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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2328/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BACCHI ALESSANDRO;
elettivamente domiciliato in Via Baglioni 36, Perugia, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FERRARA MIRKO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13, MESSINA, presso il difensore;
e di C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assisto dall'avv. Giuseppe Abruzzo, elettivamente domiciliato in Muccia, v. Montecavallo n. 2, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 19.9.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 – Infondata l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. da avverso l'intimazione a adempiere n. 8950 del 11.04.2024 (emessa ai sensi Parte_1 dell'art. 2 del D.R. n. 639/1910) dell'importo di euro 22.890,16, notificata il 17.05.2024 da CP_1
(concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del
[...] Controparte_2
relativa all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice
[...] della strada elevate dal (titolare del credito). Controparte_3
2 - Eccepisce l'opponente la prescrizione delle pretese creditorie azionate, tutte risalenti agli anni 2013 e 2014, per mancanza di atti interruttivi della prescrizione e sul presupposto dell'omessa notifica di tutti gli atti prodromici (verbali di accertamento, diffide di pagamento e ingiunzioni di pagamento) all'intimazione a adempiere odiernamente opposta;
e quindi, la mancata formazione del titolo esecutivo e l'estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.
3 – Il convenuto eccepisce invece il proprio difetto di legittimazione passiva sul CP_2 presupposto della sua estraneità ai vizi concernenti l'attività di riscossione del credito di cui risulta mero titolare, non avendo il -secondo l'ente locale- proposto opposizione avverso la Parte_1 propria attività (iscrizione a ruolo del proprio credito).
4 – In rito, va innanzitutto disattesa l'eccezione del atteso che l'opponente CP_2 denuncia l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici l'ingiunzione odiernamente opposta, inclusa anche la notifica dei molteplici verbali di accertamento della violazione del codice di strada il cui onere probatorio –trattandosi di attività preliminare all'iscrizione al ruolo del credito- incombe sull'ente titolare della pretesa creditoria.
5 – Nel merito, risulta in atti:
- la notifica all'attore del 13.04.2018 dell'ingiunzione di pagamento n. 301833 del
13.03.2018 per l'importo di euro 9.423,85;
- la notifica all'attore (ai sensi dell'art. 140 c.p.c) del 15.09.2018 dell'ingiunzione di pagamento n. 355294 (erroneamente indicata dall'opponente con il n. 355291) del 28.08.2018 per l'importo di euro 3.050,19;
- la notifica all'attore (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) del 04.02.2019 dell'ingiunzione di pagamento n. 5863 del 18.10.2021 per l'importo di euro 9.075,62;
pagina 2 di 3 - la notifica all'attore (ai sensi dell'art. 140 c.p.c) del 21.12.2019, dell'ingiunzione di precetto n. 10448 spedita il 04.12.2019 ricapitolativa di tutte le precedenti ingiunzioni, per il loro importo complessivo.
5.1 – Pertanto, accertata come sopra la regolarità della notifica delle ingiunzioni di pagamento, e dato atto della mancata impugnazione di alcuna di esse, con la divenuta inimpugnabilità per decorso del termine, segue l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata notifica degli atti precedenti, come anche in relazione ad eventuali prescrizioni maturate nel frattempo: solo attraverso la loro impugnazione sarebbe stato possibile dolersi della mancata notifica degli atti precedenti.
5.2 – Infine, infondata l'eccezione di prescrizione atteso che la notifica dell'atto odiernamente opposto (17.05.2024) è avvenuta prima del decorso del termine quinquennale (ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981 richiamato dall'art. 209 c.d.s.), decorrente dall'ultimo atto interruttivo -ingiunzione di precetto- notificato il 23.12.2019.
6 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
RESPINGE l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. da Parte_1 avverso l'intimazione a adempiere n. 8950 del 11.04.2024 dell'importo di euro 22.890,16, notificata il 17.05.2024, per l'effetto; CONDANNA a sostenere le spese del Parte_1 giudizio che liquida in favore del e della in euro Controparte_2 CP_1
2.000,00, ciascuno, per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese documentate.
Macerata, 28 ottobre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2328/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BACCHI ALESSANDRO;
elettivamente domiciliato in Via Baglioni 36, Perugia, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FERRARA MIRKO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13, MESSINA, presso il difensore;
e di C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assisto dall'avv. Giuseppe Abruzzo, elettivamente domiciliato in Muccia, v. Montecavallo n. 2, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 19.9.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 3 1 – Infondata l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. da avverso l'intimazione a adempiere n. 8950 del 11.04.2024 (emessa ai sensi Parte_1 dell'art. 2 del D.R. n. 639/1910) dell'importo di euro 22.890,16, notificata il 17.05.2024 da CP_1
(concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del
[...] Controparte_2
relativa all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice
[...] della strada elevate dal (titolare del credito). Controparte_3
2 - Eccepisce l'opponente la prescrizione delle pretese creditorie azionate, tutte risalenti agli anni 2013 e 2014, per mancanza di atti interruttivi della prescrizione e sul presupposto dell'omessa notifica di tutti gli atti prodromici (verbali di accertamento, diffide di pagamento e ingiunzioni di pagamento) all'intimazione a adempiere odiernamente opposta;
e quindi, la mancata formazione del titolo esecutivo e l'estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.
3 – Il convenuto eccepisce invece il proprio difetto di legittimazione passiva sul CP_2 presupposto della sua estraneità ai vizi concernenti l'attività di riscossione del credito di cui risulta mero titolare, non avendo il -secondo l'ente locale- proposto opposizione avverso la Parte_1 propria attività (iscrizione a ruolo del proprio credito).
4 – In rito, va innanzitutto disattesa l'eccezione del atteso che l'opponente CP_2 denuncia l'omessa notifica di tutti gli atti prodromici l'ingiunzione odiernamente opposta, inclusa anche la notifica dei molteplici verbali di accertamento della violazione del codice di strada il cui onere probatorio –trattandosi di attività preliminare all'iscrizione al ruolo del credito- incombe sull'ente titolare della pretesa creditoria.
5 – Nel merito, risulta in atti:
- la notifica all'attore del 13.04.2018 dell'ingiunzione di pagamento n. 301833 del
13.03.2018 per l'importo di euro 9.423,85;
- la notifica all'attore (ai sensi dell'art. 140 c.p.c) del 15.09.2018 dell'ingiunzione di pagamento n. 355294 (erroneamente indicata dall'opponente con il n. 355291) del 28.08.2018 per l'importo di euro 3.050,19;
- la notifica all'attore (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) del 04.02.2019 dell'ingiunzione di pagamento n. 5863 del 18.10.2021 per l'importo di euro 9.075,62;
pagina 2 di 3 - la notifica all'attore (ai sensi dell'art. 140 c.p.c) del 21.12.2019, dell'ingiunzione di precetto n. 10448 spedita il 04.12.2019 ricapitolativa di tutte le precedenti ingiunzioni, per il loro importo complessivo.
5.1 – Pertanto, accertata come sopra la regolarità della notifica delle ingiunzioni di pagamento, e dato atto della mancata impugnazione di alcuna di esse, con la divenuta inimpugnabilità per decorso del termine, segue l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata notifica degli atti precedenti, come anche in relazione ad eventuali prescrizioni maturate nel frattempo: solo attraverso la loro impugnazione sarebbe stato possibile dolersi della mancata notifica degli atti precedenti.
5.2 – Infine, infondata l'eccezione di prescrizione atteso che la notifica dell'atto odiernamente opposto (17.05.2024) è avvenuta prima del decorso del termine quinquennale (ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981 richiamato dall'art. 209 c.d.s.), decorrente dall'ultimo atto interruttivo -ingiunzione di precetto- notificato il 23.12.2019.
6 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
RESPINGE l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. da Parte_1 avverso l'intimazione a adempiere n. 8950 del 11.04.2024 dell'importo di euro 22.890,16, notificata il 17.05.2024, per l'effetto; CONDANNA a sostenere le spese del Parte_1 giudizio che liquida in favore del e della in euro Controparte_2 CP_1
2.000,00, ciascuno, per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese documentate.
Macerata, 28 ottobre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3