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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8845/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
nato a [...] – Brasile, il 01/11/1990, Parte_1
residente in [...]dos Santos, n° 261, città Araras - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._1
- , nata a [...] – Brasile, il 02/03/1975 , residente Parte_2
in Rua Padre Gustavo Degiampietro, n° 222, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._2
pagina 1 di 14 - , nata a [...] – Brasile, il 26/04/2004, residente in Parte_3
Rua Padre Gustavo Degiampietro, n° 222, città Guararapes - Brasile, (Codice
Fiscale non attribuito: ); C.F._3
- , nata a [...] – Brasile, il 30/05/1966, Parte_4
residente in [...], n° 172, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito ); C.F._4
- nata a [...] – Brasile, il Parte_5
28/06/1954 , residente in [...], n° 88, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito;
C.F._5
- nato a [...] – Brasile, il Controparte_1
12/01/1998, residente in [...], n° 100, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito ); C.F._6
- nato a [...] – Brasile, il Controparte_2
08/02/1995, residente in [...], n° 50, città Piracicaba -
Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._7
- , nata a [...] – Brasile, il CP_3 Parte_6
22/06/1990, residente in [...], n° 454, città Jundiaí - Brasile, (Codice
Fiscale non attribuito: ); C.F._8
- nata a [...] – Brasile, il 14/11/1981, Parte_7
residente in [...], n° 1515, città São José do Rio Preto - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._9
- nata a [...] – Brasile, il 13/07/1977 , Parte_8
residente in [...], n° 452, città São José do Rio
Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ; C.F._10
- , nata a [...] – Brasile, il 13/07/1977 , Parte_9
residente in [...], n° 790, città São José do Rio Preto - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._11
pagina 2 di 14 - nata a [...]é do Rio Preto – Brasile, il Persona_1
11/03/2011, residente in [...], n° 1515, città São José do Rio
Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ), C.F._12
rappresentata dai suoi genitori sigg.ri e Persona_2 Persona_3
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, residenti in
[...]
Rua Miguel Damha, n° 1515, città São José do Rio Preto - Brasile;
- nata a [...]é do Rio Preto – Brasile, il Parte_10
14/06/2017, residente in [...], n° 1515, città São José do Rio
Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._13
rappresentata dai suoi genitori sigg.ri e Persona_2 Persona_3
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, residenti in
[...]
Rua Miguel Damha, n° 1515, città São José do Rio Preto - Brasile;
- nato a [...]é do Rio Preto – Brasile, il CP_4 CP_1
22/01/2014, residente in [...], n° 452, città São
José do Rio Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito:
), rappresentato dai suoi genitori sigg.ri C.F._14 [...]
e in qualità di esercenti la responsabilità CP_5 Persona_4
genitoriale sul figlio, residententi in Rua Roselaine Zanchini Santini, n° 452, città São José do Rio Preto - Brasile;
- nata a [...] – Brasile, il 16/06/2009, Parte_11
residente in [...], n° 790, città São José do Rio Preto - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ), rappresentata dai suoi C.F._15
genitori sigg.ri e in qualità di Controparte_6 Parte_12
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, residenti in [...]
Morselli, n° 790, città São José do Rio Preto – Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. Franziska Brigitte Goller e dall'advogada Poliany Carolini Cestari
pagina 3 di 14
-Ricorrenti-
E
Controparte_7
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_8
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 25.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_7
cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Per_5
cittadino italiano nato a [...]-NT, provincia di Parte_13
Pisa, il 7 Aprile 1856, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_7
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 9.12.2025, fissata con modalità di pagina 4 di 14 svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_7
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
pagina 5 di 14 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti(doc. 42).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite Per_5 [...]
cittadino italiano nato a [...]-NT Castiglione, Parte_13
provincia di Pisa, il 7 Aprile 1856, per i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
pagina 6 di 14 Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria»
(Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di pagina 7 di 14 morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dall'1 gennaio
1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che ha trasmesso validamente la Persona_6
cittadinanza italiana anche a , nato il [...]. Persona_7
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di cittadino italiano nato a [...] Per_5 Parte_13
Rotta-NT, provincia di Pisa, il 7 Aprile 1856 (doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- figlio di e Per_5 Parte_13 Parte_14 Parte_15
(doc. 2: certificato di battesimo , nato il Per_5 Parte_13
07/04/1856 a La Rotta- NT (PI), in data 07/04/1884 a La Rotta-
pagina 8 di 14 NT (PI), si univa in matrimonio con (doc. 3: certificato Controparte_9
di matrimonio;
Per_5
- a data ignota i coniugi si trasferivano in Brasile dove sono nati, il giorno
24/04/1893, il figlio (doc. 4: certificato di Persona_8
nascita , e, in data 03/12/1995, il figlio (doc. 5: Per_8 Persona_9
certificato di nascita . In alcuni documenti brasiliani il Persona_9
sig. è indicato con il nome e/o con Parte_16 Per_10
il cognome La maggior parte degli immigrati non era in grado di Persona_9
controllare l'ortografia corretta perché erano analfabeti. I discendenti di sono stati pertanto registrati con il cognome Per_5 Parte_13
Persona_9
- in data 15/02/1897 il sig. è deceduto in Brasile, Per_5 Parte_13
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi brasiliano, come risulta dal certificato di non naturalizzazione (doc. 6: certificato di morte
doc. 7: certificato di non naturalizzazione Per_5 Parte_13
; Per_5
- dall'unione di con (doc. 8: Persona_8 Persona_12
certificato di matrimonio nasceva in Brasile, il 18/12/1915, Per_8 [...]
(doc. 9: certificato di nascita;
Persona_6 Persona_6
- dall'unione di con (doc. 10: Persona_6 Persona_13
certificato di matrimonio nascevano in Brasile tre figli: Per_6
, il 25/05/1942, (da Persona_7 Pt_4 Parte_5
sposata: , il 28/06/1953, e Parte_5 Parte_5 Persona_14
, il 12/08/1956 (doc. 11: certificato di nascita;
doc. 12:
[...] Persona_7
certificato di nascita doc. 13: certificato di nascita ); Parte_17
- dall'unione di con (doc. 14: Persona_7 Persona_15
certificato di matrimonio ) è nata in [...] Persona_7 Persona_16
, il 30/05/1966 (doc. 15: certificato di nascita;
[...] Persona_16
pagina 9 di 14 - dall'unione di con (doc. 16: Persona_16 Persona_17
certificato di matrimonio nasceva in Brasile Persona_16 Persona_18
il 08/02/1995 (doc. 17: certificato di nascita;
[...] CP_2
- dall'unione di con Parte_5 Persona_19
(doc. 18: certificato di matrimonio sono nati quattro figlie: Parte_5
(da sposata: ) (doc. 19: Parte_12 Parte_9
certificato di nascita e (doc. 20: certificato di Pt_9 Persona_4 Per_3
nascita , nate entrambe il 13/07/1977 in Brasile, Per_4 Persona_20
(da sposata: , nata il [...] in [...] (doc. 21:
[...] Parte_2
certificato di nascita ), e Pt_2 Persona_3
nata il [...] in [...] (doc. 22: certificato di nascita );
[...] Per_3
- dall'unione di con (doc. 23: Parte_12 Controparte_6
certificato di matrimonio è nata, il 16/06/2009 in Brasile, Pt_9 [...]
(doc. 24: certificato di nascita;
Persona_21 Pt_11
- dall'unione di con (doc. 25: Persona_4 Controparte_5
certificato di matrimonio sono nati in Brasile Per_4 Persona_22
il 12/01/1998, (doc. 26: certificato di nascita e
[...] Per_22 [...]
il 22/01/2014 (doc. 27: certificato di nascita ); Persona_23 CP_4
- dall'unione di con (doc. Persona_20 Persona_24
28: certificato di matrimonio è nata in [...] il Pt_2 Persona_25
26/04/2004 (doc. 29: certificato di nascita );
- dall'unione di con sono nate in Persona_3 Persona_2
Brasile il 11/03/2011, e il Persona_1 Persona_26
14/06/2017 (doc. 30: certificato di nascita doc. 31: certificato di nascita Per_1
; Pt_10
- dall'unione di con (doc. 32: certificato Persona_14 Persona_27
di matrimonio ) è nata in [...] , il Persona_28 Parte_6
22/06/1990 (doc. 33: certificato di nascita ); CP_3
pagina 10 di 14 - dall'unione di con (doc. 34: certificato di Persona_9 CP_10
matrimonio ) è nato il [...] (doc. Per_9 Persona_29
35: certificato di nascita );
- dall'unione di con Persona_29 Persona_30
(doc. 36: certificato di matrimonio ) è nato il
[...] Persona_29
03/02/1958 in Brasile (doc. 37: certificato di nascita Persona_31
;
- dall'unione di con (doc. Persona_31 Persona_32
38: certificato di matrimonio è nato il [...] in [...]
[...]
(doc. 39: certificato di nascita;
Parte_1 Pt_1
- il sig. il 30/05/2023 ad Araras, San Paolo, Brasile, si è Parte_1
unito in matrimonio con la sig.ra (doc. 40: certificato di Persona_33
matrimonio ; Pt_1
- il sig. il 24/09/2022 si è unito in matrimonio Persona_22
in Brasile con la sig.ra (doc. 41: certificato di Persona_34
matrimonio . Per_22
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della pagina 11 di 14 cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai Per_5 Parte_13
si naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 7).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della figlia Persona_35 Persona_36
nata in [...] ed ivi sposatasi nel 1921 con cittadino straniero, ai di
[...]
pagina 12 di 14 lei tre figli nati anch'essi in epoca precostituzionale e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno secondo il quale «La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. I discendenti di madre italiana emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana», principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_7
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 10.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 14 di 14
-Specializzata in materia di Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE-
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8845/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diritto di cittadinanza”
VERTENTE
TRA
nato a [...] – Brasile, il 01/11/1990, Parte_1
residente in [...]dos Santos, n° 261, città Araras - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._1
- , nata a [...] – Brasile, il 02/03/1975 , residente Parte_2
in Rua Padre Gustavo Degiampietro, n° 222, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._2
pagina 1 di 14 - , nata a [...] – Brasile, il 26/04/2004, residente in Parte_3
Rua Padre Gustavo Degiampietro, n° 222, città Guararapes - Brasile, (Codice
Fiscale non attribuito: ); C.F._3
- , nata a [...] – Brasile, il 30/05/1966, Parte_4
residente in [...], n° 172, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito ); C.F._4
- nata a [...] – Brasile, il Parte_5
28/06/1954 , residente in [...], n° 88, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito;
C.F._5
- nato a [...] – Brasile, il Controparte_1
12/01/1998, residente in [...], n° 100, città Guararapes - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito ); C.F._6
- nato a [...] – Brasile, il Controparte_2
08/02/1995, residente in [...], n° 50, città Piracicaba -
Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._7
- , nata a [...] – Brasile, il CP_3 Parte_6
22/06/1990, residente in [...], n° 454, città Jundiaí - Brasile, (Codice
Fiscale non attribuito: ); C.F._8
- nata a [...] – Brasile, il 14/11/1981, Parte_7
residente in [...], n° 1515, città São José do Rio Preto - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._9
- nata a [...] – Brasile, il 13/07/1977 , Parte_8
residente in [...], n° 452, città São José do Rio
Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ; C.F._10
- , nata a [...] – Brasile, il 13/07/1977 , Parte_9
residente in [...], n° 790, città São José do Rio Preto - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._11
pagina 2 di 14 - nata a [...]é do Rio Preto – Brasile, il Persona_1
11/03/2011, residente in [...], n° 1515, città São José do Rio
Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ), C.F._12
rappresentata dai suoi genitori sigg.ri e Persona_2 Persona_3
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, residenti in
[...]
Rua Miguel Damha, n° 1515, città São José do Rio Preto - Brasile;
- nata a [...]é do Rio Preto – Brasile, il Parte_10
14/06/2017, residente in [...], n° 1515, città São José do Rio
Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito: ); C.F._13
rappresentata dai suoi genitori sigg.ri e Persona_2 Persona_3
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, residenti in
[...]
Rua Miguel Damha, n° 1515, città São José do Rio Preto - Brasile;
- nato a [...]é do Rio Preto – Brasile, il CP_4 CP_1
22/01/2014, residente in [...], n° 452, città São
José do Rio Preto - Brasile, (Codice Fiscale non attribuito:
), rappresentato dai suoi genitori sigg.ri C.F._14 [...]
e in qualità di esercenti la responsabilità CP_5 Persona_4
genitoriale sul figlio, residententi in Rua Roselaine Zanchini Santini, n° 452, città São José do Rio Preto - Brasile;
- nata a [...] – Brasile, il 16/06/2009, Parte_11
residente in [...], n° 790, città São José do Rio Preto - Brasile,
(Codice Fiscale non attribuito: ), rappresentata dai suoi C.F._15
genitori sigg.ri e in qualità di Controparte_6 Parte_12
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, residenti in [...]
Morselli, n° 790, città São José do Rio Preto – Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. Franziska Brigitte Goller e dall'advogada Poliany Carolini Cestari
pagina 3 di 14
-Ricorrenti-
E
Controparte_7
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_8
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 25.7.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, cittadini brasiliani, hanno evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_7
cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Per_5
cittadino italiano nato a [...]-NT, provincia di Parte_13
Pisa, il 7 Aprile 1856, in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_7
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 9.12.2025, fissata con modalità di pagina 4 di 14 svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni così come rassegnate da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_7
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
pagina 5 di 14 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, come nel caso in questione, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come risulti praticamente impossibile ottenere un appuntamento presso gli uffici competenti(doc. 42).
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite Per_5 [...]
cittadino italiano nato a [...]-NT Castiglione, Parte_13
provincia di Pisa, il 7 Aprile 1856, per i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
pagina 6 di 14 Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria»
(Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di pagina 7 di 14 morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dall'1 gennaio
1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che ha trasmesso validamente la Persona_6
cittadinanza italiana anche a , nato il [...]. Persona_7
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di cittadino italiano nato a [...] Per_5 Parte_13
Rotta-NT, provincia di Pisa, il 7 Aprile 1856 (doc. 1).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che:
- figlio di e Per_5 Parte_13 Parte_14 Parte_15
(doc. 2: certificato di battesimo , nato il Per_5 Parte_13
07/04/1856 a La Rotta- NT (PI), in data 07/04/1884 a La Rotta-
pagina 8 di 14 NT (PI), si univa in matrimonio con (doc. 3: certificato Controparte_9
di matrimonio;
Per_5
- a data ignota i coniugi si trasferivano in Brasile dove sono nati, il giorno
24/04/1893, il figlio (doc. 4: certificato di Persona_8
nascita , e, in data 03/12/1995, il figlio (doc. 5: Per_8 Persona_9
certificato di nascita . In alcuni documenti brasiliani il Persona_9
sig. è indicato con il nome e/o con Parte_16 Per_10
il cognome La maggior parte degli immigrati non era in grado di Persona_9
controllare l'ortografia corretta perché erano analfabeti. I discendenti di sono stati pertanto registrati con il cognome Per_5 Parte_13
Persona_9
- in data 15/02/1897 il sig. è deceduto in Brasile, Per_5 Parte_13
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi brasiliano, come risulta dal certificato di non naturalizzazione (doc. 6: certificato di morte
doc. 7: certificato di non naturalizzazione Per_5 Parte_13
; Per_5
- dall'unione di con (doc. 8: Persona_8 Persona_12
certificato di matrimonio nasceva in Brasile, il 18/12/1915, Per_8 [...]
(doc. 9: certificato di nascita;
Persona_6 Persona_6
- dall'unione di con (doc. 10: Persona_6 Persona_13
certificato di matrimonio nascevano in Brasile tre figli: Per_6
, il 25/05/1942, (da Persona_7 Pt_4 Parte_5
sposata: , il 28/06/1953, e Parte_5 Parte_5 Persona_14
, il 12/08/1956 (doc. 11: certificato di nascita;
doc. 12:
[...] Persona_7
certificato di nascita doc. 13: certificato di nascita ); Parte_17
- dall'unione di con (doc. 14: Persona_7 Persona_15
certificato di matrimonio ) è nata in [...] Persona_7 Persona_16
, il 30/05/1966 (doc. 15: certificato di nascita;
[...] Persona_16
pagina 9 di 14 - dall'unione di con (doc. 16: Persona_16 Persona_17
certificato di matrimonio nasceva in Brasile Persona_16 Persona_18
il 08/02/1995 (doc. 17: certificato di nascita;
[...] CP_2
- dall'unione di con Parte_5 Persona_19
(doc. 18: certificato di matrimonio sono nati quattro figlie: Parte_5
(da sposata: ) (doc. 19: Parte_12 Parte_9
certificato di nascita e (doc. 20: certificato di Pt_9 Persona_4 Per_3
nascita , nate entrambe il 13/07/1977 in Brasile, Per_4 Persona_20
(da sposata: , nata il [...] in [...] (doc. 21:
[...] Parte_2
certificato di nascita ), e Pt_2 Persona_3
nata il [...] in [...] (doc. 22: certificato di nascita );
[...] Per_3
- dall'unione di con (doc. 23: Parte_12 Controparte_6
certificato di matrimonio è nata, il 16/06/2009 in Brasile, Pt_9 [...]
(doc. 24: certificato di nascita;
Persona_21 Pt_11
- dall'unione di con (doc. 25: Persona_4 Controparte_5
certificato di matrimonio sono nati in Brasile Per_4 Persona_22
il 12/01/1998, (doc. 26: certificato di nascita e
[...] Per_22 [...]
il 22/01/2014 (doc. 27: certificato di nascita ); Persona_23 CP_4
- dall'unione di con (doc. Persona_20 Persona_24
28: certificato di matrimonio è nata in [...] il Pt_2 Persona_25
26/04/2004 (doc. 29: certificato di nascita );
- dall'unione di con sono nate in Persona_3 Persona_2
Brasile il 11/03/2011, e il Persona_1 Persona_26
14/06/2017 (doc. 30: certificato di nascita doc. 31: certificato di nascita Per_1
; Pt_10
- dall'unione di con (doc. 32: certificato Persona_14 Persona_27
di matrimonio ) è nata in [...] , il Persona_28 Parte_6
22/06/1990 (doc. 33: certificato di nascita ); CP_3
pagina 10 di 14 - dall'unione di con (doc. 34: certificato di Persona_9 CP_10
matrimonio ) è nato il [...] (doc. Per_9 Persona_29
35: certificato di nascita );
- dall'unione di con Persona_29 Persona_30
(doc. 36: certificato di matrimonio ) è nato il
[...] Persona_29
03/02/1958 in Brasile (doc. 37: certificato di nascita Persona_31
;
- dall'unione di con (doc. Persona_31 Persona_32
38: certificato di matrimonio è nato il [...] in [...]
[...]
(doc. 39: certificato di nascita;
Parte_1 Pt_1
- il sig. il 30/05/2023 ad Araras, San Paolo, Brasile, si è Parte_1
unito in matrimonio con la sig.ra (doc. 40: certificato di Persona_33
matrimonio ; Pt_1
- il sig. il 24/09/2022 si è unito in matrimonio Persona_22
in Brasile con la sig.ra (doc. 41: certificato di Persona_34
matrimonio . Per_22
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
“In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della pagina 11 di 14 cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite mai Per_5 Parte_13
si naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. 7).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite per il tramite della figlia Persona_35 Persona_36
nata in [...] ed ivi sposatasi nel 1921 con cittadino straniero, ai di
[...]
pagina 12 di 14 lei tre figli nati anch'essi in epoca precostituzionale e dai quali i ricorrenti hanno dedotto di discendere.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno secondo il quale «La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948. I discendenti di madre italiana emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana», principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna in danno del
, ai sensi dell'articolo 91 cpc, in considerazione Controparte_7
dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel registro di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 10.XII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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