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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice BI ON, ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1464/2023 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
ZI OS
APPELLANTE contro
, in persona del l.r. p.t., con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO FRENI;
CP_1
APPELLATA con il patrocinio dell'Avv. ANITA BETTI e dell'Avv. IRENE Controparte_2
CAMPANA;
APPELLATA
Le conclusioni delle parti
1. All'udienza odierna, svoltasi ex art. .127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, riportandosi ai propri atti.
Le ragioni della decisione
1. la presente controversia ha ad oggetto una opposizione ex art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento n. 09720200007189491000, relativa al verbale n. 13170983639 emesso dalla Polizia Locale di
CP_1 2. Parte ricorrente in primo grado, ha chiesto l'annullamento della cartella di Controparte_2 pagamento, sostenendo di aver già versato la sanzione (€ 70,58) tramite bonifico bancario il 4 agosto
2017, entro i cinque giorni dalla notifica del verbale (avvenuta il 31 luglio 2017).
3. Il Giudice di pace, con sentenza n. 736/2022 del Giudice di Pace di Tivoli, emessa in data
22.2.2023, ha accolto il ricorso in quanto, ricevuta la notifica del verbale, risulta provato il pagamento della sanzione ridotta di € 70,58 tramite bonifico bancario il 4 agosto 2017, cioè entro i 5 giorni previsti dalla legge per il pagamento in misura ridotta. Il Giudice ha altresì condannato i soccombenti ex art. 96
c.p.c.
4. Con l'unico motivo di appello contesta la decisione nella Parte_2 parte in cui è stata condannata, in solido con ex art. 96 c.p.c., sostenendo in primo luogo CP_1 il proprio difetto di legittimazione passiva e, in secondo luogo, affermando la responsabilità esclusiva di che, nonostante il pagamento, “ha iscritto ugualmente il credito a ruolo, reso esecutivo in data CP_1
20.09.2019 e trasmesso poi ad . Controparte_3
5. Si sono costituite le resistenti chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Il motivo di appello è infondato.
7. Sussiste la legittimazione passiva di in quanto Nel giudizio di Parte_2 opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca l'insussistenza del credito, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (come indicato dalla giurisprudenza per altra fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio: ex multis Cassazione n. 11661/2024).
8. La ritenuta legittimazione passiva rende irrilevante la valutazione della distribuzione della colpa tra e ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., correttamente Parte_2 CP_1 comminata ad entrambe in solido, in quanto la norma è volta a garantire il risarcimento del danno al soggetto che è stato costretto - per colpa della controparte processuale – ad agire o resistere in giudizio, tanto più che il giudizio di primo grado aveva natura di opposizione e quindi carattere necessitato volto ad impedire il cristallizzarsi del titolo illegittimamente emesso, trovandosi la parte ricorrente onerata dell'azione, necessariamente esperita nei confronti di entrambi i litisconsorti necessari come già argomentato. 9. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante a norma dell'art. 96 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022, in relazione al valore della causa (inferiore a 1.100 euro), con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n.
1464/2023 r.g.:
Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma, con le precisazioni motivazionali di cui alla presente sentenza, la sentenza impugnata, n. 736/2022 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli in data 22.2.2023;
Condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna delle controparti delle spese di lite per la presente fase del giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre accessori come per legge;
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Tivoli, 11 novembre 2025
Il giudice
BI ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice BI ON, ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1464/2023 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
ZI OS
APPELLANTE contro
, in persona del l.r. p.t., con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO FRENI;
CP_1
APPELLATA con il patrocinio dell'Avv. ANITA BETTI e dell'Avv. IRENE Controparte_2
CAMPANA;
APPELLATA
Le conclusioni delle parti
1. All'udienza odierna, svoltasi ex art. .127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, riportandosi ai propri atti.
Le ragioni della decisione
1. la presente controversia ha ad oggetto una opposizione ex art. 615 c.p.c. contro la cartella di pagamento n. 09720200007189491000, relativa al verbale n. 13170983639 emesso dalla Polizia Locale di
CP_1 2. Parte ricorrente in primo grado, ha chiesto l'annullamento della cartella di Controparte_2 pagamento, sostenendo di aver già versato la sanzione (€ 70,58) tramite bonifico bancario il 4 agosto
2017, entro i cinque giorni dalla notifica del verbale (avvenuta il 31 luglio 2017).
3. Il Giudice di pace, con sentenza n. 736/2022 del Giudice di Pace di Tivoli, emessa in data
22.2.2023, ha accolto il ricorso in quanto, ricevuta la notifica del verbale, risulta provato il pagamento della sanzione ridotta di € 70,58 tramite bonifico bancario il 4 agosto 2017, cioè entro i 5 giorni previsti dalla legge per il pagamento in misura ridotta. Il Giudice ha altresì condannato i soccombenti ex art. 96
c.p.c.
4. Con l'unico motivo di appello contesta la decisione nella Parte_2 parte in cui è stata condannata, in solido con ex art. 96 c.p.c., sostenendo in primo luogo CP_1 il proprio difetto di legittimazione passiva e, in secondo luogo, affermando la responsabilità esclusiva di che, nonostante il pagamento, “ha iscritto ugualmente il credito a ruolo, reso esecutivo in data CP_1
20.09.2019 e trasmesso poi ad . Controparte_3
5. Si sono costituite le resistenti chiedendo il rigetto dell'appello.
6. Il motivo di appello è infondato.
7. Sussiste la legittimazione passiva di in quanto Nel giudizio di Parte_2 opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca l'insussistenza del credito, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (come indicato dalla giurisprudenza per altra fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio: ex multis Cassazione n. 11661/2024).
8. La ritenuta legittimazione passiva rende irrilevante la valutazione della distribuzione della colpa tra e ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., correttamente Parte_2 CP_1 comminata ad entrambe in solido, in quanto la norma è volta a garantire il risarcimento del danno al soggetto che è stato costretto - per colpa della controparte processuale – ad agire o resistere in giudizio, tanto più che il giudizio di primo grado aveva natura di opposizione e quindi carattere necessitato volto ad impedire il cristallizzarsi del titolo illegittimamente emesso, trovandosi la parte ricorrente onerata dell'azione, necessariamente esperita nei confronti di entrambi i litisconsorti necessari come già argomentato. 9. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante a norma dell'art. 96 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022, in relazione al valore della causa (inferiore a 1.100 euro), con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n.
1464/2023 r.g.:
Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma, con le precisazioni motivazionali di cui alla presente sentenza, la sentenza impugnata, n. 736/2022 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli in data 22.2.2023;
Condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna delle controparti delle spese di lite per la presente fase del giudizio, liquidate in euro 462,00, oltre accessori come per legge;
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Tivoli, 11 novembre 2025
Il giudice
BI ON