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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1573/2024 V.G. R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Dell'Anna Parte_1
Misurale, come da mandato in atti e rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Giacomo Carnicelli, come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
26.2.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9.4.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 1.9.2007 e di aver generato un figlio in data 1.3.2023; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva pubblicata in data
25..6.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 26.2.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, come modificato in relazione all'espletamento dell'esercizio del diritto di visita paterno;
la causa, pertanto,
è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore di anni 11 è affidato a entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole dell'affidamento condiviso ed è prevalentemente collocato presso la madre;
3. l'abitazione familiare, ubicata nel Comune di Supersano alla via Case Sparse, di proprietà del sig. , è assegnata alla sig.ra con Controparte_1 Parte_1 tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili perché possa restare integro l'habitat dome- stico a tutela del figlio minore con lei convivente;
Per_1
4. Nel periodo scolastico – settembre/giugno - il padre terrà con sé Per_1 alternando di settimana in settimana le modalità seguenti: Settimana A il martedì a cena prelevando il figlio alle ore 19.00 per riaccompagnarlo alle ore 22.00; giovedì prelevandolo elle ore 19.00 per tenerlo la notte e riaccompagnarlo a scuola la mattina del venerdì; Settimana B: il martedì a cena (stesse modalità della settimana A) e dal venerdì alle ore 20.00 per riaccompagnarlo a scuola il lunedì successivo, da dove verrà poi prelevato dalla madre al consueto orario d'uscita; il sig. si occuperà di tutte Pt_2 le eventuali attività a cui dovrà partecipare ed al supporto per i Per_1 compiti scolastici
5. Nel periodo estivo, dopo la fine delle attività scolastiche:
Mesi giugno, luglio e settembre - Settimana A: dal martedì mattina alle 11.00 sino alle 23.00; dal giovedì mattina alle 11.00 sino al sabato mattina alle 12.00;
Mesi giugno, luglio e settembre - Settimana B: il martedì stesse modalità della settimana A e dal venerdì alla domenica prelevandolo dalla madre il venerdì alle
11.00 per riportarlo la domenica alle 22.00; Nel mese di agosto trascorrerà con il figlio due settimane (dall'1 al 15 ovvero dal 16 al 30) continuativamente, concordandone con la sig.ra la data entro il Pt_1
30 giugno;
6. nel caso in cui, per ragioni lavorative o per malattia o impossibilità di , Per_1 il sig. non dovesse essere in condizione di poter trascorrere con il Pt_2 Per_1 tempo previsto, potrà recuperare i giorni persi all'interno della stessa settimana o di quelle successive, concordandone tempi e modalità con la sig.ra ; Pt_1
7. nei periodi di eventuale assenza della madre la stessa dovrà preliminarmente verificare la disponibilità del sig. a tenere con sé il figlio e solo in ipotesi Pt_2 negativa lasciare il figlio con i nonni materni;
tanto laddove lo spostamento della madre avvenga per una volta al mese: vale a dire che per una volta al mese il bambino in assenza della madre starà con il padre che sarà preavvertito per lo meno tre giorni prima.
8. Le festività di calendario, secondo il principio dell'alternanza ed alla luce di quanto verificatosi nell'anno 2024 e inizi 2025 verranno calendarizzate come segue, con inversione per gli anni successivi, a prescindere dall'eventualità che le feste cadano nei giorni di diritto di visita paterno: La domenica di Pasqua 2025 con la madre;
il Lunedì dell'Angelo con il padre che lo prenderà alle ore 10 per riportarlo il martedì successivo alla stessa ora;
il 25 aprile 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 26 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
il primo maggio 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 2 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
il 2 giugno 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 3 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
il ferragosto (15/8) lo trascorrerà con quello dei genitori con cui avrà trascorso le due settimane precedenti in base all'accordo di cui al precedente punto 2 c). il primo novembre 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 2 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
la vigilia di Natale (24/12) la trascorrerà con il padre dalle ore 19.00 fino alle ore
10.00 del 25; il 25 dicembre con la madre;
il 26 dicembre con il padre che lo prenderà alle ore 12.00 per riportarlo a casa il 27 alla stessa ora;
la vigilia di Capodanno (31/12) la trascorrerà con la madre;
il primo Gennaio lo trascorrerà con il padre che lo prenderà alle ore 12.00 per riaccompagnarlo il giorno dopo alla stessa ora;
l'Epifania (6/1) la trascorrerà con il padre che lo prenderà alle ore 12.00 per riaccompagnarlo il giorno dopo a scuola.
9. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella Pt_2 Per_1 misura di € 300,00 mensili da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese sul seguente IBAN [...], istituto di credito BNL, Agenzia di Casarano, a partire dal presente mese di aprile 2024; il contributo sarà adeguato annualmente a cura dell'obbligato agli indici ISTAT come per legge. L'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra integralmente, Pt_1 rinunciando il sig. alla sua quota parte con la sottoscrizione del ricorso;
Pt_2
10. entrambi i genitori parteciperanno in egual misura alle spese straordinarie oc- correnti per il figlio , da intendersi per tali tutte quelle, nessuna esclusa, ri- Per_1 portate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
11. In ragione di quanto esposto nella premessa, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono i presupposti perché sia disposto a favore dell'uno o dell'altro un assegno di mantenimento.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
1.9.2007 a Palmariggi (Le) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Supersano (Le) al n. 9 parte II Serie B anno 2007, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 22.4.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1573/2024 V.G. R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Dell'Anna Parte_1
Misurale, come da mandato in atti e rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Giacomo Carnicelli, come da mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
26.2.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9.4.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 1.9.2007 e di aver generato un figlio in data 1.3.2023; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva pubblicata in data
25..6.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 26.2.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, come modificato in relazione all'espletamento dell'esercizio del diritto di visita paterno;
la causa, pertanto,
è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore di anni 11 è affidato a entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole dell'affidamento condiviso ed è prevalentemente collocato presso la madre;
3. l'abitazione familiare, ubicata nel Comune di Supersano alla via Case Sparse, di proprietà del sig. , è assegnata alla sig.ra con Controparte_1 Parte_1 tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili perché possa restare integro l'habitat dome- stico a tutela del figlio minore con lei convivente;
Per_1
4. Nel periodo scolastico – settembre/giugno - il padre terrà con sé Per_1 alternando di settimana in settimana le modalità seguenti: Settimana A il martedì a cena prelevando il figlio alle ore 19.00 per riaccompagnarlo alle ore 22.00; giovedì prelevandolo elle ore 19.00 per tenerlo la notte e riaccompagnarlo a scuola la mattina del venerdì; Settimana B: il martedì a cena (stesse modalità della settimana A) e dal venerdì alle ore 20.00 per riaccompagnarlo a scuola il lunedì successivo, da dove verrà poi prelevato dalla madre al consueto orario d'uscita; il sig. si occuperà di tutte Pt_2 le eventuali attività a cui dovrà partecipare ed al supporto per i Per_1 compiti scolastici
5. Nel periodo estivo, dopo la fine delle attività scolastiche:
Mesi giugno, luglio e settembre - Settimana A: dal martedì mattina alle 11.00 sino alle 23.00; dal giovedì mattina alle 11.00 sino al sabato mattina alle 12.00;
Mesi giugno, luglio e settembre - Settimana B: il martedì stesse modalità della settimana A e dal venerdì alla domenica prelevandolo dalla madre il venerdì alle
11.00 per riportarlo la domenica alle 22.00; Nel mese di agosto trascorrerà con il figlio due settimane (dall'1 al 15 ovvero dal 16 al 30) continuativamente, concordandone con la sig.ra la data entro il Pt_1
30 giugno;
6. nel caso in cui, per ragioni lavorative o per malattia o impossibilità di , Per_1 il sig. non dovesse essere in condizione di poter trascorrere con il Pt_2 Per_1 tempo previsto, potrà recuperare i giorni persi all'interno della stessa settimana o di quelle successive, concordandone tempi e modalità con la sig.ra ; Pt_1
7. nei periodi di eventuale assenza della madre la stessa dovrà preliminarmente verificare la disponibilità del sig. a tenere con sé il figlio e solo in ipotesi Pt_2 negativa lasciare il figlio con i nonni materni;
tanto laddove lo spostamento della madre avvenga per una volta al mese: vale a dire che per una volta al mese il bambino in assenza della madre starà con il padre che sarà preavvertito per lo meno tre giorni prima.
8. Le festività di calendario, secondo il principio dell'alternanza ed alla luce di quanto verificatosi nell'anno 2024 e inizi 2025 verranno calendarizzate come segue, con inversione per gli anni successivi, a prescindere dall'eventualità che le feste cadano nei giorni di diritto di visita paterno: La domenica di Pasqua 2025 con la madre;
il Lunedì dell'Angelo con il padre che lo prenderà alle ore 10 per riportarlo il martedì successivo alla stessa ora;
il 25 aprile 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 26 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
il primo maggio 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 2 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
il 2 giugno 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 3 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
il ferragosto (15/8) lo trascorrerà con quello dei genitori con cui avrà trascorso le due settimane precedenti in base all'accordo di cui al precedente punto 2 c). il primo novembre 2025 con il padre dalle ore 10.00 al 2 mattina riaccompagnandolo, se del caso, anche direttamente a scuola;
la vigilia di Natale (24/12) la trascorrerà con il padre dalle ore 19.00 fino alle ore
10.00 del 25; il 25 dicembre con la madre;
il 26 dicembre con il padre che lo prenderà alle ore 12.00 per riportarlo a casa il 27 alla stessa ora;
la vigilia di Capodanno (31/12) la trascorrerà con la madre;
il primo Gennaio lo trascorrerà con il padre che lo prenderà alle ore 12.00 per riaccompagnarlo il giorno dopo alla stessa ora;
l'Epifania (6/1) la trascorrerà con il padre che lo prenderà alle ore 12.00 per riaccompagnarlo il giorno dopo a scuola.
9. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella Pt_2 Per_1 misura di € 300,00 mensili da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese sul seguente IBAN [...], istituto di credito BNL, Agenzia di Casarano, a partire dal presente mese di aprile 2024; il contributo sarà adeguato annualmente a cura dell'obbligato agli indici ISTAT come per legge. L'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra integralmente, Pt_1 rinunciando il sig. alla sua quota parte con la sottoscrizione del ricorso;
Pt_2
10. entrambi i genitori parteciperanno in egual misura alle spese straordinarie oc- correnti per il figlio , da intendersi per tali tutte quelle, nessuna esclusa, ri- Per_1 portate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
11. In ragione di quanto esposto nella premessa, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono i presupposti perché sia disposto a favore dell'uno o dell'altro un assegno di mantenimento.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
1.9.2007 a Palmariggi (Le) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Supersano (Le) al n. 9 parte II Serie B anno 2007, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 22.4.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)