Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 555
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione monocratica, dal Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti. La controversia ha visto contrapporsi l'Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, appellante, e i signori De MA e EA De MA, appellati. L'appellante ha contestato la sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Fabriano, che aveva accolto l'opposizione a un'ordinanza ingiunzione prefettizia, sostenendo che la Prefettura avesse omesso di rispondere a istanze di rateizzazione presentate dai ricorrenti. Gli appellati, dal canto loro, hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo la decadenza della Prefettura dal potere di emettere l'ingiunzione.

Il Giudice ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata. Ha argomentato che la Prefettura non era decaduta dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione, poiché le istanze di rateizzazione non erano state accompagnate dalla documentazione necessaria. Inoltre, ha chiarito che il discarico delle cartelle di pagamento riguardava solo le cartelle opposte e non il verbale di violazione, il quale rimaneva valido. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 202 bis del Codice della Strada, evidenziando che la richiesta di rateizzazione implica l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti economici, onere non adempiuto dai ricorrenti. Pertanto, il provvedimento prefettizio è stato confermato, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 555
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 555
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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