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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8798 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.47643/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in OM (RM), Viale Parte_1
Parioli n. 47, presso lo studio dell'Avv. Valerio Bocchini del Foro di OM , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
RICORRENTE E
, con sede in OM Via Guglielmo Cappa 32 00132 OM in Controparte_1 persona dell'AU , rappresentato e difeso da Avv.Michele Roselli ed CP_2 elett.te dom.to presso il suo studio in OM Cir.ne Trionfale 123, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE E
in persona del Presidente e Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in OM, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_3
RESISTENTE
all'esito della udienza di trattazione scritta dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
(15%) e oltre IVA e CPA . Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_3
OM , 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 27.12.2024 e ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di OM la Parte_1 avanzando le seguenti conclusioni: “in via principale Controparte_1
• accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig.
[...]
e nonché che detto lavoratore è stato - senza Parte_1 Controparte_1 regolarizzazione - alle dipendenze della Società dal 15/10/2023 al 24/03/2024, con la qualifica di cui al CCNL di categoria, 3° livello di inquadramento, ovvero con quella diversa eventualmente risultante in causa, e con mansioni di “pizzaiolo”; per l'effetto
• accertare e dichiarare che al Sig. compete la somma di Parte_1
€11.998,79 per retribuzione, TFR/indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva di ferie, ex festività e ROL non goduti e indennità di mancato preavviso, oltre a vedere versati presso l'Ente previdenziale competente ( i contributi pensionistici maturati;
per l'effetto, CP_3 condannare al versamento di detti importi in favore del Sig. Controparte_1 [...] ; Parte_1
• accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato al Sig. , Parte_1 poiché intimato oralmente, è illegittimo e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 dello Statuto dei Lavoratori e successive modificazioni (Legge n.92/2012) e 2 del D.lgs. n. 23/2015, nonché, per l'effetto, a corrispondere a detto Sig. Parte_1 le retribuzioni dovutegli dalla data del licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
per l'effetto
• accertare, ai sensi dell'art. 2, del D.lgs. 23/2015, il diritto del Si. a Parte_1 ricevere da l risarcimento del danno ingiusto patito e patendo nella Controparte_1 misura prevista ex lege, con importo non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno patito o all'indennità risarcitoria, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire, in separato giudizio, per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia.
• condannare altresì, al versamento della contribuzione Controparte_1 obbligatoria ai competenti Istituti previdenziali nella misura che verrà stabilita sulla base della retribuzione accertata;
• condannare per quanto di ragione, al pagamento degli interessi Controparte_1 legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001), nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
• condannare l pagamento delle spese e compensi, oltre IVA, CPA e Parte_2 spese forfettarie (15%), della presente procedura, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• munire la sentenza dell'esecutività come per legge;
• denunciare, qualora se ne ravvisino i presupposti, agli organi Controparte_1 ispettivi del lavoro affinché ravvisino e, se del caso, sanzionino l'utilizzo di lavoratori in nero” Deduceva il ricorrente: • che , dopo un breve periodo in cui aveva seguito un corso di formazione da pizzaiolo, aveva lavorato alle dipendenze della resistente con mansioni di pizzaiolo dal 15.10.2023 al 24.3.2024, senza alcuna formalizzazione contrattuale;
• che aveva lavorato sulla base di turni giornalieri di 5/6 ore dalle 17 alle 22 circa salvo straordinari per 6 giorni a settimana “con continuità settimanale e mensile e un solo giorno settimanale di ferie (solitamente il lunedì o il martedì) presso l'esercizio “Fantasie 'e Napoli”, sito in OM (RM), Via di Massa San Giuliano n. 565”;
• che occasionalmente aveva lavorato anche presso altri esercizi della resistente in OM;
• che aveva lavorato sotto le direttive e il controllo del titolare della società resistente ricevendo direttive dall'altro pizzaiolo e dal Persona_2 cuoco sig Saif;
• che il rapporto si era interrotto in quanto il lavoratore , dopo aver richiesto varie volte di essere regolarizzato e di ricevere il pagamento delle spettanze dovute era stato verbalmente allontanato dal luogo di lavoro. Chiedeva quindi l'accertamento del rapporto subordinato per l'intero periodo di lavoro e l'accertamento della nullità del licenziamento verbale con condanna della resistente alla reintegra e al pagamento delle differenze retributive maturate e dei contributi. Avanzava pertanto le conclusioni sopra indicate.
2. Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva che il ricorrente non aveva mai lavorato alle sue dipendenze . Precisava che l'AU della società convenuta era istruttore ufficiale CP_2 della “PIZZA STYLE SCHOOL” scuola per pizzaioli molto rinomata e che il ricorrente nel luglio 2023 aveva contattato la scuola per partecipare ad un corso per principianti e che in data 26.9.2023 aveva aderito alla scuola sottoscrivendo un modulo di iscrizione al corso per pizzaioli principianti per complessive 90 ore suddiviso in lesioni di 2-3 ore giornaliere ciascuna. Precisava che il ricorrente aveva partecipato fino al 30.3.2024 ( e non fino alla data indicata in ricorso del 24.3.2025) svolgendo 95 ore + 2 ore di cucina senza glutine e conseguendo il relativo attestato di partecipazione che tuttavia non era mai stato ritirato per mancato pagamento del saldo del corso ma era stato reso comunque disponibile dalla scuola. Precisava che anche il sig , indicato dal ricorrente come dipendente Persona_3 della società era un corsista anche se aveva frequentato il corso di pizzaiolo avanzato mentre l'altro corsista principiante era . CP_4
Contestava che i messaggi richiamati in ricorso e allegati allo stesso fossero idonei a provare la natura subordinata del rapporto evidenziando solo un rapporto confidenziale e riguardando per lo più conversazioni in cui il ricorrente comunicava di non essere presente alla lezione. Evidenziava che tutti i corsisti indossavano le magliette della scuola ma precisava che nessun alimento preparato dai corsisti veniva offerti alla clientela della pizzeria. Contestava pertanto che vi fosse stato alcun licenziamento non essendovi un rapporto di lavoro subordinato ed essendo comunque stato il ricorrente ad essersi reso irreperibile nei confronti della scuola dai primi di aprile 2024. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
3.Alla prima udienza del 7.3.2025 il giudice, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' a cura di parte ricorrente e rinviava la CP_3 causa alla udienza del 16.5.2025.
4. Si costituiva l' in data 22.4.2025 avanzando le seguenti conclusioni:” CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove siano ritenute fondate le domande della ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni CP_ accertandi e non prescritti nei confronti dell' rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive. Con vittoria di spese” 5. Alla udienza del 16.5.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste anche istruttorie e il giudice ammetteva le prove per testi . I testi venivano escussi alla udienza del 19.6.2025 e all'esito della istruttoria , la causa veniva rinviata per discussione alla udienza dell'11.9.2025 e il giudice con l'accordo delle parti disponeva che detta udienza venisse trattata con la forma della trattazione scritta. Alla udienza dell'11.9.2025 la causa è stata trattata nella forma della trattazione scritta e all'esito è stata decisa come da sentenza.
DIRITTO
6.Preliminarmente si rileva come sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' attesa la richiesta di pagamento dei contributi avanzata da CP_3 parte ricorrente.
7. Sempre in via preliminare si rileva come tutte le parti hanno depositato le note scritte di udienza.
8.Quanto al merito era onere della parte ricorrente fornire la prova di quanto dedotto in ricorso e tale prova non è stata fornita. Lo stesso ricorrente ha ammesso in ricorso di aver partecipato ad un corso di formazione come pizzaiolo presso la società resistente non specificando tuttavia il periodo.
9.Al riguardo tuttavia la società resistente ha allegato non solo la documentazione attestante che il legale rappresentante della resistente è tra gli istruttori della scuola “PIZZA STYLE SCHOOL” Italia, ( allegato 4 e 5 parte resistente ) ma anche allegato i fogli attestanti la presenza alle lezioni e il programma svolto dal 26.9.2023 al 30.3.2024 dal ricorrente e tale documentazione non è stata contestata in maniera specifica da parte ricorrente ( allegato 7 parte resistente ) La società resistente ha altresì' allegato documentazione attestante l'iscrizione al corso e la partecipazione di altri due soggetti: ( che ha Persona_3 partecipato al corso pizzaiolo professionista) e ( allegati 9 e 10 Testimone_1 parte resistente). Tale documentazione non specificamente contestata da parte ricorrente prova che presso l'esercizio della società resistente si sono effettivamente tenuti nel periodo oggetto di causa dei corsi per pizzaiolo base e per pizzaiolo avanzato e che il ricorrente ha partecipato agli stessi. 10.Inoltre l'istruttoria esperita ha confermato tali fatti. I testi e hanno infatti confermato come nel Persona_3 Testimone_2 periodo oggetto del ricorso il ricorrente abbia solo partecipato al corso di pizzaiolo, e come lo stesso non abbia mai lavorato alle dipendenze della resistente . Il teste ha infatti dichiarato di aver partecipato ad un corso di Per_3 aggiornamento, avendo già un titolo di pizzaiolo, presso la scuola della società resistente e che il corso di perfezionamento era svolto nelle medesime ore del corso base al quale partecipava il ricorrente . Il teste ha specificato che il corso durava tra le 2 e le 3 ore ogni volta in giorni che variavano e che potevano essere 3 volte a settimana. Il teste ha specificato che i corsisti avevano una maglietta e un grembiule del corso e che le pietanze preparate non venivano date ai clienti della pizzeria ma che se volevano le potevano portare a casa i corsisti. . Il teste ha infatti dichiarato “ADR io ho fatto il corso di pizzaiolo di aggiornamento con alla pizzeria Fantasie di Napoli ADR Io già un titolo come CP_2 pizzaiolo e ho fatto lì un corso di aggiornamento ADR Io non ho mai lavorato per la pizzeria Fantasie di Napoli o per altre pizzerie del sig. ADR ho conosciuto CP_2 Parte_1 al corso perché facevamo il corso insieme ADR non ho litigato con il ricorrente e non siamo diventati amici ADR Preciso che stava facendo il corso base di pizzaiolo Pt_1 ADR IL corso base e il corso di aggiornamento venivano tenuti negli stessi orari e negli stessi giorni ADR c'era un altro ragazzo che faceva il corso e a volte veniva e a volte no ADR se non mi sbaglio questo ragazzo era straniero , io lo chiamavo ADR questo CP_4 ragazzo straniero faceva il corso base di pizzaiolo ADR il corso è iniziato all'incirca a settembre 2023, io ho dovuto sospenderlo non l'ho fatto tutto perché ho avuto dei problemi di salute non so se loro l'hanno finito ADR IO l'ho sospeso a gennaio – febbraio 2024, l'ho ripreso a fine 2024 e ho fatto l'esame a fine 2024 inizio 2025 e adesso ho questo titolo del corso di aggiornamento. ADR Il corso lo faceva le lezioni al ricorrente e a me CP_2 le faceva . La maggior parte delle volte le faceva se non CP_2 CP_2 CP_2 c'era il corso non si faceva ADR i turni di lezione variavano da settimana a settimana andavamo 3 volte a settimana ci inviava i turni di settimana in settimana, li CP_2 decideva lui ADR le lezioni erano solo di pomeriggio e duravano 2 ore e mezza tre ore ADR le lezioni erano teoria e pratica noi facevamo l'impasto per noi e facevamo le pizze per noi e se ce le volevamo portare a casa le portavamo se no le buttavamo ADR Durante il corso avevamo la divisa del corso la maglietta grembiule e cappellino che avevano lo stemma della scuola del corso ADR In teoria non potevamo usare il cellulare quella era come una scuola ma se capitava che facevamo la pizza per noi e usciva bene ci facevamo la foto ADR le pizze che facevamo erano solo per noi non venivano messe a disposizione dei clienti ADR veniva al corso a volte veniva a volte no non era molto preciso non era Pt_1 costante ADR faceva il corso non lavorava nella pizzeria ADR gli orari erano Pt_1 sempre gli stessi ( i giorni del corso potevano cambiare) e gli orari erano dalle 16 o 16,30 fino alle 18 o 18,30 ADR a volte il ricorrente non veniva e mi mandava un messaggio dicendo “oggi non posso venire” ADR Noi quando andavamo al corso alla fine della lezione firmavamo un foglio di presenza ADR Il corso durava 90 ore ….ADR so che il ricorrente non lavorava lì come pizzaiolo perché qualche volta che sono andato a mangiare lì non l'ho trovato e quindi presumo che non lavorava lì ADR la pizzeria è vicino alla sala ed è a vista il cliente vede le persone che stanno facendo le pizze ADR IO non lavoro per ” CP_2
(verbale udienza 19.6.2025). Anche il teste dipendente della società resistente come Testimone_2 aiuto cuoco ha confermato che il ricorrente non aveva lavorato alle dipendenze della società resistente ma che aveva partecipato solo al corso di pizzaiolo e che il corso si svolgeva per 2/3 ore al pomeriggio per una o due volte a settimana Il teste ha infatti dichiarato: “ADR sono dipendente di lavoro lì dal Controparte_1
2020 ADR all'inizio facevo il lavapiatti adesso sono aiuto cuoco dal 2023 ADR il cognome non lo so ma conosco un ragazzo di nome che era venuto a fare un corso Parte_1 Pt_1 di pizzaiolo ADR lo so perché io apro il locale e il principale viene tardi e all'inizio questo ragazzo quando è venuto ha domandato e io gli ho chiesto cosa doveva fare e lui mi ha detto che veniva a fare il corso ADR non ho litigato con io lavoro in cucina lui è in Pt_1 pizzeria ADR non sono amico con questo preciso che la prima volta che è Parte_3 venuto mi ha chiesto del principale perché doveva domandare del corso poi quando si sono messi d'accordo lui è venuto per il corso e quando veniva mi salutava e io lo salutavo ADR io di solito lavoro dalle 16 quando apro il locale fino alle 22. Io apro il locale alle 16 ADR io ero presente nel locale quando si faceva questo corso ADR non ricordo la data precisa di quando è iniziato il corso ADR il corso non era quest'anno forse due o tre anni fa minimo due anni fa ADR io ho visto questo ragazzo che faceva il corso ADR Io ho visto che all'inizio lui al corso faceva l'impasto poi gli davo una mano anche io se non dovevo cucinare che lui mi chiedeva dammi il sale dammi l'acqua ADR c'era anche un altro ragazzo ciccio ciccio di nome anche lui stava al corso, è una persona che ho visto Per_3 entrare qui dentro prima di me ADR non so se il corso ha dei livelli ADR il corso non si faceva tutti i giorni io vedevo questo ragazzo venire 1 o 2 volte a settimana ADR io arrivo alle 16, arrivava alle 17 mi salutava ma poi non so quando andava via perché io Pt_1 sono in cucina ADR loro che facevano il corso avevano la stessa maglietta che uso io al lavoro la danno gli sponsor alla ditta , aveva anche il grembiule e cappello per chiudere , pure sopra questo cappello e alla maglietta ci sono delle scritte ADR io non so se potevano usare cellulari nel corso io ero in cucina tranne le cose che mi veniva a chiedere non so altro ADR Il corso si fa che tu prepari la pizza all'inizio fai l'impasto e poi fai la pizza anche io ho fatto il corso ADR il cliente non può mangiare le pizze del corso lo so perché l'ho fatto anche io, tu al corso fai la pizza buona o non buona la puoi portare a casa ma non viene data ai clienti ADR era che faceva questo corso, io ho visto solo lui CP_2 ogni tanto veniva un altro maestro di scuola ma di solito ho visto solo ADR Non so se CP_2 ha finito di fare il corso non sono sicuro di quanto tempo è venuto ADR preciso Parte_3 che io a volte faccio 6 ore a volte 4 ore a volte di più dipende il mio orario dai turni ADR adesso il locale è aperto 7 giorni su 7 prima forse il lunedì chiudeva ADR non ho mai visto Per_ questo ragazzo in pizzeria a le pizze mentre c'erano i clienti ADR sulle Pt_1 magliette che indosso io al lavoro e che aveva anche al corso è scritto PIZZA STAIL Pt_1
SCHOOL non mi ricordo se si scrive così ADR per il corso devi imparare tutte e due una volta fai la pizza normale e una volta fai la pizza senza glutine ADR ha fatto il corso Pt_1 anche per la pizza senza glutine lo so perché anche io ho fatto questo corso e so cosa si fa al corso ADR io non ho mai detto a cosa fare in cucina qualche volta mi ha chiesto Pt_1 come fare l'impasto della pizzeria , quando il principale arriva tardi e io gli ho detto
“guarda fai così”. ADR Per esempio il principale arrivava più tardi perché arrivava Pt_1 a volte anche prima e mi chiedeva cosa poteva fare e io gli dicevo guarda l'altra volta hai fatto questo oggi fa così ADR questo perché quando lui entrava c'ero solo io lì dentro e quindi lui domandava” ( verbale udienza 19.6.2025). Tali testimoni sono apparsi assolutamente attendibili e sinceri e le loro testimonianze concordano del resto con la stessa documentazione allegata dalla società resistente. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso in ricorso di aver partecipato ad un corso presso la pizzeria della società resistente e nelle note conclusive ha anche confermato di aver pagato l'importo rilevante del corso pari a €1500,00. Assolutamente inammissibile perché tardiva è invece la documentazione allegata alle note conclusive da parte ricorrente che ben poteva essere depositata unitamente al ricorso o al più alla prima udienza di discussione in risposta a quanto dedotto dalla resistente nella sua comparsa di costituzione e risposta.. Di nessun rilevo sono poi le dichiarazioni rese dagli altri due testi escussi in quanto non presenti nel periodo oggetto del giudizio all'interno dell'azienda resistente e, soprattutto in quanto gli stessi hanno dichiarato fatti non conosciuti direttamente ma “de relato” dalle conversazioni avute con il ricorrente e come tali irrilevanti. Il teste , padre del ricorrente, infatti ha dichiarato : “ ADR Testimone_3 mio figlio ha iniziato a lavorare lì i primi giorni di ottobre o forse l'ultima settimana di settembre 2023 e ha finito a marzo 2024 non so specificare il giorno ADR dico che ha finito a marzo 2024 perché poi ad aprile l'ho portato a lavorare nell'azienda dove lavoro io con mansioni di magazziniere ADR la pizzeria si chiama anzi Fantasie di Napoli Parte_4 ADR io lavoro dalle 8,30 alle 13 e dalle 14-17,30 dal lunedì al venerdì ADR mio figlio ha lavorato continuativamente per la pizzeria da ottobre 2023 a marzo 2024 dal martedì alla domenica compreso dalle 17 alle 22,30 o mezzanotte. L'orario di chiusura variava credo in base alla affluenza degli avventori …ADR c'erano dei giorni tipo il venerdì sabato e domenica in cui c'era più gente e l'orario si prolungava ADR mio figlio impastava la pizza puliva preparava i fritti molto spesso stava all'impasto della pizza senza glutine “ aggiungendo poi su richiesta specifica del giudice “ADR so queste cose perché ce le raccontava lui quando tornava la sera ”
Il teste ha altresì' aggiunto : “ADR so che il ricorrente mandava un messaggio o chiamava quando non andava per qualche motivo, non so a chi lo mandava ADR non so dire se era tenuto a giustificare l'assenza ADR so che il ricorrente è stato lì per tanto tempo con la promessa di fare l'esame per questo corso per l'abilitazione da pizzaiolo ma la data dell'esame veniva sempre procrastinata da gennaio a febbraio da febbraio a marzo e poi di quindici giorni e poi lui si è stufato e quindi mio figlio alla fine ha detto “basta arrivederci e grazie” Preciso che c'era già da dicembre la promessa di fare l'esame ADR so queste cose perché un papà parla con il figlio anche se le risposte sono poi molto dure e arrabbiate ma un papà ascolta ADR so che il capo cuoco solitamente gli diceva come fare i fritti o il capo pizzaiolo che era una persona cicciotella con la barba di cui non ricordo il nome gli dava le indicazioni. So queste cose perché io quando rientrava mio figlio gli chiedevo “ Ѐ evidente che il teste ha una conoscenza dei fatti solo “de relato” sulla base di quello che gli ha raccontato il figlio. Del resto il fatto che il teste abbia dichiarato che è stato il figlio a non voler più andare alla pizzeria , perché non veniva mai deciso il giorno dell'esame in evidente contrasto con quanto dedotto dal ricorrente in ricorso, evidenzia la assoluta non attendibilità del teste. Ugualmente poco attendibili sono le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, amico del ricorrente e cliente della pizzeria della società Tes_4 resistente. Il teste ha dichiarato di recarsi presso questa pizzeria una volta al mese o una volta ogni due mesi. Le dichiarazioni da lui rese evidenziano come lo stesso si sia limitato a riferire fatti a lui raccontati dal ricorrente senza che lui ne abbia avuto conoscenza diretta. Il teste ha infatti dichiarato: “ADR Io ero cliente abituale di questa pizzeria da settembre 2019 fino ai primi mesi del 2024 ADR non sono più andato perché a parte quello che era successo con il mio amico sono stato trattato male da un cameriere avevo trovato un capello nell'impasto e sono stato accusato che era un capello mio …ADR di solito andavo una volta al mese una volta ogni due mesi perché era vicino a casa mia era a portata di mano anche con gli autobus ADR conosco so che è il principale di questa pizzeria perché poi seguendolo sui vari social CP_2 media si era presentato e ho associato la faccia al nome … ADR inizialmente mi Pt_1 aveva detto che aveva iniziato con questo corso e poi questo praticantato era diventato un lavoro a tutti gli effetti a quanto so. ADR lo so perché quando si sfogava con me mi diceva che si trovava a gestire la pizzeria da solo con gli orari di lavoro ADR non saprei dire quando ha iniziato a lavorare come dipendente ma quando sono andato lì ad ottobre 2023 che era l'anniversario della mia compagna il ricorrente era già lì a lavorare la sera ADR era l'anniversario di stare insieme mio e della mia compagna ADR ai tempi prima della ristrutturazione la pizzeria era aperta la pizzeria era a vista dalla sala e si vedeva chi ci lavorava e lui ogni tanto ci faceva l'occhiolino ADR verso fine marzo 2024 il ricorrente finito di lavorare lì …..ADR so che non ha più lavorato lì perché ha avuto una forte condizione di stress non riusciva più a sostenere il carico di lavoro oltre ad una questione pecuniaria perché mi ha detto che non veniva pagato ADR dico questo perché spesso il ricorrente usciva con me la mattina sul tardi e mi raccontava come era il posto di lavoro ADR il ricorrente mi raccontava che aveva solo il lunedì libero e lavorava tutte le sere dal martedì alla domenica più o meno dalle 17,30 o 18 fino a fine serata, spesso quando tornavo la sera dal centro commerciale verso mezzanotte o 23,30 lo vedevo che stava in pizzeria a pulire , la pizzeria all'epoca dalla strada faceva vedere anche il suo interno. …ADR so che il ricorrente ha deciso di abbandonare il lavoro di sua volontà e questo lo so perché me lo ha detto ” Pt_1
Le dichiarazioni rese dal teste contrastano inoltre con quanto dedotto in ricorso dal ricorrente circa l'orario finale di lavoro (indicato dal ricorrente fino alle 22 in ricorso) e in ordine alle modalità di cessazione del rapporto tra le parti. Inoltre tutti i fatti descritti dal teste appaiono conosciuti perché riferiti dal ricorrente ad eccezione dell'unica volta che il teste ha riferito di aver visto il ricorrente nella pizzeria mentre faceva la pizza quando era andato lì come cliente a ottobre 2023. Tuttavia tale fatto appare privo di rilievo in quanto non è stato specificato se l'attività svolta dal ricorrente fosse relativa al corso di pizzaiolo o ad una effettiva attività di pizzaiolo per i clienti della società resistente. Inoltre i testi e hanno escluso che il Persona_3 Testimone_2 ricorrente abbia mai prestato attività lavorativa per la resistente e che le pizze dallo stesso preparate fossero mai state cucinate per i clienti e, tali testimonianze devono ritenersi maggiormente attendibili essendo i testi stati presenti all'interno della struttura durante il corso di pizzaiolo e essendo il teste presente quando la pizzeria era aperta al pubblico ed essendo le loro Tes_2 dichiarazioni circostanziate e concordanti. Sulla base quindi della documentazione allegata confermata anche dagli elementi acquisiti nel corso della istruttoria il ricorso deve essere rigettato non essendo stata fornita la prova dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro subordinato. L'inesistenza dei un rapporto di lavoro subordinato determina conseguentemente l'infondatezza delle domande volte al pagamento di differenze retributive e contributive e l'infondatezza del dedotto licenziamento. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. 11.La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore di che sono Controparte_1 liquidate in dispositivo mentre sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra parte ricorrente e . CP_3
Malgrado la soccombenza non sussistono gli estremi per la condanna alla lite temeraria
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
(15%) e oltre IVA e CPA . Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_3
OM , 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n.47643/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in OM (RM), Viale Parte_1
Parioli n. 47, presso lo studio dell'Avv. Valerio Bocchini del Foro di OM , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
RICORRENTE E
, con sede in OM Via Guglielmo Cappa 32 00132 OM in Controparte_1 persona dell'AU , rappresentato e difeso da Avv.Michele Roselli ed CP_2 elett.te dom.to presso il suo studio in OM Cir.ne Trionfale 123, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE E
in persona del Presidente e Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in OM, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_3
RESISTENTE
all'esito della udienza di trattazione scritta dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
(15%) e oltre IVA e CPA . Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_3
OM , 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 27.12.2024 e ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di OM la Parte_1 avanzando le seguenti conclusioni: “in via principale Controparte_1
• accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig.
[...]
e nonché che detto lavoratore è stato - senza Parte_1 Controparte_1 regolarizzazione - alle dipendenze della Società dal 15/10/2023 al 24/03/2024, con la qualifica di cui al CCNL di categoria, 3° livello di inquadramento, ovvero con quella diversa eventualmente risultante in causa, e con mansioni di “pizzaiolo”; per l'effetto
• accertare e dichiarare che al Sig. compete la somma di Parte_1
€11.998,79 per retribuzione, TFR/indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva di ferie, ex festività e ROL non goduti e indennità di mancato preavviso, oltre a vedere versati presso l'Ente previdenziale competente ( i contributi pensionistici maturati;
per l'effetto, CP_3 condannare al versamento di detti importi in favore del Sig. Controparte_1 [...] ; Parte_1
• accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato al Sig. , Parte_1 poiché intimato oralmente, è illegittimo e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 dello Statuto dei Lavoratori e successive modificazioni (Legge n.92/2012) e 2 del D.lgs. n. 23/2015, nonché, per l'effetto, a corrispondere a detto Sig. Parte_1 le retribuzioni dovutegli dalla data del licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
per l'effetto
• accertare, ai sensi dell'art. 2, del D.lgs. 23/2015, il diritto del Si. a Parte_1 ricevere da l risarcimento del danno ingiusto patito e patendo nella Controparte_1 misura prevista ex lege, con importo non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno patito o all'indennità risarcitoria, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire, in separato giudizio, per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia.
• condannare altresì, al versamento della contribuzione Controparte_1 obbligatoria ai competenti Istituti previdenziali nella misura che verrà stabilita sulla base della retribuzione accertata;
• condannare per quanto di ragione, al pagamento degli interessi Controparte_1 legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001), nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.;
• condannare l pagamento delle spese e compensi, oltre IVA, CPA e Parte_2 spese forfettarie (15%), della presente procedura, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• munire la sentenza dell'esecutività come per legge;
• denunciare, qualora se ne ravvisino i presupposti, agli organi Controparte_1 ispettivi del lavoro affinché ravvisino e, se del caso, sanzionino l'utilizzo di lavoratori in nero” Deduceva il ricorrente: • che , dopo un breve periodo in cui aveva seguito un corso di formazione da pizzaiolo, aveva lavorato alle dipendenze della resistente con mansioni di pizzaiolo dal 15.10.2023 al 24.3.2024, senza alcuna formalizzazione contrattuale;
• che aveva lavorato sulla base di turni giornalieri di 5/6 ore dalle 17 alle 22 circa salvo straordinari per 6 giorni a settimana “con continuità settimanale e mensile e un solo giorno settimanale di ferie (solitamente il lunedì o il martedì) presso l'esercizio “Fantasie 'e Napoli”, sito in OM (RM), Via di Massa San Giuliano n. 565”;
• che occasionalmente aveva lavorato anche presso altri esercizi della resistente in OM;
• che aveva lavorato sotto le direttive e il controllo del titolare della società resistente ricevendo direttive dall'altro pizzaiolo e dal Persona_2 cuoco sig Saif;
• che il rapporto si era interrotto in quanto il lavoratore , dopo aver richiesto varie volte di essere regolarizzato e di ricevere il pagamento delle spettanze dovute era stato verbalmente allontanato dal luogo di lavoro. Chiedeva quindi l'accertamento del rapporto subordinato per l'intero periodo di lavoro e l'accertamento della nullità del licenziamento verbale con condanna della resistente alla reintegra e al pagamento delle differenze retributive maturate e dei contributi. Avanzava pertanto le conclusioni sopra indicate.
2. Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Deduceva che il ricorrente non aveva mai lavorato alle sue dipendenze . Precisava che l'AU della società convenuta era istruttore ufficiale CP_2 della “PIZZA STYLE SCHOOL” scuola per pizzaioli molto rinomata e che il ricorrente nel luglio 2023 aveva contattato la scuola per partecipare ad un corso per principianti e che in data 26.9.2023 aveva aderito alla scuola sottoscrivendo un modulo di iscrizione al corso per pizzaioli principianti per complessive 90 ore suddiviso in lesioni di 2-3 ore giornaliere ciascuna. Precisava che il ricorrente aveva partecipato fino al 30.3.2024 ( e non fino alla data indicata in ricorso del 24.3.2025) svolgendo 95 ore + 2 ore di cucina senza glutine e conseguendo il relativo attestato di partecipazione che tuttavia non era mai stato ritirato per mancato pagamento del saldo del corso ma era stato reso comunque disponibile dalla scuola. Precisava che anche il sig , indicato dal ricorrente come dipendente Persona_3 della società era un corsista anche se aveva frequentato il corso di pizzaiolo avanzato mentre l'altro corsista principiante era . CP_4
Contestava che i messaggi richiamati in ricorso e allegati allo stesso fossero idonei a provare la natura subordinata del rapporto evidenziando solo un rapporto confidenziale e riguardando per lo più conversazioni in cui il ricorrente comunicava di non essere presente alla lezione. Evidenziava che tutti i corsisti indossavano le magliette della scuola ma precisava che nessun alimento preparato dai corsisti veniva offerti alla clientela della pizzeria. Contestava pertanto che vi fosse stato alcun licenziamento non essendovi un rapporto di lavoro subordinato ed essendo comunque stato il ricorrente ad essersi reso irreperibile nei confronti della scuola dai primi di aprile 2024. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria.
3.Alla prima udienza del 7.3.2025 il giudice, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' a cura di parte ricorrente e rinviava la CP_3 causa alla udienza del 16.5.2025.
4. Si costituiva l' in data 22.4.2025 avanzando le seguenti conclusioni:” CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove siano ritenute fondate le domande della ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni CP_ accertandi e non prescritti nei confronti dell' rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive. Con vittoria di spese” 5. Alla udienza del 16.5.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste anche istruttorie e il giudice ammetteva le prove per testi . I testi venivano escussi alla udienza del 19.6.2025 e all'esito della istruttoria , la causa veniva rinviata per discussione alla udienza dell'11.9.2025 e il giudice con l'accordo delle parti disponeva che detta udienza venisse trattata con la forma della trattazione scritta. Alla udienza dell'11.9.2025 la causa è stata trattata nella forma della trattazione scritta e all'esito è stata decisa come da sentenza.
DIRITTO
6.Preliminarmente si rileva come sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' attesa la richiesta di pagamento dei contributi avanzata da CP_3 parte ricorrente.
7. Sempre in via preliminare si rileva come tutte le parti hanno depositato le note scritte di udienza.
8.Quanto al merito era onere della parte ricorrente fornire la prova di quanto dedotto in ricorso e tale prova non è stata fornita. Lo stesso ricorrente ha ammesso in ricorso di aver partecipato ad un corso di formazione come pizzaiolo presso la società resistente non specificando tuttavia il periodo.
9.Al riguardo tuttavia la società resistente ha allegato non solo la documentazione attestante che il legale rappresentante della resistente è tra gli istruttori della scuola “PIZZA STYLE SCHOOL” Italia, ( allegato 4 e 5 parte resistente ) ma anche allegato i fogli attestanti la presenza alle lezioni e il programma svolto dal 26.9.2023 al 30.3.2024 dal ricorrente e tale documentazione non è stata contestata in maniera specifica da parte ricorrente ( allegato 7 parte resistente ) La società resistente ha altresì' allegato documentazione attestante l'iscrizione al corso e la partecipazione di altri due soggetti: ( che ha Persona_3 partecipato al corso pizzaiolo professionista) e ( allegati 9 e 10 Testimone_1 parte resistente). Tale documentazione non specificamente contestata da parte ricorrente prova che presso l'esercizio della società resistente si sono effettivamente tenuti nel periodo oggetto di causa dei corsi per pizzaiolo base e per pizzaiolo avanzato e che il ricorrente ha partecipato agli stessi. 10.Inoltre l'istruttoria esperita ha confermato tali fatti. I testi e hanno infatti confermato come nel Persona_3 Testimone_2 periodo oggetto del ricorso il ricorrente abbia solo partecipato al corso di pizzaiolo, e come lo stesso non abbia mai lavorato alle dipendenze della resistente . Il teste ha infatti dichiarato di aver partecipato ad un corso di Per_3 aggiornamento, avendo già un titolo di pizzaiolo, presso la scuola della società resistente e che il corso di perfezionamento era svolto nelle medesime ore del corso base al quale partecipava il ricorrente . Il teste ha specificato che il corso durava tra le 2 e le 3 ore ogni volta in giorni che variavano e che potevano essere 3 volte a settimana. Il teste ha specificato che i corsisti avevano una maglietta e un grembiule del corso e che le pietanze preparate non venivano date ai clienti della pizzeria ma che se volevano le potevano portare a casa i corsisti. . Il teste ha infatti dichiarato “ADR io ho fatto il corso di pizzaiolo di aggiornamento con alla pizzeria Fantasie di Napoli ADR Io già un titolo come CP_2 pizzaiolo e ho fatto lì un corso di aggiornamento ADR Io non ho mai lavorato per la pizzeria Fantasie di Napoli o per altre pizzerie del sig. ADR ho conosciuto CP_2 Parte_1 al corso perché facevamo il corso insieme ADR non ho litigato con il ricorrente e non siamo diventati amici ADR Preciso che stava facendo il corso base di pizzaiolo Pt_1 ADR IL corso base e il corso di aggiornamento venivano tenuti negli stessi orari e negli stessi giorni ADR c'era un altro ragazzo che faceva il corso e a volte veniva e a volte no ADR se non mi sbaglio questo ragazzo era straniero , io lo chiamavo ADR questo CP_4 ragazzo straniero faceva il corso base di pizzaiolo ADR il corso è iniziato all'incirca a settembre 2023, io ho dovuto sospenderlo non l'ho fatto tutto perché ho avuto dei problemi di salute non so se loro l'hanno finito ADR IO l'ho sospeso a gennaio – febbraio 2024, l'ho ripreso a fine 2024 e ho fatto l'esame a fine 2024 inizio 2025 e adesso ho questo titolo del corso di aggiornamento. ADR Il corso lo faceva le lezioni al ricorrente e a me CP_2 le faceva . La maggior parte delle volte le faceva se non CP_2 CP_2 CP_2 c'era il corso non si faceva ADR i turni di lezione variavano da settimana a settimana andavamo 3 volte a settimana ci inviava i turni di settimana in settimana, li CP_2 decideva lui ADR le lezioni erano solo di pomeriggio e duravano 2 ore e mezza tre ore ADR le lezioni erano teoria e pratica noi facevamo l'impasto per noi e facevamo le pizze per noi e se ce le volevamo portare a casa le portavamo se no le buttavamo ADR Durante il corso avevamo la divisa del corso la maglietta grembiule e cappellino che avevano lo stemma della scuola del corso ADR In teoria non potevamo usare il cellulare quella era come una scuola ma se capitava che facevamo la pizza per noi e usciva bene ci facevamo la foto ADR le pizze che facevamo erano solo per noi non venivano messe a disposizione dei clienti ADR veniva al corso a volte veniva a volte no non era molto preciso non era Pt_1 costante ADR faceva il corso non lavorava nella pizzeria ADR gli orari erano Pt_1 sempre gli stessi ( i giorni del corso potevano cambiare) e gli orari erano dalle 16 o 16,30 fino alle 18 o 18,30 ADR a volte il ricorrente non veniva e mi mandava un messaggio dicendo “oggi non posso venire” ADR Noi quando andavamo al corso alla fine della lezione firmavamo un foglio di presenza ADR Il corso durava 90 ore ….ADR so che il ricorrente non lavorava lì come pizzaiolo perché qualche volta che sono andato a mangiare lì non l'ho trovato e quindi presumo che non lavorava lì ADR la pizzeria è vicino alla sala ed è a vista il cliente vede le persone che stanno facendo le pizze ADR IO non lavoro per ” CP_2
(verbale udienza 19.6.2025). Anche il teste dipendente della società resistente come Testimone_2 aiuto cuoco ha confermato che il ricorrente non aveva lavorato alle dipendenze della società resistente ma che aveva partecipato solo al corso di pizzaiolo e che il corso si svolgeva per 2/3 ore al pomeriggio per una o due volte a settimana Il teste ha infatti dichiarato: “ADR sono dipendente di lavoro lì dal Controparte_1
2020 ADR all'inizio facevo il lavapiatti adesso sono aiuto cuoco dal 2023 ADR il cognome non lo so ma conosco un ragazzo di nome che era venuto a fare un corso Parte_1 Pt_1 di pizzaiolo ADR lo so perché io apro il locale e il principale viene tardi e all'inizio questo ragazzo quando è venuto ha domandato e io gli ho chiesto cosa doveva fare e lui mi ha detto che veniva a fare il corso ADR non ho litigato con io lavoro in cucina lui è in Pt_1 pizzeria ADR non sono amico con questo preciso che la prima volta che è Parte_3 venuto mi ha chiesto del principale perché doveva domandare del corso poi quando si sono messi d'accordo lui è venuto per il corso e quando veniva mi salutava e io lo salutavo ADR io di solito lavoro dalle 16 quando apro il locale fino alle 22. Io apro il locale alle 16 ADR io ero presente nel locale quando si faceva questo corso ADR non ricordo la data precisa di quando è iniziato il corso ADR il corso non era quest'anno forse due o tre anni fa minimo due anni fa ADR io ho visto questo ragazzo che faceva il corso ADR Io ho visto che all'inizio lui al corso faceva l'impasto poi gli davo una mano anche io se non dovevo cucinare che lui mi chiedeva dammi il sale dammi l'acqua ADR c'era anche un altro ragazzo ciccio ciccio di nome anche lui stava al corso, è una persona che ho visto Per_3 entrare qui dentro prima di me ADR non so se il corso ha dei livelli ADR il corso non si faceva tutti i giorni io vedevo questo ragazzo venire 1 o 2 volte a settimana ADR io arrivo alle 16, arrivava alle 17 mi salutava ma poi non so quando andava via perché io Pt_1 sono in cucina ADR loro che facevano il corso avevano la stessa maglietta che uso io al lavoro la danno gli sponsor alla ditta , aveva anche il grembiule e cappello per chiudere , pure sopra questo cappello e alla maglietta ci sono delle scritte ADR io non so se potevano usare cellulari nel corso io ero in cucina tranne le cose che mi veniva a chiedere non so altro ADR Il corso si fa che tu prepari la pizza all'inizio fai l'impasto e poi fai la pizza anche io ho fatto il corso ADR il cliente non può mangiare le pizze del corso lo so perché l'ho fatto anche io, tu al corso fai la pizza buona o non buona la puoi portare a casa ma non viene data ai clienti ADR era che faceva questo corso, io ho visto solo lui CP_2 ogni tanto veniva un altro maestro di scuola ma di solito ho visto solo ADR Non so se CP_2 ha finito di fare il corso non sono sicuro di quanto tempo è venuto ADR preciso Parte_3 che io a volte faccio 6 ore a volte 4 ore a volte di più dipende il mio orario dai turni ADR adesso il locale è aperto 7 giorni su 7 prima forse il lunedì chiudeva ADR non ho mai visto Per_ questo ragazzo in pizzeria a le pizze mentre c'erano i clienti ADR sulle Pt_1 magliette che indosso io al lavoro e che aveva anche al corso è scritto PIZZA STAIL Pt_1
SCHOOL non mi ricordo se si scrive così ADR per il corso devi imparare tutte e due una volta fai la pizza normale e una volta fai la pizza senza glutine ADR ha fatto il corso Pt_1 anche per la pizza senza glutine lo so perché anche io ho fatto questo corso e so cosa si fa al corso ADR io non ho mai detto a cosa fare in cucina qualche volta mi ha chiesto Pt_1 come fare l'impasto della pizzeria , quando il principale arriva tardi e io gli ho detto
“guarda fai così”. ADR Per esempio il principale arrivava più tardi perché arrivava Pt_1 a volte anche prima e mi chiedeva cosa poteva fare e io gli dicevo guarda l'altra volta hai fatto questo oggi fa così ADR questo perché quando lui entrava c'ero solo io lì dentro e quindi lui domandava” ( verbale udienza 19.6.2025). Tali testimoni sono apparsi assolutamente attendibili e sinceri e le loro testimonianze concordano del resto con la stessa documentazione allegata dalla società resistente. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso in ricorso di aver partecipato ad un corso presso la pizzeria della società resistente e nelle note conclusive ha anche confermato di aver pagato l'importo rilevante del corso pari a €1500,00. Assolutamente inammissibile perché tardiva è invece la documentazione allegata alle note conclusive da parte ricorrente che ben poteva essere depositata unitamente al ricorso o al più alla prima udienza di discussione in risposta a quanto dedotto dalla resistente nella sua comparsa di costituzione e risposta.. Di nessun rilevo sono poi le dichiarazioni rese dagli altri due testi escussi in quanto non presenti nel periodo oggetto del giudizio all'interno dell'azienda resistente e, soprattutto in quanto gli stessi hanno dichiarato fatti non conosciuti direttamente ma “de relato” dalle conversazioni avute con il ricorrente e come tali irrilevanti. Il teste , padre del ricorrente, infatti ha dichiarato : “ ADR Testimone_3 mio figlio ha iniziato a lavorare lì i primi giorni di ottobre o forse l'ultima settimana di settembre 2023 e ha finito a marzo 2024 non so specificare il giorno ADR dico che ha finito a marzo 2024 perché poi ad aprile l'ho portato a lavorare nell'azienda dove lavoro io con mansioni di magazziniere ADR la pizzeria si chiama anzi Fantasie di Napoli Parte_4 ADR io lavoro dalle 8,30 alle 13 e dalle 14-17,30 dal lunedì al venerdì ADR mio figlio ha lavorato continuativamente per la pizzeria da ottobre 2023 a marzo 2024 dal martedì alla domenica compreso dalle 17 alle 22,30 o mezzanotte. L'orario di chiusura variava credo in base alla affluenza degli avventori …ADR c'erano dei giorni tipo il venerdì sabato e domenica in cui c'era più gente e l'orario si prolungava ADR mio figlio impastava la pizza puliva preparava i fritti molto spesso stava all'impasto della pizza senza glutine “ aggiungendo poi su richiesta specifica del giudice “ADR so queste cose perché ce le raccontava lui quando tornava la sera ”
Il teste ha altresì' aggiunto : “ADR so che il ricorrente mandava un messaggio o chiamava quando non andava per qualche motivo, non so a chi lo mandava ADR non so dire se era tenuto a giustificare l'assenza ADR so che il ricorrente è stato lì per tanto tempo con la promessa di fare l'esame per questo corso per l'abilitazione da pizzaiolo ma la data dell'esame veniva sempre procrastinata da gennaio a febbraio da febbraio a marzo e poi di quindici giorni e poi lui si è stufato e quindi mio figlio alla fine ha detto “basta arrivederci e grazie” Preciso che c'era già da dicembre la promessa di fare l'esame ADR so queste cose perché un papà parla con il figlio anche se le risposte sono poi molto dure e arrabbiate ma un papà ascolta ADR so che il capo cuoco solitamente gli diceva come fare i fritti o il capo pizzaiolo che era una persona cicciotella con la barba di cui non ricordo il nome gli dava le indicazioni. So queste cose perché io quando rientrava mio figlio gli chiedevo “ Ѐ evidente che il teste ha una conoscenza dei fatti solo “de relato” sulla base di quello che gli ha raccontato il figlio. Del resto il fatto che il teste abbia dichiarato che è stato il figlio a non voler più andare alla pizzeria , perché non veniva mai deciso il giorno dell'esame in evidente contrasto con quanto dedotto dal ricorrente in ricorso, evidenzia la assoluta non attendibilità del teste. Ugualmente poco attendibili sono le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, amico del ricorrente e cliente della pizzeria della società Tes_4 resistente. Il teste ha dichiarato di recarsi presso questa pizzeria una volta al mese o una volta ogni due mesi. Le dichiarazioni da lui rese evidenziano come lo stesso si sia limitato a riferire fatti a lui raccontati dal ricorrente senza che lui ne abbia avuto conoscenza diretta. Il teste ha infatti dichiarato: “ADR Io ero cliente abituale di questa pizzeria da settembre 2019 fino ai primi mesi del 2024 ADR non sono più andato perché a parte quello che era successo con il mio amico sono stato trattato male da un cameriere avevo trovato un capello nell'impasto e sono stato accusato che era un capello mio …ADR di solito andavo una volta al mese una volta ogni due mesi perché era vicino a casa mia era a portata di mano anche con gli autobus ADR conosco so che è il principale di questa pizzeria perché poi seguendolo sui vari social CP_2 media si era presentato e ho associato la faccia al nome … ADR inizialmente mi Pt_1 aveva detto che aveva iniziato con questo corso e poi questo praticantato era diventato un lavoro a tutti gli effetti a quanto so. ADR lo so perché quando si sfogava con me mi diceva che si trovava a gestire la pizzeria da solo con gli orari di lavoro ADR non saprei dire quando ha iniziato a lavorare come dipendente ma quando sono andato lì ad ottobre 2023 che era l'anniversario della mia compagna il ricorrente era già lì a lavorare la sera ADR era l'anniversario di stare insieme mio e della mia compagna ADR ai tempi prima della ristrutturazione la pizzeria era aperta la pizzeria era a vista dalla sala e si vedeva chi ci lavorava e lui ogni tanto ci faceva l'occhiolino ADR verso fine marzo 2024 il ricorrente finito di lavorare lì …..ADR so che non ha più lavorato lì perché ha avuto una forte condizione di stress non riusciva più a sostenere il carico di lavoro oltre ad una questione pecuniaria perché mi ha detto che non veniva pagato ADR dico questo perché spesso il ricorrente usciva con me la mattina sul tardi e mi raccontava come era il posto di lavoro ADR il ricorrente mi raccontava che aveva solo il lunedì libero e lavorava tutte le sere dal martedì alla domenica più o meno dalle 17,30 o 18 fino a fine serata, spesso quando tornavo la sera dal centro commerciale verso mezzanotte o 23,30 lo vedevo che stava in pizzeria a pulire , la pizzeria all'epoca dalla strada faceva vedere anche il suo interno. …ADR so che il ricorrente ha deciso di abbandonare il lavoro di sua volontà e questo lo so perché me lo ha detto ” Pt_1
Le dichiarazioni rese dal teste contrastano inoltre con quanto dedotto in ricorso dal ricorrente circa l'orario finale di lavoro (indicato dal ricorrente fino alle 22 in ricorso) e in ordine alle modalità di cessazione del rapporto tra le parti. Inoltre tutti i fatti descritti dal teste appaiono conosciuti perché riferiti dal ricorrente ad eccezione dell'unica volta che il teste ha riferito di aver visto il ricorrente nella pizzeria mentre faceva la pizza quando era andato lì come cliente a ottobre 2023. Tuttavia tale fatto appare privo di rilievo in quanto non è stato specificato se l'attività svolta dal ricorrente fosse relativa al corso di pizzaiolo o ad una effettiva attività di pizzaiolo per i clienti della società resistente. Inoltre i testi e hanno escluso che il Persona_3 Testimone_2 ricorrente abbia mai prestato attività lavorativa per la resistente e che le pizze dallo stesso preparate fossero mai state cucinate per i clienti e, tali testimonianze devono ritenersi maggiormente attendibili essendo i testi stati presenti all'interno della struttura durante il corso di pizzaiolo e essendo il teste presente quando la pizzeria era aperta al pubblico ed essendo le loro Tes_2 dichiarazioni circostanziate e concordanti. Sulla base quindi della documentazione allegata confermata anche dagli elementi acquisiti nel corso della istruttoria il ricorso deve essere rigettato non essendo stata fornita la prova dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro subordinato. L'inesistenza dei un rapporto di lavoro subordinato determina conseguentemente l'infondatezza delle domande volte al pagamento di differenze retributive e contributive e l'infondatezza del dedotto licenziamento. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. 11.La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore di che sono Controparte_1 liquidate in dispositivo mentre sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra parte ricorrente e . CP_3
Malgrado la soccombenza non sussistono gli estremi per la condanna alla lite temeraria
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
(15%) e oltre IVA e CPA . Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_3
OM , 12.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso