TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3918/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa RT NZ Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3918/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.08.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Notarangelo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025 le parti, premesso che in data
06.04.2023 la Procura presso il Tribunale di Roma autorizzava Parte_2
l'accordo consensuale, in negoziazione assistita, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Orbetello (GR) in data in data 24.09.2016,
1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa coniugale di via
Salvador D'Alì n. 20 scala unica int.11 è assegnata alla sig.ra in Controparte_1 ragione del collocamento prevalente della figlia presso di lei;
2) La figlia Per_1 minore è affidata congiuntamente ad entrambi genitori che assumeranno in Per_1 via condivisa le scelte di maggior interesse (salute, istruzione, educazione e residenza) ascoltandone l'opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e secondo le aspirazioni e inclinazioni naturali della medesima;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che tempo per tempo sarà con la figlia;
3) Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, nonché due giorni infrasettimanali consecutivi e comprensivi di pernottamento presso l'abitazione paterna, secondo la seguente turnazione ordinaria: a) durante le settimane con i fine settimana di spettanza della madre, la minore trascorrerà con il padre il mercoledì ed il giovedì, comprensivo di pernottamento, dall'uscita di scuola del mercoledì, sino all'accompagnamento a scuola del venerdì mattina. La madre terrà con sé la minore nei rimanenti giorni. b) durante le settimane con i fine settimana di spettanza del padre, la minore trascorrerà con il padre, oltre al fine settimana di propria spettanza, il giovedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola del giovedì pomeriggio, sino all'accompagnamento a scuola del lunedì successivo.
La madre terrà con sé la minore nei rimanenti giorni. A partire dall'anno 2026, il periodo di chiusura della scuola dedicato alla “settimana bianca” verrà fruito ad anni alterni dai genitori, con inizio dell'alternanza da parte del padre. Le festività infrasettimanali e i ponti verranno trascorsi secondo la rotazione ordinaria. La minore trascorrerà con il papà la ricorrenza del 19 marzo di ciascun anno e, reciprocamente, trascorrerà con la Sig.ra la Festa della Mamma (seconda CP_1 domenica di maggio) di ciascun anno. 4) Nell'ambito dei rispettivi periodi di permanenza con la figlia, entrambi genitori saranno liberi di condurre la figlia all'estero ovunque e senza condizioni, concedendosi la facoltà di telefonare alla figlia una volta al giorno, dopo pranzo. 5) Entrambi i genitori si impegnano a modalità di frequentazione della figlia con i loro eventuali futuri compagni improntate alla discrezione e al rispetto della loro reciproca figura genitoriale. 6)
2 I coniugi provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento, essendo provvisti di adeguati redditi propri. 7) Con decorrenza dal mese di maggio
2025: a) a far data dalla cessazione del periodo di distacco a Varsavia e rientro in
Italia, il padre corrisponderà alla Sig.ra un contributo mensile per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento anticipato entro il quinto giorno di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra b) il padre provvederà altresì al CP_1 pagamento, in misura del 100%, della retta scolastica e delle uniformi dell'Istituto privato ove la minore è attualmente iscritta sino al termine degli studi, ossia sino al conseguimento del diploma di maturità, restando fermo che in caso di rimborsi ovvero contributi economici o comunque denominati erogati dal datore di lavoro del padre o dallo Stato essi spetteranno esclusivamente al Sig. ; 8) Parte_1
Entrambi i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, previamente concordate tra loro e documentate. Tali spese comprendono tutte quelle indicate nel Protocollo
d'intesa con il Foro del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 - ed eventuali successive modifiche;
9) Il padre si impegna a garantire il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in Toscana della madre, fino alla sua data di scadenza
(31.12.2025).
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 3918/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
3 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa RT NZ Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3918/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.08.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Notarangelo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025 le parti, premesso che in data
06.04.2023 la Procura presso il Tribunale di Roma autorizzava Parte_2
l'accordo consensuale, in negoziazione assistita, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Orbetello (GR) in data in data 24.09.2016,
1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa coniugale di via
Salvador D'Alì n. 20 scala unica int.11 è assegnata alla sig.ra in Controparte_1 ragione del collocamento prevalente della figlia presso di lei;
2) La figlia Per_1 minore è affidata congiuntamente ad entrambi genitori che assumeranno in Per_1 via condivisa le scelte di maggior interesse (salute, istruzione, educazione e residenza) ascoltandone l'opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e secondo le aspirazioni e inclinazioni naturali della medesima;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che tempo per tempo sarà con la figlia;
3) Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, nonché due giorni infrasettimanali consecutivi e comprensivi di pernottamento presso l'abitazione paterna, secondo la seguente turnazione ordinaria: a) durante le settimane con i fine settimana di spettanza della madre, la minore trascorrerà con il padre il mercoledì ed il giovedì, comprensivo di pernottamento, dall'uscita di scuola del mercoledì, sino all'accompagnamento a scuola del venerdì mattina. La madre terrà con sé la minore nei rimanenti giorni. b) durante le settimane con i fine settimana di spettanza del padre, la minore trascorrerà con il padre, oltre al fine settimana di propria spettanza, il giovedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola del giovedì pomeriggio, sino all'accompagnamento a scuola del lunedì successivo.
La madre terrà con sé la minore nei rimanenti giorni. A partire dall'anno 2026, il periodo di chiusura della scuola dedicato alla “settimana bianca” verrà fruito ad anni alterni dai genitori, con inizio dell'alternanza da parte del padre. Le festività infrasettimanali e i ponti verranno trascorsi secondo la rotazione ordinaria. La minore trascorrerà con il papà la ricorrenza del 19 marzo di ciascun anno e, reciprocamente, trascorrerà con la Sig.ra la Festa della Mamma (seconda CP_1 domenica di maggio) di ciascun anno. 4) Nell'ambito dei rispettivi periodi di permanenza con la figlia, entrambi genitori saranno liberi di condurre la figlia all'estero ovunque e senza condizioni, concedendosi la facoltà di telefonare alla figlia una volta al giorno, dopo pranzo. 5) Entrambi i genitori si impegnano a modalità di frequentazione della figlia con i loro eventuali futuri compagni improntate alla discrezione e al rispetto della loro reciproca figura genitoriale. 6)
2 I coniugi provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento, essendo provvisti di adeguati redditi propri. 7) Con decorrenza dal mese di maggio
2025: a) a far data dalla cessazione del periodo di distacco a Varsavia e rientro in
Italia, il padre corrisponderà alla Sig.ra un contributo mensile per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento anticipato entro il quinto giorno di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra b) il padre provvederà altresì al CP_1 pagamento, in misura del 100%, della retta scolastica e delle uniformi dell'Istituto privato ove la minore è attualmente iscritta sino al termine degli studi, ossia sino al conseguimento del diploma di maturità, restando fermo che in caso di rimborsi ovvero contributi economici o comunque denominati erogati dal datore di lavoro del padre o dallo Stato essi spetteranno esclusivamente al Sig. ; 8) Parte_1
Entrambi i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, previamente concordate tra loro e documentate. Tali spese comprendono tutte quelle indicate nel Protocollo
d'intesa con il Foro del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 - ed eventuali successive modifiche;
9) Il padre si impegna a garantire il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in Toscana della madre, fino alla sua data di scadenza
(31.12.2025).
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 3918/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
3 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa RT NZ
4