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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG 23486 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 10.06.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 23486 /2023
– CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIUNTA PINA ed elett.te dom.to c/o il difensore Opponente
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
C.F , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza del foro di Crotone, con studio legale in Crotone alla
Via Firenze n.52, domiciliata come in atti, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dal Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania,
[...]
, all'uopo delegato alla firma in virtù di procura speciale a ministero del CP_3
Dott. Notaio in Roma, Rep. n.180134, Racc. n.12348 del Persona_1
22.06.2023;
Opposto NONCHE' l' in persona del Controparte_4
Presidente pro tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, giusta P.IVA_2
procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino ( RM) del Per_2
22.3.2024, rep. 37875 racc. 7313 con il quale elett.te domicilia in NA, alla Via A.
De Gasperi n. 55, presso Ufficio Legale CP_5
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005033000 formata dall' di Controparte_1
NA (d'ora in avanti ) e notificata in data 08 novembre 2023, con la quale CP_6
l' aveva ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 62.573,13, ma CP_1
limitava l'impugnativa ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 071 20110069474779000 (asseritamente notificata il
16.01.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2007 per € 4.164,00 oltre interessi ed oneri di riscossione per un totale di € 6.312,81 ed ulteriori somme per contributi somme aggiuntive anno 2007, il tutto per un totale CP_5
complessivo € 7.221,90;
2) cartella n. 07120120012961692000 (asseritamente notificata il 28.02.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2008 per € 3.974,00 oltre interessi ed oneri di riscossione per un totale di € 6.025,28 nonché ulteriori somme per contributi anno 2008 oltre interessi ed oneri di Controparte_7
riscossione, contributi ivs anno 2008, il tutto per un totale complessivo di €
7.175,52;
3) avviso di addebito n. 3712016000696311500 (asseritamente notificato il
9.06.2016) per contributi ivs anno 2015 oltre a somme aggiuntive, interessi ed oneri di riscossione per un totale complessivo di € 2.739,24; 4) avviso di addebito 37120160018025764000 (asseritamente notificato il
14.12.2016) per contributi ivs anno 2015 somme aggiuntive, interessi ed oneri di riscossione per un totale di € 2.713,41;
5) avviso di addebito n. 37120170009594788000 (asseritamente notificato il
22.09.2017) per contributi IVS anno 2016 , somme aggiuntive, interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di € 5.450,11.
La somma complessiva di tutti gli importi fin qui emarginati è di € 25.300,18.
Tanto premesso, deduceva che i titoli portati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non erano stati mai notificati con conseguente prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale, e così concludeva : “ 1) in via cautelare, considerati il fumus boni iuris della domanda ed il periculum in mora dell'iscrizione ipotecaria minacciata, ordinare la sospensione dell'iscrivenda ipoteca ovvero sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 071
20110069474779000 (asseritamente notificata il 16.01.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2007, n. 07120120012961692000 (asseritamente notificata il
28.02.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2008, e degli avvisi di addebito n.
3712016000696311500 (asseritamente notificato il 9.06.2016) contributi ivs anno
2015, n. 37120160018025764000 (asseritamente notificato il 14.12.2016) contributi ivs anno 2015, n. 37120170009594788000 (asseritamente notificato il 22.09.2017) contributi ivs anno 2016, , con ogni pronuncia consequenziale;
2) nel merito, accertata la mancata e/o viziata notifica delle predette cartelle ed avvisi di addebito, dichiarare estinte per prescrizione le relative pretese contributive (anni 2007, 2008,
2015, 2016) e per l'effetto annullare le cartelle ed avvisi di addebito impugnati, e dichiarare, altresì, l'illegittimità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria limitatamente agli atti presupposti qui impugnati, con ogni pronuncia consequenziale;
3) sempre nel merito, e in via gradata, qualora provata la regolare notifica delle predette cartelle ed avvisi di addebito, dichiarare la prescrizione
“sopravvenuta” delle pretese contributive di cui alle stesse decorrente dalla data di loro notifica e sino alla comunicazione d'iscrizione di ipoteca, e per l'effetto dichiarare altresì l'illegittimità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria limitatamente agli atti presupposti in questione, con ogni pronuncia consequenziale;
4) condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
.Si costituiva tardivamente l' , che preliminarmente eccepiva la nullità del CP_5
ricorso, il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire, la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti posti a fondamento dell'atto quivi impugnato e concludeva per il rigetto totale della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente l' che Controparte_1
preliminarmente eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito contestava il fondamento della domanda, per avvenuta interruzione della prescrizione, e ne chiedeva pertanto il rigetto, spese vinte.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione formulata dall di difetto di CP_6
legittimazione passiva :il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione. Ne consegue la legittimazione passiva di in quanto il ricorrente ha dedotto di CP_6
non aver ricevuto la notifica dei titoli esecutivi, che, trattandosi di avvisi di addebito, viene effettuata direttamente dall'ente creditore. Pertanto sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che afferendo al merito della questione ( estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità CP_6
( cfr Cass.7514/2022), tuttavia trovandoci al cospetto di un atto prodromico all'esecuzione forzata l'eccezione risulta infondata.
Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata unicamente come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito contributivo, avendo negato la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'addebito.
Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata.
La Corte di Cassazione ha in materia statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n.
594 del 2016).
Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del
2007), e che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n.
31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass 18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023).
Con il ricorso in esame il ricorrente proponeva con ogni evidenza solo l'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art 24 cit, avendo dedotto che la comunicazione preventiva di cui si controverte era stato il primo atto con cui era stato posto a conoscenza degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali, sostenendo in questa sede l'inesistenza della notifica dei titoli e la prescrizione dei crediti contributivi.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Stante la tardività della costituzione dell alcuna eccezione dall'istituto sollevata CP_5
in comparsa può essere accolta, così come inutilizzabile risulta la documentazione allegata alla memoria, come già espresso con ordinanza resta in data 30 aprile 2025.
Tanto premesso, tuttavia, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Osserva il Giudicante che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nei suoi scritti difensivi , l ha provato che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di CP_6
pagamento, sono stati regolarmente notificati al ricorrente : in particolare le due cartelle di pagamento indicate nel ricorso introduttivo sono state ritualmente notificate nelle date indicate, una nelle mani del destinatario, l'altra nelle mani del familiare convivente, con relativa raccomandata informativa;
per quanto riguarda gli avvisi di pagamento di cui al ricorso , insieme alle due cartelle oggetto di impugnativa sono state oggetto di intimazione di pagamento n°
07120199027817808000 notificata in data 18 dicembre 2019 presso il suo indirizzo,
a mezzo racc a/r , e consegnata nelle mani di familiare convivente con relativo invio di raccomandata informativa.
Va da sé, quindi, l'infondatezza dell'eccezione.
Infatti l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012).
I Giudici di legittimità hanno poi osservato che, in tal caso, non è necessaria una relata (Cass. n. 4567/2015; n. 6395/2014) e non è indispensabile nemmeno che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario è consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.
Non avendo, dunque, la ricorrente provato, né prima ancora dedotto, di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, i suddetti avvisi devono presumersi conosciuti dal medesimo nel momento in cui sono giunti presso l'indirizzo di residenza.
Per quanto riguarda il perfezionamento della notifica degli atti in mano di persona convivente , si rileva che è ormai principio consolidato in giurisprudenza ( tra agli ultimi Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024,) che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa
Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017;
Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022)”. Risulta così confutato, per le generiche e non puntuali eccezioni in merito alla documentazione allegata da parte convenuta, l'assunto attoreo secondo cui i titoli impugnati, non sarebbero stati notificati.
Appurata la regolare notifica di tali avvisi di addebito, non avendo la ricorrente impugnato gli stessi nel termine di legge, non può essere esaminata alcuna questione sollevata in relazione agli stessi.
Ciò posto, occorre esaminare l'eventuale decorrenza del termine quinquennale dalla notifica dei singoli avvisi notificati e non opposti alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui si controverte .
Al riguardo deve premettersi che sul punto si sono pronunciate le SSUU della
Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Nel caso in esame la prescrizione neppure si è compiuta successivamente alla notifica dei su indicati avvisi di addebito e cartella esattoriale, in quanto, trattasi di annualità rientranti nell'ultimo quinquennio, dunque, alcuna prescrizione è intercorsa.
Ma vi è di più.
L ha depositato la richiesta di dilazione di pagamento ex art 19 DPR 602/1973 CP_6
presentata dal ricorrente in data 07 dicembre 2023, avente ad oggetto gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento di cui oggi si discute.
Quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione delle istanze di rateizzazione, il
Tribunale aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (v. Cass. 19401/2022): “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.
2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Sicchè, in applicazione di tali orientamenti, con riferimento ai titoli per i quali è stata presentata istanza di rateizzazione/definizione agevolata/rottamazione, deve ritenersi non solo che essi sono stati regolarmente ricevuti dal contribuente (il quale, altrimenti, non sarebbe stato in grado di presentare tale istanza), ma, altresì, che tale istanza ha efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo necessarie, come ritenuto dal primo giudice, “dichiarazioni negoziali ovvero di scienza cui sia specificamente riconducibile un effetto interruttivo”, ovverosia un espresso riconoscimento di debito. In base all'orientamento giurisprudenziale richiamato, è, invero, sufficiente, per il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione, la presentazione dell'istanza di rateizzazione. Medesime considerazioni sono suscettibili di essere svolte per le istanze di definizione agevolata/rottamazione, stante l'analogia di funzione con le istanze di rateizzazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27504, del 23 ottobre 2024, si è nuovamente pronunciata sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, presentata dal debitore ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 602/73, ai fini della conoscenza delle relative cartelle esattoriali e dell'interruzione del termine di prescrizione., ribadendo che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante,
Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre
2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
Alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 127/2022, in favore della sola Controparte_1
.
[...] Spese compensate nei confronti dell' costituitosi per la prima udienza per altro CP_5
ricorrente e successivamente tardivamente.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
PQM
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali.
Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_5
NA, 08 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 10.06.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 23486 /2023
– CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIUNTA PINA ed elett.te dom.to c/o il difensore Opponente
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
C.F , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza del foro di Crotone, con studio legale in Crotone alla
Via Firenze n.52, domiciliata come in atti, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dal Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania,
[...]
, all'uopo delegato alla firma in virtù di procura speciale a ministero del CP_3
Dott. Notaio in Roma, Rep. n.180134, Racc. n.12348 del Persona_1
22.06.2023;
Opposto NONCHE' l' in persona del Controparte_4
Presidente pro tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, giusta P.IVA_2
procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino ( RM) del Per_2
22.3.2024, rep. 37875 racc. 7313 con il quale elett.te domicilia in NA, alla Via A.
De Gasperi n. 55, presso Ufficio Legale CP_5
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005033000 formata dall' di Controparte_1
NA (d'ora in avanti ) e notificata in data 08 novembre 2023, con la quale CP_6
l' aveva ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 62.573,13, ma CP_1
limitava l'impugnativa ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 071 20110069474779000 (asseritamente notificata il
16.01.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2007 per € 4.164,00 oltre interessi ed oneri di riscossione per un totale di € 6.312,81 ed ulteriori somme per contributi somme aggiuntive anno 2007, il tutto per un totale CP_5
complessivo € 7.221,90;
2) cartella n. 07120120012961692000 (asseritamente notificata il 28.02.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2008 per € 3.974,00 oltre interessi ed oneri di riscossione per un totale di € 6.025,28 nonché ulteriori somme per contributi anno 2008 oltre interessi ed oneri di Controparte_7
riscossione, contributi ivs anno 2008, il tutto per un totale complessivo di €
7.175,52;
3) avviso di addebito n. 3712016000696311500 (asseritamente notificato il
9.06.2016) per contributi ivs anno 2015 oltre a somme aggiuntive, interessi ed oneri di riscossione per un totale complessivo di € 2.739,24; 4) avviso di addebito 37120160018025764000 (asseritamente notificato il
14.12.2016) per contributi ivs anno 2015 somme aggiuntive, interessi ed oneri di riscossione per un totale di € 2.713,41;
5) avviso di addebito n. 37120170009594788000 (asseritamente notificato il
22.09.2017) per contributi IVS anno 2016 , somme aggiuntive, interessi di mora ed oneri di riscossione per un totale di € 5.450,11.
La somma complessiva di tutti gli importi fin qui emarginati è di € 25.300,18.
Tanto premesso, deduceva che i titoli portati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non erano stati mai notificati con conseguente prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale, e così concludeva : “ 1) in via cautelare, considerati il fumus boni iuris della domanda ed il periculum in mora dell'iscrizione ipotecaria minacciata, ordinare la sospensione dell'iscrivenda ipoteca ovvero sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 071
20110069474779000 (asseritamente notificata il 16.01.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2007, n. 07120120012961692000 (asseritamente notificata il
28.02.2012) limitatamente ai contributi IVS anno 2008, e degli avvisi di addebito n.
3712016000696311500 (asseritamente notificato il 9.06.2016) contributi ivs anno
2015, n. 37120160018025764000 (asseritamente notificato il 14.12.2016) contributi ivs anno 2015, n. 37120170009594788000 (asseritamente notificato il 22.09.2017) contributi ivs anno 2016, , con ogni pronuncia consequenziale;
2) nel merito, accertata la mancata e/o viziata notifica delle predette cartelle ed avvisi di addebito, dichiarare estinte per prescrizione le relative pretese contributive (anni 2007, 2008,
2015, 2016) e per l'effetto annullare le cartelle ed avvisi di addebito impugnati, e dichiarare, altresì, l'illegittimità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria limitatamente agli atti presupposti qui impugnati, con ogni pronuncia consequenziale;
3) sempre nel merito, e in via gradata, qualora provata la regolare notifica delle predette cartelle ed avvisi di addebito, dichiarare la prescrizione
“sopravvenuta” delle pretese contributive di cui alle stesse decorrente dalla data di loro notifica e sino alla comunicazione d'iscrizione di ipoteca, e per l'effetto dichiarare altresì l'illegittimità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria limitatamente agli atti presupposti in questione, con ogni pronuncia consequenziale;
4) condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
.Si costituiva tardivamente l' , che preliminarmente eccepiva la nullità del CP_5
ricorso, il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire, la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti posti a fondamento dell'atto quivi impugnato e concludeva per il rigetto totale della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente l' che Controparte_1
preliminarmente eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito contestava il fondamento della domanda, per avvenuta interruzione della prescrizione, e ne chiedeva pertanto il rigetto, spese vinte.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione formulata dall di difetto di CP_6
legittimazione passiva :il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione. Ne consegue la legittimazione passiva di in quanto il ricorrente ha dedotto di CP_6
non aver ricevuto la notifica dei titoli esecutivi, che, trattandosi di avvisi di addebito, viene effettuata direttamente dall'ente creditore. Pertanto sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che afferendo al merito della questione ( estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità CP_6
( cfr Cass.7514/2022), tuttavia trovandoci al cospetto di un atto prodromico all'esecuzione forzata l'eccezione risulta infondata.
Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata unicamente come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito contributivo, avendo negato la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'addebito.
Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata.
La Corte di Cassazione ha in materia statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n.
594 del 2016).
Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del
2007), e che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n.
31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass 18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023).
Con il ricorso in esame il ricorrente proponeva con ogni evidenza solo l'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art 24 cit, avendo dedotto che la comunicazione preventiva di cui si controverte era stato il primo atto con cui era stato posto a conoscenza degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali, sostenendo in questa sede l'inesistenza della notifica dei titoli e la prescrizione dei crediti contributivi.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Stante la tardività della costituzione dell alcuna eccezione dall'istituto sollevata CP_5
in comparsa può essere accolta, così come inutilizzabile risulta la documentazione allegata alla memoria, come già espresso con ordinanza resta in data 30 aprile 2025.
Tanto premesso, tuttavia, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Osserva il Giudicante che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nei suoi scritti difensivi , l ha provato che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di CP_6
pagamento, sono stati regolarmente notificati al ricorrente : in particolare le due cartelle di pagamento indicate nel ricorso introduttivo sono state ritualmente notificate nelle date indicate, una nelle mani del destinatario, l'altra nelle mani del familiare convivente, con relativa raccomandata informativa;
per quanto riguarda gli avvisi di pagamento di cui al ricorso , insieme alle due cartelle oggetto di impugnativa sono state oggetto di intimazione di pagamento n°
07120199027817808000 notificata in data 18 dicembre 2019 presso il suo indirizzo,
a mezzo racc a/r , e consegnata nelle mani di familiare convivente con relativo invio di raccomandata informativa.
Va da sé, quindi, l'infondatezza dell'eccezione.
Infatti l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111/2012).
I Giudici di legittimità hanno poi osservato che, in tal caso, non è necessaria una relata (Cass. n. 4567/2015; n. 6395/2014) e non è indispensabile nemmeno che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario è consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.
Non avendo, dunque, la ricorrente provato, né prima ancora dedotto, di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, i suddetti avvisi devono presumersi conosciuti dal medesimo nel momento in cui sono giunti presso l'indirizzo di residenza.
Per quanto riguarda il perfezionamento della notifica degli atti in mano di persona convivente , si rileva che è ormai principio consolidato in giurisprudenza ( tra agli ultimi Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024,) che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa
Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017;
Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022)”. Risulta così confutato, per le generiche e non puntuali eccezioni in merito alla documentazione allegata da parte convenuta, l'assunto attoreo secondo cui i titoli impugnati, non sarebbero stati notificati.
Appurata la regolare notifica di tali avvisi di addebito, non avendo la ricorrente impugnato gli stessi nel termine di legge, non può essere esaminata alcuna questione sollevata in relazione agli stessi.
Ciò posto, occorre esaminare l'eventuale decorrenza del termine quinquennale dalla notifica dei singoli avvisi notificati e non opposti alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui si controverte .
Al riguardo deve premettersi che sul punto si sono pronunciate le SSUU della
Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Nel caso in esame la prescrizione neppure si è compiuta successivamente alla notifica dei su indicati avvisi di addebito e cartella esattoriale, in quanto, trattasi di annualità rientranti nell'ultimo quinquennio, dunque, alcuna prescrizione è intercorsa.
Ma vi è di più.
L ha depositato la richiesta di dilazione di pagamento ex art 19 DPR 602/1973 CP_6
presentata dal ricorrente in data 07 dicembre 2023, avente ad oggetto gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento di cui oggi si discute.
Quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione delle istanze di rateizzazione, il
Tribunale aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (v. Cass. 19401/2022): “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.
2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Sicchè, in applicazione di tali orientamenti, con riferimento ai titoli per i quali è stata presentata istanza di rateizzazione/definizione agevolata/rottamazione, deve ritenersi non solo che essi sono stati regolarmente ricevuti dal contribuente (il quale, altrimenti, non sarebbe stato in grado di presentare tale istanza), ma, altresì, che tale istanza ha efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo necessarie, come ritenuto dal primo giudice, “dichiarazioni negoziali ovvero di scienza cui sia specificamente riconducibile un effetto interruttivo”, ovverosia un espresso riconoscimento di debito. In base all'orientamento giurisprudenziale richiamato, è, invero, sufficiente, per il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione, la presentazione dell'istanza di rateizzazione. Medesime considerazioni sono suscettibili di essere svolte per le istanze di definizione agevolata/rottamazione, stante l'analogia di funzione con le istanze di rateizzazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27504, del 23 ottobre 2024, si è nuovamente pronunciata sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, presentata dal debitore ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 602/73, ai fini della conoscenza delle relative cartelle esattoriali e dell'interruzione del termine di prescrizione., ribadendo che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante,
Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cassazione, sezione 5, 3 dicembre
2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
Alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 127/2022, in favore della sola Controparte_1
.
[...] Spese compensate nei confronti dell' costituitosi per la prima udienza per altro CP_5
ricorrente e successivamente tardivamente.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
PQM
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali.
Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_5
NA, 08 luglio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce