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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 158/2025
Oggi 15/07/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, è comparso:
Per , l'avv.to MASTROMINICO ALEX in sostituzione dell'avv.to Parte_1
MARONE GUIDO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte collegato da remoto.
L'avv. MASTROMINICO alla luce delle sentenze emesse dalla Suprema Corte rinuncia alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013 a fini economici ed insiste per il riconoscimento a fini giuridici, riportandosi agli atti.
1 Il Giudice invita parte ricorrente alla discussione circa la prova dell'effettivo mancato riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, viste le allegazioni contenute in ricorso, ed alla sussistenza di un concreto interesse ad agire in capo alla ricorrente in ordine alla domanda come oggi precisata.
L'avv. MASTROMINICO richiama il contenuto del ricorso depositato.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.40 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 15/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 158/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. MARONE GUIDO, che lo Parte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate nell'odierno verbale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2025 premesso di essere una docente Parte_1 assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
con decorrenza 1.9.2017, richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133/24 e
[...] talune pronunce di merito, ha evocato in giudizio l'amministrazione chiedendo accertarsi il suo diritto ad ottenere il riconoscimento e la valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente, preso atto dei recenti pronunciamenti della Suprema Corte in materia, ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere la valutazione del servizio reso nell'anno 2013 ai fini dell'attribuzione della fascia stipendiale 9/14
a decorrere dall'a.s. 2019/20 e la liquidazione delle relative differenze retributive, mentre ha insistito per la richiesta di riconoscimento della predetta annualità a soli fini giuridici.
La questione del riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn.
13618/25 e 13619/25, le quali, dopo aver riesaminato la problematica sottesa all'interpretazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, hanno rimeditato le conclusioni alle quali era giunta la precedente ordinanza richiamata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, il legislatore, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010, dopo aver previsto al comma
1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello
Stato, al comma 21 ha previsto che: “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
4 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il successivo comma 23 ha, poi, dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Il citato art. 8 comma 14 prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico”.
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_2 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
[...
[...] subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_3 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122/13, poi, la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità 2013.
Nella materia è, quindi, intervenuta la contrattazione collettiva, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato “a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici” e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Il successivo art. 1 comma del d.l. 3/14, poi, ha aggiunto: “attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
Alla luce di tale quadro normativo, la Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto interpretativo circa la portata dell'art. 9 comma 23, ha condivisibilmente affermato che è
“maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014” (Cass. n.
13619/25).
6 La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che l'art. 9 comma 23 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012”.
Tale disciplina, infatti, “si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
A seguito della modifica dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, infatti, le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali, rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito: tali progressioni, dunque, non vanno confuse con gli avanzamenti automatici presenti invece in ambito scolastico, nel quale le fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio “producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche”.
Non è, quindi, irragionevole che il legislatore abbia previsto una disciplina differenziata fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio: in tale ultimo caso la sterilizzazione delle annualità “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore,
7 che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Anche la Corte Costituzionale, infatti, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, ha rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate ed ha aggiunto che tale esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità, che non modificano il meccanismo delle progressioni economiche (Corte
Cost. 310/13).
La Corte di Cassazione ha, comunque, ribadito come la “non utilità” del servizio reso nell'anno 2013 sia limitata ai soli effetti economici e non si estenda a quelli giuridici: nel caso in cui, dunque, “in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati
a quelli meramente economici”.
In definitiva, l'anno 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, ma dello stesso non deve tenersi conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando tale recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva previo recupero delle relative risorse.
Con le più volte citate sentenze gemelle, infine, la Cassazione ha espressamente superato le conclusioni alle quali era pervenuta la precedente ordinanza n. 16133/2024, richiamata in ricorso, rilevando come anche tale pronuncia avesse mantenuto distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici: “la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che
l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di
8 espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. n. 13619/25).
Alla luce di tali principi, la difesa attorea nel corso dell'odierna udienza ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere la valutazione dell'anno 2013 ai fini della maturazione degli scatti stipendiali, ma ha insistito nella domanda volta ad ottenere il riconoscimento della citata annualità a fini giuridici.
La ricorrente non ha tuttavia dimostrato nel presente giudizio che il servizio prestato nell'anno 2013 non sia stato valutato al fine di determinare la sua complessiva anzianità di servizio.
Il decreto di ricostruzione della carriera prodotto in atti, infatti, indica quale “anno scolastico riconosciuto” sia il 2012/13 sia il 2013/14, salvo poi aggiungere che “l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1 mesi 0 giorni 0, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013)”.
L'amministrazione, quindi, non ha valutato il servizio preruolo dell'anno 2013 solo ai fini della progressione economica (“maturazione delle posizioni stipendiali”) e la ricorrente non ha allegato e provato circostanze tali da far ritenere che il lavoro prestato in anni scolastici comunque “riconosciuti” non sia stato considerato a fini giuridici al fine di determinare la sua complessiva anzianità di servizio.
In assenza di specifiche allegazioni e prove in ordine all'effettivo pregiudizio riportato dalla docente dall'asserito mancato riconoscimento del servizio preruolo svolto nell'anno 2013 al fine di determinare la sua complessiva anzianità di servizio a fini giuridici (e non per la maturazione delle posizioni stipendiali), la domanda come oggi precisata in udienza appare inammissibile ex art. 100 c.p.c..
La previsione dell'art. 100 c.p.c., in base alla quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” individua una condizione dell'azione, che presuppone una situazione oggettiva, derivante da un fatto in senso ampio lesivo del diritto, alla quale non si può ovviare se non attraverso il processo e l'intervento del giudice: se questa
9 situazione non vi fosse, non avrebbe alcuna utilità pratica l'esercizio della giurisdizione, quindi non si avrebbe azione.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come tale condizione presupponga, innanzitutto, la lesione di un diritto: infatti, “il diritto al giudizio - costituzionalmente garantito - può esercitarsi solo ove si prospetti una situazione di fatto contraria ad individuati diritti o interessi giuridicamente protetti. Ciò risulta chiaramente dall'art. 24 della Costituzione che garantisce il potere di azione "per la tutela dei diritti e interessi legittimi" e tale potere, come ritenuto dal giudice delle leggi, "ha a suo presupposto il possesso in chi l'esercita della titolarità di una situazione giuridica subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio" (Corte Cost. n. 7 del 1962). Lo stesso principio è ribadito dall'art. 99 c.p.c. e dall'art.
2907 c.c., per cui il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti al fine di concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o con la negazione del diritto dedotto in giudizio, risultando inammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, perché solo l'intera fattispecie, una volta perfezionatasi, può nella sua interezza costituire oggetto di accertamento (ex aliis, Cass. n. 10039 del 2002). Dunque
l'interesse ad agire, che legittima alla proposizione della domanda, è dato dalla contestazione, non già di un fatto, bensì di un diritto. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass. SS.UU. n. 27187 del 2006)” (Cass. n. 16626/16).
La lesione del diritto deve, quindi, essere oggettiva, “nel senso che l'interesse ad agire non può essere riconosciuto laddove risponda ad un convincimento meramente soggettivo della parte, magari strumentale alla soluzione solo in via di massima o accademica di una questione di diritto. Ovvio che colui che agisce, se si decide a farlo, sia convinto di avervi interesse, ma non può pretendere che, per il solo fatto di averla proposta, la domanda sia presa in
10 considerazione. Occorre che superi il criterio di selezione rappresentato appunto dall'interesse ad agire oggettivamente valutato” (Cass. 16626/16).
La prova di un interesse concreto ed attuale ad agire è posta “a presidio di un uso responsabile del processo e, al contempo, è manifestazione del principio di economia processuale -, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale, ottenibile mediante il processo e
l'intervento necessario di un giudice” (Cass. n. 18819/18).
E', dunque, necessaria la presenza della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice. La concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove: sarebbe, infatti, inutile dare ingresso ad una attività processuale nel caso in cui dall'accoglimento della domanda non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante (Cass. n. 487/80; Cass. n. 6177/85; Cass. n. 1897/88;
Cass. n. 10062/98; Cass. n. 13293/99; Cass. n. 5635/02; Cass. n. 24434/07).
Nel caso in esame la ricorrente non ha allegato circostanze tali da far ritenere effettivamente sussistente una oggettiva lesione del diritto che oggi chiede di vedere accertato.
Le allegazioni di cui all'atto introduttivo, del resto, sono tutte volte ad “ottenere
l'accertamento e la declaratoria del diritto alla corretta ricostruzione di carriera e della percezione del trattamento retributivo connesso all'anzianità di servizio effettivamente maturata, con le conseguenti statuizioni di condanna”: la domanda di riconoscimento del servizio reso nell'anno 2013 “a fini giuridici” è infatti formulata solo ai fini dell'inquadramento nelle fasce stipendiali (“non vi è dubbio alcuno che anche l'anno 2013 debba valere a fini giuridici e, conseguentemente, essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio e ciò anche a fini pensionistici e stipendiali”).
Nulla, poi, oggi consente di affermare che l'anno 2013 (nel corso del quale la ricorrente è stata pacificamente retribuita per il servizio reso) non sia in futuro valutato “a fini pensionistici”.
11 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poi, la contumacia del convenuto non assume alcun significato sul piano probatorio (Cass. 27852/24;
Cass. 14372/23; Cass. 21096/16).
Poiché l'interesse ad agire costituisce un presupposto processuale, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. SSUU n. 34388/22).
Deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara inammissibile la domanda come precisata nel corso dell'odierna udienza.
Nulla sulle spese.
Savona, 15.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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