Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2023, proposto dal sig. IG Iaccarino, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 272819 del 22 luglio 2021, nella parte in cui non attribuisce all’interessato i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. IG AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, già in servizio con le mansioni di Brigadiere Capo fino al suo collocamento a riposo a domanda, dopo aver compiuto almeno il 55° anno di età e prestato servizio per più di 35 anni, e di aver recentemente chiesto all’INPS il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.
L’I.N.P.S. tuttavia non ha dato riscontro alla sua richiesta.
2. Da qui la proposizione dell’odierno gravame, con il quale l’interessato ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo:
- « IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO »;
- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DEL D.L. N. 387/1987 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DALL’ARTICOLO 21 DELLA L. N.232/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO ED ERRATO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE ».
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto al Tribunale di pronunciare l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, nonché di “ accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del TFS del ricorrente in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 bis del D.L. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia” (cfr. ricorso, pag. 11).
L’interessato ha altresì chiesto al Tribunale, “ ove ne ravvisasse l’opportunità e la necessità ”, di disporre una consulenza tecnica o una verificazione giudiziale “ per stabilire la quantificazione della somma che effettivamente la procedente ha espressamente negato alla parte attrice e che avrebbe dovuto riconoscere ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 in aggiunta a quanto già liquidato... ” (cfr. ricorso, pag. 11).
3. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Il Collegio è consapevole delle incertezze interpretative che la disciplina normativa di cui si tratta ha generato. Tuttavia, il beneficio in questione deve essere riconosciuto, in favore del ricorrente, alla stregua delle conclusioni cui la giurisprudenza amministrativa è ormai pervenuta sulla base di un’impostazione dalla quale anche questo Tribunale, in recenti approdi (cfr. T.A.R. Molise, sentenze nn. 344/2025, 227/2025, 158/2025, 83/2024 e 199/2024), non ha ravvisato ragioni per discostarsi.
5.1. Come già detto, la presente controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS: la c.d. indennità di buonuscita) spettante all’odierno ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri congedato a domanda.
Segnatamente, ai fini di causa occorre verificare se ad un ex dipendente spetti, o meno, la maggiorazione costituita dai sei scatti stipendiali prevista dal già citato art. 6 bis D.L. n. 387/1987, a fronte, in particolare, della successiva previsione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/1997, rubricato “ base pensionabile ”, il quale dispone quanto segue.
“ 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui ...sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3...”.
“ 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”.
Queste previsioni, secondo la prospettazione sostenuta dall’INPS in contenziosi simili, avrebbero prodotto una restrizione del campo applicativo del beneficio, escludendovi - per quel che qui rileva - coloro che avessero avuto accesso al pensionamento solo a domanda, ancorché titolari sia del requisito anagrafico del compimento del cinquantacinquesimo anno di età, sia di quello di anzianità di 35 anni di servizio.
5.2. Il tema richiede un pur sintetico excursus sulla disciplina normativa che ha regolato nel tempo la materia in discussione .
Il beneficio in esame era stato originariamente riconosciuto, per i soli Generali e Colonnelli delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, dall’art. 13 della legge n. 804/1973. Questo aveva previsto il riconoscimento di un’indennità corrispondente a sei scatti stipendiali “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” .
In seguito, come ricordato da una delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato facenti chiarezza sulla materia: “l’art. 1 comma 15 bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, ha esteso il beneficio dei sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10006/2023).
La previsione estensiva del diritto alla maggiorazione dell’indennità di buonuscita anche in caso di pensionamento a domanda, purché con il conforto dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva richiamati poco sopra, è stata poi introdotta dal citato art. 6 bis 1. n. 487/1986, che, senza più distinzioni tra pensionamento a domanda e altre fattispecie, ha attribuito i sei scatti in questione ai distinti fini sia del calcolo della base pensionabile (che non rileva nell’odierno giudizio), sia della liquidazione dell'indennità di buonuscita (che forma, invece, oggetto di causa). Detta previsione ha difatti esplicitamente esteso (al comma 2) il beneficio del calcolo delle sei mensilità aggiuntive anche al personale che “ chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile ”.
5.3. Quanto al campo di applicazione del beneficio, la norma aveva riguardato espressamente il personale di Polizia. E tuttavia la giurisprudenza ne ha costantemente affermato l’estensione anche, per quanto qui rileva, agli ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri. In particolare: “quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo d.l.387 (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150- di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n.121” (Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 2988 e 10353/2023; C.G.A.R.S., n. 1131/2022).
La giurisprudenza ha infine ricordato che, a seguito dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010), il beneficio è stato assorbito dalla generale previsione di cui all’art. 1911, comma 3, di tale fonte, il quale ha lasciato “ fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d. l. n. 387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 10353/2023).
5.4. L’ excursus appena svolto fa quindi comprendere come il beneficio in discussione sia applicabile anche a coloro che avessero avuto accesso al pensionamento solo a domanda.
5.5. Altra questione interpretativa insorta in questa materia ha riguardato l’ambito oggettivo di estensione del beneficio a fronte dell’art. 4 del d.lgs . n. 165/1997, qui in apertura già richiamato.
Il secondo comma di tale articolo era parso a tutta prima, invero, aver subordinato, per il personale cessato dal servizio a domanda, l’applicazione degli “ aumenti periodici di cui al comma 1”, al “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”.
Senonché, questa interpretazione è stata recentemente superata dal Consiglio di Stato, che con plurime decisioni ha invece motivatamente aderito alla opposta tesi secondo la quale il beneficio in questione spetti a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno 35 anni di servizio: la restrizione correlata al “ previo pagamento della restante contribuzione previdenziale” avrebbe difatti ad oggetto solo il diverso beneficio, non richiesto dall’odierno ricorrente, riguardante l’ammontare dell’indennità pensionabile, e quindi sostanzialmente il rateo mensile di pensione.
E il Collegio ritiene di seguire, sul punto, proprio l’orientamento ormai uniforme espresso dalle cennate plurime pronunce del Giudice d’appello, secondo le quali la disposizione limitativa del comma 2 del citato art. 4 “si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e al riferimento all'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione. L'art. 4 d.lgs.165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti contributi di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987. 14.7. Nel quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d'essere l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 ” (tra le più recenti, cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2931/2023).
Deve conseguentemente ritenersi, allora, che “ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 ” (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 10353/2023).
6. L’applicazione al caso di specie delle coordinate interpretative di fonte giurisprudenziale sopra indicate conduce, dunque, al riconoscimento del beneficio in capo all’odierno ricorrente, a favore del quale sussistono tutti i presupposti soggettivi e oggettivi contemplati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987. Risulta infatti dagli atti che, alla data di pensionamento a domanda, il ricorrente avesse maturato i requisiti sia anagrafici (compimento del 55° anno di età), sia contributivi (minimo di 35 anni), richiesti ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo testé citato.
7. E d’altra parte, il riconoscimento della predetta indennità non determina alcuna estensione generalizzata del beneficio premiale, pur in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori. Difatti, “ in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 c.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza . La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 180/1982 e 220/1988)” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10353/2023) .
8. Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente:
a) annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387;
b) accertamento dell’obbligo dell’INPS, e la sua condanna a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita in favore dell’avente diritto, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre a interessi legali.
Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria pur parimenti chiesta dall’ interessato, essendo il suo cumulo con gli interessi vietato dall’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. la stessa giurisprudenza d’appello sopra citata).
9. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in ragione dell’esistenza, nella materia oggetto di causa, quantomeno alla data di proposizione del ricorso, di incertezze giurisprudenziali, che solo recentemente hanno trovato composizione nei sensi indicati in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre interessi legali;
b) riconosce in favore del medesimo ricorrente il diritto al beneficio richiesto, condannando l’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
IG AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG AL | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO