta essere stato cesellato proprio sul fatto che la fosse compagnia CP_1
assicuratrice di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
Questa l'opinione della Corte, da disattendere sono le argomentazioni prospettate dalla difesa di parte appallante nella misura in cui ha perorato la tesi della non applicabilità dell'art. 1304, primo comma c.c., nella presente fattispecie, avuto riguardo alle considerazioni di seguito evidenziate.
La difesa di parte appellante ha stigmatizzato un asserito comportamento ondivago della difesa del la quale in sede di costituzione nel giudizio di primo grado aveva CP_2
eccepito la inopponibilità al proprio assistito della transazione intercorsa tra i CP_2
e la salvo poi palesare l'intento di profittare della predetta Per_1 CP_1
transazione ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c.: tale contraddizione in realtà non sussiste per il fatto che la difesa del aveva eccepito la inopponibilità del predetto CP_2
accordo nella misura in cui aveva addossato a , conducente del veicolo Persona_2
IVECO targato DZ309RC, una responsabilità per l'accaduto pari alla sola quota del 30 %, strategia difensiva quest'ultima che certamente non impediva al di beneficiare CP_2
degli effetti della transazione intercorsa tra i e la con l'inequivoco Per_1 CP_1
intento palesato con le note scritte del 23 settembre 2022 nelle quali è stata invocata ad opera dei difensori del la cessazione della materia del contendere. CP_2
pagina 8 di 11 La difesa di parte appellante ha motivato poi l'inoperatività nella presente fattispecie dell'art. 1304, primo comma, c.c. per il fatto che la predetta norma andava applicata unicamente per le ipotesi di accordi nascenti da rapporti contrattuali e non da responsabilità contrattuale e per il fatto che tra i soggetti coinvolti nel sinistro debitori del risarcimento del danno non sussisteva alcun vincolo di solidarietà: entrambe le affermazioni si rivelano non corrette se si considera come, da un lato, il testo dell'art. 1304
c.c. non operi alcuna distinzione di sorta tra le situazioni giuridiche soggettive sostanziali che possono venire in rilievo ai fini transattivi ed ai fini della eventuale volontà di profittare palesata dai condebitori e/o concreditori in solido, come si evince dal contenuto della Sentenza n. 16050 del 08/07/2009 adottata dalla Suprema Corte di Cassazione in una ipotesi di responsabilità extracontrattuale a seguito di condotte imputabili ad amministratori di società di capitali, e se si pone mente, dall'altro, al fatto che i soggetti protagonisti del sinistro per cui è lite sono da ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, quali condebitori in solido giusta applicazione dell'art. 2055
c.c., essendo il sinistro per cui è lite astrattamente imputabile sia al che al;
Per_2 CP_2
non esiste in definitiva alcun motivo che possa giustificare o consentire la non possibilità per gli appellati di profittare della transazione intercorsa tra i e la Per_1 CP_1
al fine di fruire dei benefici ivi contemplati ed al fine di andare esenti da ogni – per il
[...]
– o da ulteriore – per la che ha già corrisposto il risarcimento del CP_2 CP_1
danno negli importi indicati nelle quietanze in atti – responsabilità per l'accaduto.
Non scalfisce le conclusioni sopra palesate la circostanza riportata dalla difesa di parte appellante secondo cui il testo delle quietanze, nella misura in cui facevano riferimento al pagamento “su basi concorsuali”, escludeva dall'ambito di efficacia della transazione gli altri soggetti che avevano concausato il sinistro, dovendosi piuttosto concordare con la difesa della compagnia appellata secondo cui “Il fatto che il pagamento sia stato effettuato su basi concorsuali, come riportato in quietanza, non si riferisce affatto alla circostanza
pagina 9 di 11 che è stata riconosciuta la corresponsabilità di altri soggetti coinvolti nel sinistro, ma semplicemente al fatto che la responsabilità prevalente dell'evento era certamente riconducibile allo stesso danneggiato poi deceduto (come emergeva chiaramente dalla ricostruzione della dinamica effettuata dai periti nominati nell'ambito del procedimento penale); il pagamento era conseguentemente inferiore alle indicazioni tabellari per la perdita di congiunti, evidentemente in applicazione della prevalente responsabilità attribuita al danneggiato”: in sostanza l'asserito ridotto importo dell'ammontare del danno liquidato era stato il frutto della presa d'atto, ad opera degli odierni appellanti del comportamento altamente imprudente del proprio congiunto che, lo si Per_1
ribadisce, al momento del sinistro teneva una ingiustificata velocità di andatura pari a più del doppio rispetto a quanto consentito nel tratto interessato.
Infine non muta la sostanza delle cose l'affermazione contenuta a pagina 19 dell'atto di citazione in appello, proferita dalla difesa dei allo scopo di limitare gli effetti Per_1
della più volte menzionata transazione al solo rapporto assicurativo concernente il veicolo di proprietà della , secondo cui “Dall'analisi della stessa quietanza è dato Controparte_3
evincere, infatti, un numero di contratto (77316962) e un numero di sinistro (925723685) del tutto differenti rispetto a quello oggetto di causa, e riferibili unicamente al contratto assicurativo RCA del veicolo della : il numero di sinistro attribuito dalla Controparte_3
compagnia ed indicato in seno alla quietanza si riferiva all'unico evento CP_5
storico che ha determinato la richiesta risarcitoria e non alla polizza sottoscritta dalla società assicurata proprietaria di uno dei due veicoli coinvolti, di talché la Controparte_3
diversità dei riferimenti numerici attribuiti alla polizza sottoscritta dalla società assicurata ed alla trattazione del sinistro che ne è scaturita non consente di qualificare Controparte_3
le quietanze sottoscritte come riferibili, avuto riguardo alla chiarezza ed alla univocità del loro contenuto, ad uno solo dei soggetto coinvolti nel sinistro per cui è lite.
pagina 10 di 11 Consegue pertanto il rigetto dell'appello: le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellanti Parte_1 Parte_3 Parte_4
e nella misura di cui al dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 943/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza n. 337/2023 emessa Parte_4 Parte_2
dal Tribunale di Caltagirone che conferma;
2. Condanna e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
al pagamento delle spese del presente grado in favore degli Parte_2
appellati e , spese liquidate per ciascuna parte CP_1 Controparte_2
appellata in Euro 20.119,00 (Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 5.880,00 per la fase di trattazione ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria);
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Parte_1
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 24 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 943/2023
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: ) e
[...] CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati in Caltagirone, Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C, presso lo studio dell'Avv. Daniele Guzzetta che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Livio Cagnes, come da procura in atti pagina 1 di 11 APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: ), CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Novara n. 34, presso lo studio dell'Avv.
Giampiero M. Trovato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato a Grammichele, Corso Cavour n. 75, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Piccolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati:
1) In data 15 giugno 2016 si è verificato un sinistro stradale a seguito del quale mentre stava percorrendo la strada statale n. 385 in direzione Persona_1
Palagonia a bordo della propria autovettura Lancia Lybra targata BP580VY e stava provvedendo al sorpasso del veicolo Ford Fusion targato DX461MB di proprietà di tale che, come è poi risultato dalla perizia commissionata dalla Controparte_2
Procura della Repubblica di Caltagirone, procedeva lentamente con le quattro frecce accese lungo la propria direttrice di marcia, perdeva la vita a seguito della collisione con il carro attrezzi IVECO targato DZ309RC, di proprietà della
[...]
e condotto da , il quale cercava di effettuare una inversione CP_3 Persona_2
del senso di marcia invadendo la corsia opposta: in particolare Persona_1
il quale procedeva al oltre 100 K/h di velocità pari al doppio rispetto alla velocità consentita, nel momento in cui stava per sorpassare il veicolo Ford Fusion targato
DX461MB di proprietà di , non si avvedeva della retromarcia de CP_2 CP_2
pagina 2 di 11 carro attrezzi IVECO targato DZ309RC con il quale veniva a sbattere finendo la propria corsa fuori dalla sede stradale con l'abbattimento della recinsione di un fondo agricolo adiacente;
2) I familiari di nelle persone di Persona_1 Parte_1 [...]
e hanno Pt_3 Parte_4 Parte_2
successivamente stipulato distinti atti di transazione con la CP_1
compagnia di assicurazioni del carro attrezzi IVECO targato DZ309RC di proprietà della , a seguito dei quali ottenevano un risarcimento del danno pari al Controparte_3
30% rispetto al danno asseritamente dovuto pari alla quota di responsabilità da ascrivere alla parte assicurata : i predetti soggetti hanno sottoscritto Controparte_3
distinti atti di quietanza con cui hanno dichiarato di “ricevere da CP_1
la somma di € (…) a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nessuno escluso, conseguenti al sinistro avvenuto in data 15/06/2010”, e che “il pagamento di cui sopra, effettuato su basi concorsuali, viene accettato in via di transazione e senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento quanto sulla entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria
a qualsiasi titolo. Di conseguenza viene espressamente rinunciato verso chiunque ad ogni azione od eccezione sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso, e rilasciato alla compagnia , al suo Assicurato ed al CP_1
conducente, anche a favore di eventuali corresponsabili, piena e valida quietanza di liberazione e saldo” (si vedano le quietanze di cui al doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazione in primo grado);
3) e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Caltagirone sia la
[...]
pagina 3 di 11 compagnia di assicurazioni del veicolo Ford Fusion targato CP_1
DX461MB di proprietà di , che quest'ultimo quale proprietario Controparte_2
e conducente del veicolo, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del decesso del proprio congiunto Per_1
in occasione del sinistro del giugno 2016;
[...]
4) Costituitisi in giudizio i convenuti e , il Tribunale CP_1 Controparte_2
di Caltagirone, dopo avere disatteso le prove orali articolate dagli attori Per_1
ha, con sentenza n. 337 del 2023, respinto la domanda risarcitoria da questi ultimi incoata per il fatto che entrambi i convenuti e CP_1 Controparte_2
avevano deciso di fare proprio, ai sensi dell'art. 1304 c.c., il contenuto delle transazioni intercorse tra la ed i congiunti della vittima con cui questi CP_1
ultimi avevano ottenuto la quota di risarcimento del danno ivi divisata a fronte della rinuncia tombale a fare valere qualsivoglia ulteriore pretesa di danni, sia in sede civile che in sede penale, connessa al sinistro per cui è lite, con riguardo agli eventuali corresponsabili, rinuncia da intendersi secondo l'opinione del Tribunale anche a beneficio di e della compagnia che aveva assicurato il Controparte_2
veicolo di quest'ultimo, guarda caso la medesima odierna convenuta;
CP_1
5) e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 337 del 2023
[...]
censurandone il contenuto sia nella parte in cui il Tribunale aveva deciso di non ammettere le prove orali sì da determinare la mancata conferma degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata, sia nella parte in cui il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda sulla base della adesione, ad opera del
[...]
, alla transazione intercorsa con la ad onta di quanto affermato CP_2 CP_1
dal difensore di quest'ultimo che in sede di costituzione nel giudizio di primo grado aveva al contrario eccepito la inopponibilità al proprio assistito del CP_2
pagina 4 di 11 suddetto accordo transattivo, sia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'operatività dell'art. 1304, primo comma, c.c. e la possibilità ivi contemplata di profittare della transazione ad opera degli altri soggetti coinvolti nel sinistro mortale che ave interessato il proprio congiunto, e ciò vuoi per il fatto che la predetta norma andava applicata unicamente per le ipotesi di accordi nascenti da rapporti contrattuali e non da responsabilità extracontrattuale come nel presente caso, vuoi per il fatto che tra i soggetti coinvolti nel sinistro debitori del risarcimento del danno non sussisteva alcun vincolo di solidarietà, vuoi infine per il fatto che la transazione intercorsa riguardava soltanto i rapporti con la società assicurata ed unicamente il contratto assicurativo del veicolo IVECO targato Controparte_3
DZ309RC di proprietà di quest'ultima e non anche i rapporti con gli altri attori del sinistro, deponendo nel senso di escludere la possibilità in capo al ed alla CP_2
di lui compagnia assicurativa di profittare delle transazioni non soltanto il testo di queste ultime nella misura in cui facevano riferimento al pagamento su basi concorsuali sì da intendere l'esistenza di altri soggetti che avevano causato il sinistro, non soltanto la modesta entità del ristoro ottenuto ma anche la natura di mera clausola di stile del sintagma con cui le parti avevano rinunciato “ad ogni azione verso chiunque”, sintagma da ritenere “mera espressione standardizzata su modello precompilato dalle compagnie che…non ha effetti verso i terzi qualora non vengano espressamente indicati” (si veda l'atto di appello a pagina 15, ultimo capoverso);
6) Si sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati e CP_1 CP_2
che hanno invocato la conferma della sentenza n. 337 del 2023: radicatosi il
[...]
contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 3 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
pagina 5 di 11 e di confermare la sentenza n. 337 del 2023 emessa dal Tribunale di Caltagirone Per_1
per i motivi di seguito evidenziati.
Devesi premettere come per il tragico sinistro del giugno 2016 sia stato aperto, avanti la locale , nei confronti di conducente del veicolo Controparte_4 Persona_2
IVECO targato DZ309RC, il procedimento penale n. 1514/2016 che ha visto l'espletamento di una perizia cinematica e che si è concluso, da quanto è emerso dalle difese delle parti, con l'archiviazione dell'indagato (per reperire la perizia si veda il doc.
n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazione in primo grado): gli accertamenti peritali hanno infatti rilevato non soltanto che il veicolo
Ford Fusion targato DX461MB di proprietà di non occupava a riposo Controparte_2
il centro della carreggiata ma procedeva lentamente nella propria direzione di marcia sulla destra con gli indicatori di direzione accesi in modalità di emergenza, ma anche che il defunto procedeva ad oltre 100 K/h ad una velocità più che doppia rispetto a Per_1
quella consentita nel tratta stradale oggetto del sinistro: tale considerazione si impone non soltanto per confermare la decisione del Tribunale di Caltagirone di non avere ammesso le prove orali per interrogatorio formale e testi sollecitate dagli odierni appellanti Per_1
in primo grado, stante le risultanze della perizia sopra menzionata, ma anche per sottolineare come questi ultimi fossero pienamente a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro e, soprattutto, del fatto che la fosse la compagnia CP_1
assicuratrice sia del veicolo IVECO targato DZ309RC di proprietà della che Controparte_3
del veicolo Ford Fusion targato DX461MB di proprietà di . Controparte_2
La mancata ammissione delle prove orali, la cui richiesta è stata reiterata da parte appellante anche nella presente sede, si giustifica altresì per il fatto che in maniera condivisibile il Tribunale ha ritenuto sussistente nella presente fattispecie l'operatività dell'art. 1304, primo comma, c.c. e la possibilità degli appellati e CP_1 CP_2
di profittare della transazione intercorsa tra i parenti della vittima
[...] Per_1
pagina 6 di 11 e la compagnia di assicurazione odierna convenuta, facoltà legittimamente Per_1
esercitata dagli appellati che fa calare il sipario su ulteriori strascichi risarcitori se solo si pone mente al tenore delle quietanze sottoscritte dagli appellanti tutte dal Per_1
contenuto analogo, che, dopo avere attestato la ricezione della somma convenuta “a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nessuno escluso, conseguenti al sinistro avvenuto in data 15/06/2010”, si sostanziano nella affermazione secondo cui “il pagamento di cui sopra, effettuato su basi concorsuali, viene accettato in via di transazione e senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento quanto sulla entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo. Di conseguenza viene espressamente rinunciato verso chiunque ad ogni azione od eccezione sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso, e rilasciato alla compagnia , al suo Assicurato ed al conducente, anche a favore di eventuali CP_1
corresponsabili, piena e valida quietanza di liberazione e saldo”.
Dal chiaro contenuto sopra riportato si evince inequivocabilmente che con tali accordi i contraenti abbiano voluto definire una volta per tutte i reciproci rapporti assicurativi con la compagnia odierna convenuta con riguardo al sinistro che ha portato al decesso del compianto e per tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il il Persona_1 CP_2
cui veicolo coinvolto risulta del pari assicurato con la come correttamente CP_1
sostenuto dalla difesa degli appellati, i ben sapevano che la suddetta compagnia Per_1
aveva assicurato entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, così come ben sapevano delle risultanze della perizia cinematica commissionata nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale n. 1514/2016 che aveva accertato, quale responsabilità determinante il sinistro per cui è lite, l'elevata velocità di marcia tenuta dal compianto Per_1
circostanze queste ultime che, iniziando a vagliare le doglianze prospettate dalla
[...]
parte appellante, non possono connotare la clausola di rinuncia ad ulteriori voci di danno pagina 7 di 11 accettate dai “senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento quanto sulla Per_1
entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo… verso chiunque ad ogni azione od eccezione sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso,
….anche a favore di eventuali corresponsabili” quale mera clausola di stile od espressione standardizzata, pena in mancanza lo svilimento del principio giusnaturalistico del pacta sunt servanda menzionato dall'art. 1372 c.c., tanto più che il testo delle quietanze non appare predisposto su modelli standardizzati come sostenuto dalla difesa degli appellanti ma risulta essere stato cesellato proprio sul fatto che la fosse compagnia CP_1
assicuratrice di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.
Questa l'opinione della Corte, da disattendere sono le argomentazioni prospettate dalla difesa di parte appallante nella misura in cui ha perorato la tesi della non applicabilità dell'art. 1304, primo comma c.c., nella presente fattispecie, avuto riguardo alle considerazioni di seguito evidenziate.
La difesa di parte appellante ha stigmatizzato un asserito comportamento ondivago della difesa del la quale in sede di costituzione nel giudizio di primo grado aveva CP_2
eccepito la inopponibilità al proprio assistito della transazione intercorsa tra i CP_2
e la salvo poi palesare l'intento di profittare della predetta Per_1 CP_1
transazione ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c.: tale contraddizione in realtà non sussiste per il fatto che la difesa del aveva eccepito la inopponibilità del predetto CP_2
accordo nella misura in cui aveva addossato a , conducente del veicolo Persona_2
IVECO targato DZ309RC, una responsabilità per l'accaduto pari alla sola quota del 30 %, strategia difensiva quest'ultima che certamente non impediva al di beneficiare CP_2
degli effetti della transazione intercorsa tra i e la con l'inequivoco Per_1 CP_1
intento palesato con le note scritte del 23 settembre 2022 nelle quali è stata invocata ad opera dei difensori del la cessazione della materia del contendere. CP_2
pagina 8 di 11 La difesa di parte appellante ha motivato poi l'inoperatività nella presente fattispecie dell'art. 1304, primo comma, c.c. per il fatto che la predetta norma andava applicata unicamente per le ipotesi di accordi nascenti da rapporti contrattuali e non da responsabilità contrattuale e per il fatto che tra i soggetti coinvolti nel sinistro debitori del risarcimento del danno non sussisteva alcun vincolo di solidarietà: entrambe le affermazioni si rivelano non corrette se si considera come, da un lato, il testo dell'art. 1304
c.c. non operi alcuna distinzione di sorta tra le situazioni giuridiche soggettive sostanziali che possono venire in rilievo ai fini transattivi ed ai fini della eventuale volontà di profittare palesata dai condebitori e/o concreditori in solido, come si evince dal contenuto della Sentenza n. 16050 del 08/07/2009 adottata dalla Suprema Corte di Cassazione in una ipotesi di responsabilità extracontrattuale a seguito di condotte imputabili ad amministratori di società di capitali, e se si pone mente, dall'altro, al fatto che i soggetti protagonisti del sinistro per cui è lite sono da ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, quali condebitori in solido giusta applicazione dell'art. 2055
c.c., essendo il sinistro per cui è lite astrattamente imputabile sia al che al;
Per_2 CP_2
non esiste in definitiva alcun motivo che possa giustificare o consentire la non possibilità per gli appellati di profittare della transazione intercorsa tra i e la Per_1 CP_1
al fine di fruire dei benefici ivi contemplati ed al fine di andare esenti da ogni – per il
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– o da ulteriore – per la che ha già corrisposto il risarcimento del CP_2 CP_1
danno negli importi indicati nelle quietanze in atti – responsabilità per l'accaduto.
Non scalfisce le conclusioni sopra palesate la circostanza riportata dalla difesa di parte appellante secondo cui il testo delle quietanze, nella misura in cui facevano riferimento al pagamento “su basi concorsuali”, escludeva dall'ambito di efficacia della transazione gli altri soggetti che avevano concausato il sinistro, dovendosi piuttosto concordare con la difesa della compagnia appellata secondo cui “Il fatto che il pagamento sia stato effettuato su basi concorsuali, come riportato in quietanza, non si riferisce affatto alla circostanza
pagina 9 di 11 che è stata riconosciuta la corresponsabilità di altri soggetti coinvolti nel sinistro, ma semplicemente al fatto che la responsabilità prevalente dell'evento era certamente riconducibile allo stesso danneggiato poi deceduto (come emergeva chiaramente dalla ricostruzione della dinamica effettuata dai periti nominati nell'ambito del procedimento penale); il pagamento era conseguentemente inferiore alle indicazioni tabellari per la perdita di congiunti, evidentemente in applicazione della prevalente responsabilità attribuita al danneggiato”: in sostanza l'asserito ridotto importo dell'ammontare del danno liquidato era stato il frutto della presa d'atto, ad opera degli odierni appellanti del comportamento altamente imprudente del proprio congiunto che, lo si Per_1
ribadisce, al momento del sinistro teneva una ingiustificata velocità di andatura pari a più del doppio rispetto a quanto consentito nel tratto interessato.
Infine non muta la sostanza delle cose l'affermazione contenuta a pagina 19 dell'atto di citazione in appello, proferita dalla difesa dei allo scopo di limitare gli effetti Per_1
della più volte menzionata transazione al solo rapporto assicurativo concernente il veicolo di proprietà della , secondo cui “Dall'analisi della stessa quietanza è dato Controparte_3
evincere, infatti, un numero di contratto (77316962) e un numero di sinistro (925723685) del tutto differenti rispetto a quello oggetto di causa, e riferibili unicamente al contratto assicurativo RCA del veicolo della : il numero di sinistro attribuito dalla Controparte_3
compagnia ed indicato in seno alla quietanza si riferiva all'unico evento CP_5
storico che ha determinato la richiesta risarcitoria e non alla polizza sottoscritta dalla società assicurata proprietaria di uno dei due veicoli coinvolti, di talché la Controparte_3
diversità dei riferimenti numerici attribuiti alla polizza sottoscritta dalla società assicurata ed alla trattazione del sinistro che ne è scaturita non consente di qualificare Controparte_3
le quietanze sottoscritte come riferibili, avuto riguardo alla chiarezza ed alla univocità del loro contenuto, ad uno solo dei soggetto coinvolti nel sinistro per cui è lite.
pagina 10 di 11 Consegue pertanto il rigetto dell'appello: le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellanti Parte_1 Parte_3 Parte_4
e nella misura di cui al dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 943/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza n. 337/2023 emessa Parte_4 Parte_2
dal Tribunale di Caltagirone che conferma;
2. Condanna e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
al pagamento delle spese del presente grado in favore degli Parte_2
appellati e , spese liquidate per ciascuna parte CP_1 Controparte_2
appellata in Euro 20.119,00 (Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 5.880,00 per la fase di trattazione ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria);
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Parte_1
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 24 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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