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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12394 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.26881 /2024 Tra
avv.BECCHIMANZI CONCETTA , ) Parte_1
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con La parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il esponendo di aver prestato servizio come docente, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Il è rimato contumace. CP_1
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'attribuzione della Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che istituisce, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, una Carta elettronica di importo pari ad € 500 per ciascun anno scolastico, utilizzabile
“per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il successivo comma 122 ha demandato ad un DPCM la definizione delle modalità di assegnazione, e il DPCM 23 settembre 2015, all'art. 2, ha limitato il beneficio ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, disposizione poi confermata dal DPCM 28 novembre 2016.
Tale esclusione ha determinato una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, non giustificata in relazione alla finalità dell'istituto, posto che gli obblighi formativi gravano su entrambe le categorie (cfr. artt. 63 e 64 CCNL comparto scuola 2007). La questione di compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE è stata sottoposta alla Corte di Giustizia, che con ordinanza 18.5.2022 (causa C-450/21) ha statuito che : “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. La Corte ha ribadito “ il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che la Carta docenti “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne CP_1 le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47) Tali principi vincolano il giudice nazionale e impongono la disapplicazione della normativa interna nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'assegnazione della Carta. In linea con tale indirizzo, anche la giurisprudenza amministrativa aveva annullato il DPCM 23/9/2015 per violazione del principio di parità di trattamento (Cons. Stato n. 1842/2022). Peraltro, , proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo l'art. 15 del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 103/2023, ha esteso il beneficio ai docenti con incarico annuale su posto vacante e disponibile, limitatamente all'a.s. 2023/2024. Tuttavia, tale intervento non esclude le conseguenze favorevoli per i docenti precari per gli anni precedenti.
Sul punto è intervenuta anche la Cassazione, la quale, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale sino al 31 agosto o incarico sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda al;
CP_1
2. ai docenti che al momento della decisione siano interni al sistema scolastico spetta l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/1994;
3. ai docenti che siano fuoriusciti dal sistema scolastico spetta il risarcimento del danno, liquidabile equitativamente entro il valore della Carta, salvo prova di un maggior pregiudizio;
4. l'azione di adempimento si prescrive in cinque anni ex art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
le azioni risarcitorie sono soggette a prescrizione decennale decorrente dalla fuoriuscita dal sistema scolastico. In applicazione dei principi di cui sopra, la parte ricorrente, che al momento della presente pronuncia è ancora interna al sistema scolastico prestando servizio a tempo determinato per l'a.s.2025 -26 ha il diritto di ottenere la carta docente per gli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024, avendo stipulato dei contratti a termine dall'inizio dell'anno scolastico ( o con decorrenza di poco successiva) e con termine fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della serialità de contenzioso applicando gli importi della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia (fino ad € 1.100,00 e considerando solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale)
P.Q.M.
dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annuo tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in particolare per gli a.s. 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. Per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso, con Controparte_1 attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore antistatario della parte CP_1 ricorrente i compensi legali, che si liquidano in € 1030,00, oltre oneri di legge.
Il Giudice