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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv.
Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 712 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Amantea Parte_1 C.F._1
(CS) via Dogana 58/A presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Francesco Piraino e Cristina Veltri, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. , ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
p. iva ) a tale scopo legittimata in virtù di procura rilasciata Controparte_2 P.IVA_2 dall'originaria mandataria a rogito Notaio (rep. Controparte_3 Persona_1
432 - racc. 330 fascicolo monitorio), rappresentata e difesa, dall'Avv. Leonardo Blandino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasqualino Scaramuzzino, in Lamezia Terme alla Via G. Carducci 18, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 139/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 19/02/2020 pubblicato il 20/02/2020 e notificato il 22/04/2020;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
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Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l'opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, con il quale il Tribunale di Lamezia
Terme aveva ingiunto, il pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 32.627,29 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Diritto di credito, derivante dal contratto di finanziamento al consumo per l'acquisto di un'autovettura n. 226121, stipulato dall'opponente con la società . A sostegno della Parte_2
spiegata opposizione deduceva la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 139/2020 del Tribunale di Lamezia Terme, reso in data 20.02.2020 ad istanza della società , in p.l.r.p.t., contro l'odierna opponente;
P_
- condannare parte opposta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari della presente procedura”.
Ha resistito la ribadendo la propria posizione creditoria e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso l'espletamento di CTU contabile.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Prima di tutto giova ricordare, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche
Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n.
15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011). Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione, il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, bancari, di cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. Tanto doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti valgono le seguenti osservazioni.
Oggetto del giudizio è l'accertamento richiesto in relazione all'esistenza di clausole nulle nel contratto di finanziamento-credito al consumo- stipulato tra l'opponente e la cessionaria P_
, per mancanza dei requisiti ex art. art.117 e art. 124 comma 3, T.U.B; per applicazione di
[...]
interessi superiori al tasso soglia e non conformi a quelli contrattualmente stabiliti.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento formulata dall'opponente perché non sottoscritto dalla finanziaria.
Al riguardo la Suprema Corte SSUU con la sentenza n. 898/2018 del 16.01.2018, nell'interpretare altra norma che presenta il medesimo contenuto e la stessa ratio dell'art. 117 TUB (art. 23 TUF) - i cui principi pertanto si ritengono pienamente applicabili alla fattispecie in esame -, ha riconosciuto la validità dei contratti bancari anche se sottoscritti unicamente dal cliente (cd contratti mono-firma), purchè una copia del contratto sia stata consegnata al correntista, al fine di garantire allo stesso la conoscenza effettiva delle relative clausole. In linea con l'orientamento espresso dalle SSUU, successive pronunce della Corte di Cassazione, riferite specificamente ai contratti bancari, hanno rilevato che "la mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, trattandosi di requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass. 14646/2018, Cass. 14232/2018 e Cass.
16070/2018). Nel caso di specie l'esternazione della volontà del cliente per la cui tutela è prevista la forma scritta ad substantiam, risulta inequivocabilmente dal contratto di prestito personale che il medesimo ha sottoscritto.
Quanto alla nullità del contratto, per mancanza dei requisiti art. 124 comma 3, T.U.B, la relativa doglianza è priva di pregio. Dal contratto versato in atti, finanziamento per prestito personale n.
226121 di data 14/09/2004, si ricavano il contenuto dello stesso contratto e le relative condizioni economiche: importo finanziato (per l'acquisto di un'autovettura) per capitale, spese di istruttoria, spese di assicurazione;
rimborso da effettuarsi in nr. 60 rate mensili;
TAN e TAEG. Ciò posto, ritiene il Tribunale di riconoscere la validità del contratto di finanziamento per cui è causa.
Quanto all'applicazione di clausole nulle nel contratto di finanziamento per interessi ultra legali non pattuiti, per l'esistenza di un tasso usurario, a tal proposito dirimenti sono le emergenze della CTU disposta, con le cui conclusioni si ritiene di dover convenire, in quanto fondate sul puntuale esame della documentazione in atti e sulla corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia. A tal proposito giova rimarcare come in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB). In merito, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal CTU, il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento è pari all' 14,97%, quindi, superiore a quello indicato nel contratto e pari al 12,42%.
Quanto al tasso di interesse praticato si legge nella CTU pag. 12) “il tasso convenzionale è risultato nei limiti dei tassi soglia ex art L. 108/96…omissis…a conclusioni diverse si perviene nella determinazione del tasso di mora convenuto superiore al tasso soglia usura”.
Pertanto alla luce del piano di ammortamento rielaborato dal CTU, il credito vantato dalla è P_ pari a € 12.875,34, su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della proposizione del presente giudizio al soddisfo. Solo in tale misura è dunque fondata la pretesa formulata dalla banca.
In ragione della fondatezza parziale della domanda proposta, vanno dichiarate compensate le spese di lite. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di ambedue le parti, nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, sulla opposizione in epigrafe, respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 19/02/2020 pubblicato il 20/02/2020;
2) condanna l'opponente. pagare alla la somma di € 12.875,34 oltre Controparte_1
interessi come in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone a carico di ambedue le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 31.01.2025
Il GOP
Avv. Anna Destito