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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1434/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
[...]
appellati
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona del procuratore dott.
[...]
il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Parte_2
Per e Per l'avv. CIABOCO MASSIMILIANO il Controparte_1 Controparte_1 quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1434-2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione del 20/03/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Corso P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 55;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], e (C.F. Controparte_1 C.F._2
), nato a [...] il [...], residente in [...], V.le XIII Luglio, entrambi
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Ciaboco e Daniele Carmenati, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano
Ciaboco, in Fabriano (AN), Via Mazzini n. 1, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.07.2024;
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, Dott. Alessandro
Strada, in data 30/9/2023 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 1214/2022 R.G., non
notificata: opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia”
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI
Alla udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza
è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Controparte_2
Fabriano è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema disputandum, che:
- con verbale n. 779158027 in data 10/10/2017, la Compagnia Carabinieri – NORM – di Fabriano
contestava a quale trasgressore, e a , quale obbligato in solido, la Controparte_1 Controparte_1
violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 C.d.S., perché circolava alla guida del veicolo Controparte_1
targato DB108LT senza essere munito della patente di guida, che era stata revocata in data 28/06/2017
con provvedimento della Prefettura di con contestuale intimazione del pagamento della Pt_1
sanzione pecuniaria di € 5.000,00;
- a seguito della notifica del verbale suddetto, in data 10.10.2017 a e in data Controparte_1
8.01.2018 a gli stessi presentavano tempestive istanze di rateizzazione della Controparte_1
sanzione amministrativa irrogata, tramite posta elettronica certificata, rispettivamente in date
3.11.2017 e 19.01.2018, alla Prefettura di Pt_1
- tali istanze non venivano trattate dalla “per mero errore materiale (in fase di Controparte_2
protocollazione sono state allegate al fascicolo intestato ad altro soggetto e posto agli atti) e pertanto quest'ufficio
non essendo a conoscenza della richiesta degli interessati ha iscritto a ruolo la relativa sanzione pecuniari ” (cfr.
ordinanza – ingiunzione Prot. n. 54/2021 Area III Dep. allegata sub doc. n. 1 comparsa); CP_2
- le cartelle esattoriali emesse da Equitalia venivano opposte dai ricorrenti con due distinte opposizioni avanti al Giudice di Pace di Fabriano;
- con la sentenza n. 41/2019 pubblicata il 14.08.19, a definizione del giudizio iscritto al n. 93/2019
R.G., avente ad oggetto l'opposizione promossa da avverso la cartella esattoriale Controparte_1
n. 003 2018 000 9873585001 di Equitalia Servizio Riscossioni, il Giudice di Pace di Fabriano annullava la cartella opposta sussistendo la richiesta di ratealizzazione fatta via pec dal ricorrente, come ammesso dalla prefettura di Pt_1
pagina 3 di 13 - con la sentenza n. 29/2021 pubblicata il 31.05.2021, a definizione del giudizio iscritto al n.
25/2021 R.G., avente ad oggetto l'opposizione promossa da avverso il ruolo di Controparte_1
riscossione esecutivo n. 0002779/2018 formato da nei suoi confronti, Controparte_3
il Giudice di Pace di Fabriano “stante l'avvenuta dichiarazione della cessazione della materia del contendere
effettuata dalla in relazione alla iscrizione a ruolo 2779/2018 nei confronti di Controparte_2 CP_1
discarico della cartella”, condannava parte resistente al pagamento della somma di € 129,00 per
[...]
le spese di iscrizione sopportate da parte ricorrente;
- con ordinanza ingiunzione Prot. n. 54/2021/Area III Dep. Fasc. n. 1186/2021 del 19.07.2022, la disponeva il rigetto delle istanze di rateizzazione presentate da e CP_2 Controparte_1 [...]
, in quanto i richiedenti non avevano fornito la documentazione reddituale necessaria Controparte_1
per valutare il rispetto dei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 202 bis del C.d.S. per poter accedere al beneficio richiesto e ingiungeva il pagamento della sanzione di € 5.000,00 per l'infrazione di cui al verbale n. 779158027 (relativo alla violazione dell'art. 116, commi 15-17, C.d.S., (cfr. doc. n. 1
all.to ricorso e comparsa di primo grado);
- con ricorso depositato in data 29/09/2022, e hanno proposto Controparte_1 Controparte_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di Fabriano (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli atti) avverso la citata ordinanza ingiunzione del Prefetto di – notificatagli a mezzo del servizio Pt_1
postale in data 16/08/2022, nella quale, premessi i fatti in precedenza riportati, eccepivano, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- a fronte della richiesta di rateazione della sanzione di € 5.000,00 presentata a mezzo pec dai ricorrenti, regolarmente ricevuta dalla Prefettura di la stessa non aveva mai fornito alcuna Pt_1
risposta;
- la richiesta dei ricorrenti aveva implicato la rinuncia alla proposizione dei ricorsi ex artt. 203 e 204
del C.d.S., nonché la facoltà del pagamento in misura ridotta della violazione ex art. 202 bis, comma
5, C.d.S., con la conseguenza che la in tale ipotesi avrebbe dovuto necessariamente CP_2
procedere nei termini regolari del procedimento amministrativo – 90 giorni – all'adozione di provvedimenti espressi e definitivi, per evitare di penalizzare il trasgressore e/o l'obbligato in solido con l'iscrizione a ruolo di una somma pari al medio edittale oltre alle spese successive, come avvenuto nel caso di specie, per ben due volte;
- l'attuale rinnovata imposizione era quindi illegittima, in quanto era decorso il termine di novanta giorni dalle pec del 2017 e del 2018 con la richiesta di rateazione, entro il quale la CP_2 pagina 4 di 13 avrebbe dovuto concludere i procedimenti;
ne seguiva ex lege la decadenza della pubblica amministrazione dalla posizione creditoria amministrativa;
- la P.A. aveva dichiarato, in sede giudiziale e con valore confessorio, di avere integralmente sgravato la posizione dei ricorrenti, comunicando il “discarico totale della quota posta a carico dei
suddetti interessati”;
- l'annullamento integrale della quota debitoria amministrativa posta a carico dei ricorrenti disposta con atto proprio dell'Ente impositore – la - implicava Controparte_2
l'annullamento del titolo originariamente posto alla base di tale pretesa e la conseguente rinuncia all'azione esecutiva;
- la pretesa sanzionatoria era prescritta, in quanto il procedimento amministrativo doveva concludersi entro un termine ragionevole e costituiva una manifestazione di ingiustificato accanimento e vessazione nei confronti del cittadino.
e concludevano chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 Controparte_1
dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia;
in via principale e nel merito, di dichiarare nulla, e per l'effetto revocare, l'ordinanza - ingiunzione opposta per essere infondata e illegittima in fatto e in diritto (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate alle pagg.
6-7 del predetto).
Con decreto del 6.10.2022 il Giudice di Pace di Fabriano accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento opposto e fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 12.12.2022.
Con comparsa di costituzione depositata in data 1/12/2022 si costituiva in giudizio la – per il CP_2
tramite del Viceprefetto Aggiunto - la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento opposto (cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
Esponeva la – in sintesi e per quanto d'interesse– che: CP_2
- i procedimenti conclusi avanti al Giudice di Pace riguardavano solo la cartella esattoriale n. 003 2018
00098735 85 001, che era stata discaricata solo perché emessa prima dell'esame delle istanze di rateizzazione del verbale n. 779158027, che invece non era mai stato opposto e pertanto era ancora valido;
- la aveva chiesto agli interessati la documentazione per poter procedere alla valutazione CP_2
delle richieste di pagamento rateale, ma alcuna documentazione fiscale era stata prodotta da parte ricorrente, pertanto era stata emessa una ordinanza ingiunzione di pagamento della somma totale da pagina 5 di 13 saldare in un'unica soluzione, prima della decorrenza del termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione in esame (cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
In assenza di attività istruttoria la causa giungeva per la decisione alla udienza del 08/05/2023.
Con la sentenza n. 42/2023 ivi appellata, il Giudice di Pace di Fabriano, “stante l'avvenuto discarico totale
effettuato in data 14.03.21 dal dott. in qualità di Vice Prefetto Vicario della quota posta a carico di Per_1 [...]
e come risulta nella comparsa di costituzione e risposta allegata al fascicolo CP_1 Controparte_1
prot. 54721 area III dep. RG 25/2021 udienza del 29/03/2021 revoca in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione
1186 21 emessa in data 19.07.2021 con compensazione delle spese di lite” (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Il Giudice di prime Cure ha ritenuto testualmente che:
- “Veniva effettuata richiesta di ratealizzazione (03.11.2017De di cui veniva omesso il disbrigo CP_1
che veniva omesso nei termini di cui al 202 bis cds (entro 90 giorni) rigetto od accoglimento tanto è vero che
veniva emessa cartella esattoriale dall'agenzia delle entrate essendo andato dispersa la richiesta di ratealizzazione
Pag. 3 comparsa 12.12.2022 (della ) veniva emessa cartella per l'anno 2018 00320180009873885 CP_2
notificata il 22.08.2018 che nel 2020 la somma era determinata 18.050. Nella opposizione alla cartella veniva
dichiarata esclusivamente la cessazione della materia del contendere con provvedimento 16.03.2021 allegato 1
veniva dichiarato dal Vice Prefetto di firmato 19.03.2021 il discarico totale a carico dei suddetti Per_1
interessati e Controparte_1 Controparte_1
- È vero come dice la che il verbale non sia stato mai opposto ma è altrettanto vero che sono comunque CP_2
decaduti i termini per emettere il provvedimento di ratealizzazione fatto nei termini, fine 2017 inizio 2018) che
sicuramente è stata fatta nei 30 giorni dal verbale e quindi trascorsi 120 giorni dal 10.10.2017 (verbalizzazione),
per cui la pubblica amministrazione era decaduta dal poter emettere più detto provvedimento (rigetto o
accoglimento) parliamo di rateizzazione ai sensi dell'art. 202 bis cds: la notifica dell'avvio del procedimento non
è intervenuto che a seguito del rigetto della prima cartella esattoriale e del tutto tardivamente rispetto ai tempi
non poteva essere emessa cartella esattoriale annullata ed i tempi per azionare il verbale con l'emissione
dell'ingiunzione” (cfr. pagg.
1-2 della sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 15.03.2024, la proponeva appello CP_2
avverso la citata sentenza formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale di Ancona,
in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, dichiarare nulla o comunque
riformare l'appellata sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano (Giudice Onorario Dott.
Alessandro Strada) in data 30/9/2023 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 1214/2022 pagina 6 di 13 R.G., rigettando, per l'effetto, l'opposizione proposta in primo grado da e Controparte_1 Controparte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag .7).
In sintesi la difesa erariale fondava il proprio appello su un unico e articolato motivo :“Violazione art.
202 bis C.d.S.; erronea valutazione del materiale probatorio;
illogicità ed erroneità della motivazione”.
Parte appellante evidenziava che il Giudice di prime cure, recependo l'erronea interpretazione data dai ricorrenti, secondo cui con l'espressione “discarico totale della quota posta a carico dei suddetti
interessati” avente valore confessorio, doveva intendersi che l'amministrazione aveva rinunciato al proprio credito.
In realtà il discarico effettuato dalla riguardava le cartelle di pagamento opposte e non CP_2
anche la posta creditoria portata dal verbale ad esso sotteso (e mai opposto).
Il Giudice di Pace aveva -quindi- errato anche nell'affermare che l'amministrazione era decaduta dal poter emettere detto provvedimento ai sensi dell'art. 202 bis C.d.S.
Con decreto del 15/03/2024 veniva fissata ex art. 420 c.p.c. la prima udienza per l'11/07/2024.
Con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 10/07/2024 si costituivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali Controparte_1 Controparte_1
conclusioni: “In via principale nel merito – Voglia il Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in premessa e in
narrativa, rigettare integralmente l'appello proposto dalla , per tramite dell'Avvocatura Controparte_2
dello Stato, avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano.
Con condanna della Pubblica Amministrazione alle spese di lite a norma di legge” (cfr. conclusioni a pag. 11
della comparsa).
Alla udienza dell'11/07/2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice rinviava per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20/03/2025.
Tanto doverosamente seppur sinteticamente premesso in fatto, passando all'esame nel merito, a fondamento dell'appello la con un unico ed articolato motivo di impugnazione Controparte_2
ha denunciato la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 202 bis C.d.S.”.
Il motivo è fondato e come tale merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza ivi impugnata.
S è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.
L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120,
rubricato “rateazione delle sanzioni pecuniarie”, prevede – come è noto- la possibilità di ottenere il pagina 7 di 13 pagamento in rate mensili delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni al C.d.S.
accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale, ai sensi del primo comma, chi versa “in condizioni economiche disagiate” ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
Ai fini di cui al comma 2, art. 202 bis C.d.S., se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta di pagamento rateale va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo
Forestale dello Stato o alla Polizia Penitenziaria.
L'istanza va, invece, presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente
dell'Amministrazione Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 202 bis C.d.S., la richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
Ai sensi dell'art. 202 bis, comma 5, C.d.S. la presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis.
Sempre ai sensi dell'art. 202 bis, comma 5, C.d.S., entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
Per cui ha errato il Giudice di Pace per aver revocato l'ordinanza ingiunzione 1186-21 emessa in data
19.07.2021, sul presupposto dell'avvenuto discarico totale effettuato dal Vice -Prefetto Vicario della quota posta a carico di e . Controparte_1 Controparte_1
L'espressione “discarico delle quote” andava e va riferita esclusivamente alle cartelle di pagamento opposte che avevano formato oggetto dei giudizi promossi avanti al Giudice di Pace di Fabriano e conclusisi con le sentenze n. 41/2019 e 29/2021 (cfr. doc.ti nn. 2 all.ti comparsa in primo grado).
pagina 8 di 13 Dalla lettura della sentenza n. 41/2019 del Giudice di Pace di Fabriano (RG n. 93/2019), si evince che la cartella opposta andava annullata e che il ricorrente avrebbe dovuto attendere la richiesta della documentazione fiscale da parte della (cfr. sentenza pag. 3: “la prefettura si costituiva in CP_2
cancelleria non presenziando all'udienza ed ammetteva nella sua costituzione di aver ricevuto la richiesta di
ratealizzazione effettuata nei termini e di essere disponibile “ora per allora a valutare le suddette richieste di
ratealizzazione” ed a effettuare il discarico della cartella esattoriale impugnata. (…) Come si legge, nella
costituzione del dott. si manifesta volontà di discarico della cartella che non poteva essere emessa se non Per_2
previo esame della richiesta di ratealizzazione, anche negativa, e che comunque detto esame non è avvenuto e
pertanto la cartella va annullata e pertanto il ricorrente dovrà attendere la richiesta della documentazione fiscale
come richiesta dalla nella propria comparsa di costituzione e risposta”). CP_2
Anche dalla lettura della sentenza n. 29/2021 del Giudice di Pace di Fabriano (RG n. 25/2021), si ricava che il discarico riguardava la cartella iscritta a ruolo (cfr. pag. 3 sentenza: “Nella sua comparsa di
costituzione e risposta la precisava di aver predisposto provvedimento di discarico della Controparte_2
cartella iscritta a ruolo e chiedendo la cessazione della materia del contendere”).
Nel caso di specie è pacifica e non contestata la tempestiva presentazione della istanza di rateizzazione a mezzo pec della sanzione amministrativa irrogata da parte dei ricorrenti CP_1
e .
[...] Controparte_1
E' pacifico anche il mancato esame delle istanze da parte della , la quale, con l'ordinanza CP_2
ingiunzione oggetto della presente causa, ha esaminato le istanze di rateizzazione, e ha infine correttamente concluso per il rigetto, non avendo gli interessati prodotto alcuna documentazione fiscale attestante la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 202 bis c.d.s per poter accedere alla rateizzazione.
Presupposto per l'accoglimento della domanda di rateizzazione, come sopra detto, è che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione,
non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro
10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la (all'esito – lo si ripete- dei due CP_2
giudizi sopra riportati e al passaggio in giudicato delle citate sentenze in forza dei quali la CP_2 pagina 9 di 13 doveva dar corso ed esaminare la richiesta di rateizzazione) ha provveduto a dar corso alla istanza di rateizzazione presentata dai sig.ri e ha quindi richiesto (come disposto e come era stato CP_1
originariamente richiesto dagli odierni appellati) in date 29.11.2021, 27.04.2022, 14.06.2022 la documentazione fiscale ai ricorrenti (cfr. raccomandata del 29.11.2021 ricevuta il 6.12.2021, pec del
14.06.2022 e del 14.04.2022 inviate dalla alla pec del difensore (doc. n. 3 all.to comparsa di CP_2
costituzione e risposta).
Per cui la non è incorsa in nessuna decadenza. CP_2
I ricorrenti, di contro, non hanno adempiuto all'onere – sugli stessi incombente – di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter accedere a tale pagamento rateale,
nonostante la richiesta formulata in tal senso dalla . CP_2
Di conseguenza la ha provveduto alla adozione della ordinanza poi opposta. CP_2
Inoltre, ai sensi dell'art. 202 bis, comma 5, C.d.S. sopra richiamato, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso
tale termine, l'istanza si intende respinta.
Quindi, nel caso di specie, la mancata adozione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte della delle istanze di rateizzazione, non ha comportato la decadenza della stessa CP_2
dalla pretesa creditoria, laddove il verbale di violazione delle norme del C.d.S. non è mai stato impugnato, avendo i ricorrenti optato per la istanza di rateizzazione, senza però ottemperare, a fronte delle reiterate richieste della , all'invio della documentazione attestante la presenza CP_2
dei requisiti necessari richiesti quali presupposti ex lege per accedere al beneficio del pagamento rateale.
Ne consegue che correttamente la ha disposto il rigetto delle istanze di rateizzazione con CP_2
l'ordinanza ingiunzione, che pertanto andava e va confermata, mentre va riformata la sentenza del
Giudice di Pace per aver indebitamente revocato tale ordinanza.
Priva di pregio è l'eccezione mossa dalla difesa dei ricorrenti odierni appellati della decadenza della
Pubblica Amministrazione dal potere impositivo per decorso del termine perentorio di conclusione del procedimento.
Come è noto nel caso in esame non si applica la legge n. 241/1990: “Questa Corte, invero, ha di recente
ribadito, innanzitutto, che, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione
sfugge all'ambito di applicazione della I. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è
compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981, (…) 6.2. D'altra parte, il termine previsto pagina 10 di 13 dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione
conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla I. n. 80 del
2005 (che, nella misura massima, è quello in vigore al momento del provvedimento che ha irrogato la sanzione
impugnata) è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di
norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono
regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass.
SU n. 9591 del 2006; conf. Cass. n. 8763 del 2010; Cass. n. 21797 del 2006; Cass. n. 24436 del 2006)” (Cass. II
sez. civ., n. 31239/2021).
E' consolidata, inoltre, la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che la “natura prescrizionale del
termine indicato nell'articolo 28 della legge n.689, come ribadito da ultimo, in motivazione, dal già richiamato
arresto delle Sezioni unite della Corte, n. 22082 del 2017. 10.Del resto in decisioni risalenti nel tempo (v., fra le
altre, Cass. 28 luglio 2009, n.17526 e i precedenti ivi richiamati) risulta già ribadito che la legge n.689 non
prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza-ingiunzione può essere validamente
emessa nel termine di prescrizione quinquennale (ancorché detta norma faccia riferimento al termine per
riscuotere le somme dovute per le violazioni)” (cfr. Cass., n. 21706/2018).
“Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sent. n. 9591 del 27 aprile 2006, hanno affermato che "La
disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria
formulazione, applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso
entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14
marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta
giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un
procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche
nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve" (nello stesso senso, Cass.
n. 17625, 16859, 9859, 9860 e 9644 del 2007, n. 21797, 19785, 18442, 14138, 13589, 10452 e 9585 del 2006).
In particolare, le disposizioni della L. n. 241 del 1990, art. 2, non sono adattabili al procedimento sanzionatorio
in quanto la L. n. 689 del 1981, delinea un procedimento di natura contenziosa, anche in sede amministrativa, di
cui fissa le varie fasi e le scansioni temporali. Infatti, la L. n. 689 del 1981, configura un m procedimento con
una precisa scansione di termini (novanta giorni par la notifica della violazione ex art. 14, sessanta giorni per il
pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16, trenta giorni per l'invio di scritti difensivi ex art. 18).
Nessun termine, invece, è previsto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Ma a tale silenzio legislativo non pagina 11 di 13 si può ovviare applicando il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, poiché questa legge fa decorrere il
termine di trenta giorni "dall'inizio d'ufficio del procedimento", mentre la L. n. 689 del 1981, pone dei termini
intermedi più ampi a garanzia dell'autore della violazione. Pertanto, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione
si può procedere nel termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, ancorché detta norma faccia
letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (in questo senso, Cass.
n. 6967 del 1997, Case. n. 1902 del 1996, Cass. n. 9211 del 1995). È opportuno richiamare l'attenzione anche
sulla natura non perentoria del termine previsto dal citato art. 2: il superamento del termine di trenta giorni
stabilito dall'art. 2 cit. (o del più lungo termine previsto da fonti regolamentari) in ogni caso non preclude alla
P.A. l'adozione del provvedimento e, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria,
non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del
funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il
silenzio-inadempimento. Nella specie la L. n.689 del 1981 non prevede alcuna espressa decadenza
dell'Amministrazione, sicché l'ordinanza ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione
di cui all'art. 28” (cfr. Cass. n. 17526/2009).
L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa nel termine di cinque anni.
L'eccezione di prescrizione, così come originariamente formulata alla pag. 4 del ricorso in opposizione in primo grado, è generica e comunque errata perché trova applicazione il termine di cinque anni per la conclusione del procedimento, nel caso di specie pacificamente interrotto dall'instaurazione dei giudizi di opposizione avverso le cartelle di pagamento.
In conclusione, l'appello proposto dalla è Parte_3
fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del provvedimento prefettizio opposto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati e si liquidano in favore di parte appellante ex DM n. 55/2014, aggiornato al Dm n. 147/2022, valori medi (e comunque in via equitativa in assenza di nota spese in questo secondo grado di lite), tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino a € 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della
“trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi applicato;
cfr. per le spese di primo grado la – costituitasi per mezzo di funzionario CP_2
pagina 12 di 13 delegato- aveva depositato la nota spese di € 100,00 sub allegato 4 della comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 1434/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in motivazione;
CP_2 CP_2
per l'effetto,
RIFORMA
La sentenza ivi appellata;
CONFERMA
Il provvedimento prefettizio opposto;
CONDANNA
e in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_1 CP_2
appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 1.375,50 a titolo di compenso professionale (di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 20/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1434/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
[...]
appellati
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona del procuratore dott.
[...]
il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Parte_2
Per e Per l'avv. CIABOCO MASSIMILIANO il Controparte_1 Controparte_1 quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 1434-2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione del 20/03/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Corso P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 55;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], e (C.F. Controparte_1 C.F._2
), nato a [...] il [...], residente in [...], V.le XIII Luglio, entrambi
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Ciaboco e Daniele Carmenati, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano
Ciaboco, in Fabriano (AN), Via Mazzini n. 1, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.07.2024;
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, Dott. Alessandro
Strada, in data 30/9/2023 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 1214/2022 R.G., non
notificata: opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia”
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI
Alla udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza
è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Controparte_2
Fabriano è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema disputandum, che:
- con verbale n. 779158027 in data 10/10/2017, la Compagnia Carabinieri – NORM – di Fabriano
contestava a quale trasgressore, e a , quale obbligato in solido, la Controparte_1 Controparte_1
violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 C.d.S., perché circolava alla guida del veicolo Controparte_1
targato DB108LT senza essere munito della patente di guida, che era stata revocata in data 28/06/2017
con provvedimento della Prefettura di con contestuale intimazione del pagamento della Pt_1
sanzione pecuniaria di € 5.000,00;
- a seguito della notifica del verbale suddetto, in data 10.10.2017 a e in data Controparte_1
8.01.2018 a gli stessi presentavano tempestive istanze di rateizzazione della Controparte_1
sanzione amministrativa irrogata, tramite posta elettronica certificata, rispettivamente in date
3.11.2017 e 19.01.2018, alla Prefettura di Pt_1
- tali istanze non venivano trattate dalla “per mero errore materiale (in fase di Controparte_2
protocollazione sono state allegate al fascicolo intestato ad altro soggetto e posto agli atti) e pertanto quest'ufficio
non essendo a conoscenza della richiesta degli interessati ha iscritto a ruolo la relativa sanzione pecuniari ” (cfr.
ordinanza – ingiunzione Prot. n. 54/2021 Area III Dep. allegata sub doc. n. 1 comparsa); CP_2
- le cartelle esattoriali emesse da Equitalia venivano opposte dai ricorrenti con due distinte opposizioni avanti al Giudice di Pace di Fabriano;
- con la sentenza n. 41/2019 pubblicata il 14.08.19, a definizione del giudizio iscritto al n. 93/2019
R.G., avente ad oggetto l'opposizione promossa da avverso la cartella esattoriale Controparte_1
n. 003 2018 000 9873585001 di Equitalia Servizio Riscossioni, il Giudice di Pace di Fabriano annullava la cartella opposta sussistendo la richiesta di ratealizzazione fatta via pec dal ricorrente, come ammesso dalla prefettura di Pt_1
pagina 3 di 13 - con la sentenza n. 29/2021 pubblicata il 31.05.2021, a definizione del giudizio iscritto al n.
25/2021 R.G., avente ad oggetto l'opposizione promossa da avverso il ruolo di Controparte_1
riscossione esecutivo n. 0002779/2018 formato da nei suoi confronti, Controparte_3
il Giudice di Pace di Fabriano “stante l'avvenuta dichiarazione della cessazione della materia del contendere
effettuata dalla in relazione alla iscrizione a ruolo 2779/2018 nei confronti di Controparte_2 CP_1
discarico della cartella”, condannava parte resistente al pagamento della somma di € 129,00 per
[...]
le spese di iscrizione sopportate da parte ricorrente;
- con ordinanza ingiunzione Prot. n. 54/2021/Area III Dep. Fasc. n. 1186/2021 del 19.07.2022, la disponeva il rigetto delle istanze di rateizzazione presentate da e CP_2 Controparte_1 [...]
, in quanto i richiedenti non avevano fornito la documentazione reddituale necessaria Controparte_1
per valutare il rispetto dei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 202 bis del C.d.S. per poter accedere al beneficio richiesto e ingiungeva il pagamento della sanzione di € 5.000,00 per l'infrazione di cui al verbale n. 779158027 (relativo alla violazione dell'art. 116, commi 15-17, C.d.S., (cfr. doc. n. 1
all.to ricorso e comparsa di primo grado);
- con ricorso depositato in data 29/09/2022, e hanno proposto Controparte_1 Controparte_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di Fabriano (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli atti) avverso la citata ordinanza ingiunzione del Prefetto di – notificatagli a mezzo del servizio Pt_1
postale in data 16/08/2022, nella quale, premessi i fatti in precedenza riportati, eccepivano, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- a fronte della richiesta di rateazione della sanzione di € 5.000,00 presentata a mezzo pec dai ricorrenti, regolarmente ricevuta dalla Prefettura di la stessa non aveva mai fornito alcuna Pt_1
risposta;
- la richiesta dei ricorrenti aveva implicato la rinuncia alla proposizione dei ricorsi ex artt. 203 e 204
del C.d.S., nonché la facoltà del pagamento in misura ridotta della violazione ex art. 202 bis, comma
5, C.d.S., con la conseguenza che la in tale ipotesi avrebbe dovuto necessariamente CP_2
procedere nei termini regolari del procedimento amministrativo – 90 giorni – all'adozione di provvedimenti espressi e definitivi, per evitare di penalizzare il trasgressore e/o l'obbligato in solido con l'iscrizione a ruolo di una somma pari al medio edittale oltre alle spese successive, come avvenuto nel caso di specie, per ben due volte;
- l'attuale rinnovata imposizione era quindi illegittima, in quanto era decorso il termine di novanta giorni dalle pec del 2017 e del 2018 con la richiesta di rateazione, entro il quale la CP_2 pagina 4 di 13 avrebbe dovuto concludere i procedimenti;
ne seguiva ex lege la decadenza della pubblica amministrazione dalla posizione creditoria amministrativa;
- la P.A. aveva dichiarato, in sede giudiziale e con valore confessorio, di avere integralmente sgravato la posizione dei ricorrenti, comunicando il “discarico totale della quota posta a carico dei
suddetti interessati”;
- l'annullamento integrale della quota debitoria amministrativa posta a carico dei ricorrenti disposta con atto proprio dell'Ente impositore – la - implicava Controparte_2
l'annullamento del titolo originariamente posto alla base di tale pretesa e la conseguente rinuncia all'azione esecutiva;
- la pretesa sanzionatoria era prescritta, in quanto il procedimento amministrativo doveva concludersi entro un termine ragionevole e costituiva una manifestazione di ingiustificato accanimento e vessazione nei confronti del cittadino.
e concludevano chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 Controparte_1
dell'ordinanza – ingiunzione prefettizia;
in via principale e nel merito, di dichiarare nulla, e per l'effetto revocare, l'ordinanza - ingiunzione opposta per essere infondata e illegittima in fatto e in diritto (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate alle pagg.
6-7 del predetto).
Con decreto del 6.10.2022 il Giudice di Pace di Fabriano accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento opposto e fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 12.12.2022.
Con comparsa di costituzione depositata in data 1/12/2022 si costituiva in giudizio la – per il CP_2
tramite del Viceprefetto Aggiunto - la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento opposto (cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
Esponeva la – in sintesi e per quanto d'interesse– che: CP_2
- i procedimenti conclusi avanti al Giudice di Pace riguardavano solo la cartella esattoriale n. 003 2018
00098735 85 001, che era stata discaricata solo perché emessa prima dell'esame delle istanze di rateizzazione del verbale n. 779158027, che invece non era mai stato opposto e pertanto era ancora valido;
- la aveva chiesto agli interessati la documentazione per poter procedere alla valutazione CP_2
delle richieste di pagamento rateale, ma alcuna documentazione fiscale era stata prodotta da parte ricorrente, pertanto era stata emessa una ordinanza ingiunzione di pagamento della somma totale da pagina 5 di 13 saldare in un'unica soluzione, prima della decorrenza del termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione in esame (cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
In assenza di attività istruttoria la causa giungeva per la decisione alla udienza del 08/05/2023.
Con la sentenza n. 42/2023 ivi appellata, il Giudice di Pace di Fabriano, “stante l'avvenuto discarico totale
effettuato in data 14.03.21 dal dott. in qualità di Vice Prefetto Vicario della quota posta a carico di Per_1 [...]
e come risulta nella comparsa di costituzione e risposta allegata al fascicolo CP_1 Controparte_1
prot. 54721 area III dep. RG 25/2021 udienza del 29/03/2021 revoca in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione
1186 21 emessa in data 19.07.2021 con compensazione delle spese di lite” (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Il Giudice di prime Cure ha ritenuto testualmente che:
- “Veniva effettuata richiesta di ratealizzazione (03.11.2017De di cui veniva omesso il disbrigo CP_1
che veniva omesso nei termini di cui al 202 bis cds (entro 90 giorni) rigetto od accoglimento tanto è vero che
veniva emessa cartella esattoriale dall'agenzia delle entrate essendo andato dispersa la richiesta di ratealizzazione
Pag. 3 comparsa 12.12.2022 (della ) veniva emessa cartella per l'anno 2018 00320180009873885 CP_2
notificata il 22.08.2018 che nel 2020 la somma era determinata 18.050. Nella opposizione alla cartella veniva
dichiarata esclusivamente la cessazione della materia del contendere con provvedimento 16.03.2021 allegato 1
veniva dichiarato dal Vice Prefetto di firmato 19.03.2021 il discarico totale a carico dei suddetti Per_1
interessati e Controparte_1 Controparte_1
- È vero come dice la che il verbale non sia stato mai opposto ma è altrettanto vero che sono comunque CP_2
decaduti i termini per emettere il provvedimento di ratealizzazione fatto nei termini, fine 2017 inizio 2018) che
sicuramente è stata fatta nei 30 giorni dal verbale e quindi trascorsi 120 giorni dal 10.10.2017 (verbalizzazione),
per cui la pubblica amministrazione era decaduta dal poter emettere più detto provvedimento (rigetto o
accoglimento) parliamo di rateizzazione ai sensi dell'art. 202 bis cds: la notifica dell'avvio del procedimento non
è intervenuto che a seguito del rigetto della prima cartella esattoriale e del tutto tardivamente rispetto ai tempi
non poteva essere emessa cartella esattoriale annullata ed i tempi per azionare il verbale con l'emissione
dell'ingiunzione” (cfr. pagg.
1-2 della sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 15.03.2024, la proponeva appello CP_2
avverso la citata sentenza formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale di Ancona,
in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, dichiarare nulla o comunque
riformare l'appellata sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano (Giudice Onorario Dott.
Alessandro Strada) in data 30/9/2023 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 1214/2022 pagina 6 di 13 R.G., rigettando, per l'effetto, l'opposizione proposta in primo grado da e Controparte_1 Controparte_1
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag .7).
In sintesi la difesa erariale fondava il proprio appello su un unico e articolato motivo :“Violazione art.
202 bis C.d.S.; erronea valutazione del materiale probatorio;
illogicità ed erroneità della motivazione”.
Parte appellante evidenziava che il Giudice di prime cure, recependo l'erronea interpretazione data dai ricorrenti, secondo cui con l'espressione “discarico totale della quota posta a carico dei suddetti
interessati” avente valore confessorio, doveva intendersi che l'amministrazione aveva rinunciato al proprio credito.
In realtà il discarico effettuato dalla riguardava le cartelle di pagamento opposte e non CP_2
anche la posta creditoria portata dal verbale ad esso sotteso (e mai opposto).
Il Giudice di Pace aveva -quindi- errato anche nell'affermare che l'amministrazione era decaduta dal poter emettere detto provvedimento ai sensi dell'art. 202 bis C.d.S.
Con decreto del 15/03/2024 veniva fissata ex art. 420 c.p.c. la prima udienza per l'11/07/2024.
Con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 10/07/2024 si costituivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali Controparte_1 Controparte_1
conclusioni: “In via principale nel merito – Voglia il Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in premessa e in
narrativa, rigettare integralmente l'appello proposto dalla , per tramite dell'Avvocatura Controparte_2
dello Stato, avverso la sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano.
Con condanna della Pubblica Amministrazione alle spese di lite a norma di legge” (cfr. conclusioni a pag. 11
della comparsa).
Alla udienza dell'11/07/2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice rinviava per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20/03/2025.
Tanto doverosamente seppur sinteticamente premesso in fatto, passando all'esame nel merito, a fondamento dell'appello la con un unico ed articolato motivo di impugnazione Controparte_2
ha denunciato la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 202 bis C.d.S.”.
Il motivo è fondato e come tale merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza ivi impugnata.
S è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.
L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120,
rubricato “rateazione delle sanzioni pecuniarie”, prevede – come è noto- la possibilità di ottenere il pagina 7 di 13 pagamento in rate mensili delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni al C.d.S.
accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale, ai sensi del primo comma, chi versa “in condizioni economiche disagiate” ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
Ai fini di cui al comma 2, art. 202 bis C.d.S., se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta di pagamento rateale va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo
Forestale dello Stato o alla Polizia Penitenziaria.
L'istanza va, invece, presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente
dell'Amministrazione Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 202 bis C.d.S., la richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
Ai sensi dell'art. 202 bis, comma 5, C.d.S. la presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis.
Sempre ai sensi dell'art. 202 bis, comma 5, C.d.S., entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
Per cui ha errato il Giudice di Pace per aver revocato l'ordinanza ingiunzione 1186-21 emessa in data
19.07.2021, sul presupposto dell'avvenuto discarico totale effettuato dal Vice -Prefetto Vicario della quota posta a carico di e . Controparte_1 Controparte_1
L'espressione “discarico delle quote” andava e va riferita esclusivamente alle cartelle di pagamento opposte che avevano formato oggetto dei giudizi promossi avanti al Giudice di Pace di Fabriano e conclusisi con le sentenze n. 41/2019 e 29/2021 (cfr. doc.ti nn. 2 all.ti comparsa in primo grado).
pagina 8 di 13 Dalla lettura della sentenza n. 41/2019 del Giudice di Pace di Fabriano (RG n. 93/2019), si evince che la cartella opposta andava annullata e che il ricorrente avrebbe dovuto attendere la richiesta della documentazione fiscale da parte della (cfr. sentenza pag. 3: “la prefettura si costituiva in CP_2
cancelleria non presenziando all'udienza ed ammetteva nella sua costituzione di aver ricevuto la richiesta di
ratealizzazione effettuata nei termini e di essere disponibile “ora per allora a valutare le suddette richieste di
ratealizzazione” ed a effettuare il discarico della cartella esattoriale impugnata. (…) Come si legge, nella
costituzione del dott. si manifesta volontà di discarico della cartella che non poteva essere emessa se non Per_2
previo esame della richiesta di ratealizzazione, anche negativa, e che comunque detto esame non è avvenuto e
pertanto la cartella va annullata e pertanto il ricorrente dovrà attendere la richiesta della documentazione fiscale
come richiesta dalla nella propria comparsa di costituzione e risposta”). CP_2
Anche dalla lettura della sentenza n. 29/2021 del Giudice di Pace di Fabriano (RG n. 25/2021), si ricava che il discarico riguardava la cartella iscritta a ruolo (cfr. pag. 3 sentenza: “Nella sua comparsa di
costituzione e risposta la precisava di aver predisposto provvedimento di discarico della Controparte_2
cartella iscritta a ruolo e chiedendo la cessazione della materia del contendere”).
Nel caso di specie è pacifica e non contestata la tempestiva presentazione della istanza di rateizzazione a mezzo pec della sanzione amministrativa irrogata da parte dei ricorrenti CP_1
e .
[...] Controparte_1
E' pacifico anche il mancato esame delle istanze da parte della , la quale, con l'ordinanza CP_2
ingiunzione oggetto della presente causa, ha esaminato le istanze di rateizzazione, e ha infine correttamente concluso per il rigetto, non avendo gli interessati prodotto alcuna documentazione fiscale attestante la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 202 bis c.d.s per poter accedere alla rateizzazione.
Presupposto per l'accoglimento della domanda di rateizzazione, come sopra detto, è che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione,
non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro
10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la (all'esito – lo si ripete- dei due CP_2
giudizi sopra riportati e al passaggio in giudicato delle citate sentenze in forza dei quali la CP_2 pagina 9 di 13 doveva dar corso ed esaminare la richiesta di rateizzazione) ha provveduto a dar corso alla istanza di rateizzazione presentata dai sig.ri e ha quindi richiesto (come disposto e come era stato CP_1
originariamente richiesto dagli odierni appellati) in date 29.11.2021, 27.04.2022, 14.06.2022 la documentazione fiscale ai ricorrenti (cfr. raccomandata del 29.11.2021 ricevuta il 6.12.2021, pec del
14.06.2022 e del 14.04.2022 inviate dalla alla pec del difensore (doc. n. 3 all.to comparsa di CP_2
costituzione e risposta).
Per cui la non è incorsa in nessuna decadenza. CP_2
I ricorrenti, di contro, non hanno adempiuto all'onere – sugli stessi incombente – di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter accedere a tale pagamento rateale,
nonostante la richiesta formulata in tal senso dalla . CP_2
Di conseguenza la ha provveduto alla adozione della ordinanza poi opposta. CP_2
Inoltre, ai sensi dell'art. 202 bis, comma 5, C.d.S. sopra richiamato, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso
tale termine, l'istanza si intende respinta.
Quindi, nel caso di specie, la mancata adozione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte della delle istanze di rateizzazione, non ha comportato la decadenza della stessa CP_2
dalla pretesa creditoria, laddove il verbale di violazione delle norme del C.d.S. non è mai stato impugnato, avendo i ricorrenti optato per la istanza di rateizzazione, senza però ottemperare, a fronte delle reiterate richieste della , all'invio della documentazione attestante la presenza CP_2
dei requisiti necessari richiesti quali presupposti ex lege per accedere al beneficio del pagamento rateale.
Ne consegue che correttamente la ha disposto il rigetto delle istanze di rateizzazione con CP_2
l'ordinanza ingiunzione, che pertanto andava e va confermata, mentre va riformata la sentenza del
Giudice di Pace per aver indebitamente revocato tale ordinanza.
Priva di pregio è l'eccezione mossa dalla difesa dei ricorrenti odierni appellati della decadenza della
Pubblica Amministrazione dal potere impositivo per decorso del termine perentorio di conclusione del procedimento.
Come è noto nel caso in esame non si applica la legge n. 241/1990: “Questa Corte, invero, ha di recente
ribadito, innanzitutto, che, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione
sfugge all'ambito di applicazione della I. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è
compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981, (…) 6.2. D'altra parte, il termine previsto pagina 10 di 13 dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione
conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla I. n. 80 del
2005 (che, nella misura massima, è quello in vigore al momento del provvedimento che ha irrogato la sanzione
impugnata) è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di
norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono
regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass.
SU n. 9591 del 2006; conf. Cass. n. 8763 del 2010; Cass. n. 21797 del 2006; Cass. n. 24436 del 2006)” (Cass. II
sez. civ., n. 31239/2021).
E' consolidata, inoltre, la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che la “natura prescrizionale del
termine indicato nell'articolo 28 della legge n.689, come ribadito da ultimo, in motivazione, dal già richiamato
arresto delle Sezioni unite della Corte, n. 22082 del 2017. 10.Del resto in decisioni risalenti nel tempo (v., fra le
altre, Cass. 28 luglio 2009, n.17526 e i precedenti ivi richiamati) risulta già ribadito che la legge n.689 non
prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza-ingiunzione può essere validamente
emessa nel termine di prescrizione quinquennale (ancorché detta norma faccia riferimento al termine per
riscuotere le somme dovute per le violazioni)” (cfr. Cass., n. 21706/2018).
“Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sent. n. 9591 del 27 aprile 2006, hanno affermato che "La
disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria
formulazione, applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso
entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14
marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta
giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un
procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche
nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve" (nello stesso senso, Cass.
n. 17625, 16859, 9859, 9860 e 9644 del 2007, n. 21797, 19785, 18442, 14138, 13589, 10452 e 9585 del 2006).
In particolare, le disposizioni della L. n. 241 del 1990, art. 2, non sono adattabili al procedimento sanzionatorio
in quanto la L. n. 689 del 1981, delinea un procedimento di natura contenziosa, anche in sede amministrativa, di
cui fissa le varie fasi e le scansioni temporali. Infatti, la L. n. 689 del 1981, configura un m procedimento con
una precisa scansione di termini (novanta giorni par la notifica della violazione ex art. 14, sessanta giorni per il
pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16, trenta giorni per l'invio di scritti difensivi ex art. 18).
Nessun termine, invece, è previsto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Ma a tale silenzio legislativo non pagina 11 di 13 si può ovviare applicando il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, poiché questa legge fa decorrere il
termine di trenta giorni "dall'inizio d'ufficio del procedimento", mentre la L. n. 689 del 1981, pone dei termini
intermedi più ampi a garanzia dell'autore della violazione. Pertanto, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione
si può procedere nel termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, ancorché detta norma faccia
letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (in questo senso, Cass.
n. 6967 del 1997, Case. n. 1902 del 1996, Cass. n. 9211 del 1995). È opportuno richiamare l'attenzione anche
sulla natura non perentoria del termine previsto dal citato art. 2: il superamento del termine di trenta giorni
stabilito dall'art. 2 cit. (o del più lungo termine previsto da fonti regolamentari) in ogni caso non preclude alla
P.A. l'adozione del provvedimento e, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria,
non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del
funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il
silenzio-inadempimento. Nella specie la L. n.689 del 1981 non prevede alcuna espressa decadenza
dell'Amministrazione, sicché l'ordinanza ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione
di cui all'art. 28” (cfr. Cass. n. 17526/2009).
L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa nel termine di cinque anni.
L'eccezione di prescrizione, così come originariamente formulata alla pag. 4 del ricorso in opposizione in primo grado, è generica e comunque errata perché trova applicazione il termine di cinque anni per la conclusione del procedimento, nel caso di specie pacificamente interrotto dall'instaurazione dei giudizi di opposizione avverso le cartelle di pagamento.
In conclusione, l'appello proposto dalla è Parte_3
fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del provvedimento prefettizio opposto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati e si liquidano in favore di parte appellante ex DM n. 55/2014, aggiornato al Dm n. 147/2022, valori medi (e comunque in via equitativa in assenza di nota spese in questo secondo grado di lite), tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino a € 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della
“trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi applicato;
cfr. per le spese di primo grado la – costituitasi per mezzo di funzionario CP_2
pagina 12 di 13 delegato- aveva depositato la nota spese di € 100,00 sub allegato 4 della comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 1434/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in motivazione;
CP_2 CP_2
per l'effetto,
RIFORMA
La sentenza ivi appellata;
CONFERMA
Il provvedimento prefettizio opposto;
CONDANNA
e in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_1 CP_2
appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 1.375,50 a titolo di compenso professionale (di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 20/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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