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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 642/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Michelangelo Vastola, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Sepe, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/10/2014 il faceva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6661/2014 notificato il 18/12/ 2014 dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di € 40.305,95 oltre accessori, sulla base
[...] della fattura n.69 del 15/11/2013 per lavori di progettazione, come residuo corrispettivo dovuto sulla base del contratto di appalto pubblico in data
15.6.2012, relativo a lavori di riqualificazione del complesso sportivo e ricreativo comunale per l'importo di 2.391.643,85, di cui euro 69.856,80 erano per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza.
L'opponente esponeva, come primo motivo di opposizione, che dopo aver disposto in data 17.10.2012 il pagamento della somma non contestata di euro
35.877,52 relativa alla fattura n. 58/2012 per le attività eseguite dall'opposto e non contestate, il Responsabile dell'UTC aveva rilevato la mancanza del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 progetto esecutivo degli impianti e delle strutture. Come secondo motivo di opposizione deduceva la violazione dell'art. 35 del DPR 207/2010. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l'impresa opposta rilevava la genericità e non pertinenza della asserita presunta violazione dell'art.35 dpr. 207/2010, atteso che il regolamento all'epoca vigente era il DPR 554/1999, richiamato nel contratto di appalto 15.06.2012. Allegava, inoltre, di aver trasmesso all'ente appaltante tutta la documentazione progettuale, anche esecutiva, richiesta sin dal momento della partecipazione alla gara di appalto concorso e che per tale motivo si era aggiudicato l'appalto. Aggiungeva che essa impresa non poteva rispondere dello smarrimento della documentazione progettuale da parte dell'ente opponente e comunque produceva in giudizio di nuovo tutta la documentazione progettuale in formato cartaceo, giusta autorizzazione del giudice istruttore. Rilevava che alcuna contestazione era stata fatta dall'opponente in ordine alla regolare esecuzione delle opere appaltate e che se fosse mancata la documentazione tecnica e progettuale, essa impresa non si sarebbe potuta aggiudicare la gara, né l'ente appaltante avrebbe potuto pagare le precedenti fatture, come dallo stesso ammesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata un'inutile ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Giova premettere che sulla base del principio di non contestazione (ex art.115 c.p.c.) l'impresa opposta altro non doveva fare che produrre la progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture, cose che ha fatto, producendo tutta la copiosa progettazione di ogni tipo, tra cui tutta quella esecutiva e strutturale. D'altra parte, senza tale progettazione strutturale ed esecutiva, i lavori non sarebbero potuti essere aggiudicati, autorizzati, eseguiti e pagati in tutte le precedenti fasi.
La ctu espletata non è stata conferente rispetto al thema decidendum, atteso che l'ente appaltante non aveva fatto alcuna contestazione in ordine alla esecuzione dei lavori a regolare d'arte. Ne deriva che sono estranei alla controversia l'esame delle opere realizzate, le argomentazioni dei profili giuridici del progetto preliminare e definitivo e l'esame degli elaborati prodotti in sede di gara, i cui vizi ove mai fossero stati dedotti, sarebbero addirittura estranei alla giurisdizione del giudice ordinario.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Singolare è, poi, l'affermazione del c.t.u. di non essere in condizioni di confermare la presentazione del progetto definitivo in sede di gara, sollevando sospetti di illegittimità del procedimento adottato dalla P.A., che l'ente opponente stesso non ha mai messo in discussione. In ogni caso l'ausiliare ha scritto di aver acquisito presso la Procura della Repubblica gli atti relativi all'appalto che elenca e di averli riscontrati menzionati anche nella delibera di G.M. 14.1.2014. Sempre il c.t.u. ha scritto di aver preso atto che la ebbe a produrre in giudizio gli elaborati CP_1 del progetto definitivo e del progetto esecutivo, senza dei quali l'impresa non avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione sismica dall'Ufficio del Genio Civile di SA (pratica G-. 2012 .-003301 del 23.10.2012), né avrebbe CP_2 potuto ottenere il certificato di collaudo statico del 20.11.1013 a firma dell'arch. n. 2013.0799837 del 22.11.2013. Persona_1
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.001,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 23/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 642/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Michelangelo Vastola, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Sepe, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/10/2014 il faceva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6661/2014 notificato il 18/12/ 2014 dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di € 40.305,95 oltre accessori, sulla base
[...] della fattura n.69 del 15/11/2013 per lavori di progettazione, come residuo corrispettivo dovuto sulla base del contratto di appalto pubblico in data
15.6.2012, relativo a lavori di riqualificazione del complesso sportivo e ricreativo comunale per l'importo di 2.391.643,85, di cui euro 69.856,80 erano per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza.
L'opponente esponeva, come primo motivo di opposizione, che dopo aver disposto in data 17.10.2012 il pagamento della somma non contestata di euro
35.877,52 relativa alla fattura n. 58/2012 per le attività eseguite dall'opposto e non contestate, il Responsabile dell'UTC aveva rilevato la mancanza del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 progetto esecutivo degli impianti e delle strutture. Come secondo motivo di opposizione deduceva la violazione dell'art. 35 del DPR 207/2010. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l'impresa opposta rilevava la genericità e non pertinenza della asserita presunta violazione dell'art.35 dpr. 207/2010, atteso che il regolamento all'epoca vigente era il DPR 554/1999, richiamato nel contratto di appalto 15.06.2012. Allegava, inoltre, di aver trasmesso all'ente appaltante tutta la documentazione progettuale, anche esecutiva, richiesta sin dal momento della partecipazione alla gara di appalto concorso e che per tale motivo si era aggiudicato l'appalto. Aggiungeva che essa impresa non poteva rispondere dello smarrimento della documentazione progettuale da parte dell'ente opponente e comunque produceva in giudizio di nuovo tutta la documentazione progettuale in formato cartaceo, giusta autorizzazione del giudice istruttore. Rilevava che alcuna contestazione era stata fatta dall'opponente in ordine alla regolare esecuzione delle opere appaltate e che se fosse mancata la documentazione tecnica e progettuale, essa impresa non si sarebbe potuta aggiudicare la gara, né l'ente appaltante avrebbe potuto pagare le precedenti fatture, come dallo stesso ammesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata un'inutile ctu, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Giova premettere che sulla base del principio di non contestazione (ex art.115 c.p.c.) l'impresa opposta altro non doveva fare che produrre la progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture, cose che ha fatto, producendo tutta la copiosa progettazione di ogni tipo, tra cui tutta quella esecutiva e strutturale. D'altra parte, senza tale progettazione strutturale ed esecutiva, i lavori non sarebbero potuti essere aggiudicati, autorizzati, eseguiti e pagati in tutte le precedenti fasi.
La ctu espletata non è stata conferente rispetto al thema decidendum, atteso che l'ente appaltante non aveva fatto alcuna contestazione in ordine alla esecuzione dei lavori a regolare d'arte. Ne deriva che sono estranei alla controversia l'esame delle opere realizzate, le argomentazioni dei profili giuridici del progetto preliminare e definitivo e l'esame degli elaborati prodotti in sede di gara, i cui vizi ove mai fossero stati dedotti, sarebbero addirittura estranei alla giurisdizione del giudice ordinario.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Singolare è, poi, l'affermazione del c.t.u. di non essere in condizioni di confermare la presentazione del progetto definitivo in sede di gara, sollevando sospetti di illegittimità del procedimento adottato dalla P.A., che l'ente opponente stesso non ha mai messo in discussione. In ogni caso l'ausiliare ha scritto di aver acquisito presso la Procura della Repubblica gli atti relativi all'appalto che elenca e di averli riscontrati menzionati anche nella delibera di G.M. 14.1.2014. Sempre il c.t.u. ha scritto di aver preso atto che la ebbe a produrre in giudizio gli elaborati CP_1 del progetto definitivo e del progetto esecutivo, senza dei quali l'impresa non avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione sismica dall'Ufficio del Genio Civile di SA (pratica G-. 2012 .-003301 del 23.10.2012), né avrebbe CP_2 potuto ottenere il certificato di collaudo statico del 20.11.1013 a firma dell'arch. n. 2013.0799837 del 22.11.2013. Persona_1
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.001,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 23/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3