Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RG 846/2023
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 18 marzo 2025
PROC. N. 846/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 18 marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. – C.F. ), in persona dell'Amministratore delegato, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Maria Sabato
[...]
e Edoardo Lombardi Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2
domicilio digitale nonché presso lo studio del primo in Campobasso, al viale Giuseppe Ferro;
opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._1 di procura alle liti in atti, dall'Avv. Raffaella Pette, il quale dichiara, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
;P.E.C.: Email_3 Email_4
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/2023 emesso dal Tribunale Parte_1
di Larino in data 19/10/2023 e notificato a mezzo p.e.c. il successivo 04/11/2023, per un totale di €
taluni ricorsi monitori per il pagamento delle retribuzioni mensili non tempestivamente erogate dall' mai notificati a quest'ultima e/o revocati. Pt_3
Ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente a conoscere dell'avversa pretesa il Tribunale di Campobasso, già investito delle pretese monitorie di cui si controverte nell'ambito dei conseguenti giudizi di opposizione che avverso tali ingiunzioni,
l' opponente avesse inteso instaurare. Pt_3
Ha, inoltre, nel merito, rilevato l'insussistenza, la totale carenza di prova nonché la mancata ricorrenza dei presupposti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità in ordine al maggior danno, liquidabile nei termini ed ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Ha chiesto, dunque, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di precedenti giudicati sul tema controverso, con dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ovvero di incompetenza del Tribunale adito, nonché, in ogni caso, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite della fase di opposizione vinte, anche alla luce dell'art. 96 c.p.c.
si è costituito in giudizio, contestando nel merito l'opposizione, Controparte_1 rilevando l'infondatezza di quanto ex adverso eccepito ed, in particolare, la competenza del
Tribunale adito, essendo la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. determinata in ragione del luogo della sede dell'azienda presso cui il lavoratore è assunto nonché la mancata contestazione da parte dell' opponente del deposito dei ricorsi per ingiunzione in data successiva alla Pt_3
maturazione dello stipendio, del pagamento successivo solo al deposito dei ricorsi monitori e del cronico e reiterato ritardo di nel pagamento delle proprie obbligazioni. Parte_1
Ha chiesto, dunque, previa dichiarazione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite vinte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla opponente, dal momento che, rilevato che la sede lavorativa dell'opposto è sita in
Termoli, ai sensi dell'art. 413 co. 2 c.p.c., la presente controversia rientra nella competenza del
Tribunale di Larino.
Venendo al merito, l'opposizione merita accoglimento.
Nel caso di specie, si è opposta, dinanzi all'intestato Tribunale, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 258/2023, emesso a suo carico dal Tribunale di Larino in data 19/10/2023, in favore di
, operatore di esercizio con la qualifica di conducente di linea, per la somma Controparte_1 di € 2.991,20 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quale importo dovuto a titolo di maggior danno derivato dal ritardato pagamento dello stipendio maturato per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, 13° e dicembre dell'anno
2021 nonché di gennaio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre dell'anno 2022.
Quanto, innanzitutto, alla qualificazione giuridica della domanda proposta dall'opposto in sede di giudizio monitorio, giova premettere come la stessa si sostanzi, di fatto, nella richiesta di pagamento delle spese legali per i procedimenti monitori per i quali è già intervenuto giudicato.
La pretesa monitoria risulta, infatti, contrastata dall'opponente sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem, atteso che i decreti ingiuntivi ai quali si riferisce la pretesa odierna sono stati, ove notificati, opposti dall' opponente dinanzi al competente Tribunale di Pt_3
Campobasso che li aveva emessi e, all'esito dei relativi giudizi di opposizione, il medesimo
Tribunale ha revocato i decreti stessi (ivi incluse le somme liquidate a titolo di spese di lite), rigettando altresì la domanda di riconoscimento di un maggior danno in favore dell'opposto.
Come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'eccezione di bis in idem sollevata dall' opponente risulta in questa sede fondata, poiché mediante l'introduzione della Pt_3
procedura monitoria l'opposto ha agito in giudizio per il recupero delle somme liquidate a titolo di spese di lite in ulteriori giudizi, qualificando con diversa definizione (“maggior danno” anziché quanto dovuto a titolo di spese legali) una voce risarcitoria su cui il Tribunale di Campobasso si è già pronunciato nelle sentenze (passate in giudicato) prodotte nel fascicolo di parte opposta (già presenti nel fascicolo monitorio).
Peraltro, è opportuno in ogni caso sottolineare che dall'analisi degli atti e documenti del presente giudizio emerge la totale carenza di prova in ordine all'effettivo esborso da parte dell'opposto in favore del proprio legale delle somme oggetto di ingiunzione.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in assenza di temerarietà della lite, è rigettata la domanda (avanzata dall'opponente) di cui all'art. 96 c.p.c.
Quanto alle spese di giudizio, si fa applicazione del seguente principio di diritto: “il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate” (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20838 del
14/10/2016). Pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione, ma, al tempo stesso, il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla opponente nonché della domanda sollevata ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. dall'opponente, e vista, dunque, la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 258/2023 emesso dal Tribunale di Larino in data 19/10/2023;
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. sollevata dall'opponente;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Larino, 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella