Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
PROCEDIMENTO N. 1878/2024 R.G.
Oggi, 28 maggio 2025, davanti alla giudice del lavoro Marcella Frangipani è comparsa per la parte resistente la dott.ssa Federica La Rosa;
nessuno è presente per parte ricorrente.
La giudice dà atto che, diversamente da quanto previsto nel decreto di fissazione dell'udienza, la difesa di parte ricorrente non ha depositato i recapiti telefonici e a mezzo mail;
prova, quindi, a contattare lo studio del difensore al numero di telefono risultante su internet (0775 871142) ma v'è una segreteria telefonica che dà atto della chiusura dello studio in questo momento;
la dott.ssa La Rosa precisa di non poter attendere l'apertura dello studio nel pomeriggio.
La giudice, vista l'assenza di parte ricorrente alle ore 12 e 08 (a fronte dell'orario di udienza delle 11 e 45), invita la dott.ssa La Rosa alla discussione, ritenendo superflue le prove orali dedotte da parte ricorrente.
La dott.ssa La Rosa richiama le conclusioni della comparsa e, in particolare, chiede il rigetto del ricorso come deciso in caso analogo da questo tribunale con sentenza n. 323/25.
La giudice autorizza la procuratrice della resistente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La dott.ssa La Rosa rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
La giudice dà atto che alle ore 12 e 14 nessuno si è collegato per parte ricorrente.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1878/2024 promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Raffaele De Girolamo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, con il patrocinio delle dott.sse Federica La Rosa e Sara Punti, funzionarie in Controparte_3 servizio presso l' , Piazza Italia n. 4 Controparte_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, Classi di Concorso B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE per le supplenze ITP SC. SECONDARIA I e II GRADO II FASCIA;
- SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per le supplenze su posto di sostegno I FASCIA gestite CP_5 dall' con i seguenti punteggi: - Classe di concorso B016 Controparte_6 in posizione 54 con i seguenti punteggi:
• TITOLO DI ACCESSO: 12,50 pt
• TITOLI CULTURALI: 23 pt
• 0 pt con un punteggio complessivo di 35,50 pt. - Classe di concorso ADSS in posizione Controparte_7
231 con i seguenti punteggi:
• TITOLO DI ACCESSO: 36 pt
• TITOLI CULTURALI: 14 pt
• PUNTEGGIO SERVIZI: 0 pt con un punteggio complessivo di 50 pt. con conseguente riposizionamento nelle rispettive graduatorie.
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei legittimamente spettanti per come sopra specificati;
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di vigenti per il biennio 2024 -2026 gestite dall' CP_3 Controparte_6
, per le classi di concorso B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE per le
[...] supplenze ITP SC. SECONDARIA I e II GRADO II FASCIA;
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per le supplenze su posto di sostegno I FASCIA).
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento della ricorrente nelle dette graduatorie;
5. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
IN VIA SUBORDINATA
6. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del riscorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi risarcito il danno causato dalla inosservanza, da parte della Amministrazione, dei doveri di correttezza e buona fede che le incombono nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, da cui deriva una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato.
7. Con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
8. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Nel merito, in via definitiva
1. In via istruttoria, dichiarare inammissibile qualunque prova per testi sui capitoli dedotti da parte avversa;
2. Rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
3. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
è docente supplente per un posto di sostegno pscico-fisico presso l'istituto superiore Parte_1
“Faravelli” di Stradella, avendo stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per n. 18 ore settimanali di lezione per il periodo dal primo settembre 2024 al 30 giugno 2025 (doc. 1 allegato al ricorso e doc. 1 di parte resistente).
La ricorrente ha frequentato il corso di perfezionamento sulla metodologia “CLIL” presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica I.U.M. ACADEMY SCHOOL di Napoli e ha superato, in data 19 maggio 2023, con votazione di 27/30, l'esame finale del corso, ottenendo l'attestato che dà atto dell'impegno complessivo di 1500 ore e del conseguimento di 60 CFU (doc. 2 di parte ricorrente). È, inoltre, in possesso della certificazione linguistica al livello B1 C2 per la lingua inglese a seguito di esame del primo marzo 2024 (medesimo doc. 2 allegato al ricorso).
La ricorrente ha presentato, il 4 giugno 2024, domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza nella Provincia di per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 per le classi di concorso B016 e CP_3
ADSS (doc. 3 di parte ricorrente), risultando collocata, nelle graduatorie pubblicate ad agosto 2024, nella posizione n. 54 nella classe di concorso B016, con un punteggio complessivo di 35,50 e nella posizione n. 231 per la classe di concorso ADSS, con un punteggio complessivo di 50 (doc. 5 sempre di parte ricorrente).
lamenta che, a causa della decurtazione del punteggio per il titolo CLIL con certificazione Parte_1 linguistica, pari a 3 punti, le graduatorie, ripubblicate a settembre 2024, riportavano punteggi complessivi inferiori e, conseguentemente, posizioni più basse in graduatoria e nello specifico: posizione n. 63 per la classe di concorso B016, con punteggio pari a 32,50 punti;
posizione n. 258 per la classe di concorso ADSS, con punteggio pari a complessivi 47 punti (docc. 6/9 di parte ricorrente).
Sostenendo l'illegittimità della decurtazione dei punti, la ricorrente chiede la correzione delle graduatorie e, in via subordinata, la condanna di parte resistente al risarcimento del danno che sostiene di aver subìto a causa dell'illegittimo operato dell'amministrazione.
Parte resistente si è costituita per il rigetto del ricorso, protestando la correttezza del proprio operato.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da parte resistente.
ha citato, oltre al , l Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e l' .
[...] Controparte_3
Tuttavia, come correttamente eccepito da parte resistente, l'unico soggetto avente legittimazione processuale è il . CP_1
Infatti, l , a norma dell'art. 8 d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa” con rappresentanza in giudizio, ma la norma non ha creato un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al , CP_1 che è e resta soggetto unitario: l'articolazione organizzativa del , con gli Uffici scolastici territoriali e con CP_1
i singoli istituti, rimane quindi indifferente rispetto ai terzi.
Al riguardo la Corte di cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).
3. La correttezza dei punteggi attribuiti alla ricorrente nelle graduatorie del settembre 2024.
In merito al calcolo dei punteggi e in particolare alla mancata attribuzione dei punti derivanti dalla certificazione sul metodo CLIL, deve essere qui richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza emessa da questo tribunale (n. 323/2025, giudice del lavoro Federica Ferrari) in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella ora in esame.
È stato condivisibilmente osservato, nella citata sentenza, peraltro in linea con altre pronunce di merito sul medesimo argomento, quanto segue. “Occorre premettere che l'allegato A/7 dell'O.M. n. 88/2024, per quel che rileva nel presente giudizio, prevede l'attribuzione di punti 6 (B.13) per titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo, e 3 (B.14) per certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14.
La disciplina dei titoli CLIL si rinviene anzitutto nell'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera), secondo cui “1. Le Università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le Università si adeguano ai criteri stabiliti con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”.
Il D.D.G n. 6 del 16 aprile 2012 ha disciplinato gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, decretando all'art. 5 (Soggetti qualificati) che “I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), individuate attraverso appositi bandi emanati dall' (ex ). Gli Uffici Scolastici Regionali concorrono alla realizzazione dei corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, destinati ai soggetti di cui all'art. 3, attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse disponibili anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati”.
Con il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022 tale previsione è stata modificata. In particolare, l'art. 14 del suddetto decreto (Soggetti qualificati) ha disposto che “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”. I corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ai sensi del decreto del 10 settembre 2010, n. 249, sono attivati attraverso specifica convenzione tra università e le istituzioni AFAM. Detta convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti ai settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto del 30 settembre 2011. 2. Gli Uffici Scolastici Regionali possono concorrere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1 attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati e dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale.
Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa (v. Tar Lazio n. 17836/2024, Tar Puglia n. 1229/2024), ha evidenziato che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL e ancor prima a organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, tutte le norme sopra richiamate, indicate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali. Dall'esame della medesima normativa si evince, inoltre, come le stesse Università per poter erogare tali insegnamenti devono partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, esclude la possibilità CP_1 che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi possa derivare automaticamente e in via alternativa ad altri istituti per il solo fatto di avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio statuto, per essere abilitati ad attivare corsi di studi equipollenti alle classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del Decreto direttoriale del n. 13 del 5 luglio 2013, in quanto la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato per le stesse Università. Del pari si è ritenuta priva di pregio la tesi, qui ribadita dall'istante, secondo la quale il avrebbe inteso escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalla Scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall'art. 14 del D.M. 249/2010 e i DDM citati, poiché invece la nota in contestazione intende coprire l'intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione (i.e. mera frequenza). Invero, “il punto di vista dell'Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all'uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli”.
Non può quindi condividersi l'assunto della ricorrente secondo cui questa avrebbe ottenuto la certificazione CLIL presso un istituto ( … ) che può erogare almeno i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL senza rilascio di certificati ma solo di crediti formativi (species del punto B13 cit., ovvero “positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”), in ragione del fatto che è un Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94. Le menzionate norme abilitano le SSML solo all'erogazione di specifici corsi (di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 ex art. 1, comma 2, del D.M. n. 38/2002, e di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM- 94, ex art. 4, D.M. n. 59/2018), sicché va esclusa la possibilità per le stesse di attivare, in virtù del solo riconoscimento/accreditamento ministeriale, differenti percorsi formativi, ivi inclusi i corsi di perfezionamento (alta formazione) e, corrispondentemente, di rilasciare alcun relativo ulteriore titolo e/o attestazione. Ne consegue che ove dette scuole attivino liberamente e arbitrariamente ulteriori corsi – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dal ricorrente – i titoli conseguiti dai partecipanti sono privi di valore legale (del medesimo tenore anche le recenti sentenze di merito n. 979/2025 Trib. Messina;
n.1174/2025 Trib. Di Torino;
n. 592/2025 Trib. Di Cosenza). Alla luce delle superiori considerazioni deve pertanto ritenersi corretta la nota dell'11 giugno 2024, con cui il in risposta alla richiesta di chiarimenti inoltrata CP_1 Cont in data 14 maggio 2024 dall' , ha precisato che solo i corsi CLIL erogati dalle Università sono validi ai fini del punteggio nelle graduatorie GPS, escludendo le certificazioni rilasciate dalle SSML. In definitiva la domanda va rigettata. Quanto alla pretesa lesione del legittimo affidamento è sufficiente rilevare che, come eccepito dall'amministrazione, tenuto conto delle suindicate indicazioni, essa ha provveduto in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024/2026 a rettificare i punteggi relativi ai titoli CLIL, sia nel caso in cui gli stessi fossero stati dichiarati dagli aspiranti in sede di aggiornamento sia ove già dichiarati nei precedenti bienni di vigenza delle graduatorie, e ciò in esercizio del potere di autotutela riconosciutole dalla Legge 241/1990, al fine di garantire il ripristino della legalità dell'azione amministrativa, in ossequio al principio di parità di trattamento tra gli aspiranti”.
Le argomentazioni giuridiche sin qui riportate si attagliano perfettamente anche al caso oggetto di lite, nel quale, come s'è visto, il corso di perfezionamento sul metodo CLIL è stato seguìto non presso un'Università, bensì presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica I.U.M. Academy School di Napoli, che ha rilasciato il relativo certificato a seguito del superamento dell'esame.
4. La domanda di risarcimento del danno.
Infine, deve essere respinta anche la domanda subordinata, peraltro formulata in modo del tutto generico, di risarcimento di un preteso danno per violazione dei criteri di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione convenuta. Difettano, infatti, entrambi i presupposti per una responsabilità risarcitoria: da un lato il comportamento dell'amministrazione, per quanto esposto al paragrafo che precede, risulta legittimo e rispettoso dei princìpi della correttezza e della buona fede;
dall'altro lato, la ricorrente ha comunque stipulato un contratto di supplenza per tutto l'anno scolastico in corso e non ha dedotto né, men che meno, si è offerta di dimostrare che una diversa posizione nelle graduatorie avrebbe potuto consentirle un contratto per lei più vantaggioso.
5. La regolamentazione delle spese di lite.
Il fatto che sulla questione di diritto affrontata non si è ancora espressa la giurisprudenza di legittimità e che nella giurisprudenza di merito la soluzione che qui si segue si sta solo ora consolidando giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Le spese si liquidano, come indicato nel dispositivo, con la riduzione del 20% dell'onorario ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., posto che il ministero resistente è costituito con le proprie funzionarie.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 5 dicembre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa per metà le spese processuali e condanna la ricorrente a rimborsare a parte resistente la restante parte di un mezzo, che liquida in € 538,80 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi e accessori se e come dovuti per legge.
Deciso il 28 maggio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani