Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1696
TAR
Sentenza 22 novembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nesso causale tra illegittima applicazione sconto e danno lamentato

    Il TAR ha ritenuto che il pregiudizio lamentato non fosse diretta conseguenza dell'applicazione dello sconto, ma piuttosto delle modalità con cui l'Amministrazione ha gestito le conseguenze della declaratoria di illegittimità, ovvero neutralizzando l'incremento tariffario tramite una riduzione del volume delle prestazioni. Il Consiglio di Stato conferma che la disciplina contrattuale applicabile per l'intero 2018 è stata novellata dalla D.G.R. n. 61/26, che ha mantenuto fermo il tetto di spesa e ridotto il numero di prestazioni, e che tale rimodulazione è avvenuta in coerenza con la normativa contrattuale. L'appellante non ha impugnato tale rideterminazione, accettando un numero inferiore di prestazioni remunerate. Pertanto, la genesi eziologica del danno non è riconducibile alla D.G.R. n. 21/12, ma alla D.G.R. n. 61/26, che ha gestito le conseguenze dell'illegittimità dello sconto.

  • Rigettato
    Sussistenza e prova del danno

    Il TAR ha ritenuto che la struttura ricorrente, avendo ottenuto la massima remunerazione nei limiti del tetto di spesa, non abbia subito alcun pregiudizio in termini di differenza tra quanto percepito e quanto percepibile. L'appellante avrebbe dovuto provare i maggiori costi sostenuti per erogare il surplus di prestazioni. Il Consiglio di Stato ribadisce che la riaffermazione del tetto di spesa con la D.G.R. n. 61/26 sterilizza ogni possibilità di riconoscimento del danno rivendicato in relazione agli importi decurtati. La pretesa di remunerazione a tariffa piena dell'originario numero di prestazioni si pone in conflitto con l'inoppugnata D.G.R. n. 61/26 e la giurisprudenza che esclude corrispettivi extra tetto. La parte appellante non ha articolato la plausibile pretesa risarcitoria rapportata ai maggiori costi sostenuti, né ha fornito la prova di tale danno, limitandosi a una domanda basata sulla differenza tariffaria.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo della colpa

    Il TAR ha escluso la colpa dell'Amministrazione, considerando il contesto giurisprudenziale e amministrativo in cui la D.G.R. n. 21/12 era stata adottata, e la tempestività dell'intervento regionale con la D.G.R. n. 61/26 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, applicando il principio della 'ragione più liquida', non esamina ulteriormente questo motivo in quanto assorbito dall'insussistenza del nesso causale e dall'erronea individuazione del petitum risarcitorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 1696
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1696
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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