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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13060/2020 + 3916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13060/2020 + 3916/2021 promossa da:
(C.F. , in qualità titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 C.F._1 (P.IVA ), con l'avvocato Riccardo de' Medici (C.F. P.IVA_1 C.F._2 ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con l'avvocato Linda Albertini
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 4376/2020 del 22/10/2020, R.G. n. 11092/2020, è stato ingiunto alla SI.ra di pagare alla la somma di euro 5.007,00 oltre interessi e spese della Pt_1 Controparte_1 procedura monitoria.
L'importo veniva azionato a causa del mancato pagamento, a seguito di una serie di forniture di capi di biancheria intima, del residuo della terza rata della fattura n. 15/E del 29/06/2020, della terza rata della fattura n. 16/E del 29/06/2020, della prima e seconda rata della fattura n. 29/E del 23/07/2020, della prima e seconda rata della fattura n. 30 del 23/07/2020, della intera fattura n. 31/E del 31/07/2020 e della prima rata della fattura n. 35/E del 18/08/2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione al Parte_1 predetto decreto ingiuntivo deducendo di avere concluso verbalmente, nel giugno 2020, con
[...]
un contratto di “conto vendita”, c.d. contratto estimatorio ex art. 1556 c.c., che prevedeva CP_1 la fornitura da parte dell'opposta di capi di biancheria intima e la corresponsione unicamente del pagina 1 di 7 corrispettivo della merce venduta e la restituzione di quella invenduta;
ha dedotto, inoltre, che
[...] le avrebbe consegnato un certo quantitativo di merce non ordinata e che la medesima CP_1 avrebbe pagato il prezzo con riferimento esclusivamente alla merce e venduta;
che lo stock di magazzino rimasto invenduto sarebbe stato restituito alla come da accordi intercorsi Controparte_1 con il di direttore commerciale della sig. ; che le fatture Controparte_1 Persona_1 contestate con i decreti ingiuntivi opposti non sarebbero state onorate perché riferite a merce asseritamene invenduta o non consegnata dalla .. Controparte_1
Costituitasi, parte opposta ha contestato le avverse deduzioni e produzioni instando Controparte_1 per la qualificazione del contratto come somministrazione, ribadendo la correttezza e legittimità della pretesa monitoriamente azionata, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
Con un secondo decreto ingiuntivo n. 637/2021 del 22/02/2021, R.G. n. 1807/2021, il Tribunale di
Brescia ha ingiunto alla SI.ra di pagare alla la somma di euro 5.600,00, Pt_1 Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale complessivo credito residuo derivante dalle fatture n. 13/E del 29/06/2020 e n. 14/E del 29/06/2020; e della terza rata della fattura n. 29/E del
23/07/2020, della terza rata della fattura n. 30 del 23/07/2020, e della seconda e terza rata della fattura n. 35/E del 19/08/2020, sempre a seguito di una serie di forniture di capi di biancheria intima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo per i medesimi motivi della precedente e parte convenuta, costituitasi ha contestato e svolto le medesime eccezioni svolte nel giudizio precedente.
Alla prima udienza in data 15.4.2021 del giudizio sub. R.G. n. 13060/2020, il g.i. Dott.ssa Baldissera ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4376/2020 del 22/10/2020 ritenendo che “i documenti prodotti dall'opposta con la comparsa di risposta offrono significativi e univoci elementi probatori circa la natura di somministrazione del contratto intercorso tra le parti e la consegna della merce”, e assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc
Il giudizio R.G. n. 3916/2021 veniva rimesso al Presidente del Tribunale vista l'istanza di riunione avanzata dalla opponente.
Con ordinanza del 14.10.2021, la Dott.ssa Baldissera ha concesso la provvisoria anche del secondo decreto ingiuntivo n. 637/2021 del 22/02/2021, per i medesimi motivi di cui alla precedente ordinanza e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.,
Disposta la riunione del giudizio sub. R.G. n. 3916/2021 al R.G. n. 13060/2020, espletato il tentativo di conciliazione, la SI.ra offriva la restituzione della merce e parte convenuta non accettava;
Pt_1 ammesse le prove orale ed escussi i testi e , la causa subiva dei Tes_1 Persona_1 rinvii;
a seguito del trasferimento della G.I. dott. Baldissera- veniva designato quale nuovo G.I. il pagina 2 di 7 Giudice Vincenza Tucci la quale fissava dinanzi a sé l'udienza del 03.04.2025 ove – fatte precisare le conclusioni- assegnava – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice, incombe l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere. – ovviamente nel limite dei fatti resi controversi per effetto dell'opposizione. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe sul creditore opposto il quale agisce per far valere un proprio diritto (quello di credito), mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore. Sicché, la pretesa del creditore, cristallizzata nel procedimento sommario, dovrà essere puntualmente contrastata nel giudizio di opposizione dal convenuto in senso sostanziale con la conseguente nota ripartizione dell'onere della prova per cui grava sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi, modificativi del credito (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689).
§. Infondatezza delle opposizioni.
L'opponente sulla quale gravava l'onere di provare fatti impeditivi, modificativi o Parte_1 estintivi, non l'ha fatto. I motivi di opposizione sono generici e a tratti contraddittori. Invero è stato inizialmente dedotto che tra le parti fosse intercorso un contratto estimatorio e che la merce era stata consegnata da in “conto vendita” e, che, pertanto, il mancato pagamento anche a Controparte_1 saldo delle fatture azionate era derivato dalla mancata vendita di merce da restituire, per poi affermare di non aver mai ordinato la merce consegnata e di cui si è richiesto il pagamento e, ancora che la merce non era stata consegnata e, infine, che era stata restituita in tutto o in parte su autorizzazione di
[...]
Controparte_1
Quanto al primo aspetto, il contratto estimatorio, noto anche con la denominazione di "pagamento a merce rivenduta", "conto deposito" o "in sospeso", è un contratto mediante il quale una parte (tradens) affida all'altra (accipiens) una o più cose mobili. In tali casi, quest'ultima può venderla a terzi e corrisponderne il prezzo, salva la facoltà di restituirle entro un certo termine ove non sia riuscita ad alienarle. Tale contratto è considerato un negozio tipico produttivo di specifici effetti e dotato di un'autonoma causa, rinvenibile nel fatto che la disponibilità della merce non comporta l'acquisto della proprietà di essa da parte della ricevente, dal momento che quest'ultima può disporre delle cose mobili alla stessa consegnata in proprio nome e nel proprio interesse, con l'obbligo di pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine richiesto. pagina 3 di 7 Non è necessario che le parti stabiliscano un termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È necessario, invece, che esse si siano accordate sulla facoltà della ricevente di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo (Cass. civ.,n. 25606/2015).
Nel caso in esame, le fatture oggetto dei procedimenti monitori prevedevano termini di pagamento a
30/60/90 giorni (Doc. 3) e non è dato rinvenire altrove accordi di restituzione di merce invenduta.
Anche il contenuto della mail del 09.09.2020 a firma del direttore commerciale della Controparte_1
sig. che richiama un incontro fatto il giorno precedente presso lo studio del
[...] Per_1 commercialista di parte opponente con la signora attiene sì ad una autorizzazione al Tes_1 reso della merce ordinata, ma subordinato alla firma di un accordo nel quale veniva effettuato anche un riepilogo della situazione contabile, e veniva autorizzato il reso “solo per le rimanenze di merce P/E numero fattura 35 del 19/08/2020 e della merce fatturata con modalità di pagamento del venduto settimanale e scadenza a 180 gg d.f. delle fatture numero 13 e 14 del 29/06/2020. Il totale valore del reso che genererà la nota di credito in riferimento alle succitate fatture è di € 2.490,88 IVA inclusa. A oggi l'esposizione totale decurtata la nota di credito di 2.490,88 ammonta a € 8.061,01 IVA inclusa.
Modalità di pagamento della totale esposizione: 1° acconto di € 3.061,00 entro il 15/09/2020; 2° acconto di € 1.500,00 entro il 15/10/2020; 3° acconto di € 1.500,00 entro il15/11/2020; 4° saldo di €
2.000,00 entro il 15/12/2020. Il reso sarà effettuato dopo l'accettazione e la sottoscrizione del presente accordo e l'avvenuto pagamento dell'acconto come al punto”
Detta comunicazione, contestata da parte opponente che ha affermato di non averla mai ricevuta, è risultata, al contrario, essere stata ricevuta e poi anche riscontrata dall'avv. Riccardo Dè Medici in data
14.09.2020 e in cui il difensore dell'opponente fa proprio riferimento ad una comunicazione ricevuta dalla propria assistita in data 11.09.2020 e, dunque, a quella in argomento e ne riporta il Parte_1 contenuto quanto al pagamento richiesto di euro 8.061,00 e quanto alla sua dilazione. In detta comunicazione, la a mezzo del difensore, ha effettuato un chiaro ed inequivocabile Parte_2 riconoscimento del debito della somma di euro 8.061,00 e chiede di poterla maggiormente dilazionare a causa delle condizioni economiche nelle quali si trovava: “la mia assistita necessita di una dilazione ben maggiore rispetto a quella proposta;
mi informa che è a voi ben noto lo stato di grave crisi che interessa il negozio dalla stessa condotto con la figlia. Ciononostante, al fine di rendere certo
l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla signora nei vostri confronti, si rende Pt_1 disponibile a concludere un accordo bonario che preveda la corresponsione della complessiva somma sopra riportata in n. 20 ratei mensili costanti di euro 403,05/cad da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal 15.10.2020. Ciò al fine di scongiurare un inutile contenzioso giudiziale che vedrebbe la mia assistita a difendersi e proporre il medesimo piano dilazionato, di pagina 4 di 7 pagamento banco judicis con inutile aggravio di spese a carico di entrambe le parti” Alla luce di tanto, il reso che parte opponente ha riferito essere stato ingiustificatamente rifiutato dalla società opposta, non poteva essere legittimamente accettato perché non preceduto dalla corresponsione della prima rata di euro 3.061,00 con scadenza 15.09.2020 ai sensi della proposta di accordo di cui sopra.
I suddetti rilievi sono sufficienti a far ritenere l'infondatezza delle ulteriori doglianze atteso che la merce è stata consegnata dalla presso e che alcuna restituzione è Controparte_1 Parte_1 avvenuta né è stata pattuita ai sensi del dedotto contratto estimatorio.
Invero, non di contratto estimatorio può parlarsi, ma di contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. in ragione delle prestazioni periodiche e continuative di merce, ovvero di biancheria intima, verso il corrispettivo da effettuarsi a 30/60/90 giorni, come riportato nelle fatture allegate;
pagamenti parzialmente effettuati o non effettuati a causa della crisi in cui versava il punto vendita della signora
Pt_1
L'opposta, dunque, sulla quale gravava il relativo onere, ha dato la prova del contratto intercorso e della consegna della merce della stessa tipologia (biancheria intima) che periodicamente e continuativamente, ha somministrato alla sig.ra perché dalla stessa o dalla signora Parte_1 ordinata via mails (allegati 2 e 7 del fasc 13060/20). Ne sono prova le ricevute di Tes_1 consegna, - che attestano che i beni il cui prezzo era stato fatturato, sono stati consegnati tempestivamente e puntualmente presso l'indirizzo indicato dalla cliente -, le fatture e le comunicazioni intercorse tra le parti.
Inoltre, la sottoscrizione del modulo anagrafica clienti del 19.02.2020, (all. fasc. 13060/2020 e
3916/2021), riporta la modalità di pagamento differito con scadenza a 30/60/90 giorni dalle emissioni delle relative fatture e non risulta che la sig.ra la quale ha operato anche per mezzo della figlia Pt_1 sig.ra che ha tenuto le fila della copiosa corrispondenza intercorsa con il sig. , Tes_1 Per_1 abbia mai avanzato contestazioni in ordine alla fornitura della merce, alla sua mancata consegna e agli importi fatturati, eccezion fatta per la somma di euro 67,55 che è stata scalata. Rileva, piuttosto l'impossibilità della sig.ra di far fronte ai pagamenti per motivi finanziari (doc 9 fasc), come Pt_1 riferito dal proprio legale.
Quanto alle prove orali, la deposizione della teste sig.ra figlia e collaboratrice della Tes_1 Pt_1 nulla aggiunge al quadro probatorio documentale avendo la stessa confermato le proprie mail con le quali ha effettuato gli ordini (capp. 5 e 9) alla ha confermato di aver ricevuto la Controparte_1 merce mediante n. 2 spedizioni (cap. n. 6), e ciò si evince dai docc. 4) e doc. 5) rispettivamente depositati nei fascicoli della convenuta opposta R.g. 13060/2020 e R.g. 3916/2021, corrispondenti alle ricevute delle due spedizioni effettuate tramite corriere GLS n. FO200145552 in data 07/07/2020 con pagina 5 di 7 consegna in data 08/07/2020 e n. FO200161446 in data 24/07/2020 con consegna in data 27/07/2020 alla SI.ra quanto alla mancata consegna di merce, la deposizione si appalesa generica Parte_1 in quanto non è dato di comprendere quale e quanta merce non è stata consegnata, mancando altresì riferimenti temporali oltre che alle quantità.
La circostanza della consegna è stata confermata altresì dal teste sig. , il quale ha Persona_1 dichiarato che la sig. ra al momento del ritiro della merce timbrava. L'eccezione circa la non Pt_1 genuinità dei timbri apposti sulle fatture monitoriamente azionate sollevata dalla opponente non merita accoglimento in quanto da una disamina di tutti i timbri non emergono elementi di diversità.
Mancando la prova di fatti estintivi modificativi o impeditivi il cui onere gravava sulla opponente, i motivi di opposizione sono infondati.
Mancando, altresì, la prova della contestazione degli storni operati dalla delle note Controparte_1 di credito n. 34/E del 13/08/2020 di € 1.055,18 e n. 36/E del 27/08/2020 di € 67,55, - (la nota di credito n. 36/E del 27/08/2020 si riferisce ad un importo, peraltro esiguo rispetto al volume di consegnati e pari ad euro 67,55, fatturato per errore che è stato prontamente risolto con la suddetta nota di credito;
- la nota n. 34/E del 13/08/2020 è riferita alla fattura n. 14/E e si tratta di merce già resa dalla e Pt_1 scalata dai conteggi, come si evince dall'estratto conto prodotto ed allegato sub. doc. 8), l'importo monitoriamente azionato di euro 5.011,78 di cui al d.i. n. 4376/2020 del 22/10/2020, risulta essere stato correttamente quantificato al netto delle note di credito n. 34/E e n. 36/E già decurtate dalla CP_1 alla SI.ra
[...] Pt_1
Parte opposta, creditrice e attrice sostanziale, al contrario, ha offerto la dimostrazione del titolo negoziale fondante la propria pretesa creditoria, mentre è pacifico che parte opponente (debitrice e convenuta sostanziale nel presente giudizio di merito) non ha pagato le fatture di cui ai ricorsi per ingiunzione e non ha fondato su alcun elemento concreto le sue opposizioni.
Non sussistendo la prova dell'abuso dello strumento processuale, viene respinta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.
Le spese legali seguono la soccombenza e, in considerazione delle argomentazioni trattate e dell'attività svolta, viene disposta la condanna di parte opponente alle spese di lite per entrambi i giudizi, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per onorari (medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario, IVA e C.A.,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 rigetta le opposizioni e conferma i decreti ingiuntivi opposti n. 4376/2020 del 22/10/2020 - R.G. n.
11092/2020 e n. 637/2021 del 22/02/2021 - R.G. n. 1807/2021
Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia, il 30.06.2025.
Il giudice onorario Vincenza Tucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13060/2020 + 3916/2021 promossa da:
(C.F. , in qualità titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 C.F._1 (P.IVA ), con l'avvocato Riccardo de' Medici (C.F. P.IVA_1 C.F._2 ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con l'avvocato Linda Albertini
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 4376/2020 del 22/10/2020, R.G. n. 11092/2020, è stato ingiunto alla SI.ra di pagare alla la somma di euro 5.007,00 oltre interessi e spese della Pt_1 Controparte_1 procedura monitoria.
L'importo veniva azionato a causa del mancato pagamento, a seguito di una serie di forniture di capi di biancheria intima, del residuo della terza rata della fattura n. 15/E del 29/06/2020, della terza rata della fattura n. 16/E del 29/06/2020, della prima e seconda rata della fattura n. 29/E del 23/07/2020, della prima e seconda rata della fattura n. 30 del 23/07/2020, della intera fattura n. 31/E del 31/07/2020 e della prima rata della fattura n. 35/E del 18/08/2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione al Parte_1 predetto decreto ingiuntivo deducendo di avere concluso verbalmente, nel giugno 2020, con
[...]
un contratto di “conto vendita”, c.d. contratto estimatorio ex art. 1556 c.c., che prevedeva CP_1 la fornitura da parte dell'opposta di capi di biancheria intima e la corresponsione unicamente del pagina 1 di 7 corrispettivo della merce venduta e la restituzione di quella invenduta;
ha dedotto, inoltre, che
[...] le avrebbe consegnato un certo quantitativo di merce non ordinata e che la medesima CP_1 avrebbe pagato il prezzo con riferimento esclusivamente alla merce e venduta;
che lo stock di magazzino rimasto invenduto sarebbe stato restituito alla come da accordi intercorsi Controparte_1 con il di direttore commerciale della sig. ; che le fatture Controparte_1 Persona_1 contestate con i decreti ingiuntivi opposti non sarebbero state onorate perché riferite a merce asseritamene invenduta o non consegnata dalla .. Controparte_1
Costituitasi, parte opposta ha contestato le avverse deduzioni e produzioni instando Controparte_1 per la qualificazione del contratto come somministrazione, ribadendo la correttezza e legittimità della pretesa monitoriamente azionata, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
Con un secondo decreto ingiuntivo n. 637/2021 del 22/02/2021, R.G. n. 1807/2021, il Tribunale di
Brescia ha ingiunto alla SI.ra di pagare alla la somma di euro 5.600,00, Pt_1 Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale complessivo credito residuo derivante dalle fatture n. 13/E del 29/06/2020 e n. 14/E del 29/06/2020; e della terza rata della fattura n. 29/E del
23/07/2020, della terza rata della fattura n. 30 del 23/07/2020, e della seconda e terza rata della fattura n. 35/E del 19/08/2020, sempre a seguito di una serie di forniture di capi di biancheria intima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo per i medesimi motivi della precedente e parte convenuta, costituitasi ha contestato e svolto le medesime eccezioni svolte nel giudizio precedente.
Alla prima udienza in data 15.4.2021 del giudizio sub. R.G. n. 13060/2020, il g.i. Dott.ssa Baldissera ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4376/2020 del 22/10/2020 ritenendo che “i documenti prodotti dall'opposta con la comparsa di risposta offrono significativi e univoci elementi probatori circa la natura di somministrazione del contratto intercorso tra le parti e la consegna della merce”, e assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc
Il giudizio R.G. n. 3916/2021 veniva rimesso al Presidente del Tribunale vista l'istanza di riunione avanzata dalla opponente.
Con ordinanza del 14.10.2021, la Dott.ssa Baldissera ha concesso la provvisoria anche del secondo decreto ingiuntivo n. 637/2021 del 22/02/2021, per i medesimi motivi di cui alla precedente ordinanza e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.,
Disposta la riunione del giudizio sub. R.G. n. 3916/2021 al R.G. n. 13060/2020, espletato il tentativo di conciliazione, la SI.ra offriva la restituzione della merce e parte convenuta non accettava;
Pt_1 ammesse le prove orale ed escussi i testi e , la causa subiva dei Tes_1 Persona_1 rinvii;
a seguito del trasferimento della G.I. dott. Baldissera- veniva designato quale nuovo G.I. il pagina 2 di 7 Giudice Vincenza Tucci la quale fissava dinanzi a sé l'udienza del 03.04.2025 ove – fatte precisare le conclusioni- assegnava – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice, incombe l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere. – ovviamente nel limite dei fatti resi controversi per effetto dell'opposizione. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe sul creditore opposto il quale agisce per far valere un proprio diritto (quello di credito), mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore. Sicché, la pretesa del creditore, cristallizzata nel procedimento sommario, dovrà essere puntualmente contrastata nel giudizio di opposizione dal convenuto in senso sostanziale con la conseguente nota ripartizione dell'onere della prova per cui grava sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi, modificativi del credito (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689).
§. Infondatezza delle opposizioni.
L'opponente sulla quale gravava l'onere di provare fatti impeditivi, modificativi o Parte_1 estintivi, non l'ha fatto. I motivi di opposizione sono generici e a tratti contraddittori. Invero è stato inizialmente dedotto che tra le parti fosse intercorso un contratto estimatorio e che la merce era stata consegnata da in “conto vendita” e, che, pertanto, il mancato pagamento anche a Controparte_1 saldo delle fatture azionate era derivato dalla mancata vendita di merce da restituire, per poi affermare di non aver mai ordinato la merce consegnata e di cui si è richiesto il pagamento e, ancora che la merce non era stata consegnata e, infine, che era stata restituita in tutto o in parte su autorizzazione di
[...]
Controparte_1
Quanto al primo aspetto, il contratto estimatorio, noto anche con la denominazione di "pagamento a merce rivenduta", "conto deposito" o "in sospeso", è un contratto mediante il quale una parte (tradens) affida all'altra (accipiens) una o più cose mobili. In tali casi, quest'ultima può venderla a terzi e corrisponderne il prezzo, salva la facoltà di restituirle entro un certo termine ove non sia riuscita ad alienarle. Tale contratto è considerato un negozio tipico produttivo di specifici effetti e dotato di un'autonoma causa, rinvenibile nel fatto che la disponibilità della merce non comporta l'acquisto della proprietà di essa da parte della ricevente, dal momento che quest'ultima può disporre delle cose mobili alla stessa consegnata in proprio nome e nel proprio interesse, con l'obbligo di pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine richiesto. pagina 3 di 7 Non è necessario che le parti stabiliscano un termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima. È necessario, invece, che esse si siano accordate sulla facoltà della ricevente di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo (Cass. civ.,n. 25606/2015).
Nel caso in esame, le fatture oggetto dei procedimenti monitori prevedevano termini di pagamento a
30/60/90 giorni (Doc. 3) e non è dato rinvenire altrove accordi di restituzione di merce invenduta.
Anche il contenuto della mail del 09.09.2020 a firma del direttore commerciale della Controparte_1
sig. che richiama un incontro fatto il giorno precedente presso lo studio del
[...] Per_1 commercialista di parte opponente con la signora attiene sì ad una autorizzazione al Tes_1 reso della merce ordinata, ma subordinato alla firma di un accordo nel quale veniva effettuato anche un riepilogo della situazione contabile, e veniva autorizzato il reso “solo per le rimanenze di merce P/E numero fattura 35 del 19/08/2020 e della merce fatturata con modalità di pagamento del venduto settimanale e scadenza a 180 gg d.f. delle fatture numero 13 e 14 del 29/06/2020. Il totale valore del reso che genererà la nota di credito in riferimento alle succitate fatture è di € 2.490,88 IVA inclusa. A oggi l'esposizione totale decurtata la nota di credito di 2.490,88 ammonta a € 8.061,01 IVA inclusa.
Modalità di pagamento della totale esposizione: 1° acconto di € 3.061,00 entro il 15/09/2020; 2° acconto di € 1.500,00 entro il 15/10/2020; 3° acconto di € 1.500,00 entro il15/11/2020; 4° saldo di €
2.000,00 entro il 15/12/2020. Il reso sarà effettuato dopo l'accettazione e la sottoscrizione del presente accordo e l'avvenuto pagamento dell'acconto come al punto”
Detta comunicazione, contestata da parte opponente che ha affermato di non averla mai ricevuta, è risultata, al contrario, essere stata ricevuta e poi anche riscontrata dall'avv. Riccardo Dè Medici in data
14.09.2020 e in cui il difensore dell'opponente fa proprio riferimento ad una comunicazione ricevuta dalla propria assistita in data 11.09.2020 e, dunque, a quella in argomento e ne riporta il Parte_1 contenuto quanto al pagamento richiesto di euro 8.061,00 e quanto alla sua dilazione. In detta comunicazione, la a mezzo del difensore, ha effettuato un chiaro ed inequivocabile Parte_2 riconoscimento del debito della somma di euro 8.061,00 e chiede di poterla maggiormente dilazionare a causa delle condizioni economiche nelle quali si trovava: “la mia assistita necessita di una dilazione ben maggiore rispetto a quella proposta;
mi informa che è a voi ben noto lo stato di grave crisi che interessa il negozio dalla stessa condotto con la figlia. Ciononostante, al fine di rendere certo
l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla signora nei vostri confronti, si rende Pt_1 disponibile a concludere un accordo bonario che preveda la corresponsione della complessiva somma sopra riportata in n. 20 ratei mensili costanti di euro 403,05/cad da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal 15.10.2020. Ciò al fine di scongiurare un inutile contenzioso giudiziale che vedrebbe la mia assistita a difendersi e proporre il medesimo piano dilazionato, di pagina 4 di 7 pagamento banco judicis con inutile aggravio di spese a carico di entrambe le parti” Alla luce di tanto, il reso che parte opponente ha riferito essere stato ingiustificatamente rifiutato dalla società opposta, non poteva essere legittimamente accettato perché non preceduto dalla corresponsione della prima rata di euro 3.061,00 con scadenza 15.09.2020 ai sensi della proposta di accordo di cui sopra.
I suddetti rilievi sono sufficienti a far ritenere l'infondatezza delle ulteriori doglianze atteso che la merce è stata consegnata dalla presso e che alcuna restituzione è Controparte_1 Parte_1 avvenuta né è stata pattuita ai sensi del dedotto contratto estimatorio.
Invero, non di contratto estimatorio può parlarsi, ma di contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. in ragione delle prestazioni periodiche e continuative di merce, ovvero di biancheria intima, verso il corrispettivo da effettuarsi a 30/60/90 giorni, come riportato nelle fatture allegate;
pagamenti parzialmente effettuati o non effettuati a causa della crisi in cui versava il punto vendita della signora
Pt_1
L'opposta, dunque, sulla quale gravava il relativo onere, ha dato la prova del contratto intercorso e della consegna della merce della stessa tipologia (biancheria intima) che periodicamente e continuativamente, ha somministrato alla sig.ra perché dalla stessa o dalla signora Parte_1 ordinata via mails (allegati 2 e 7 del fasc 13060/20). Ne sono prova le ricevute di Tes_1 consegna, - che attestano che i beni il cui prezzo era stato fatturato, sono stati consegnati tempestivamente e puntualmente presso l'indirizzo indicato dalla cliente -, le fatture e le comunicazioni intercorse tra le parti.
Inoltre, la sottoscrizione del modulo anagrafica clienti del 19.02.2020, (all. fasc. 13060/2020 e
3916/2021), riporta la modalità di pagamento differito con scadenza a 30/60/90 giorni dalle emissioni delle relative fatture e non risulta che la sig.ra la quale ha operato anche per mezzo della figlia Pt_1 sig.ra che ha tenuto le fila della copiosa corrispondenza intercorsa con il sig. , Tes_1 Per_1 abbia mai avanzato contestazioni in ordine alla fornitura della merce, alla sua mancata consegna e agli importi fatturati, eccezion fatta per la somma di euro 67,55 che è stata scalata. Rileva, piuttosto l'impossibilità della sig.ra di far fronte ai pagamenti per motivi finanziari (doc 9 fasc), come Pt_1 riferito dal proprio legale.
Quanto alle prove orali, la deposizione della teste sig.ra figlia e collaboratrice della Tes_1 Pt_1 nulla aggiunge al quadro probatorio documentale avendo la stessa confermato le proprie mail con le quali ha effettuato gli ordini (capp. 5 e 9) alla ha confermato di aver ricevuto la Controparte_1 merce mediante n. 2 spedizioni (cap. n. 6), e ciò si evince dai docc. 4) e doc. 5) rispettivamente depositati nei fascicoli della convenuta opposta R.g. 13060/2020 e R.g. 3916/2021, corrispondenti alle ricevute delle due spedizioni effettuate tramite corriere GLS n. FO200145552 in data 07/07/2020 con pagina 5 di 7 consegna in data 08/07/2020 e n. FO200161446 in data 24/07/2020 con consegna in data 27/07/2020 alla SI.ra quanto alla mancata consegna di merce, la deposizione si appalesa generica Parte_1 in quanto non è dato di comprendere quale e quanta merce non è stata consegnata, mancando altresì riferimenti temporali oltre che alle quantità.
La circostanza della consegna è stata confermata altresì dal teste sig. , il quale ha Persona_1 dichiarato che la sig. ra al momento del ritiro della merce timbrava. L'eccezione circa la non Pt_1 genuinità dei timbri apposti sulle fatture monitoriamente azionate sollevata dalla opponente non merita accoglimento in quanto da una disamina di tutti i timbri non emergono elementi di diversità.
Mancando la prova di fatti estintivi modificativi o impeditivi il cui onere gravava sulla opponente, i motivi di opposizione sono infondati.
Mancando, altresì, la prova della contestazione degli storni operati dalla delle note Controparte_1 di credito n. 34/E del 13/08/2020 di € 1.055,18 e n. 36/E del 27/08/2020 di € 67,55, - (la nota di credito n. 36/E del 27/08/2020 si riferisce ad un importo, peraltro esiguo rispetto al volume di consegnati e pari ad euro 67,55, fatturato per errore che è stato prontamente risolto con la suddetta nota di credito;
- la nota n. 34/E del 13/08/2020 è riferita alla fattura n. 14/E e si tratta di merce già resa dalla e Pt_1 scalata dai conteggi, come si evince dall'estratto conto prodotto ed allegato sub. doc. 8), l'importo monitoriamente azionato di euro 5.011,78 di cui al d.i. n. 4376/2020 del 22/10/2020, risulta essere stato correttamente quantificato al netto delle note di credito n. 34/E e n. 36/E già decurtate dalla CP_1 alla SI.ra
[...] Pt_1
Parte opposta, creditrice e attrice sostanziale, al contrario, ha offerto la dimostrazione del titolo negoziale fondante la propria pretesa creditoria, mentre è pacifico che parte opponente (debitrice e convenuta sostanziale nel presente giudizio di merito) non ha pagato le fatture di cui ai ricorsi per ingiunzione e non ha fondato su alcun elemento concreto le sue opposizioni.
Non sussistendo la prova dell'abuso dello strumento processuale, viene respinta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.
Le spese legali seguono la soccombenza e, in considerazione delle argomentazioni trattate e dell'attività svolta, viene disposta la condanna di parte opponente alle spese di lite per entrambi i giudizi, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per onorari (medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario, IVA e C.A.,
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 rigetta le opposizioni e conferma i decreti ingiuntivi opposti n. 4376/2020 del 22/10/2020 - R.G. n.
11092/2020 e n. 637/2021 del 22/02/2021 - R.G. n. 1807/2021
Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia, il 30.06.2025.
Il giudice onorario Vincenza Tucci
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