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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
RA SS GE, ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 6534/2023, vertente:
TRA
(P.I. ), con sede in Flumeri (AV) Loc.Tierzi- Parte_1 P.IVA_1
Zona ASI, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_2 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Massimo Zanasi (C.F.
di Modena come da procura generale alle liti in data C.F._1
18/12/2009 rep. n.9128 racc. n.3376 a ministero Dott. notaio in Persona_1
AV
RICORRENTE
E
, titolare della omonima ditta individuale con sede in Orta di CP_1
LA (Ce) alla via De Filippo n. 15, P. IVA con domicilio eletto in P.IVA_2
Sant'TI (Na) alla via Austria n. 6, presso lo studio dell'avv. Pasquale Maisto
(C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in C.F._2 atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10.10.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione in data 13 settembre 2023, esponeva di aver richiesto a Parte_1
, titolare della omonima ditta individuale una fornitura continuativa CP_1 di animali vivi (bovini) da macello e come da prassi consolidata nel mercato del bestiame, di aver corrisposto in via anticipata la somma di € 120.000,00 quale
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“acconto su prossima fornitura”; altresì di aver ricevuto forniture di animali e di averle puntualmente saldate per un importo di € 243.611,48; infine che la resistente consegnava gli animali di cui alle fatture n. 26/21 in data 07.06.2021 e nn. 40/21, 41/21, 42/21, 43/21 e 44/21 in data 29.09.2021 per un valore complessivo di € 29.042,70 iva compresa senza procedere ad effettuare la fornitura per il residuo importo di € 90.957,30, sollecitata da ultimo con pec del
18.11.2021 che rimaneva priva di riscontro.
Tutto ciò premesso, l'istante concludeva chiedendo: “ACCERTARE E
DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura di animali vivi da macello intercorso inter partes a causa del grave inadempimento della ditta
, e per l'effetto CONDANNARE la Controparte_2 Controparte_3
(…) A PAGARE alla (…) l'importo di € 90.957,30 o
[...] Parte_1 la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa”.
Si è costituito tardivamente in giudizio in data 29.5.2024 il resistente contestando la genericità della avversa domanda e deducendo di vantare un controcredito di €
82.960,00 oltre interessi e accessori di cui domandava la compensazione, chiedendo a tal fine la comparizione delle parti.
Disposta la comparizione delle parti e appurata l'insussistenza dei presupposti per la definizione bonaria della vicenda, la causa è stata rinviata per la decisione.
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Giova ribadire che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto (ma anche per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite,
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06/04/2006, n. 7996). Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Ebbene, parte attrice ha indubbiamente assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto di fornitura continuativa di bovini come risulta dalle fatture, dai
DDT e dalla prova delle contabili dei pagamenti. Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha versato in acconto l'importo di €
120.000, provvedendo a pagare di volta in volta le fatture emesse dal resistente e che dal 19.08.2021 la fornitura dei capi è stata interrotta come risulta dal registro CP_ di entrata in macello dei capi conferiti dalla resistente (doc. 10 Parte_3 ricorrente). Dal momento della interruzione delle forniture, le fatture emesse dal resistente del valore di € 29.042,70 sono state parzialmente compensate con l'acconto versato di € 120.000,00 con la conseguenza che il resistente trattiene ancora in deposito l'importo residuo di € 90.957,30.
A fronte degli univoci dati documentali prodotti dalla ricorrente, è mancata una contestazione circostanziata e puntuale da parte del resistente, il quale si è limitato ad eccepire in compensazione un proprio controcredito, con la conseguenza che anche ai sensi dell'art 115 c.p.c. il credito deve ritenersi provato nell'an e nel quantum.
L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso stretto soggetta alle decadenze di cui all'art 167 c.p.c., deve invece ritenersi inammissibile, atteso che il resistente si è costituito tardivamente in giudizio.
Orbene, a fronte della puntuale allegazione da parte dell'attore dell'inadempimento del convenuto consistente nella omessa consegna dei bovini oggetto di fornitura continuativa, il debitore convenuto, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; Cass. civ., Sez. Un.,
2001, sent. n. 13533), non ha provveduto a fornire la prova del proprio adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
È evidente, quindi, il grave inadempimento di cui si è reso responsabile il convenuto, il quale ha interrotto la continuità della fornitura dei bovini, a garanzia della quale l'odierno attore aveva provveduto al versamento dell'acconto.
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In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento del resistente.
Dalla risoluzione del contratto consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., inter alia, Cassazione civile, sez. II, 14/09/2004, n.
18518; Tribunale Bari, 06/02/2015, n. 575), sia un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che, invece, siano state già oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, se l'obbligo restitutorio ha ad oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è, perciò, tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione.
Nel caso che qui ci occupa, è dimostrato che l'attore abbia versato in acconto l'importo di € 120.000,00 e che detratto quanto dovuto al resistente per le forniture € 29.042,70, quest'ultimo trattiene la somma di € 90.957,30, circostanza non contestata dal resistente.
Pertanto, in applicazione delle norme e dei principi di diritto esposti, il resistente va condannato alla restituzione del residuo importo ricevuto a titolo di acconto in adempimento del contratto risolto.
In definitiva, è tenuta alla restituzione in favore dell'odierno attore CP_1 dell'importo di € 90957,30 oltre interessi legali dalla costituzione in mora del
18.11.2021 fino al soddisfo.
Quanto agli interessi, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti - senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte - con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cassazione, ordinanza n. 17572/2023)."
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 147 /2022discostandosi dai valori medi in ragione dell'attività processuale compiuta e della non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr.ssa
RA SS GE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6534/2023, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di risoluzione del contratto di fornitura di animali vivi per inadempimento di;
CP_1
3) condanna al pagamento, in favore di di euro CP_1 Parte_4
90957,30 oltre interessi dal 18.11.2021 sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_4 di lite, quantificate complessivamente in Euro 7838,00 (di cui Euro 7052,00 per compensi professionali, € 786,00 per esborsi), più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RA SS GE
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