Sentenza breve 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04602/2025REG.PROV.COLL.
N. 08663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8663 del 2024, proposto dal dottor RI FR LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, il Formez PA, la Commissione Interministeriale RIPAM, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del dottor FR TT Ponzio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 16090 del 4 settembre 2024, resa tra le parti, concernente la graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del concorso pubblico il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Formez PA, della Commissione Interministeriale RIPAM e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalle Amministrazioni appellate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor RI FR LL ha impugnato al Tar del Lazio la graduatoria, pubblicata il 17 giugno 2024, dei vincitori del distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, nonché l’esito delle prove scritte.
1.1. Il ricorrente, che non è risultato idoneo non avendo raggiunto la soglia minima di 21 punti prevista per la prova scritta, ha contestato la legittimità di quattro quesiti a risposta multipla somministrati. Inoltre, ha censurato l’operato della Commissione che, avvedutasi dell’ambiguità di un quesito somministrato ai soli concorrenti che avevano sostenuto la prova in una diversa data (il 6 giugno 2024), ha ritenuto di attribuire agli stessi il punteggio previsto per la risposta corretta, valutandoli in sostanza su 39 anziché su 40 quesiti.
1.2. In particolare, i quesiti contestati erano così formulati:
- il primo: “ A norma dell'art. 25 della legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente: 1) Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la determinazione di diniego (risposta data dal ricorrente); 2) Può inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'amministrazione resistente; 3) Può solo presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per ambito territoriale ”. Secondo il ricorrente, nessuna delle opzioni poteva considerarsi risposta completamente corretta e, nello stesso tempo, completamente inesatta e, ad ogni modo, avuto riguardo al tenore letterale della norma, la risposta data non poteva dirsi meno esatta della soluzione ritenuta corretta dall’Amministrazione (quella sub 2). Ciò in quanto la risposta sub 1), scelta dal ricorrente, non sarebbe stata completamente errata nella parte in cui prevedeva il ricorso al tribunale amministrativo regionale;
- il secondo: “ L'art. 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii., in materia di incompatibilità di funzioni dei magistrati, dispone tra l'altro che: 1) I magistrati non possono mai accettare incarichi di qualsiasi specie, né assumere le funzioni di arbitro; 2) Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; 3) I magistrati non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura ”. Sostiene il ricorrente che anche la risposta scelta sub 3), oltre quella sub 2), ritenuta corretta dall’Amministrazione, sarebbe stata possibile, richiamando le vigenti delibere del CSM che regolano, ad esempio, l’assunzione di incarichi presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali ovvero le funzioni di giudice tributario, a dimostrazione della possibilità per i magistrati ordinari di esercitare attività extragiudiziarie, previa autorizzazione dell’organo di autogoverno;
- il terzo: “ In base al disposto dell'art. 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii., non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica: 1) I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado, di coniugio o di convivenza, senza alcuna eccezione; 2) I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, senza alcuna eccezione; 3) I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale ”. Il ricorrente non ha fornito alcuna risposta contestando la presenza di una pluralità di risposte esatte (a fronte della quale sarebbe rimasto “ spiazzato ”). In particolare, la seconda e la terza (pienamente sovrapponibile al terzo comma dell’art. 19 e, come tale, corretta). Sostiene quindi che anche la risposta sub 2) sarebbe stata corretta, poiché il primo comma dell’art. 19 afferma che “ I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario ”. Il candidato, dunque, avrebbe potuto essere indotto in errore credendo di dover far riferimento al solo primo comma;
- il quarto: “ L'art. 8 del decreto legislativo n. 116/2017, recante norme in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, dispone che: 1) Nello svolgimento dei compiti di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, il presidente del tribunale non può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali; 2) La proposta di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 3) Il presidente del tribunale formula la proposta di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari ”. In questo caso, il ricorrente sostiene che si tratta di un argomento estraneo alle prove concorsuali in quanto, da un lato, esso richiedeva la conoscenza di una disposizione (l’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario) entrata in vigore in epoca successiva alla pubblicazione del bando, dall’altro, occorrerebbe considerare le materie ordinamento giudiziario e riforma dell’ordinamento giudiziario (nella specie, riconducibile al d.lgs. n. 44 del 2024) come diverse ed autonome.
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 16090 del 2024), ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale, dopo avere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha ritenuto infondate le censure mosse dal ricorrente.
2.2. Secondo il Tar, quanto ai quesiti, la risposta prescelta dal ricorrente per il primo non poteva considerarsi corretta, giacché l’art. 25, della legge n. 241 del 1990 non prevede l’intervento del difensore civico allorché si tratti di atti e documenti delle amministrazioni dello Stato; per il secondo quesito, la risposta indicata dalla commissione era certamente corretta in quanto pienamente sovrapponibile al testo dell’art. 16, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario; per il terzo doveva ritenersi corretta l’indicazione sub 2) che specificava chiaramente che tale incompatibilità doveva operare “ senza alcuna eccezione ”; per il quarto, l’indicazione, in un bando di concorso, delle materie che costituiscono oggetto delle prove concorsuali andava intesa come comprensiva anche delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che intervengono fino al momento dello svolgimento delle prove. In sostanza, i quesiti proposti non avrebbero avuto le ambiguità segnalate dal ricorrente.
2.3. Il giudice di primo grado non ha ritenuto di esaminare la censura relativa al punteggio aggiuntivo riconosciuto ai concorrenti che avevano svolto la prova il 6 giugno 2024, considerando che se anche tale punteggio fosse stato attribuito al ricorrente comunque non gli avrebbe consentito di raggiungere la soglia di idoneità.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il dottor LL sulla base di motivi di censura che preliminarmente hanno riguardato il capo di sentenza che ha escluso la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio (la procedura in quanto gestita dal Formez avrebbe dovuto comportare la necessaria presenza in giudizio del Dipartimento della Funzione Pubblica).
3.1. L’appellante ha poi sostenuto l’erroneità della stessa decisione laddove non ha ritenuto fondati i motivi di gravame proposti in primo grado in ordine alla mancata univocità dei quesiti e non ha considerato la disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi con i canditati che avevano effettuato la prova il 6 giugno 2024.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio il 20 novembre 2024, chiedendo il rigetto dell’appello, ed hanno depositato una memoria il 6 dicembre 2024.
5. Con ordinanza n. 4765 del 13 dicembre 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerato che l’appello propone profili di interpretazione dei quesiti somministrati in sede di esame e che pertanto gli stessi possono essere compiutamente esaminati solo nella fase di merito ”.
6. La causa è infine passata in decisione all’udienza pubblica del 10 aprile 2025.
7. L’appello non è fondato.
8. Innanzitutto, non merita accoglimento la prima censura mossa dall’appellante relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8.1. Formez PA, ente che ha gestito la procedura concorsuale, si qualifica infatti come un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate. In quanto tale, l’ente è sottoposto ad un controllo delle amministrazioni di riferimento non di tipo assoluto o perfettamente sovrapponibile a quello esercitato dalle stesse sui propri organi e uffici interni, ma piuttosto rilevante quanto agli effetti sulle sue decisioni strategiche e fondamentali
8.2. Formez, quale organismo in house , per quanto lo si possa inquadrare come articolazione della pubblica amministrazione da cui origina, mantiene dunque una propria autonomia e personalità giuridica esterna rispetto all’ente pubblico, tale da determinarne anche l’autonoma capacità di resistere in giudizio. Cosa diversa per il Ministero della Giustizia che ha delegato a Formez. In questo caso tale circostanza non è idonea a mutare la legittimazione passiva, che resta in capo anche al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale.
9. Gli ulteriori motivi d’appello relativi ai quesiti proposti sono anch’essi infondati. In generale, l’appellante deduce la carenza della motivazione della sentenza di primo grado, sottolineando anche come lo stesso Tribunale avesse adottato in merito ad analoga questione decisione totalmente difforme a quella del caso odierno e conforme alla tesi del ricorrente. In ogni caso, i quiz oggetto d’impugnazione non avrebbero soddisfatto i requisiti di univocità e di assenza di discrezionalità, alla stregua dei quali una domanda a risposta multipla dovrebbe condurre ad una risposta indubitabilmente esatta. In sostanza, contesta l’assenza di chiarezza e l’eccesso di discrezionalità della Commissione, che sarebbe venuta meno all’obbligo di provvedere alla formulazione dei quesiti in maniera chiara, evitando incompletezze o ambiguità sia nella domanda che nelle risposte.
9.1. Il ricorrente sottolinea, inoltre, la lesione del legittimo affidamento in quanto lo stesso avrebbe confidato nella circostanza in base alla quale gli argomenti oggetto di prova dovevano essere conosciuti nel momento di presentazione della domanda.
10. La tesi di parte appellante non può essere condivisa. Il primo dei quattro quesiti contestati richiedeva al candidato la conoscenza del contenuto dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 sui mezzi relativi al diniego del diritto di accesso.
10.1. Ad avviso del Tar, la risposta sub 2), considerata corretta dalla Commissione (“ Può inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'amministrazione resistente ”), non sarebbe stata “ monca ”, come ritenuto dal ricorrente. L’art. 25 non prevede infatti l'intervento del difensore civico per atti e documenti delle amministrazioni statali. Pertanto, la risposta sub 1) fornita dal ricorrente, che fa riferimento sia al ricorso giurisdizionale che alla istanza di riesame al difensore civico, non poteva considerarsi corretta. D’altra parte, evidenzia il Tar, la risposta considerata corretta dalla Commissione non riportava l’avverbio “ esclusivamente ”.
10.2. La tesi del Tar può essere condivisa. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il quesito chiaramente circoscrive l’ambito della domanda alle sole ipotesi di diniego d’accesso, espresso o tacito, agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. A norma dell’art. 25, quarto comma, secondo periodo, il rimedio della richiesta di riesame al difensore civico è previsto invece solo nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Per questa ragione, la risposta sub 1) data dal candidato è errata.
10.3. Irrilevante è poi l’ulteriore contestazione del ricorrente circa la mancanza, nella risposta considerata corretta dall’Amministrazione, del riferimento al ricorso al Tar. Il testo della domanda di per sé non richiede al candidato di individuare, fra quelle proposte, la risposta che riporta il testo integrale dell’art. 25 (o la maggior parte di esso), ma solo di individuare la disciplina attinente al caso specifico del diniego dell'accesso, espresso o tacito, agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la quale, proprio come elemento di specialità, presenta la possibilità di inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'Amministrazione cui la richiesta è stata rivolta.
10.4. In ogni caso, la domanda chiedeva quale delle tre risposte fosse esatta, non quali fossero tutti i possibili rimedi consentiti, e la risposta sub 2) indica il rimedio del riesame davanti la Commissione, seppure non in modo esclusivo.
11. Il secondo quesito contestato riguarda l'art. 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12 del 1941 e richiedeva al candidato di individuare, sulla base della stessa disposizione, le ipotesi di incarichi incompatibili con le funzioni dei magistrati.
11.1. Secondo il Tar, l’unica risposta, fra quelle proposte, conforme al diritto positivo era la quella sub 2) “ Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura”, poiché pienamente sovrapponibile al testo dell’art. 16, secondo comma dell’ordinamento giudiziario. Per converso, sempre secondo il Tar, la risposta sub 3) data dal candidato era errata perché ai magistrati è precluso in assoluto l’esercizio di industrie o commerci o libera professione, divieto non rimuovibile con una autorizzazione del CSM.
11.2. Ciò premesso, la risposta indicata come esatta dall’Amministrazione sub 2) risulta corretta, in quanto pedissequamente replicante il contenuto dell’art. 16 citato. La risposta flaggata dal ricorrente sub 3), al contrario, è certamente errata. Come correttamente evidenziato dal Tar, al magistrato è sempre precluso l’esercizio di industrie, commerci o libere professioni, e il divieto non può essere rimosso nemmeno con una autorizzazione del CSM. Non è dunque corretto quanto affermato dal ricorrente che menziona gli incarichi extragiudiziari, che sono autorizzabili, ma che sono intrinsecamente diversi dall’esercizio di industrie, commerci e libere professioni. Né può sostenersi che anche la risposta sub 1), comunque non data dal ricorrente, fosse esatta. Infatti la affermazione, contenuta nella risposta sub 1), secondo cui “I magistrati non possono mai accettare incarichi di qualsiasi specie, né assumere le funzioni di arbitro” non è corretta nella sua assolutezza, in quanto taluni incarichi, a determinate condizioni, possono essere accettati.
12. In relazione al terzo quesito contestato, il candidato si è astenuto dal rispondere ipotizzando una pluralità di risposte esatte e, dunque, l’illegittimità del quesito stesso così come posto dalla Commissione. In particolare, il terzo quesito contestato faceva riferimento al disposto dell'art. 19 dell'ordinamento giudiziario sulle ipotesi di incompatibilità con la sede di servizio e prevedeva tre risposte : 1) I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado, di coniugio o di convivenza, senza alcuna eccezione; 2) I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, senza alcuna eccezione; 3) I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale” (risposta ritenuta corretta dalla Commissione)”.
12.1. Secondo il giudice di primo grado, non è vero che sarebbero state esatte sia la risposta sub 2) che quella sub 3). La 2) risulterebbe invece incompatibile con il dato normativo perché menziona una incompatibilità “ senza alcuna eccezione ” che non corrisponde a quanto previsto dalla norma.
12.2. Ed in effetti l’interpretazione del Tar appare condivisibile. La domanda riguardante il regime di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, di cui all’art. 19 del R.D. n. 12 del 1941, pone il candidato dinanzi a tre risposte, ciascuna riguardante una delle diversa ipotesi contemplate dalla norma di riferimento e tuttavia chiede di individuare esclusivamente il caso di incompatibilità per lo stesso Tribunale o la stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero il Tribunale o la Corte organizzati in un'unica sezione e le rispettive Procure della Repubblica. Nel contesto posto dalla domanda, l’unica opzione corretta è quella che indica i magistrati “ che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale ” in quanto perfettamente replicante il contenuto dell’art. 19.
13. In relazione al quarto quesito, l’appellante si duole che esso riguarderebbe una materia che non rientrerebbe in quelle d’esame previste da bando in quanto, da un lato, esso richiede la conoscenza di una disposizione (l’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario) entrata in vigore in epoca successiva alla pubblicazione del bando, dall’altro, occorrerebbe considerare le materie “ordinamento giudiziario” e “riforma dell’ordinamento giudiziario” (nella specie, riconducibile al d.lgs. n. 44 del 2024) come diverse ed autonome.
13.1. In realtà, come evidenziato dal Tar, l’oggetto del quesito è pienamente rientrante nell’elenco di materie previste per le prove concorsuali dal bando di concorso, materie che devono ritenersi inclusive anche delle eventuali sopravvenienze normative e giurisprudenziali che intervengano fino al momento dello svolgimento delle prove, rispondendo ciò all’esigenza di selezionare candidati che mostrino di possedere una preparazione il più possibile aggiornata ed immediatamente utilizzabile al momento dell’immissione in servizio.
14. Va infine condiviso il capo della sentenza impugnata relativo all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo riconosciuto dalla commissione ai partecipanti che hanno svolto la prova in data 6 giugno 2024 (alla quale non ha partecipato l’appellante). Il Tar ha correttamente rilevato che l’esame della pretesa attribuzione, anche se positivo, non avrebbe consentito comunque al ricorrente di raggiungere la soglia di idoneità, stante l’infondatezza delle censure relative ai quesiti sopra indicati.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
16. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellate nella misura complessiva di euro 1.000,00(mille/00), oltre agli altri oneri previsti dalla legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO