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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
N.R.G. 723/2023
Il Giudice Giuseppe Grosso, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.v.a.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Bastianini e presso questi elettivamente domiciliato in Grosseto, alla Piazza Mensini, 2 nonchè all'indirizzo PEC:
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ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._1
Paolo Martellucci (C.F. ) del Foro di Torino con elezione di domicilio C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo sito in GROSSETO, viale G. Matteotti n. 84, indirizzo PEC:
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resistente
OGGETTO: retribuzione - Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoto adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, - revocare la concessa immediata esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo (r.g.n. 544/2023) dichiarato provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto, Dott. Giuseppe Grosso, in data 19.09.2023, notificato unitamente ad atto di precetto in data 17.11.2023 - revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il suddetto decreto;
Dichiarare che nulla deve la opponente al Sig. . Con vittoria di spese ed Controparte_1 onorari del presente giudizio da pagarsi direttamente in favore dell'Avv. Paolo Bastianini che si dichiara antistatario;
Con condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”.
Per la parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, riservata ogni ulteriore deduzione, istanza istruttoria e produzione documentale nei termini di legge in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate ed ammettere la prova per testimoni, con il sig. con i capitoli di prova formulati al paragrafo Testimone_1
IV della presente memoria difensiva;
in via preliminare dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 183/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro in quanto l'avversa opposizione non trova fondamento su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione;
nel merito, in via principale confermare il decreto ingiuntivo n. 183/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto, Sezione
Lavoro; nel merito, in via subordinata rigettare e respingere l'opposizione ex adverso spiegata e, per
l'effetto, condannare la al pagamento, in favore del sig. della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad Euro 5.141,78 ovvero della minore o veriore somma accertanda in corso di causa, il tutto comunque oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio sia della fase monitoria che della presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge da corrispondere in favore dell'avv. Paolo Martellucci che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 5 dicembre 2023 la in persona del l.r. pro tempore proponeva Parte_1
ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2023, pronunciato in data 19
settembre 2023 dal Tribunale di Grosseto Sezione Lavoro nel procedimento numero
544 / 2023 R.G., con il quale è stato ordinato alla società di pagare in favore del creditore la somma di euro 5.141,78 oltre spese. L'opponente Controparte_1
deduceva l'infondatezza della richiesta di restituzione avanzata dal lavoratore avendo provveduto a effettuare il pagamento di ogni spettanza mediante bonifico di euro 6.257,87 comprensivo di TFR e dell'ultima busta paga sul c/c intestato alla moglie del RO e su precisa indicazione di quest'ultimo.
2. Si costituiva in giudizio il lavoratore assumendo che l'importo di 6.257,87 era da imputarsi alla retribuzione ordinaria non integralmente corrisposta e retribuzioni ulteriori (definite integrative) che le parti avrebbero concordato sebbene non formalizzato. Richiamava a conferma di ciò la causale indicata dalla società nella contabile del bonifico del 13 maggio 2021 ove era indicato “saldo retribuzione
[...]
” (doc. 7 di parte ricorrente), senza alcun riferimento al Tfr. CP_1
3. Si procedeva quindi all'interpello del lavoratore, il quale confermava di aver ricevuto il bonifico suddetto sul c/c della moglie e di aver Parte_2
personalmente richiesto tale soluzione, pur non ricordandone le motivazioni. Le
parti chiedevano più rinvii onde cercare una soluzione transattiva. Preso atto del fallimento delle trattative, all'esito dell'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, il cui oggetto non consiste in un mero accertamento della validità
del decreto ingiuntivo, come se fosse una sorta di actio nullitatis avverso il decreto emesso bensì nell'accertamento, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, della pretesa creditoria originariamente azionata con lo strumento monitorio. In altri termini, l'esame del giudice non si ferma alla valutazione delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma si estende, in forza della proposta opposizione, alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Nel giudizio di opposizione, l'opposto è notoriamente attore sostanziale, con ogni conseguenza in tema di riparto dell'onere probatorio. 5. Pacifica tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro nel periodo tra giugno 2018 e
marzo 2021; altrettanto incontestato che il RO ha ricevuto il bonifico del 13 maggio
2021 per una somma maggiore rispetto a quella per la quale ha agito in monitorio. Ciò che
costituisce oggetto di discussione tra le parti è se il pagamento di cui sopra fosse imputabile
(anche) al TFR oppure al (solo) saldo delle retribuzioni.
Parte opponente deduce che la somma comprendeva ogni spettanza, TFR e ultima busta paga di marzo 2021, che ha prodotto quale doc. 5.
6. In tema di riparto dell'onere probatorio nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del
diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro
subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto
adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. Quanto alle
buste paga, la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 910, pone a carico del datore di lavoro
l'obbligo di eseguire i pagamenti delle retribuzioni e del TFR in favore dei lavoratori con
mezzi di pagamento tracciabili, con obbligo di conservazione della documentazione
comprovante tali pagamenti pena l'applicazione delle sanzioni di legge L. n. 205 del 2017, ex
art. 1, comma 913. Inoltre, la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 912, stabilisce che “la firma
apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della
retribuzione”. Per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale le buste paga non
costituiscono di per sé prova dell'avvenuto pagamento, anche se sottoscritte dal lavoratore,
essendo necessario che il datore di lavoro fornisca tale prova in termini più rigidi anche in
considerazione del fatto che il pagamento della retribuzione deve avvenire con modalità
tracciabili (es. assegni, bonifici ecc.) (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2018, n. 29367;
Cassazione civile, sez. lav., 13/04/1992, n. 4512).
7. Quanto ai principi in materia di imputazione del pagamento nel rapporto di lavoro,
per giurisprudenza costante, “l'imputazione di pagamento che, secondo la norma
generale dell'art.. 1193 c.c. comma 1, costituisce una facoltà del debitore, al mancato
esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si
pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione
dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la
corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli”
(Cassazione civile sez. lav., 14/05/2018, n.11632; nello stesso senso, cfr. sent. n.
22872/2010).
8. Nel caso in esame l'imputazione effettuata dal datore di lavoro è chiara e fa riferimento al saldo delle retribuzioni, non del Tfr. Non solo, il doc. 5, ovvero la busta paga del marzo 2021 riporta, oltre al TFR per euro 5.141,78 per il quale il
RO ha agito in monitorio, un totale lordo di euro 6.618,35 e un netto in busta di euro 4.708,89. L'importo versato in data 13.5.2021 con bonifico bancario - la cui causale, come detto, è saldo retribuzioni – ha un importo differente (euro 6.275,87).
Il datore di lavoro non ha chiarito l'origine di tale importo, né è dato comprenderla con sufficiente chiarezza dalla documentazione contabile che ha prodotto solo a seguito di ordine giudiziale.
9. In presenza di un quadro affatto chiaro, che le parti non hanno inteso definire in sede conciliativa, nonostante i rinvii dalle stesse richiesti in tal senso, non può
dunque che farsi qui riferimento al titolo dell'imputazione di pagamento operata dal debitore, che non è costituito dal Tfr o dal saldo retribuzioni più Tfr, ma solo dal saldo delle retribuzioni. Il che è congruente con quanto affermato dal lavoratore circa, da un lato, la sussistenza di accordi aggiuntivi non formalizzatati sugli importi effettivi da corrispondere e dall'altro con la circostanza che i pagamenti non fossero puntuali (lo stesso bonifico contestato è stato saldato con due mesi di ritardo.
10. In ragione di quanto sopra, deve dunque essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014. P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
in persona del l.r. pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- rigetta il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo n. 183/2023 in favore del lavoratore opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'Avv. Paolo Martellucci,
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.626 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 27 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso