Articolo 6 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 luglio 1962
Art. 6.
Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi e' istituito presso la regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'aticolo 3 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.
Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti legali e degli enti pubblici operanti in Sardegna.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962