Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2645 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Via Nazionale - Pal. Roma – , AU di Parte_2
Corigliano ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto alla quale andavano riconosciute le provvidenze di cui alla L. 118/71 viceversa negate dal consulente nella pregressa fase processuale;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza le Parti, come da verbale, dopo discussione, concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
La causa veniva trattenuta in decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente con la CP_ conseguenza che ogni lagnanza dell' al riguardo risulta destituita di fondamento.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 28.05.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 04.06.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 01.07.2024.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che il verbale di visita presso la competente Commissione Medica è stato comunicato con raccomandata pervenuta in data 21.10.2021 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritto il 20.04.2022.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di TP avente il numero 2114/22 RG, chiedeva riconoscersi i benefici di cui alla L. 118/71 in suo favore negati dal dott. che, all'esito della visita CP_2 medico-legale, ebbe a riconoscere una percentuale di invalidità pari al 67% con decorrenza dal 19.01.2023 coincidente con la certificazione medica psichiatrica attestante il
Le contestazioni della parte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. della pregressa fase processuale dott. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore Controparte_3 valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato e documentato un peggioramento delle sue condizioni di salute essendosi limitata a rilevare come l'elaborato peritale fosse carente, incompleto ciò a cagione di una non corretta valutazione di talune patologie sotto il profilo della tabellazione dovendosi attribuire al diabete mellito il Cod. 9310 con percentuale di invalidità pari al 60% ed alla patologia di natura psichiatrica il Codice 2202 con percentuale del 36%; inoltre veniva segnalata e considerata la patologia di natura articolare con Codice 7011 e percentuale del 20% non valutata dall'Ausiliare del Giudice.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive. Vi è da rilevare come i motivi della contestazione si fondano sulle osservazioni critiche già svolte avanti al c.t.u. nominato nella fase di TP che ha rilevato, in sede di risposta alle medesime, come la tabellazione utilizzata (Codice 9309 con invalidità al 50%) è adeguata in quanto la perizianda non presenta, per come Pt_ viceversa ritiene la sig.ra , “diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia . . .nè iperrlipidemia, né tantomeno Crisi
Ipoglicemiche”; quanto alla sindrome depressiva classificata con il Codice 2205 (Sindrome depressiva endoreattiva media con percentuale invalidante del 25%) la stessa risulta più che corretta atteso che “ . . . come da documentazione la perizianda non presenta quanto descritto al Codice 2202 suggerito . . .”.
Infine il dott. ha avuto modo di ribadire, avuto riguardo all'apparato osteoarticolare, come le CP_2 patologie riscontrate ed accertate appaiono come “limitazioni funzionali Osteoarticolari, non significative” per cui, conseguentemente, non si è tenuto conto delle medesime.
Invero, in questa sede, ripetesi, i motivi di opposizione si risolvono nella pedissequa riproposizione delle osservazioni già svolte ai sensi dell'art. 195 c.p.c. debitamente superate dal CTU nominato nel procedimento per TP (qui da intendersi integralmente trascritte); rispetto alla valutazione che il ctu ha espresso in relazione alle osservazioni critiche della parte ricorrente, quest'ultima non svolge alcun argomento atto a contrastare efficacemente e con rigore scientifico le conclusioni dell'elaborato peritale sotto un profilo medico legale, riproponendo le medesime doglianze, già confutate dal ctu.
La domanda deve quindi respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e sulla domanda da questa proposta nei confronti Parte_1 CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo alla sig.ra del Parte_1 presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 67% con decorrenza dal 19.01.2023.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 7 Aprile 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo